Ordinanza cautelare 18 aprile 2019
Sentenza 25 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 18/04/2019, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/04/2019
N. 00960/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2019, proposto da
OV RL, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Bonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Ministero dell'Interno Dirigente pro tempore Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento prot. n. 18/9124/105 A. 14 del 24.9.2018, a firma del Dirigente del Compartimento dott. Teseo De Sanctis del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento polizia stradale per la Campania e la Basilicata, notificato in data 4.2.2019, con il quale è stato ordinato, ai sensi dell'art. 44, D.P.R. n. 782/1985, il trasferimento d'ufficio con effetto dal 1.10.2018, della ricorrente RL OV, Assistente Capo della Polizia di Stato, dalla sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta (NA) al Centro operativo autostradale di Napoli;
b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, anche endoprocedimentale, comunque tendente all'adozione e all'esecuzione del detto atto di trasferimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, alla luce dell’insufficienza istruttorio-motivazionale dell’impugnato atto, il ricorso si presenta allo stato sorretto da fondate censure;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l’efficacia dell’atto impugnato; fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di febbraio 2020.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Buonauro | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO