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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2024, n. 18216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18216 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente dott.ssa Marta Ienzi
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41091/2023 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 22/05/1962), con il patrocinio Parte 1
dell'avv. LETEO MARCO;
(ROMA (RM), 30/11/1966), con il patrocinio dell'avv. CP 1
LETEO MARCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e CP 1 premesso di aver Parte 1
contratto matrimonio 13/09/1998, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 5527/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. ciascun ricorrente provvederà al proprio mantenimento;
2. il Sig. Parte 1 corrisponderà alla Sig.ra CP 1 a titolo di mantenimento per il figlio Persona 1 l'assegno mensile di euro 600,00 (seicento/00), presso il domicilio della stessa entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese, ad iniziare dal mese successivo a quello della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita
(FOI) calcolati dall'ISTAT;
3. i Sig.ri Parte 1 e CP 1 contribuiranno, nella
misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio secondo quanto previsto dal "Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine
degli Avvocati di Roma", e precisamente: a) spese subordinate al consenso di entrambi i genitori (suddivise nelle seguenti categorie): scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, prescuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
•spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centro estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(minicar, macchina, motorino, moto); ⚫ spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per•
interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. b) spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
4. in riferimento alle dette spese straordinarie da concordare, a fronte di una previa richiesta scritta di un genitore, l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto (mail, pec, messaggio Whatsapp) entro 10 (dieci)
giorni, ovvero in un congruo termine all'uopo fissato, decorrenti dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
e CP 15. i Sig.ri Parte 1 si danno reciprocamente atto di aver risolto bonariamente tra loro ogni ulteriore questione economica.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13/09/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41091/2023 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Aprilia (LT) in data 13/09/1998 tra Parte 1 (ROMA (RM),
22/05/1962) e CP 1 ROMA (RM), 30/11/1966) trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 133, Parte
II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 19/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente dott.ssa Marta Ienzi
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41091/2023 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 22/05/1962), con il patrocinio Parte 1
dell'avv. LETEO MARCO;
(ROMA (RM), 30/11/1966), con il patrocinio dell'avv. CP 1
LETEO MARCO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e CP 1 premesso di aver Parte 1
contratto matrimonio 13/09/1998, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 5527/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. ciascun ricorrente provvederà al proprio mantenimento;
2. il Sig. Parte 1 corrisponderà alla Sig.ra CP 1 a titolo di mantenimento per il figlio Persona 1 l'assegno mensile di euro 600,00 (seicento/00), presso il domicilio della stessa entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese, ad iniziare dal mese successivo a quello della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita
(FOI) calcolati dall'ISTAT;
3. i Sig.ri Parte 1 e CP 1 contribuiranno, nella
misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio secondo quanto previsto dal "Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine
degli Avvocati di Roma", e precisamente: a) spese subordinate al consenso di entrambi i genitori (suddivise nelle seguenti categorie): scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, prescuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
•spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centro estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(minicar, macchina, motorino, moto); ⚫ spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per•
interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. b) spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
4. in riferimento alle dette spese straordinarie da concordare, a fronte di una previa richiesta scritta di un genitore, l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto (mail, pec, messaggio Whatsapp) entro 10 (dieci)
giorni, ovvero in un congruo termine all'uopo fissato, decorrenti dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
e CP 15. i Sig.ri Parte 1 si danno reciprocamente atto di aver risolto bonariamente tra loro ogni ulteriore questione economica.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13/09/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41091/2023 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Aprilia (LT) in data 13/09/1998 tra Parte 1 (ROMA (RM),
22/05/1962) e CP 1 ROMA (RM), 30/11/1966) trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aprilia (LT) al n. 133, Parte
II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 19/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi