Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1042/2011 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, III co. c.p.c., la seguente:
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. 1042/2011 e promossa da:
, , , tutti rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv.ti Simona Gambera e Gianluca Caruso, sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in Siracusa, via Unione Sovietica n. 4;
ATTORI contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Malta e Silvano La Rosa giusta Controparte_1 procura in calce all'atto di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato in Siracusa, via
Unione Sovietica n. 4 ;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: scioglimento della comunione ereditaria - delibazione in ordine alla vendita del bene immobile caduto in successione o alla sua attribuzione in favore di uno o più coeredi a seguito di pronuncia di sentenza non definitiva r.g. n. 1653/22
Conclusioni: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
Con atto di citazione notificato, ex art. 143 c.p.c., in data 07.03.2011, non trascritto, , Parte_1
e hanno convenuto in giudizio - quali tutti coeredi Parte_2 Parte_3 Controparte_1
legittimi dei genitori , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 25.02.2008 e Persona_1
, nata ad [...] il [...] e deceduta a Siracusa il 27.02.2008 ab Persona_2
intestato - al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi fra gli stessi dopo la morte dei genitori;
gli attori hanno chiesto, pertanto, in via preliminare, dichiararsi aperta la successione legittima dei genitori e e, per l'effetto, accertarsi e Persona_1 Persona_2 dichiararsi facenti parte dell'asse ereditario i due immobili siti in Siracusa, Ronco II a Viale Tica 1/F, foglio n. 33, particelle nn. 489/7 e 489/6, nonché, previa condanna alla restituzione nei confronti di
, la somma pari ad euro 170.000,00; all'esito, hanno chiesto procedersi allo Controparte_1
scioglimento della comunione ereditaria.
Giusta sentenza non definitiva n° 1653/22 dell'intestato Tribunale, Sez. Civ. II°, Giudice Dott.ssa
Maria Cristina Di Stazio, resa in data 05/09/2022, è stata:
- dichiarata aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduto il 25.2.2008 e di , nata a [...] il [...] e deceduta Persona_2
in Siracusa il 27.2.2008; sono stati dichiarati , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e eredi dei predetti de cuius; Controparte_1
- sono stati dichiarati ricompresi nell'asse l'immobile sito in Siracusa, Ronco II, Viale Tica, contraddistinto al C.F. del predetto Comune al foglio 33, p. lla 489, sub 6, A/3 di classe 3, consistenza 3,5 vani, piano terra, nonché la somma complessiva pari ad euro 57.976,10, presente sul conto corrente n. 1465,57, Monte Paschi di alla data di Controparte_2
apertura delle successioni;
- è stato dichiarato non comodamente divisibile l'immobile sito in Siracusa, Ronco II, Viale
Tica contraddistinto al C.F. del predetto Comune al foglio 33, p. lla 489, sub 6, A/3 di classe
3, consistenza 3,5 vani, piano terra;
- è stato condannato a restituire in favore della massa del padre la somma pari Controparte_1 ad € 19.325,36, oltre interessi come specificati in parte motiva e sino al soddisfo;
- è stato condannato a restituire in favore della massa della madre € 38.650,73, Controparte_1
oltre interessi come specificati in parte motiva e sino al soddisfo;
- è stata rigettata la domanda di scioglimento della comunione ereditaria limitatamente al bene sito in Siracusa Ronco II a viale Tica 1/F, distinto in catasto al foglio 33 partic. 489/7 categ.A/3,R.C. Euro 464,81), rimettendosi la causa sul ruolo per le determinazioni in punto di vendita del bene sito in Siracusa,
Ronco II, Viale Tica, contraddistinto al C.F. del predetto Comune al foglio 33, p. lla 489, sub 6,
A/3 di classe 3, consistenza 3,5 vani, piano terra, - già reputato dal CTU non comodamente divisibile - , e/o di assegnazione dello stesso ad uno/o più coeredi nonché per la determinazione delle spese di lite.
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio per il giorno 8.11.2022, per le ragioni appena sopra evidenziate, nhsi sono costituiti in giudizio i nuovi difensori di parte attrice i quali hanno dichiarato di riservare il diritto di appellare la citata sentenza non definitiva, insistendo, giusta memoria depositata in data 12.12.2022, per “la vendita del compendio immobiliare oggetto di divisione, nei limiti già stabiliti nella sentenza non definitiva n° 1653/22”.
A seguito dell'istruttoria della causa come rimessa sul ruolo mediante la nomina - giusta ordinanza in data 20.12.2022 - del professionista delegato alla vendita dell'immobile citato - sito in Siracusa, Ronco II, Viale Tica, contraddistinto al C.F. del predetto Comune al foglio 33, p. lla
489, sub 6, A/3 di classe 3, consistenza 3,5 vani, piano terra - , del richiamo del C.T.U. ed interlocuzione fra le parti in ordine alla regolarità del fabbricato da porre in vendita, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. III co. c.p.c..
********
La domanda di divisione non merita accoglimento anche in relazione al bene sito in Siracusa,
Ronco II, Viale Tica contraddistinto al C.F. del predetto Comune al foglio 33, p. lla 489, sub 6,
A/3 di classe 3, consistenza 3,5 vani, piano terra, per le ragioni che seguono.
Dalla relazione del professionista, avv. Paolo Munafò, come nominato per la vendita dell'immobile sito in Siracusa, Ronco II, Viale Tica contraddistinto al C.F. del predetto Comune al foglio 33, p. lla 489, sub 6, A/3 di classe 3, consistenza 3,5 vani, piano terra, sono emerse differenti criticità ostative alle operazioni delegate allo stesso ex art. 591 c.p.c.; infatti, dalla stessa si leggono - anche con espliciti rinvii alla già esperita C.T.U. a firma dell'Ing.
[...]
– le seguenti considerazioni: “Dalla documentazione acquisita è emerso che la Per_3 realizzazione dell'immobile in questione è avvenuta in forza del progetto approvato in data
29/10/1955. Il tecnico incaricato ha, tuttavia, rilevato che l'attuale configurazione del piano terra differisce da quanto riportato nel progetto approvato del 29/10/1955 per l'ampliamento di circa
15 mq relativo al vano cucina e all'adiacente locale bagno. Tale difformità potrà essere regolarizzata ai sensi dell'art. 14 della L.R. 16/2016, previa verifica del rispetto della normativa sismica vigente al momento di presentazione della domanda, con un costo stimato in circa €
4.800,00. Nulla espressamente si riferisce in ordine all'eventuale rilascio dell'Autorizzazione di
Abitabilità (…); giungendo ad affermare, in ultimo, che: Ora, in ordine a quanto sopra, fermi restando i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, Sezione Unite, con le sentenze n. 8230/2019
e 25021/2019, si rende doveroso osservare, da parte dello scrivente, che la porzione di immobile abusiva viene ritenuta regolarizzabile ex art. 14 L.R. 16/2016, benché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 232 del 26 settembre 2017, avesse già dichiarato illegittimi alcuni articoli della
L.R. 16/2016, tra i quali l'art. 14, co 1 e 3.”.
Tali criticità sono state confermate dal C.T.U. già nominato, Ing. il quale Persona_3 riconvocato a chiarimenti ha dichiarato “che l'abuso del piano terra (ampliamento del vano cucina di 15 metri) potrà essere regolarizzato solo previo abbattimento del piano superiore;
precisa che tale abuso risulta regolarizzabile dal punto di vista urbanistico, ai sensi dell'art. 14 della legge Regionale 16.2006, mentre dal punto di vista sismico richiederebbe la verifica della rispondenza alla normativa sismica (a sua volta da effettuare previo abbattimento del piano totalmente abusivo); dal punto di vista sismico infatti, l'organismo è unico, non si può scindere”.
Tali criticità emerse in ordine al bene sito in Siracusa, Ronco II, Viale Tica, contraddistinto al
C.F. del predetto Comune al foglio 33, p. lla 489, sub 6, A/3 di classe 3, consistenza 3,5 vani, piano terra, non risultano superabili nonostante la documentazione prodotta da parte attrice in riposta ai rilievi formulati dal professionista delegato, richiamandosi, sul punto, le motivazioni già espresse nelle more del giudizio giusta ordinanza in data 24.10.2024, come pronunciata a scioglimento della riserva in data 8.05.2024.
Ciò in quanto difetta in atti la prova certa della data di effettiva realizzazione degli interventi ampliativi realizzati nell'appartamento situato al piano terra, risultando solo prova del deposito della domanda corredata dal progetto (peraltro espressamente rigettata dall'autorità competente), circostanza, questa ultima, ostativa alla verifica dell'effettiva regolarizzabilità urbanistica dell'abuso riscontrato.
Quanto appena sopra anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 232/2017, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 14 della Legge Reg. Sicilia 10 agosto 2016 n. 16, sopra richiamato, nella parte in cui prevede che “il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell'intervento”.
Infatti, nel caso di specie rileva la criticità relativa alla tenuta statica dell'immobile, anche ai fini del rilascio del certificato di agibilità, considerata la necessità di allegazione del certificato di collaudo statico alla Segnalazione Certificata di Agibilità, c.d. SCA, ex art.3 del D.lgs n.
222/2016, il cui obbligo in capo al singolo Comune di verificare la sussistenza del certificato di collaudo statico è sempre stato previsto, dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo (cfr art.7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086; l'art.4, comma 1 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 1265 recante
"Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto"; art.25 comma 3 del d.P.R. n.380/2001).
Così stando le cose e richiamata la giurisprudenza penale della Suprema Corte di Cassazione
Penale secondo la quale “il reato di cui all'art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo” anche la domanda di divisione del bene immobile sito in Siracusa, Ronco II, Viale Tica contraddistinto al C.F. del predetto
Comune al foglio 33, p. lla 489, sub 6, A/3 di classe 3, consistenza 3,5 vani, piano terra, va rigettata.
Sul punto, infatti, si ribadiscono i principi elaborati dalla Corte di Cassazione secondo i quali:
“Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” (cfr. Cass. Sez. Unite 7/10/2019 n. 25021).
Infine, circa la divisione delle chieste somme di danaro, si richiamano le statuizioni della Sentenza non definitiva n°. 1653/22, già pronunciata fra le medesime parte in lite, e più precisamente:
“(…)rileva il Tribunale che, ai fini della determinazione delle somme presenti sul predetto conto corrente, cadute nell'asse ereditario (rectius nelle due masse ereditarie) e, conseguentemente, di quanto oggetto di restituzione da parte di ex art. 533 c.c., appare necessario Controparte_1
precisare che, in primo luogo, ritenuta operante la presunzione di parità delle quote dei cointestatari del conto corrente a firma disgiunta, deve dapprima procedersi alla ripartizione delle quote dell'eredità di , deceduto il 25.2.2008, tra la moglie superstite ed i figli Persona_1
e, successivamente, alla ripartizione delle quote dell'eredità di , deceduta il Persona_2
27.2.2008, tra i figli, ai sensi dell'art. 566 c.c.
Ebbene, dall'esame della documentazione contabile acquisita, emerge come il saldo attivo del conto corrente cointestato, a firma disgiunta, n. 1465,57, fosse, alla data di apertura della successione del padre, premorto, pari ad € 86.964,16. Non essendo emersi elementi tali da superare la presunzione di parità delle quote tra cointestatari, deve ritenersi come l'importo da far confluire alla massa ereditaria di è pari ad un terzo del saldo disponibile, Persona_1 ossia € 28.988,05; (…) Di conseguenza, alla data della morte del padre, la somma di cui i cointestatari del conto avrebbero potuto disporre è pari ad euro 57.976,10 (dunque, € 28.988,05 ciascuno).
Ergo, la somma che eccede la quota di cui il convenuto poteva disporre è pari alla differenza tra
l'importo di € 86.964,16 ed € 28.988,05.
Quindi il convenuto deve essere condannato alla restituzione, in favore della Controparte_1 massa ereditaria derivante dalla successione del padre, dell'importo di € 19.325,36, oltre interessi al tasso legale dalla data del 25.8.2008; mentre deve essere condannato alla restituzione in favore della massa ereditaria della madre dell'importo di € 38.650,73 Persona_2
(pari alla somma di € 28.988,05 ed € 9.662,68), oltre interessi al tasso legale dal 27.2.2008 e sino al soddisfo (per un totale di € 57.976,10, oltre interessi)”.
Così stando le cose - e non potendosi ricomprendere nell'asse ereditario nemmeno il bene immobile sito in Siracusa, Ronco II, Viale Tica contraddistinto al C.F. del predetto Comune al foglio 33, p. lla 489, sub 6, A/3 di classe 3, consistenza 3,5 vani, piano terra, per le ragioni di cui sopra - , le quote ereditarie da attribuirsi agli attori ed al convenuto sulle predette somme di danaro vanno così riformulate: € 4.831,34 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla data del 25.8.2008
e sino al soddisfo, più € 9.662,68 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dal 27.2.2008 e sino al soddisfo, per un totale di € 14.494,02 ciascuno (oltre interessi come appena specificato).
Quanto alla regolamentazione e liquidazione delle spese relative al presente procedimento, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, si ritiene che le stesse, in quanto funzionali alla domanda principale di divisione e dirette in definitiva a condurre il giudizio nel comune interesse delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Solarino, definitivamente decidendo sulla causa R.G. n. 1042/2011, ogni altra questione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria del bene sito in Siracusa, Ronco
II, Viale Tica contraddistinto al C.F. del predetto Comune al foglio 33, p. lla 489, sub 6, A/3 di classe 3, consistenza 3,5 vani, piano terra;
- Condanna al pagamento in favore di ciascuna parte attrice, , Controparte_1 Parte_1
e dell'importo pari ad Euro 4.831,34 ciascuno, oltre interessi al Parte_3 Parte_2
tasso legale dalla data del 25.8.2008 e sino al soddisfo;
- Condanna al pagamento in favore di ciascuna parte attrice, sigg.ri Controparte_1 [...]
, e dell'importo pari ad € 9.662,68, oltre interessi al tasso Pt_1 Parte_3 Parte_2
legale dal 27.2.2008 e sino al soddisfo.
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
- Pone le spese di C.T.U. – già poste in solido fra le parti – definitivamente a carico delle parti in causa in solido tra loro. Così deciso in Siracusa, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011