Art. 4.
Per la concessione dei concorsi previsti dall'art. 3 e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1953-1954 della somma di lire 230.000.000.
Per la concessione dei concorsi previsti dall'art. 3 e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1953-1954 della somma di lire 230.000.000.