TRIB
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2024, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa
Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1386 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Castiglione;
ATTORE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Francesco Ventrice;
CONVENUTA
Oggetto: sinistro stradale;
Conclusioni: come in atti.
Cui è riunita la causa iscritta al n. 681 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Castiglione;
C.F._2
ATTORI
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Francesco Ventrice;
CONVENUTA
Oggetto: sinistro stradale;
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio la al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in € 106.950,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data
29.08.2018, intorno alle ore 3.00 circa, allorquando nel percorrere la strada provinciale che da Casabona conduce a Rocca di Neto, alla guida dell'autovettura Fiat Punto Tg. CW135TL di proprietà sua e del padre , finiva fuori dalla carreggiata a causa Parte_2 dell'improvviso attraversamento di cinghiali, urtando poi contro la recinzione di un adiacente appezzamento di terreno e riportando lesioni personali.
La ha resistito alle avverse deduzioni, eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e deducendo l'infondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum debeatur. Ha chiesto altresì il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in giudizio della di la quale richiesta tuttavia non è stata Org_1 Org_2
accolta dal precedente giudicante.
Con distinto atto di citazione, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
la dinanzi al Giudice di pace di chiedendone la condanna al Controparte_1 Org_2
risarcimento dei danni patrimoniali al veicolo Fiat Punto Tg. CW135TL di loro proprietà, conseguenti al medesimo sinistro.
La ha resistito alla domanda, eccependo anche in tal caso il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva.
Il Giudice di pace di con ordinanza del 31 marzo 2021, ha dichiarato la Org_2 connessione ai sensi dell'art. 40, ult. comma, c.p.c.. Il giudizio è stato dunque riassunto dinanzi al Tribunale assumendo il numero R.G. 681/2021 e successivamente riunito alla causa R.G. n. 1386/2020 di più risalente iscrizione.
Preliminarmente, in punto di legittimazione passiva, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione ha di recente più volte affermato (Cass. n. 31342/2023; n.
16550/2022, n. 3023/2021, nn. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020,
8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020) che, laddove è invocato il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., posto che detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura ed alla gestione di
2 soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (Cass. n.
4671/2024).
Ne deriva che il diritto di proprietà previso dalla L. n. 157/1992 in capo allo Stato – ma la cui gestione è rimessa alle singole Regioni, in relazione alla fauna selvatica, tra cui rientrano i cinghiali – consente la riconduzione della fattispecie alla disciplina di cui all'art. 2052 c.c..
In particolare, la fauna selvatica, di proprietà indisponibile pubblica, è invero nell'utilizzo delle Regioni, quali enti a cui sono attribuite ex lege le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico (sul punto, v. Cass. n. 7969/2020). Sono dunque le
Regioni gli enti pubblici cui spettano, oltre alla competenza normativa, anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, compresi i poteri sostitutivi da esercitare in caso di omissioni.
Legittimate passive rispetto alla domanda di risarcimento danni provocati da fauna selvatica sono pertanto le Regioni, quali enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico ai fini della tutela ambientale e dell'ecosistema e che sono dunque gravati della presunzione ex lege di responsabilità in materia. Al fine di escludere la propria responsabilità e consentirne l'attribuzione ad altro ente pubblico, la ha l'onere di dimostrare che l'ente CP
eventualmente delegato (quale la ) è titolare di un'autonomia decisionale e Org_1
operativa tale da consentirgli di svolgere l'attività in modo da potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. n.
4202/2011; Cass. 3384/2015).
In definitiva, la legittimazione passiva ex art. 2052 c.c. spetta in via esclusiva alla CP
salvo il diritto di rivalsa nei confronti di un diverso ente, laddove la dimostri CP
l'effettiva responsabilità di quest'ultimo, non già sulla base del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma in forza di una condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari.
Le considerazioni che precedono valgono ad individuare la legittimazione passiva, rispetto alla domanda risarcitoria ex art. 2052 c.c. spiegata in questa sede, in capo alla CP
, senza che rilevi di per sé la circostanza – rappresentata dalla convenuta – che il
[...]
sinistro si sia verificato su strada provinciale.
3 Ancora, individuato in capo alla il criterio di attribuzione della responsabilità ex art. CP
2052 c.c., è stato altresì precisato che – posto che la è tenuta a predisporre tutte le CP
misure idonee ad evitare la produzione di danni a persone o cose da parte di animali selvatici e ne risponde in forza della propria posizione di controllo rispetto alla fonte del rischio, a prescindere dalla previa individuazione in capo a sé di una condotta colposa – la al CP fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia l'onere di dimostrare che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, configurando una causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. n. 37595/2022; Cass. n. 9677/2022; Cass.
n. 3292/2022).
Peraltro, con particolare riferimento alle ipotesi di sinistri stradali causati da fauna selvatica, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali, di cui all'art. 2052 c.c., non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo (cfr. Cass. n. 13848/2020).
Dunque, in caso di danni derivanti da sinistri stradali tra veicoli ed animali selvatici, non è sufficiente accertare la mera presenza dell'animale sulla careggiata o l'impatto tra il veicolo e l'animale, occorrendo invece fornire la prova dell'esatta dinamica dell'incidente, dalla quale emerga l'adozione, da parte del conducente, di tutte le cautele possibili nella propria condotta di guida, circostanza questa da valutare con rigore in caso, ad esempio, di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
Da tanto non deriva che il giudice debba preliminarmente accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale. È stato precisato, infatti (Cass. n. 16550/2022, n. 4373/2016, n. 200/2002, n. 5783/1997, n. 2717/1983, n.
778/1979, n. 2615 e 1356/1970, n. 1860/1962), che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a
4 carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art. 2052 c.c.. Con la conseguenza che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (in termini, Cass. 4671/2024).
Applicando tali principi – cui deve darsi continuità – al caso di specie, si osserva quanto segue.
All'esito dell'istruttoria deve considerarsi provata la verificazione del sinistro, nei termini descritti nell'atto di citazione.
Il testimone oculare – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che Tes_1
nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione viaggiava sulla medesima strada provinciale, nello stesso senso di marcia della Fiat Punto, dietro quest'ultima a circa 15 metri di distanza – ha dichiarato che l'attore procedeva a velocità moderata ed ha riferito di aver visto all'improvviso due o tre cinghiali provenienti dalla destra delle automobili che hanno attraversato la carreggiata;
ha altresì dichiarato di aver visto uno dei cinghiali urtare contro l'auto condotta dall'attore, la quale si è successivamente ribaltata su sé stessa e ha impattato contro la recinzione di un terreno vicino, fermandosi poi contro un albero di ulivo presente nel terreno. Ha precisato che era buio, la strada non era illuminata e che non c'erano cartelli di pericolo di attraversamento animali né di altro tipo.
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla teste oculare – della cui Testimone_2
attendibilità non vi è parimenti motivo di dubitare e che viaggiava dietro l'automobile dell'attore, in compagnia di – ha confermato che improvvisamente sulla destra Tes_1
della carreggiata sono comparsi tre cinghiali che hanno attraversato la strada e che uno di questi ha urtato contro l'automobile guidata dall'attore, la quale successivamente si è capovolta ed è uscita fuori dalla carreggiata finendo in un terreno vicino;
ha confermato che la strada era buia e priva di segnaletica.
Dalle deposizioni dei testimoni oculari è dato evincere che – per le modalità di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, considerata l'assenza di illuminazione, l'assenza di segnaletica di pericolo, la velocità moderata del veicolo condotto dall'attore e la repentinità dell'attraversamento dei cinghiali (evincibile peraltro anche dalle fotografie dell'automobile, riconosciute dai testimoni, che riscontrano una significativa deformazione della carrozzeria del veicolo, evidentemente oggetto di un forte impatto) – è dato ritenere che il danneggiato
5 non potesse verosimilmente adottare accorgimenti, in concreto esigibili, al fine di evitare il sinistro.
Per contro, la convenuta non ha offerto la prova liberatoria del caso fortuito di cui era onerata ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel senso sopra precisato.
Ne deriva che la responsabilità del sinistro deve essere attribuita in via esclusiva alla
. Controparte_1
Venendo ora all'esame delle conseguenze del sinistro, e valutando per prima la domanda risarcitoria formulata da si evidenzia che il Ctu nominato in corso di causa, Parte_1
sulla scorta degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che in conseguenza dell'evento lesivo, ha riportato Parte_1 postumi permanenti derivanti da “frattura amielica bi-istmica con anterolistesi di C2-C3, trattata con artrodesi per stabilizzazione del tratto cervicale, trattata con osteosintesi metallica guarita con postumi di grado medio-grave”. Secondo il Ctu, le lesioni, ricollegabili eziologicamente al sinistro in oggetto, hanno provocato postumi permanenti determinanti una riduzione della integrità psico-fisica in misura pari al 15%. Il Ctu ha, inoltre, stimato la durata dell'inabilità temporanea in un totale di 180 giorni, ripartiti come segue: 60 (sessanta) giorni di I.T.T., 40 (quaranta) giorni di ITP al 75% (settantacinque per cento), 40 (quaranta) giorni di ITP al 50% (cinquanta per cento) e ulteriori 40 (quaranta) giorni al 25%.
Le spese mediche documentate, pari ad € 309,39, sono state ritenute congrue dal Ctu.
Le conclusioni rassegnate dal Ctu, non contestate dalle parti, devono essere condivise da questo giudice in quanto sorrette da idonea motivazione. Rispetto alle stesse, peraltro, le parti non hanno formulato osservazioni nei termini assegnati ai sensi dell'art. 195 c.p.c..
Per la monetizzazione del pregiudizio patito dall'attore devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano aggiornate (cfr., tra le altre,
Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Dette tabelle, infatti, determinano il valore finale del punto
6 utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente avendo riguardo a tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente (cfr. Cass. 5243/2014).
Dunque, tenuto conto dell'accertata invalidità (15%) e dell'età dell'attore al momento del sinistro (22 anni), il danno permanente da lesione alla integrità psico-fisica deve essere quantificato in complessivi € 48.595,00 (di cui € 37.095,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed € 11.500,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore), oltre € 11.880,00, per inabilità temporanea ed € 309.39 per spese mediche documentate e considerate congrue dal Ctu, per un totale complessivo € 60.404,39 all'attualità.
Non può riconoscersi un incremento risarcitorio derivante dalla personalizzazione del danno, non risultando allegate né provate, in capo al danneggiato, conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente derivanti da invalidità dello stesso grado di quella accertata, relative a soggetti di quella età e con quelle caratteristiche.
Va riconosciuto, inoltre, il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento. Pertanto, gli importi suindicati devono essere maggiorati degli interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi su detta somma devalutata alla data del sinistro (29.08.2018), e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 1712/1995).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale di € 60.404,39, dalla data della presente sentenza al saldo.
Non può essere riconosciuta all'attore la somma di € 269,98 derivante da Parte_1
spese per il rifornimento di gasolio, trattandosi di esborso non riconducibile, in maniera certa e diretta, al sinistro per cui è causa, in quanto derivante dall'emissione di diverse ricevute (prodotte in atti) tutte risalenti ad epoca di molto successiva al sinistro (dal gennaio
2019 in poi).
Venendo ora alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata dagli attori e , si evidenzia anzitutto che il Ctu nominato in corso di causa Parte_1 Parte_2
– rispetto alle cui conclusioni, che devono essere condivise, le parti non hanno formulato osservazioni di sorta – ha accertato la riconducibilità eziologica dei danni a carico del veicolo, al sinistro per cui è causa. In ordine al quantum, incontestato che i danni riportati dal mezzo ne abbiano reso antieconomica la riparazione (come accertato anche dal Ctu) il risarcimento va commisurato al valore dello stesso ante-sinistro. Il Ctu ha rilevato, all'esito
7 di accurate indagini, che al momento del sinistro il veicolo aveva un valore di mercato pari ad € 3.600,00.
Spetta dunque agli attori la somma di € 3.600,00 a titolo di danno patrimoniale, rivalutata all'attualità, oltre interessi legali sulla somma di € 3.600,00 rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi fissati dalla
Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 1712/1995), oltre ulteriori interessi legali sulla somma di €
3.600,00 rivalutata all'attualità, decorrenti dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente a carico della con obbligo di rimborso di quanto a tale Controparte_1
titolo anticipato dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che la responsabilità del sinistro è ascrivibile esclusivamente alla CP
;
[...]
- condanna la al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
60.404,39, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva;
- condanna la al pagamento in favore di e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 della somma di € 3.600,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida, con Controparte_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Valentina Castiglione che ne ha fatto richiesta, in € 799,00 per esborsi ed in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico della le spese delle due consulenze Controparte_1 tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Crotone, il 27.05.2024.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
8