Articolo 1 della Legge 8 luglio 1883, n. 1461
Articolo 2
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27 luglio 1883
Art. 1.

La disposizione dell'articolo 4, primo capoverso della legge 28 giugno 1871, n. 286 (Serie 2ª), in quanto proibisce di alienare e dividere le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichita', ivi contemplate, cessa di avere effetto, non per la loro indivisibilita' da rimanere ferma, ma per l'alienazione, a qualsiasi titolo, ogni qualvolta i diritti che si hanno sopra di esse, si trasferiscano allo Stato, alle provincie, ai comuni, a istituti od altri Enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, i quali dovranno conservare o destinare in perpetuo ad uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni.

Entrata in vigore il 27 luglio 1883
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