Art. 1.
La disposizione dell'articolo 4, primo capoverso della legge 28 giugno 1871, n. 286 (Serie 2ª), in quanto proibisce di alienare e dividere le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichita', ivi contemplate, cessa di avere effetto, non per la loro indivisibilita' da rimanere ferma, ma per l'alienazione, a qualsiasi titolo, ogni qualvolta i diritti che si hanno sopra di esse, si trasferiscano allo Stato, alle provincie, ai comuni, a istituti od altri Enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, i quali dovranno conservare o destinare in perpetuo ad uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni.
La disposizione dell'articolo 4, primo capoverso della legge 28 giugno 1871, n. 286 (Serie 2ª), in quanto proibisce di alienare e dividere le gallerie, biblioteche ed altre collezioni di arte e di antichita', ivi contemplate, cessa di avere effetto, non per la loro indivisibilita' da rimanere ferma, ma per l'alienazione, a qualsiasi titolo, ogni qualvolta i diritti che si hanno sopra di esse, si trasferiscano allo Stato, alle provincie, ai comuni, a istituti od altri Enti morali nazionali laici, fondati o da fondarsi, i quali dovranno conservare o destinare in perpetuo ad uso pubblico le dette gallerie, biblioteche e collezioni.