Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 734/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio COi Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 25 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 734/23 R.G.L. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente via S. Qua- Parte_1 simodo 1, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Aurora Nota- C.F._1 rianni, c.f. , pec fax 090 CodiceFiscale_2 Email_1
9485147, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Grazia Belfiore, c.f.
[...]
, pec elettivamente domiciliato presso lo C.F._3 Email_2 studio in Messina, Viale S. Martino 146 -Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante, già COroparte_1
, c.f. , P. iva COroparte_2 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Pino, c.f. , P.IVA_2 C.F._4 pec fax 0902982087, presso il cui studio in Email_3
Messina, Via XXVII Luglio 40 è elettivamente domiciliata –Appellata
OGGETTO: tempo determinato- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Messina n° 723 pubblicata in data 15 aprile 2023
CONCLUSIONI
Spina:
1. riformare la sentenza impugnata dichiarando il diritto dell'appellante alla riqualificazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in quanto stipu- CO lato in frode alla legge ex art. 1344 c.c.. 2. Condannare alla immediata rias- sunzione e al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro con il riconosci- mento dell'anzianità lavorativa nonché del risarcimento del danno commisurato ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/2015 ovvero ai sensi dell'art. 32 della L. 183/2010;
In via istruttoria:
3. Acquisire informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. presso la Ca- CO pitaneria di porto di Messina sul numero di chiamate effettuate da dal turno generale e sulle convenzioni di arruolamento a tempo determinato sottoscritte dal
CO 2015 al 2017; 4. Condannare lle spese ed ai compensi di entrambi i gradi;
5.
In via subordinata, riformare la sentenza appellata nel capo relativo alla condanna alle spese di giudizio e compensarle totalmente per entrambe le fasi.
FI: 1) Dichiarare preliminarmente che l'appellante ha raggiunto l'età pensiona- bile e dunque non può essere disposta la conversione e/o il ripristino del rapporto né il riconoscimento dei diritti conseguenziali;
2) Rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata;
3) Condannare l'appellante alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 aprile 2017 al Giudice del lavoro di Messina, , Parte_1 iscritto nei registri della gente di mare come operaio motorista e poi primo ufficiale di macchina, narrava di avere lavorato fin dal 1999 alle dipendenze di
[...] con chiamata dal turno generale in forza di plurime, COroparte_1 successive e reiterate convenzioni di arruolamento a viaggio o a tempo determinato sulle navi traghetto tratta Messina – Villa San Giovanni o Messina – Reggio
Calabria, accumulando undici imbarchi dal 24 maggio 1999 al 27 giugno 2016.
Denunciava l'abuso della clausola di tempo determinato per frode alla legge o per superamento del termine massimo di trentasei mesi per sommatoria, chiedendo sentenza di conversione in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 9 CO maggio 2012 o in subordine dall'agosto 2015, con condanna di ripristinare il rapporto e risarcirgli il danno secondo i criteri dell'art. 28 D. Lgs. 81/2015 o 32 legge 183/2010. CO Resistendo con sentenza n° 723 depositata in data 15 aprile 2023 il tribunale grado ha rigettato il ricorso condannando lo a rimborsare le spese a Pt_1 CP_1
ha proposto appello con ricorso depositato in data 10 ottobre Parte_1 CO 2023. Nella resistenza di depositate note di trattazione scritta entro il 25 feb- braio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE CO Il tribunale ha innanzitutto rigettato l'eccezione di decadenza sollevata da n base all'art. 32 legge 183/2010, ritenendo che in caso di successione di contratti a tempo determinato il termine decorra dalla scadenza dell'ultimo di essi e consta- tando che nel caso di specie ciò è avvenuto il 27 giugno 2016, con conseguente tempestività della pec di impugnazione consegnata il 17 ottobre 2016.
Il Giudice a quo ha tuttavia escluso che il limite dei trentasei mesi fosse stato superato, dovendo questo essere computato attraverso la sommatoria dei soli pe- riodi lavorati e non quale arco temporale nel quale siano intercorsi più rapporti. Ha altresì escluso che la reiterazione dei contratti costituisca frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., evidenziando che deve essere il lavoratore a dimostrare la frode, da accertare caso per caso, e che i sette contratti stipulati nel periodo oggetto del N° 734/23 r.g.l.
presente giudizio (solo 7) erano fra loro separati da intervalli ben superiori ai ses- santa giorni previsti dalla legge, non emergendo altri elementi dai quali a suo avviso CO dedurre che il ricorso al rapporto temporaneo da parte di fosse sistematico e programmato, riscontrandosi grandi differenze nel numero di contratti a termine stipulati anno per anno (295 nel 2012, 121 nel 2013, addirittura 470 nel 2009), evi- dentemente in base alle esigenze contingenti.
2.1- lamenta l'insufficiente istruzione della causa, avendo il tribunale Pt_2 CO omesso di verificare se tilizzasse i contratti sostituendo a rotazione i lavoratori nelle stesse mansioni, violando i principi fissati dalla sentenza CGUE 3 luglio 2014
( C-362/2013), punto 72, in relazione alla direttiva 70/99/CE. Per_1
Richiama inoltre la sentenza di questa Corte 523/23 (giudizio 72/23 r.g.l.) che, in caso sovrapponibile, aveva riconosciuto la frode alla legge per un suo collega.
Argomenta che, se il punto 72 - fissa il principio secondo il quale la Per_1 prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni, cosa che rispetto a lui non si è verificata, resta tuttavia l'evidenza CO che, valutando i suoi contratti in una con quelli stipulati da on altri marittimi per le medesime mansioni, emergerebbe un " sistema di rotazione dei lavoratori necessari a formare le tabelle minime di armamento" che costituirebbe "circostanza fattuale rilevante ai fini della valutazione sull'utilizzo dei contratti a termine in frode alla legge". Sostiene che l'insieme dei contratti stipulati anche prima del 2012
(fin dal 1999) andava preso in considerazione come indicativo della frode, avendo utilizzato la rotazione fra i dipendenti come meccanismo idoneo a evitare l'assun- zione a tempo indeterminato pur in presenza di stabili esigenze di organico, avendo CO coperto ogni mese dell'anno assumendo a turno tre-quattro dipendenti per la stessa funzione di motorista, assumendo ciascuno per 78 giorni e, a seguire, un altro per altri 78, modus operandi riscontrabile anche per le altre figure quali marinai e mozzi.
L'appellante richiama anche quanto questa Corte ha accertato nella sentenza CO 523/23 e cioè che aveva "costruito un meccanismo di assunzione a rotazione che ha comunque consentito" a ciascun lavoratore "l'assunzione per un dato periodo in ciascun anno a tempo determinato". Analoghe conclusioni, prosegue, ha rag- giunto la Corte d'appello di Roma con sentenza 573/17 sui lavoratori assunti a ter- mine per la tratta Civitavecchia – Golfo degli Aranci, che ha ritenuto sussistere
"concordanti ed univoci elementi i quali, complessivamente considerati, appaiono idonei a dimostrare un utilizzo abusivo dei contratti di arruolamento a termine e l'intento di adoperare tale figura contrattuale al fine di frantumare un unico reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a termine" rappresentati "a) dal numero complessivo dei contratti, …, con una media, quindi, N° 734/23 r.g.l.
di almeno un contratto all'anno; b) dall'omogeneità di tali contratti in quanto tutti aventi ad oggetto le medesime mansioni e tutti stipulati per far fronte alle esigenze della stessa tratta…; c) dal fatto che – come dedotto dall'appellante … …nello stesso arco temporale interessato dai contratti" di chi appellava in quella sede "sono stati stipulati molteplici contratti di arruolamento a tempo determinato con altri la- voratori per le stesse mansioni e per la stessa tratta, pur integrando il collegamento
…, un ordinario servizio di linea, connotato da stabili esigenze di forza lavoro, ciò rivelando l'attuazione di un sistema di rotazione tra più dipendenti temporanei per provvedere ad esigenze permanenti".
contesta dunque la rilevanza del fatto che fra i singoli contratti in- Parte_3 tercorressero periodi ben superiori a quelli di 60 giorni individuati nella sentenza
, evidenziando che, se questo può forse valere ai fini della direttiva Per_1
70/99/CE, altrettanto non può dirsi in relazione all'art. 1344 c.c., norma applicabile al diritto marittimo pur in presenza della disciplina speciale di cui all'art. 326 comma 3 C. Nav. ("la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni"), evidenziando che la Suprema Corte, con sentenza 62/2015, ha chiarito che l'art. 326 C. Nav. introduce un limite minimo che non impedisce tuttavia di valutare se l'intento fraudolento emerga anche in presenza di intervalli maggiori di 60 giorni. CO Evidenzia l'appellante come nel 2021, prendendo atto delle numerose sen- tenze favorevoli ai lavoratori accumulatisi negli anni, ha sintomaticamente deciso di dare corso a selezioni per la stabilizzazione di molti marittimi a copertura dei posti vacanti in organico. Pa 2.3- chiede in subordine che sia quantomeno riformato il capo relativo Pt_1 al governo delle spese, evidenziando che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come interpre- tabile alla luce di C. Cost. 77/2018, la compensazione può anche discendere dal contrasto giurisprudenziale su questioni dirimenti, dato che sull'argomento si sono riscontrate diverse pronunce fra loro anche radicalmente contrastanti.
3- FI eccepisce in via preliminare che lo ha raggiunto l'età pensionabile a Pt_1 maggio 2021 e che pertanto l'eventuale accoglimento dell'appello non potrebbe comportare la conversione e ripristino del rapporto né il riconoscimento dei diritti conseguenziali. CO 3.1- ormula piena condivisione alle conclusioni del tribunale riguardo la du- rata di ciascun contratto e dell'intervallo fra l'uno e l'altro, contestando l'intento fraudatorio e l'efficacia probatoria del confronto con le vicende contrattuali dei col- leghi dello evidenziando anche che fra il 2000 e il 2012 questi non ha stipu- Pt_1 lato alcuna convenzione di arruolamento. CO pone l'accento sulla specialità della disciplina del lavoro marittimo, ai sensi N° 734/23 r.g.l.
degli artt. 325 e ss. C. Nav., ed in particolare sulla naturale acausalità del contratto di arruolamento a viaggio, sulla natura pubblica del sistema di collocamento della gente di mare, a chiamata numerica e su basi automatiche che rendono per forza casuale la cronologia dei periodi di imbarco.
La appellata richiama anch'essa precedenti di questa Corte (516/2019, 697/2019) che hanno escluso la frode alla legge, aggiungendo che il programma di stabilizza- zioni del 2021 non ha alcun nesso con l'asserito implicito riconoscimento della vio- lazione dell'art. 1344 c.c., sia perché relativo a periodo successivo rispetto a quello oggetto di controversia, sia perché, per giurisprudenza consolidata (la appellata cita testualmente la motivazione adottata da numerose sentenze di legittimità a partire da Cass. sez. lav. 60/2015), interruzioni superiori ai sessanta giorni impediscono al datore di lavoro una valida programmazione dell'attività e disincentivano la frantu- mazione di un rapporto a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a ter- mine, sicchè la previsione dell'art. 326 C. Nav. costituisce misura adeguata e idonea a prevenire gli abusi e, pur non potendosi escludere che, in concreto, la frode ricorra, la relativa verifica va fatta "caso per caso, con apprezzamento del numero dei con- tratti di lavoro a tempo determinato, dell'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e di ogni altra circostanza fattuale emersa in atti, apprezzamento riservato al giudice di merito", il quale, deve riscontrare circostanze idonee a sostenere in concreto la tesi di una macchinazione funzionale alla frode alla legge, da intendere come consapevole divergenza fra la causa tipica e l'effettiva determinazione causale delle parti. Citando un'ipotesi esaminata a titolo esemplificativo dalla stessa Pt_4 la appellata evidenzia poi che nel caso in esame ci si trova di fronte a contratti della durata di 78 giorni continuativi e pertanto coincidenti con la durata secondo calen- dario, piuttosto che spalmata su periodi più lunghi. CO ontesta che abbia allegato alcuna circostanza indiziaria di rilievo, li- Pt_1 mitandosi a segnalare la reiterazione dei contratti (in un periodo lungo e in numero esiguo) e la presenza di analoghe convenzioni con altri lavoratori, il tutto a fronte di intervalli fra un contratto e l'altro mediamente superiori a sei mesi. CO
4- Come ben evidenziato dall'appellante e mai specificamente contestato da la causa in questione è sovrapponibile a quella decisa da questa Corte con la citata sentenza 523/23, riguardante il caso di altro operaio motorista per il quale già il tribunale, senza bisogno di istruzione orale e sulla base di documentazione all'evi- denza identica a quella già prodotta dallo aveva constatato la dimostrazione Pt_1 CO dell'intento fraudolento nel fatto che veva usato il contratto a termine per oltre dieci anni, impiegando il lavoratore per periodi relativamente brevi anno per anno, ma sistematicamente, nel medesimo servizio e con le stesse mansioni, operando una rotazione con altri lavoratori in modo da coprire le permanenti esigenze di personale N° 734/23 r.g.l.
CO che riguardavano l'intero anno e non, come sostiene che tenta di evitare que- st'ultimo passaggio logico, alcuni periodi di particolare traffico.
La sentenza 523/23, che ha integralmente confermato l'accoglimento disposto in primo grado, non è stata impugnata e definisce allo stato l'orientamento dell'ufficio. CO Il suo impianto non viene confutato dalle argomentazioni di in questa sede, anch'esse sovrapponibili a quelle spese in quel giudizio.
Non v'è pertanto bisogno neanche in questo caso di svolgere ulteriore attività istruttoria, emergendo il quid pluris individuato dalla giurisprudenza di legittimità come indice della nullità ai sensi dell'art. 1344 c.c.
5- L'appello è dunque fondato in linea di principio. Poichè l'appellante è nel frat- tempo andato in pensione, l'unica conseguenza che può derivare dall'accoglimento della domanda è il risarcimento del danno, che va calcolato secondo i dettami dell'art. 32 comma 5 legge 183/2010 e dunque nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in base ai criteri dell'articolo 8 legge 604/1966. Detto importo ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per il periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Si tratta di disciplina compatibile con il lavoro nautico.
Considerato il numero notevole di imbarchi notevole, ma inferiore a quello di altri colleghi autori di analoghe iniziative giudiziarie e inframezzato da un lungo periodo di mancato imbarco, valutate tuttavia le dimensioni dell'impresa, si può applicare una misura intermedia fra quella media e quella massima, cioè otto mensilità. Il relativo importo va gravato di accessori secondo l'art. 429 comma 3 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza ma, tenuto conto della particolarità della con- troversia, sulla quale si sono riscontrate oscillazioni delle quali è dimostrazione il tormentato iter della causa intentata dal per il periodo 1996-2006, è corretta CP_3 la compensazione in ragione di metà. Si applica la tariffa media del quarto sca- glione, considerato il valore indeterminabile della controversia.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 10 ottobre 2023 da
[...]
, contro avverso la sentenza del Giudice Parte_1 COroparte_1 del lavoro di Messina n° 723 pubblicata in data 15 aprile 2023, accoglie parzial- mente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara nulli i contratti a tempo determinato intercorsi tra appellante e appellata a partire dal 9 maggio 2012 CO condannando a corrispondere allo un'indennità risarcitoria pari a otto Pt_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivaluta- N° 734/23 r.g.l.
zione dal dovuto al soddisfo, e a rimborsargli metà delle spese del giudizio, liqui- date nell'intero quanto al primo grado in 9,257,00 euro e quanto all'appello in
9.991,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati versati, com- pensando le restanti frazioni e disponendo la distrazione in favore delle procuratrici antistatarie avv. Aurora Notarianni e Maria Grazia Belfiore.
Messina 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio COi) (dott. Beatrice Catarsini)