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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IO Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 06/06/2025 nel procedimento n. 6124 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
RA A ivamente domiciliata presso il suo studio in IO Calabria, via Demetrio Tripepi n. 65 ; Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in IO Calabria, viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 1251/2024 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra in data 22/12/2023 presentava Parte_1
all' domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento CP_1
dell'invalidità civile ai sensi della legge 30.03.71 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di indennità di accompagnamento ex L. n. 18/ 80 e L. 508/88 e domanda per il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92.
La Commissione medica di IO Calabria, dopo aver sottoposto a visita l'interessata, la riconosceva “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con percentuale del 100% ai sensi dell'a 2 e 12 L.
118/71” e “portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge
104/1992”.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di IO Calabria- Sezione Lavoro, chiedeva di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L. n. 18/ 80 - L. 508/88, nonché le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e riconosceva la ricorrente “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con percentuale del 100% ai sensi dell'a 2 e 12 L. 118/71” e “portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992” come già
riscontrato dalla Commissione medica. Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO. Chiedeva, pertanto,
la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase, hanno indotto alla rinnovazione delle operazioni peritali con altro
CTU.
Il CTU nominato nel presente giudizio – dr. Persona_1
- dopo aver sottoposto la ricorrente a visita medico legale, e
[...]
nell'esaminare la documentazione medica in atti, depositava l' elaborato peritale nel quale affermava : “ Dalla visita peritale e dalla documentazione sanitaria evidenziata è possibile affermare che la perizianda di anni Parte_1
66, risulta affetta da “Insufficienza respiratoria cronica ipossiemica in O2 terapia da fibrosi polmonare grave, con desaturazione di ossigeno dopo sforzo e deficit
diffusivo molto grave al test DLCO;
pregresso pneumotorace persistente dx sottoposto
a resezione sublobare al LSD e talcaggio in VATS biportale dx. Enfisema bolloso
panlobulare. Artrite reumatoide. Depressione maggiore grave. Pregresso intervento di di quadrantectomia dx per K seguito da CHT e RT. Remoto intervento chirurgico
per ulcera gastrica perforata. Diabete mellito tipo II. Deperimento organico…In base a quanto rilevato la stessa risulta INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita (L.508/88); risulta inoltre Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104. Entrambe le condizioni decorrono
dalla data della domanda amministrativa”.
Le argomentazioni del CTU appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere i benefici richiesti con decorrenza dal 22/12/2023.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445- bis, comma 6 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e devono esser liquidate anche con riferimento alla fase di a.t.p., potendosi accordare la richiesta distrazione, quelle di consulenza vengono poste a carico dell' , CP_1
liquidate con separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro ,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
• Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente riconoscendo in capo alla stessa il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell'indennità di accompagno ex L. 18/ 1980 e riconosce alla ricorrente i benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92. La decorrenza di entrambi i benefici si stabilisce a far data dal
22/12/2023 ;
• Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, sia quella della fase CP_1
A.T.P. che quella della fase di merito, liquidate complessivamente in
€3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della fase CP_1
di A.T.P. e per quella di merito, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in IO Calabria, 06/06/2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano