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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 130/2021 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO VALLONE;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. URSULA
RANIOLO;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: Riconoscimento dell'indennità di risultato ex art. 42
C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali;
tredicesima mensilità.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO adiva il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, esponendo di avere svolto le funzioni di segretario comunale del comune di dal 1° febbraio 2009 al 30 settembre 2013 e quelle di reggente a CP_1
scavalco presso l'ente convenuto da giugno 2008 al 31 gennaio 2009, ma di non avere ricevuto la retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 C.C.N.L. Segretari Comunali
e Provinciali per gli anni dal 2008 al 2010, nonostante la sussistenza di tutti i presupposti previsti, e di averla ricevuta solo in parte per gli anni 2011 e 2012;
l'indennità di risultato ricevuta per l'anno 2013 era erroneamente quantificata, così come la tredicesima mensilità relativa al medesimo anno.
All'esito dell'istruttoria documentale svolta, con sentenza n. 4731/2020 del
15.12.2020, il Tribunale adito respingeva integralmente il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura ivi determinata.
Appellava detta sentenza il soccombente, con ricorso depositato il 09/02/2021, cui resisteva l'Ente appellato.
La causa era decisa all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante, dopo avere criticato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le note di trattazione scritta depositate il 14/12/2020 contenessero “deduzioni formulate tardivamente per la prima volta in tali atti difensivi”, anziché, com'era in realtà, mere argomentazioni difensive a sostegno delle deduzioni, circostanze e tesi già esposte in ricorso, censura la decisione relativamente al rigetto della domanda avente ad oggetto il pagamento della retribuzione di risultato spettante per l'anno 2009. Deduce al riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione di primo grado, la sussistenza del diritto alla corresponsione dell'emolumento era ampiamente
2 dimostrata dalla delibera di Giunta n. 30 del 10 maggio 2013, con la quale la Giunta
Municipale, nell'approvare i verbali del N.d.V. relativi all'anno 2011, aveva espressamente riconosciuto altresì il suo diritto a percepire per l'intero la retribuzione di risultato “spettante per gli anni 2009 e 2010”.
1.1.Sotto diverso profilo l'appellante censura la sentenza per avere rigettato la domanda retribuzione di risultato spettante per l'anno 2009 a causa della mancanza del provvedimento autorizzativo del Sindaco, richiesto dall'art. 8 del Regolamento del
Comune di di disciplina del sistema permanente di misurazione e CP_1
valutazione delle performances del personale dipendente e del segretario comunale, evidenziando che tale Regolamento era stato approvato dalla Giunta municipale il
22.4.2011 e non poteva quindi trovare applicazione per la retribuzione di risultato dovuta per gli anni precedenti: con le delibere di giunta n. 17 del 4.3.2009 e n. 20 del
20.3.2010 di adozione del PEG rispettivamente dell'anno 2009 e 2010, munite del visto di regolarità contabile, l'Amministrazione aveva assegnato gli obiettivi e previsto la copertura dei relativi compensi;
con la nota n. 3024 del 7.3.2012 il Nucleo di Valutazione (OIV) aveva valutato positivamente le sue performances, attribuendogli i punteggi di 77/100 per l'anno 2008, 88/100 per l'anno 2009 e 91/100 per l'anno 2010 e tali valutazioni erano state poi recepite dalla Giunta municipale, presieduta dal Sindaco, nella delibera già richiamata n. 30 del 10.5.2013, mai revocata né annullata;
anzi, costituendosi nel primo grado di giudizio, il aveva CP_1
falsamente affermato di avere corrisposto per intero la retribuzione di risultato spettante per l'anno 2010.
1.2. Contesta poi la difesa di parte appellata secondo cui la retribuzione di risultato sarebbe incompatibile con l'indennità di direzione generale, evidenziando che l'art.42
CCNL si limita a prevedere che l'indennità di Direttore generale non può contribuire alla composizione della base di calcolo (c.d. “monte salari”) sul quale deve essere computata la retribuzione di risultato.
3 2. L'appellante censura, ancora, la statuizione di rigetto della domanda avente ad oggetto la retribuzione di risultato per l'anno 2010.
2.1. Precisa, al riguardo, che, a fronte della documentata e specifica richiesta formulata in ricorso (di € 6.195,19), controparte non ha spiegato (né tanto meno dimostrato) come abbia calcolato il “monte salari” dell'anno 2010 e, di conseguenza, determinato l'emolumento di risultato, ritenuto spettante al dott. solo in misura Pt_1
di €. 4.045,83.
2.2.Contesta comunque di avere ricevuto il pagamento anche di detto minore importo, indicato nella busta paga di Marzo 2012, alla generica voce “retribuzione di risultato”, essendo tale somma da riferirsi alla quota di retribuzione di risultato dell'anno 2011 (e non 2010), corrisposta dal comune di (capofila) per CP_1
conto del (convenzionato), come da Determinazione del Sindaco di Parte_2
tale comune n. 8 del 2.2.2012 e da mandato di pagamento n. 202 del 20 marzo 2012
(documenti prodotti agli atti di causa). D'altro canto la somma indicata in busta paga, perfettamente coincidente con quella della Determinazione del Sindaco di , non Pt_2
trova alcuna corrispondenza nel mandato di pagamento prodotto dall'Amministrazione appellata n. 464 del 21.3.2012 del diverso importo di €
5.473,87.
3. Censura ancora la decisione nella parte in cui il decidente, aderendo alle tesi dell'Amministrazione, ha ritenuto giustificato il comportamento del comune resistente che, nel liquidare la retribuzione di risultato dell'anno 2011, ha tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili e della propria capacità di spesa, per come previsto dall'art. 42, comma 2, citato, e ha approvato la proposta di deliberazione soltanto entro i limiti della disponibilità finanziaria accertata dall' ”. Precisa a tal fine che nel caso in esame – senza alcuna Parte_3
ragione o criterio logico – la ripartizione è stata eseguita in modo evidentemente iniquo ed arbitrario distribuendo le risorse disponibili a esclusivo beneficio e integrale
4 soddisfazione di alcuni (i titolari delle posizioni organizzative, ai quali la retribuzione di risultato spettante è stata remunerata integralmente), penalizzando invece il proprio credito. Osserva, invero, che tale modus operandi dell'amministrazione, oltre ad essere del tutto illogico ed immotivato, sarebbe altresì discriminatorio, in aperta violazione degli artt. 97 Cost. e 45 del T.U. del Pubblico impiego che, con espresso riferimento al trattamento economico (fondamentale ed accessorio), imporrebbe alle amministrazioni pubbliche di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale. Inoltre, al momento dell'assegnazione degli obiettivi, con la delibera di adozione del PEG l aveva certificato la regolarità contabile ed Parte_3
era stata prevista la copertura degli oneri economici.
4. Analoghe censure sono mosse con riferimento al rigetto della domanda avente ad oggetto la retribuzione di risultato spettante per l'anno 2012, avendo il giudice richiamato la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 27/01/2015 con la quale il
Responsabile del Servizio, dopo avere proceduto alla liquidazione della retribuzione di risultato per le posizioni organizzative (come da determinazione sindacale n. 12 del
16.7.2014), aveva dato atto che le somme residue per il 2012 ammontavano a soli €
2.516,09 e che pertanto non erano sufficienti a coprire la somma richiesta allo stesso titolo dal segretario comunale di € 3.309,41. L'Amministrazione procedeva a liquidare la sola somma di € 2.516,09 rinviando, con la determinazione n. 26 del 16 dicembre 2014, il saldo a un atto successivo in attesa dell'approvazione del bilancio e del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale, in violazione della disposizione di cui all'art. 42 CCNL, volta proprio al contenimento dell'indennità di risultato entro i limiti delle somme disponibili nell'anno di riferimento.
5. L'appellante poi critica la decisione di rigetto della domanda di retribuzione di risultato anche per l'anno 2013, contestando l'affermazione del giudice di genericità delle deduzioni, allegazioni e prove a sostegno del credito e precisando che, invece,
5 nel ricorso introduttivo aveva compiutamente spiegato le ragioni del proprio diritto, producendo i documenti necessari ed elaborando il calcolo analitico attraverso il quale era pervenuto alla differenza a credito – a proprio favore - di €. 691,77.
6. Infine, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di pagamento della tredicesima mensilità dell'anno 2013 nel maggiore importo dovuto
(pari a 9/12 della retribuzione in godimento nell'ultimo mese di servizio, settembre
2013, di € 6.686,42), avendo ritenuto generiche le contestazioni di illegittimità del recupero di € 1.300,00 operato dall'Amministrazione e rilevato che dagli atti emergeva che il segretario aveva percepito con decorrenza dal 16-10-2012 la maggiorazione di cui al comma 4 art. 41 nella misura massima […] per complessivi
€ 3.510,82, con conseguente possibilità di recupero di € 1.300,00 sui ratei maturati della tredicesima mensilità e di € 2.210,82 con le prossime somme ancora dovute (v.
Determinazione dirigenziale n. 116 del 27/12/2013). Evidenzia, come già fatto in seno alle note di trattazione scritta del 13.12.2020, che il resistente non contesta CP_1
la sussistenza del credito vantato dal dott. , così come calcolato in ricorso, a Pt_1
titolo di residuo 13^ mensilità 2013, ma oppone un'inammissibile e strumentale eccezione di compensazione impropria per l'importo di € 3.510,82, per asserita (e non dimostrata) errata corresponsione di somme non dovute, credito infondato, sicuramente privo del carattere di certezza e liquidità ed espressamente contestato.
7.L'appello è solo parzialmente fondato.
8.Per quanto riguarda la retribuzione di risultato dell'anno 2009 - della quale l'Amministrazione comunale appellata contesta integralmente il diritto, mentre per l'emolumento richiesto per gli anni successivi contesta l'importo richiesto, ritenendo di avere già corrisposto quanto spettante o quanto consentito dalle risorse disponibili
- si rileva che: 1) è documentato che con la delibera di giunta municipale n. 17 del
4.3.2009, di adozione del piano esecutivo di gestione, sono stati assegnati gli obiettivi dettagliati ai responsabili dei servizi e al segretario comunale - nell'ambito dei
6 programmi contestualmente approvati di miglioramento dei servizi - al cui raggiungimento è condizionata la retribuzione di risultato;
2) sono agli atti i verbali dell'attività del nucleo di valutazione, del febbraio e marzo 2012, che ha proceduto alla valutazione delle performance dei funzionari apicali e del segretario comunale;
per quest'ultimo il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla valutazione per gli anni
2008, 2009 e 2010 e, per quel che qui rileva, in relazione agli obiettivi assegnati con la delibera di approvazione del PEG richiamata al n. 1, sulla base dei criteri di valutazione prestabiliti, è stato attribuito il punteggio di 88/100.
Tuttavia risulta altresì per tabulas che l'operato dell'Organismo di valutazione non ha ricevuto nessuna “certificazione”, non essendo stato adottato il provvedimento del
Sindaco previsto dall'art. 8 del “Regolamento di disciplina del sistema permanente di misurazione e valutazione delle performances del personale dipendente e del segretario comunale”, approvato il 22.4.2011 e già in vigore al tempo dell'attribuzione dei punteggi (febbraio 2012), né avendo l'operato dell'Organismo di valutazione trovato riconoscimento in una deliberazione della Giunta municipale: con la determinazione di GM 23 del 20.3.2012 era stata infatti approvata la sola valutazione delle performance dei titolari di posizioni organizzative, rinviandosi a un provvedimento successivo per l'approvazione della valutazione del segretario comunale;
con la successiva deliberazione di GM n. 30 del 10 maggio 2013,
l'Amministrazione, preso atto della mancanza del provvedimento del sindaco di approvazione della proposta di valutazione dell'OIV, si è impegnata a corrispondere per intero le retribuzioni di risultato spettanti al segretario comunale, “previa conclusione del relativo procedimento”.
La retribuzione di risultato è elemento accessorio della retribuzione, la cui erogazione presuppone la previa assegnazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, secondo un procedimento previsto dalla contrattazione collettiva.
Per i segretari comunali l'art. 42 CCNL comma 3 prevede che “Ai fini della
7 valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati".
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, dispone che “Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato”.
La liquidazione e corresponsione del suddetto elemento accessorio era quindi condizionato al conseguimento da parte del segretario degli obiettivi assegnatigli, ma la valutazione del raggiungimento dei risultati compiuta dall'OIV richiedeva, secondo gli “adattamenti” della disciplina di legge adottati dall'ente comunale con il
“Regolamento di disciplina del sistema permanente di misurazione e valutazione delle performances del personale dipendente e del segretario comunale”, l'approvazione dell'Amministrazione comunale (con provvedimento del Sindaco dal 22.4.2011 e precedentemente, secondo le ammissioni dello stesso appellante, con una determinazione di giunta).
Eventuali responsabilità dell'Amministrazione, per non avere proceduto alla conclusione del procedimento nonostante l'impegno assunto, avrebbero potuto essere fatte valere con la proposizione di una domanda risarcitoria, ma non possono dare luogo a condanna dell'ente all'erogazione della retribuzione di risultato, in difetto dei presupposti procedurali previsti dalla contrattazione collettiva.
9. Riguardo invece alla retribuzione di risultato dell'anno 2010, infondata è
l'eccezione del suo pagamento con la retribuzione di marzo 2012, sollevata dal
8 nel costituirsi in giudizio e ribadita anche nel presente Controparte_1
grado nonostante le contrarie evidenze probatorie delle produzioni documentali.
Dai documenti acquisiti agli atti di causa il 21.2.2019, infatti, emerge l'esatta corrispondenza della somma (€ 4.045,83), genericamente indicata nella busta paga di
Marzo 2012, come “retribuzione di risultato”, con la Determinazione del Sindaco di
- comune convenzionato - n. 8 del 2.2.2012, di liquidazione della retribuzione di Pt_2
risultato dell'anno 2011 e con il relativo mandato di pagamento n. 202 del 20 marzo
2012 in favore del comune di il quale, in quanto comune capofila del CP_1
convenzionamento, ha poi proceduto a corrispondere la somma al segretario con la retribuzione di marzo 2012.
A fronte di tale precisa e documentata coincidenza degli importi, nessuna corrispondenza si rinviene, invece, con l'importo di € 5.473,87 di cui al mandato di pagamento n. 464 del 21.3.2012 prodotto dall'Amministrazione appellata quale prova del pagamento della retribuzione di risultato dell'anno 2010, sicché deve ritenersi che il comune di non abbia corrisposto affatto tale emolumento per l'anno CP_1
in questione.
10.Sono poi fondate le censure mosse dall'appellante con riferimento al rigetto delle domande relative alla retribuzione di risultato, corrisposta in minor misura per gli anni 2011 e 2012 sul presupposto dell'insufficienza dei mezzi finanziari disponibili.
L'art. 42 CCNL applicabile pro tempore prevede espressamente che “Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa”.
La formulazione della norma impone all'ente il preventivo accertamento della effettiva sussistenza delle risorse necessarie al pagamento della retribuzione di
9 risultato nel rispetto della propria capacità di spesa. A tal fine prevede che l'importo non superi il 10% del monte salari, ma si tratta appunto di un tetto massimo, dovendo il comune parametrare l'emolumento accessorio alla propria capacità di spesa.
Tale valutazione delle risorse disponibili deve quindi essere preventiva, dovendo intervenire al momento di approvazione dei progetti con l'assegnazione degli obiettivi nell'ambito del PEG, che costituisce proprio il momento di contemperamento della programmazione della gestione con la situazione economica, le risorse e la propria capacità di bilancio dell'ente, cui deve essere apposto il parere di regolarità contabile
(effettivamente apposto ai PEG prodotti agli atti di causa per gli anni 2009, 2010, 2011
e 2012). L'insufficienza delle disponibilità economiche dell'ente non può invece certificarsi ex post, quale effetto dell'utilizzazione di tutte le risorse, preventivamente individuate allo scopo di remunerare le performances di raggiungimento degli obiettivi programmati, al pagamento delle retribuzioni di risultato dei soli dipendenti titolari di posizione organizzativa, corrisposte per intero, con una condotta dell'amministrazione discutibile sotto il profilo della gestione contabile e discriminatoria nei confronti della posizione del segretario comunale.
11. È infatti lo stesso ad affermare, nella deliberazione n. 7 del 27.1.2015, CP_1
che con riferimento alla retribuzione di risultato dell'anno 2012 la liquidazione dell'intero importo spettante, in ragione del 9% del monte salari e nella misura di €.
3.309,41, è un “atto dovuto”, precisando di procedere alla liquidazione per € 2.517,09 solo quale “acconto” dell'importo complessivo, rinviando il saldo di €.792,32 ad atto successivo, che tuttavia non è mai intervenuto.
12. Sono fondate anche le censure alla decisione appellata con riferimento al diniego della retribuzione di risultato relativa all'anno 2013, essendo le deduzioni e le allegazioni del ricorrente al riguardo tutt'altro che generiche, avendo egli documentato il punteggio riportato di 100/100, come da determina sindacale n. 13 del
17.9.2015, con conseguente diritto, secondo i criteri previsti, alla corresponsione
10 dell'emolumento nella misura del 10% del monte salari, comprensivo dei diritti di rogito e documentato con la produzione di tutte le buste paga del periodo lavorato.
La citata determinazione sindacale n. 13 del 17.9.2015 ha confermato integralmente la valutazione proposta dal Nucleo di Valutazione ed accettata dal Segretario comunale (punteggio del 100%) e ha espressamente riconosciuto allo stesso la retribuzione di risultato nella misura conseguente all'applicazione della percentuale massima.
13. E' stata disposta nel presente grado una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare gli importi spettanti all'appellante a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, tenendo conto dell'incontestato (e documentato) criterio percentuale preventivamente stabilito, applicato al monte salari di ciascun anno (da calcolarsi sulla base delle buste paga in atti, includendo anche i diritti di rogito), in relazione al punteggio di volta in volta attribuito dal Nucleo di Valutazione
(91/100 per il 2010, 95/100 per il 2011, 90,40/100 per il 2012 e 100/100 per il 2013)
e detratti gli importi già versati dal (pari agli importi di € 2913,59 per l'anno CP_1
2011, € 2517,09 per l'anno 2012 ed € 2278,31 per l'anno 2013).
Il CTU ha quantificato in € 6.434,03 l'intera retribuzione di risultato spettante per l'anno 2010, € 1.748,71 quale residuo spettante per l'anno 2011 (quantificando l'intero in € 4.662,30 nonostante agli atti risulti documentato un parere di regolarità contabile per il maggior importo di € 4.941,27), € 792,33 quale residuo dovuto per l'anno 2012 ed € 635,75 quale residuo per il 2013.
All'appellante è quindi dovuta, a titolo di retribuzione di risultato non corrisposta per gli anni 2010-2013, la somma complessiva di € 9.610,82.
14. Spetta infine all'appellante anche la quota di tredicesima maturata nell'anno
2013, nella misura corrispondente alla frazione di 9/12 senza alcuna detrazione. Non può il eccepire la compensazione con il credito di € 1.300,00 derivante, a suo CP_1
dire, dalla precedente corresponsione di somme non dovute a diverso titolo. Il credito
11 eccepito in compensazione, basato sulla Determinazione n. 116 del 27.12.2013 nella quale si asserisce l'errata corresponsione di somme per maggiorazione retribuzione di posizione per complessivi € 3.510,82, non è né certo né liquido, essendo stato espressamente contestato dall'appellante con pec del 24.6.2014 ed avendo conseguentemente l' richiesto specifico parere alla Corte dei Conti, Parte_3
come risulta dalla nota dello stesso ufficio del 14.72014, cui non ha fatto seguito alcuna comunicazione nei confronti dell'appellante, né alcuna allegazione nel presente giudizio.
Sul piano processuale ne deriva che era l'ente appellato ad essere onerato di provare la fondatezza del credito vantato a titolo di ripetizione di indebito, il suo carattere di certezza e liquidità e, in definitiva, la sua opponibilità in compensazione al credito dell'appellante per il pagamento della tredicesima mensilità, certo e incontestato
(nell'an).
Poiché il non ha adempiuto a detto onere a suo carico, non può operare CP_1
alcuna compensazione, né propria né impropria e conseguentemente nessuna decurtazione della somma di € 1300,00 dall'importo spettante all'appellante a titolo di tredicesima mensilità.
Riguardo alla determinazione del credito nel quantum, in difetto di specificazione nel CCNL - che si limita a prevedere nell'an il diritto alla mensilità aggiuntiva - dei criteri di determinazione, può darsi applicazione, come richiesto dall'appellante, all'orientamento ARAN SEG_035 del 24.10.2013, secondo cui deve individuarsi quale fonte regolativa, la prassi applicativa consolidatasi nel tempo sulla base dell'art. 7 del D.Lgs. C.P.S n.263/1946 (norma oggi disapplicata, ai sensi dell'art.69 del
D.Lgs.n.165/2001), ricondotta alla nozione di uso normativo ex art. 2078 c.c..
Sulla base di tale prassi:
1) in caso di servizio prestato in modo continuativo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, al segretario la tredicesima va corrisposta per intero;
12 2) in caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la mensilità aggiuntiva è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
3) la retribuzione di riferimento è quella in godimento nell'ultimo mese di servizio.
Dalla busta paga allegata dall'appellante per il mese di settembre 2013, ultimo mese di servizio dell'appellante, emerge la retribuzione, lorda, di € 6.686,42.
L'importo lordo della tredicesima spettante è quindi pari ai 9/12 di detto importo, ovvero pari a € 5.014,82 da cui vanno detratti € 2.548,75 già percepiti, come ammesso.
Pertanto, l'importo residuo da corrispondere, al lordo, operata la detrazione, è pari a € 2.466,07.
15. Sulle somme spettanti spettano gli accessori, nei limiti del maggior importo tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei crediti al pagamento effettivo.
16. Per le ragioni che precedono, l'appello va parzialmente accolto, nei limiti sopra precisati.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, in relazione al valore della causa (decisum), seguono la soccombenza.
Per lo stesso criterio, le spese relative alla CTU, liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo complessivo di € 9.610,82 a titolo di retribuzione di risultato
[...]
dovuta e non pagata per gli anni 2010-2013, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione dei singoli crediti al pagamento effettivo;
condanna altresì il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 2.466,07 a titolo di residuo lordo spettante a titolo Parte_1
13 di tredicesima mensilità dell'anno 2013, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione del credito al pagamento effettivo;
condanna l'ente appellato al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, complessivamente liquidate in € 3.000,00, per il primo grado ed € 3.300,00 per il presente, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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