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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Proiti Carmelo, in data odierna, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2016/2021 R.G., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nato il [...] a [...], c.f. Persona_1
, entrambi nella qualità di eredi del Sig. , C.F._2 Persona_2
nato il [...] a [...] ed ivi deceduto in data 26.03.2022, c.f.
, elettivamente domiciliati in Messina via XXVII Luglio, C.F._3
35 is. 195, presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il
Grande, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps;
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.06.2021 esponeva che Persona_2
aveva presentato domanda amministrativa in data 31.07.2017 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che tale domanda in data 09.02.2018 era stata respinta ed in data 26.06.2018 lo stesso presentava ricorso amministrativo, senza sortire alcun effetto. Pertanto, aveva Persona_2
depositato in data 19.02.2019 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 425/2019
R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato che le patologie sofferte dal ricorrente non determinavano una permanente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini. , quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e Persona_2
depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento CP_1
del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 16.10.2022 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo di CTU ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50 del 2022.
Nelle more del giudizio decedeva in data 26.03.2022 ed il Persona_2 presente procedimento veniva interrotto dall'odierno decidente, con ordinanza
2 emessa in udienza in data 15.05.2023; lo stesso veniva riassunto con memoria depositata in data 14.06.2023 e si costituiva in giudizio in proprio e Parte_1
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Per_1
entrambi eredi del , la quale si riporta a quanto chiesto
[...] Persona_2
nel precedente atto e depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
All'udienza odierna la causa viene decisa.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno 3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI,
Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale “può
3 contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'assegno ordinario di invalidità formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente Persona_2 nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso risultava affetto, evidenziando che le stesse sono tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dal mese di ottobre 2021 e sino alla data di decesso dello stesso avvenuta il 26.03.2022 (cfr.
CTU, in atti al presente giudizio).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che era affetto da patologie tali Persona_2
da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dal mese di ottobre 2021 e sino alla data di decesso dello stesso avvenuta il 26.03.2022, requisito utile all'ottenimento dell'assegno ordinario d'invalidità.
4 Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, CP_1
attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
Si fa presente che, presumibilmente per un refuso, all'esito del ricorso degli eredi viene richiesta l'indennità di accompagnamento, domanda non formulata originariamente e che, pertanto, non può trovare accoglimento.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP
e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso ed al parziale accoglimento delle domande sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui
“In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 17938/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e nella qualità Parte_1
di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore entrambi Persona_1
eredi di , deceduto in data 26.03.2022, con ricorso depositato il Persona_2
15.06.2021, nei confronti dell' Controparte_3
[...] in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che era affetto da patologie tali da ridurre a meno Persona_2
di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dal mese di ottobre 2021, requisito utile all'ottenimento dell'assegno ordinario d'invalidità;
- Rigetta le altre domande;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Patti, 7 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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