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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/09/2024, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1326 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour n. 17, presso lo studio Parte_1
del procuratore Avv. Cristiano Marco Severini, dal quale è rappresentato e difeso unitamente al procuratore Avv. Luca Maniccia
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante con sede in Colonna, CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma viale Angelico n. 38, presso lo studio del procuratore Avv.
Francesco Sinopoli, che la rappresenta e difende
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5 marzo 2024, ha rappresentato: di essere Parte_1 stato assunto da società facente parte della rete di imprese ”, il 24 maggio CP_1 Org_1
2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato avente scadenza al 30 novembre
2023, che prevedeva l'inquadramento al livello D2 c.c.n.l. commercio terziario Org_2
mansioni di impiegato e un periodo di prova di 60 giorni;
di essersi occupato della gestione degli operai e delle squadre di lavoro in relazione agli interventi di disinfestazione, derattizzazione e pulizia, della gestione degli appuntamenti e degli interventi, delle richieste di pronto intervento, della riscossione dei corrispettivi non pagati, nei confronti dei clienti di altra società della rete di Org imprese , che la datrice di lavoro gli ha comunicato con lettera del 12 Org_1 Controparte_3
luglio 2023 il recesso per mancato superamento del periodo di prova.
In diritto, il lavoratore ha affermato la nullità del patto di prova e l'illegittimità del recesso datoriale;
ha quindi convenuto in giudizio chiedendo che il giudice dichiari la nullità CP_1 del patto di prova e l'illegittimità del recesso datoriale e condanni la società al risarcimento del danno in suo favore, pari alla somma di € 8.575,64.
1.1. Si è costituita tempestivamente che ha affermato la validità del patto di CP_1
prova, la legittimità del recesso e contestato quanto affermato dal lavoratore, in punto di nullità del patto e illegittimità del recesso. La società ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza del 10 giugno 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'11 settembre 2024 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi depositati.
3. Il lavoratore ha domandato che sia accertata la nullità del patto di prova collegato al rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato tra le parti dal 24 maggio 2023, per mancata specificazione delle mansioni e per apposizione di un termine di durata maggiore a quello previsto dal c.c.n.l. applicato.
3.1. Sotto il primo profilo, la suprema Corte ha chiarito che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il rinvio del patto di prova alle mansioni di "operatore ecologico di primo livello", di cui all'art. 14 del c.c.n.l.
Nettezza urbana, attesa la presenza, nella medesima area, di una pluralità di profili che non consentiva di individuare quali fossero le mansioni in concreto assegnate al lavoratore) (Cass. 13 aprile 2017 n. 9597).
Inoltre, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (Cass. ord. 19 ottobre 2023, n. 29078).
3.1.1. Nel caso di specie, risulta dalla lettera di assunzione del 24 maggio 2023, al punto 3.:
“Lei sarà inquadrato con la mansione di IMPIEGATO – livello D2 secondo le previsioni del CCNL
COMMERCIO TERZIARIO CISAL ANPIT” (doc. 2 di parte ricorrente).
Il c.c.n.l. applicato così descrive gli elementi costitutivi del livello D2: “Conoscenza/e:
Generale di base, omogenee o di poco superiori alle normali esperienze di vita.
Abilità: Ottempera disposizioni basilari settoriali.
Autonomia: Operativa: quando il Lavoratore ottempera a disposizioni o procedure e effettua operazioni omogenee alle ordinarie responsabilità della vita, quali guida di automezzi, semplici gestioni o controlli amministrativi preimpostati, acquisti di materiali di ordinario consumo
e altre attività, per le quali siano richieste competenze acquisite dopo un modesto periodo formativo e/o d'affiancamento.
Competenze e Responsabilità: Nelle mansioni più elevate, opererà con la diretta supervisione di altro lavoratore di livello superiore.
Titolo del livello: Impiegato d'Ordine Operaio/Operatore Comune” (sintesi del c.c.n.l. applicato, doc. 11 di parte ricorrente).
3.1.2. Rileva l'Ufficio che il patto di prova dedotto in giudizio, concordato nel rapporto di lavoro sussistente tra le parti a decorrere dal 24 maggio 2023, non specifica in alcun modo le mansioni oggetto del rapporto, in quanto da un lato è insufficiente il riferimento alla figura di
“impiegato”, assolutamente generica e potenzialmente comprensiva di moltissime prestazioni di concetto, e dall'altro le previsioni del c.c.n.l. applicato, cui il patto richiama, non descrivono specifiche mansioni ma ribadiscono semplicemente una generica categoria assai ampia.
3.1.3. Ne consegue che la genericità delle mansioni, che impedisce una valutazione della prova sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, determinano la nullità del patto, secondo la regola generale degli artt. 1346 e 1418 2° comma c.c.
3.1.4. Tanto premesso, si deve affermare la nullità del patto di prova apposto alla lettera di assunzione del 24 maggio 2023.
3.2. Sotto altro profilo, il ricorrente ha affermato la nullità della prova per apposizione di un termine di durata massimo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.
3.2.1. L'art. 7 d.lgs. 104/2022 prevede che “
1. Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi”.
Secondo la giurisprudenza, la clausola del contratto individuale con cui è fissata una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077, comma 2, c.c. salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore (ad esempio per la particolare complessità delle mansioni), con onere probatorio gravante sul datore di lavoro, poiché è colui che si avvantaggia del tempo più lungo della prova godendo di più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della stessa (Cass. ord. 26 maggio 2020 n. 9789).
3.2.2. La lettera di assunzione del 24 maggio 2023, al punto 1., recita: “Lei è assunto con contratto a tempo pieno e determinato a partire dal 24/05/2023 sino al 30/11/2023 nell'ambito di attività di cui al contratto di Rete vigente sottoscritto in data 10/03/2023. […]
Il periodo di prova, per le quali si applicano le tutele previste dall'art. 7 D.Lgs. n. 104/2022
è stabilito in n. 60 Giorni” (doc. 2 di parte ricorrente).
Il contratto collettivo prevede, per il livello D2, un periodo di prova pari a un mese (art. 113
c.c.n.l. applicato, doc. 12 di parte ricorrente).
3.2.3. Ritiene l'Ufficio che la violazione del termine massimo del periodo di prova previsto dal c.c.n.l. applicato comporta la sostituzione della clausola con quella prevista dalla contrattazione collettiva, ex art. 7 comma 1 d.lgs. 104/2022.
3.3. Dalle esposte considerazioni deriva, infine, che il recesso datoriale comunicato con lettera del 12 luglio 22023 deve essere qualificato come recesso anticipato dal rapporto, determinato dalla società al di fuori del periodo di prova (in quanto comminato dopo il temine di un mese previsto dal c.c.n.l.) e in ogni caso in forza di un patto nullo.
4. Il lavoratore ha affermato l'illegittimità del recesso datoriale, per difetto di giusta causa.
4.1. Secondo l'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
4.1.1. In particolare, il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine;
né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde perceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro (Cass. 1 giugno 2005 n. 11692).
4.2. La datrice di lavoro ha comunicato a con lettera del 12 luglio 2023: Parte_1
“Gentile lavoratore, siamo spiacenti di comunicarLe che, non avendo superato il periodo di prova indicato nel contratto di assunzione da Lei sottoscritto, siamo costretti a rinunciare alla Sua collaborazione al 12/07/2023” (doc. 7 di parte ricorrente).
4.3. Alla luce del tenore letterale della lettera di recesso, si deve affermare l'assoluta genericità della motivazione addotta, equiparabile a una sua assenza sostanziale, con la conseguenza che il recesso risulta immotivato e quindi illegittimo.
5. ha domandato il risarcimento del danno conseguente, nella misura di € Parte_1
8.575,64, somma commisurata alle mancate retribuzioni dalla data del recesso (del 12 luglio 2023) alla scadenza naturale del termine (del 30 novembre 2023).
Parte resistente ha contestato la liquidazione operata dal lavoratore.
5.1. La lettera di assunzione, al punto 5., prevede: “La retribuzione lorda mensile, nonché gli elementi accessori, è quella attualmente prevista per il livello o la categoria indicata dal CCNL applicato vigente alla data di assunzione, che viene di seguito indicata e verrà corrisposta per n. 13 mensilità sulle quali saranno operate le ritenute di legge.
Minimo contrattuale € 593,71 Contingenza € 506,92 Terzo elemento € 10,33
Totale lordo € 1.110,96” (doc. 2 di parte ricorrente).
5.2. Pertanto, sulla base della retribuzione spettante al lavoratore, il risarcimento del danno deve essere commisurato sulla base di quanto il ricorrente avrebbe maturato dal recesso datoriale alla scadenza del contratto, e quindi:
€ 699,97 per luglio 2023 (da € 1.110,96 mensili – € 410,99 liquidato in busta paga);
€ 1.110,96 mensili per agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, per € 4.443,84 complessivi;
€ 381,02 per tredicesime mensilità;
€ 409,25 per trattamento di fine rapporto (da € 5.524,83/13,5, ex art. 2120 c.c.);
e così per € 5.934,08 totali.
6. Tanto premesso, deve essere dichiarata la nullità del patto di prova apposto alla lettera di assunzione del 24 maggio 2023 e il recesso comunicato dalla datrice di lavoro il 12 luglio 2023 deve essere annullato, in assenza di giusta causa;
per l'effetto, la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di 5.934,08, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno.
7. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, la società resistente, soccombente, deve essere condannata al relativo pagamento in favore del lavoratore, sulla base della liquidazione operata in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del patto di prova apposto alla lettera di assunzione del 24 maggio 2023; dichiara l'illegittimità del recesso della società dal rapporto di lavoro, comunicato con lettera del 12 luglio 2023; condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 5.934,08, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_1 dei compensi professionali di avvocato che si liquidano in complessivi € Parte_1
3.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 27 settembre 2024
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi