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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa n. 10785 / 2025 promossa da:
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1
FOLCO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Nel merito Accogliere il motivo di gravame e riconoscere alla signora il permesso di Pt_1 soggiorno per motivi familiari: in via di subordine concedere la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparizione personale con audizione della ricorrente”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.5.2025 la sig.ra cittadina della Parte_1
Nigeria, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 7.4.2025, notificato in
1 data 9.5.2025, che ha rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, chiedendone l'annullamento e conseguentemente il rilascio del relativo titolo di soggiorno;
in subordine, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Il procedimento ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato alla ricorrente per il ricongiungimento con il marito , titolare di permesso di Persona_1 soggiorno per lavoro autonomo.
Il provvedimento di rigetto si fonda su due motivi:
− il primo motivo, riguarda la mancata prova del requisito di idoneità alloggiativa e di deposito del contratto di locazione registrato, rilevando la PA come il certificato di idoneità alloggiativa depositato dalla ricorrente nella fase amministrativa fosse scaduto in data 31.12.2013;
− il secondo motivo, riguardante la mancata prova della disponibilità di redditi sufficienti per il nucleo familiare. In particolare, si legge nel provvedimento impugnato che “per un nucleo familiare composto da 5 persone, ovvero la richiedente, il marito e i loro 3 figli … la normativa vigente prevede un importo minimo annuo pari a 19.627,00 euro”, e che dai dati ricavabili dalle banche dati dell'Agenzia delle
Entrate e dell'INPS risulta la disponibilità di un reddito complessivo inferiore a tale soglia.
2.1. Quanto al primo motivo, si rileva che la ricorrente ha prodotto unitamente al ricorso giudiziale la nuova attestazione di idoneità alloggiativa, rilasciata in data 7.10.2024, che – analogamente alla precedente attestazione, scaduta nelle more del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno – dà atto dell'idoneità dell'appartamento di via Cervino a ospitare fino a 6 persone.
La ricorrente ha pertanto provato la disponibilità di un alloggio conforme alle esigenze sue e della sua famiglia ai sensi dell'art. 29 c. 3 lett. a) TUI.
2 2.2. Quanto al secondo motivo, la questione controversa verte sull'accertamento del requisito reddituale di cui all'art. 29 c. 3 lett. b) TUI.
Orbene, per provare il requisito reddituale di cui all'art. 29 c. 3 lett b Tali elementi devono Perso dunque essere considerati pacifici) correttamente individuato dalla PA in € 19.627,00, attesa la composizione del nucleo familiare – è richiesta ai sensi dell'art. 16, c. 3, lett. b)
d.P.R. n. 394/1999 la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi o del modello CU del richiedente e dei suoi familiari.
Sul punto, occorre osservare che la giurisprudenza UE ha già avuto modo di giudicare che
“dall'esame del tenore letterale, dell'obiettivo e del contesto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, alla luce segnatamente delle disposizioni analoghe delle direttive 2004/38 e 2003/86, risulta che la provenienza delle risorse contemplate da tale disposizione non è un criterio determinante per lo Stato membro interessato al fine di verificare se queste ultime siano stabili, regolari e sufficienti. Di conseguenza … spetta alle autorità competenti degli Stati membri analizzare in pratica la situazione individuale del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo nel suo insieme e indicare i motivi per cui le sue risorse sono sufficienti e se presentano o no una certa permanenza e continuità, in modo che il richiedente non diventi un onere per lo Stato membro ospitante” (CGUE, sentenza del 3.10.2019, nella causa C-302/18, par. 41 e 42).
La normativa europea richiede dunque la prova di un sufficiente reddito proveniente da fonti lecite, come espressamente si ricava dall'art. 5 par. 1 lett. a) della direttiva 2003/109.
Da ciò consegue che la normativa europea non fissa dei rigidi “paletti” per verificare “la disponibilità di risorse stabili e regolari”, secondo dei parametri di sufficienza che sono stati individuati dal legislatore italiano nell'importo annuo dell'assegno sociale, ma impone all'amministrazione una valutazione più complessa ed articolata: in questo senso, costituisce un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa che l'accertamento richiesto dal legislatore italiano e comunitario impone alla PA di valutare le soglie reddituali “come espressive di un “criterio di massima” da utilizzare ai fini di un giudizio più ampio, volto a stabilire se l'interessato abbia o meno evidenziato una significativa tendenza a porsi come soggetto produttivo di reddito” (TAR Sardegna, sentenza n. 237 del 18.3.2019; nello stesso senso ex plurimis TAR Toscana, sentenza n. 464 del 17.4.2024).
Conseguentemente al fine di valutare la “stabilità e regolarità” delle risorse economiche, occorre che l'autorità competente tenga comunque conto della realtà economica e sociale, dunque della precarizzazione dei rapporti e dei contratti di lavoro, oltre che della eventuale stagionalità degli stessi.
3 La PA, dunque, deve effettuare anche un esame in prospettiva delle stesse, in particolare quando si verta in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. In questa prospettiva, si è affermato in giurisprudenza che “ai fini del rinnovo … il requisito reddituale può essere soddisfatto mediante la dimostrazione di una capacità reddituale valutata in concreto, considerando (qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell'istanza (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 4549/2016; n. 3569/2016; n. 5108/2015; n.
2699/2015), sempre con riferimento alla soglia di reddito desumibile dall'art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato dall'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 2645/2015; n. 4652/2014; n. 3342/2014)” (così Cons. Stato, sez.
III, n. 4693 del 9.6.2022; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, n. 6634 del 28.7.2022).
2.2.1. In applicazione di tali condivisi principi, si ritiene che la sussistenza del requisito sia stata provata dalla ricorrente in corso di causa.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti come il nucleo familiare – stabilmente residente in Italia sin dal 2009 (cfr. verbale dell'interrogatorio libero della ricorrente) – sia sempre riuscito a far fronte alle proprie esigenze di vita, fondandosi prevalentemente sul lavoro dei componenti il nucleo familiare e facendo solo occasionalmente ricorso all'assistenza sociale.
Come allegato in ricorso, attualmente il marito della ricorrente percepisce € 10.239,90 a titolo di assegno unico. Inoltre, ed è ciò che più rileva ai fini di causa, il medesimo sig. ha avuto un consistente incremento reddituale nell'anno 2024: dal bilancio Per_1 di esercizio dell'anno 2024 emerge infatti un reddito da lavoro autonomo pari a € 18.562,00.
Valutando i redditi del nucleo familiare in una visione prospettica, deve dunque concludersi che le entrate complessive del nucleo familiare (reddito da lavoro autonomo, in netto aumento tra il 2023 e il 2024, e assegno unico) facciano sì che – ad una valutazione in concreto – i requisiti reddituali stabiliti dall'art. 29 c. 3 lett. b) TUI possano dirsi soddisfatti.
2.3. Non è stata invece contestata dalla Pubblica Amministrazione – né nel provvedimento questorile di rigetto né in corso di giudizio – la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla norma ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (effettività della convivenza e copertura sanitaria): la sussistenza di tali requisiti va pertanto considerata pacifica.
In conclusione, deve dunque ritenersi accertato il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
4 4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese, in quanto la documentazione su cui si fonda l'accoglimento del ricorso è stata prodotta anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nata in [...] il [...], Parte_1 ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29/09/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa n. 10785 / 2025 promossa da:
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1
FOLCO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Nel merito Accogliere il motivo di gravame e riconoscere alla signora il permesso di Pt_1 soggiorno per motivi familiari: in via di subordine concedere la protezione speciale previo svolgimento dell'udienza di comparizione personale con audizione della ricorrente”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.5.2025 la sig.ra cittadina della Parte_1
Nigeria, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 7.4.2025, notificato in
1 data 9.5.2025, che ha rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, chiedendone l'annullamento e conseguentemente il rilascio del relativo titolo di soggiorno;
in subordine, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Il procedimento ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato alla ricorrente per il ricongiungimento con il marito , titolare di permesso di Persona_1 soggiorno per lavoro autonomo.
Il provvedimento di rigetto si fonda su due motivi:
− il primo motivo, riguarda la mancata prova del requisito di idoneità alloggiativa e di deposito del contratto di locazione registrato, rilevando la PA come il certificato di idoneità alloggiativa depositato dalla ricorrente nella fase amministrativa fosse scaduto in data 31.12.2013;
− il secondo motivo, riguardante la mancata prova della disponibilità di redditi sufficienti per il nucleo familiare. In particolare, si legge nel provvedimento impugnato che “per un nucleo familiare composto da 5 persone, ovvero la richiedente, il marito e i loro 3 figli … la normativa vigente prevede un importo minimo annuo pari a 19.627,00 euro”, e che dai dati ricavabili dalle banche dati dell'Agenzia delle
Entrate e dell'INPS risulta la disponibilità di un reddito complessivo inferiore a tale soglia.
2.1. Quanto al primo motivo, si rileva che la ricorrente ha prodotto unitamente al ricorso giudiziale la nuova attestazione di idoneità alloggiativa, rilasciata in data 7.10.2024, che – analogamente alla precedente attestazione, scaduta nelle more del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno – dà atto dell'idoneità dell'appartamento di via Cervino a ospitare fino a 6 persone.
La ricorrente ha pertanto provato la disponibilità di un alloggio conforme alle esigenze sue e della sua famiglia ai sensi dell'art. 29 c. 3 lett. a) TUI.
2 2.2. Quanto al secondo motivo, la questione controversa verte sull'accertamento del requisito reddituale di cui all'art. 29 c. 3 lett. b) TUI.
Orbene, per provare il requisito reddituale di cui all'art. 29 c. 3 lett b Tali elementi devono Perso dunque essere considerati pacifici) correttamente individuato dalla PA in € 19.627,00, attesa la composizione del nucleo familiare – è richiesta ai sensi dell'art. 16, c. 3, lett. b)
d.P.R. n. 394/1999 la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi o del modello CU del richiedente e dei suoi familiari.
Sul punto, occorre osservare che la giurisprudenza UE ha già avuto modo di giudicare che
“dall'esame del tenore letterale, dell'obiettivo e del contesto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109, alla luce segnatamente delle disposizioni analoghe delle direttive 2004/38 e 2003/86, risulta che la provenienza delle risorse contemplate da tale disposizione non è un criterio determinante per lo Stato membro interessato al fine di verificare se queste ultime siano stabili, regolari e sufficienti. Di conseguenza … spetta alle autorità competenti degli Stati membri analizzare in pratica la situazione individuale del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo nel suo insieme e indicare i motivi per cui le sue risorse sono sufficienti e se presentano o no una certa permanenza e continuità, in modo che il richiedente non diventi un onere per lo Stato membro ospitante” (CGUE, sentenza del 3.10.2019, nella causa C-302/18, par. 41 e 42).
La normativa europea richiede dunque la prova di un sufficiente reddito proveniente da fonti lecite, come espressamente si ricava dall'art. 5 par. 1 lett. a) della direttiva 2003/109.
Da ciò consegue che la normativa europea non fissa dei rigidi “paletti” per verificare “la disponibilità di risorse stabili e regolari”, secondo dei parametri di sufficienza che sono stati individuati dal legislatore italiano nell'importo annuo dell'assegno sociale, ma impone all'amministrazione una valutazione più complessa ed articolata: in questo senso, costituisce un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa che l'accertamento richiesto dal legislatore italiano e comunitario impone alla PA di valutare le soglie reddituali “come espressive di un “criterio di massima” da utilizzare ai fini di un giudizio più ampio, volto a stabilire se l'interessato abbia o meno evidenziato una significativa tendenza a porsi come soggetto produttivo di reddito” (TAR Sardegna, sentenza n. 237 del 18.3.2019; nello stesso senso ex plurimis TAR Toscana, sentenza n. 464 del 17.4.2024).
Conseguentemente al fine di valutare la “stabilità e regolarità” delle risorse economiche, occorre che l'autorità competente tenga comunque conto della realtà economica e sociale, dunque della precarizzazione dei rapporti e dei contratti di lavoro, oltre che della eventuale stagionalità degli stessi.
3 La PA, dunque, deve effettuare anche un esame in prospettiva delle stesse, in particolare quando si verta in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. In questa prospettiva, si è affermato in giurisprudenza che “ai fini del rinnovo … il requisito reddituale può essere soddisfatto mediante la dimostrazione di una capacità reddituale valutata in concreto, considerando (qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell'istanza (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 4549/2016; n. 3569/2016; n. 5108/2015; n.
2699/2015), sempre con riferimento alla soglia di reddito desumibile dall'art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato dall'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 2645/2015; n. 4652/2014; n. 3342/2014)” (così Cons. Stato, sez.
III, n. 4693 del 9.6.2022; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, n. 6634 del 28.7.2022).
2.2.1. In applicazione di tali condivisi principi, si ritiene che la sussistenza del requisito sia stata provata dalla ricorrente in corso di causa.
Dalla documentazione prodotta emerge infatti come il nucleo familiare – stabilmente residente in Italia sin dal 2009 (cfr. verbale dell'interrogatorio libero della ricorrente) – sia sempre riuscito a far fronte alle proprie esigenze di vita, fondandosi prevalentemente sul lavoro dei componenti il nucleo familiare e facendo solo occasionalmente ricorso all'assistenza sociale.
Come allegato in ricorso, attualmente il marito della ricorrente percepisce € 10.239,90 a titolo di assegno unico. Inoltre, ed è ciò che più rileva ai fini di causa, il medesimo sig. ha avuto un consistente incremento reddituale nell'anno 2024: dal bilancio Per_1 di esercizio dell'anno 2024 emerge infatti un reddito da lavoro autonomo pari a € 18.562,00.
Valutando i redditi del nucleo familiare in una visione prospettica, deve dunque concludersi che le entrate complessive del nucleo familiare (reddito da lavoro autonomo, in netto aumento tra il 2023 e il 2024, e assegno unico) facciano sì che – ad una valutazione in concreto – i requisiti reddituali stabiliti dall'art. 29 c. 3 lett. b) TUI possano dirsi soddisfatti.
2.3. Non è stata invece contestata dalla Pubblica Amministrazione – né nel provvedimento questorile di rigetto né in corso di giudizio – la sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla norma ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (effettività della convivenza e copertura sanitaria): la sussistenza di tali requisiti va pertanto considerata pacifica.
In conclusione, deve dunque ritenersi accertato il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
4 4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese, in quanto la documentazione su cui si fonda l'accoglimento del ricorso è stata prodotta anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nata in [...] il [...], Parte_1 ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29/09/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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