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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3707 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/09/2025 da:
1) , nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2) , nata a [...] al Tagliamento (PN) il 22/11/74 - Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...] C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa DE STEFANO, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cordovado (PN) il 19/6/2010 (registri atti di matrimonio, anno 2010 atto n.6 reg. 2 parte 2 serie a) separati con accordo di negoziazione assistita in data 6/12/2018 e provvedimento del pubblico ministero del 19/12/2018 con i seguenti figli:
n. a Pordenone l'11/6/2012 CP_1
n. a Pordenone il 30/7/2014 Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto
2) la responsabilità genitoriale sui figli minori e viene mantenuta in capo a entrambi i CP_1 Pt_3 genitori, salva dichiarazione delle parti di essere state informate dal proprio difensore dell'importanza per i figli di trascorrere adeguati tempi con ciascun genitore;
in ragione di un tanto, la residenza degli stessi viene mantenuta presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Cordovado, Via Rivis 15/A. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e /o collocazione come di seguito specificati
3) il sig. terrà i figli con sé ogni venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, salvo accordi Pt_1 tra le parti, nonché due settimane anche non consecutive nel periodo estivo (agosto) e una settimana durante le vacanze natalizie. Festività pasquali e compleanni come da protocollo.
4) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, il sig. si impegna a versare alla sig.ra Pt_1
somma pari ad 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun minore) da bonificarsi su conto Pt_4 corrente intestato alla seconda entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, primo aggiornamento ottobre 2026
5) il mantenimento straordinario dei minori verrà sopportato in misura pari al 50% per ciascun genitore, le cui voci di spesa sono quelle individuate dal Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Pordenone, che i coniugi dichiarano di conoscere ed approvare. In particolare, come previsto dal suddetto Protocollo, le spese straordinarie di importo superiore ad € 200,00 per ogni singola voce di spesa annua, dovranno essere preventivamente concordate fra le parti, ad eccezione delle spese scolastiche e di quelle mediche urgenti
6) Le detrazioni fiscali per i figli a carico, spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico familiare verrà suddiviso dai coniugi giusta metà
7) dato atto che tutte le ulteriori condizioni di cui all'accordo di separazione sono state puntualmente rispettate, e ciò con particolare riferimento alle obbligazioni a carico del sig. di cui ai punti Pt_1
n.ri 8 e 9 del sopra citato accordo, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione e/o motivo, dichiarando nel contempo di aver definito con il presente accordo tutte le questioni di carattere patrimoniale e di non vantare alcuna reciproca pretesa economica, finanche a titolo di alimenti
8) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di passaporti dei minori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto
9) le spese del presente procedimento verranno suddivise fra le parti giusta metà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cordovado (PN) il 19/6/2010 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Nulla sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cordovado (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2010 atto n.6 reg. 2 parte 2 serie a).
Così deciso in Pordenone, il 12/12/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/09/2025 da:
1) , nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2) , nata a [...] al Tagliamento (PN) il 22/11/74 - Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...] C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa DE STEFANO, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cordovado (PN) il 19/6/2010 (registri atti di matrimonio, anno 2010 atto n.6 reg. 2 parte 2 serie a) separati con accordo di negoziazione assistita in data 6/12/2018 e provvedimento del pubblico ministero del 19/12/2018 con i seguenti figli:
n. a Pordenone l'11/6/2012 CP_1
n. a Pordenone il 30/7/2014 Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto
2) la responsabilità genitoriale sui figli minori e viene mantenuta in capo a entrambi i CP_1 Pt_3 genitori, salva dichiarazione delle parti di essere state informate dal proprio difensore dell'importanza per i figli di trascorrere adeguati tempi con ciascun genitore;
in ragione di un tanto, la residenza degli stessi viene mantenuta presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Cordovado, Via Rivis 15/A. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e /o collocazione come di seguito specificati
3) il sig. terrà i figli con sé ogni venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, salvo accordi Pt_1 tra le parti, nonché due settimane anche non consecutive nel periodo estivo (agosto) e una settimana durante le vacanze natalizie. Festività pasquali e compleanni come da protocollo.
4) a titolo di contributo al mantenimento ordinario, il sig. si impegna a versare alla sig.ra Pt_1
somma pari ad 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun minore) da bonificarsi su conto Pt_4 corrente intestato alla seconda entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, primo aggiornamento ottobre 2026
5) il mantenimento straordinario dei minori verrà sopportato in misura pari al 50% per ciascun genitore, le cui voci di spesa sono quelle individuate dal Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Pordenone, che i coniugi dichiarano di conoscere ed approvare. In particolare, come previsto dal suddetto Protocollo, le spese straordinarie di importo superiore ad € 200,00 per ogni singola voce di spesa annua, dovranno essere preventivamente concordate fra le parti, ad eccezione delle spese scolastiche e di quelle mediche urgenti
6) Le detrazioni fiscali per i figli a carico, spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico familiare verrà suddiviso dai coniugi giusta metà
7) dato atto che tutte le ulteriori condizioni di cui all'accordo di separazione sono state puntualmente rispettate, e ciò con particolare riferimento alle obbligazioni a carico del sig. di cui ai punti Pt_1
n.ri 8 e 9 del sopra citato accordo, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione e/o motivo, dichiarando nel contempo di aver definito con il presente accordo tutte le questioni di carattere patrimoniale e di non vantare alcuna reciproca pretesa economica, finanche a titolo di alimenti
8) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di passaporti dei minori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto
9) le spese del presente procedimento verranno suddivise fra le parti giusta metà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cordovado (PN) il 19/6/2010 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Nulla sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cordovado (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2010 atto n.6 reg. 2 parte 2 serie a).
Così deciso in Pordenone, il 12/12/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini