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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16429/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ENRICHENS Parte_1
ARIANNA CARLOTTA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo:
Pronunziare la cessazione del matrimonio contratto con il signor , Controparte_1 con ogni declaratoria conseguente alla richiesta pronunzia, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di effettuare le trascrizioni e le annotazioni di legge.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio.
pagina 1 di 3 Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito civile in Lima (Perù) il 02/01/2004.
[...]
Dal matrimonio è nata una figlia: il 16/04/1997. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 1680/2024 emessa dal
Tribunale di Torino in data 15/03/2024 e pubblicata il 18/03/2024.
Con ricorso depositato il 25/09/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 31/03/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e .
[...] Controparte_1
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025.
pagina 2 di 3 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16429/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ENRICHENS Parte_1
ARIANNA CARLOTTA, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo:
Pronunziare la cessazione del matrimonio contratto con il signor , Controparte_1 con ogni declaratoria conseguente alla richiesta pronunzia, ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di effettuare le trascrizioni e le annotazioni di legge.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio.
pagina 1 di 3 Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio con rito civile in Lima (Perù) il 02/01/2004.
[...]
Dal matrimonio è nata una figlia: il 16/04/1997. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 1680/2024 emessa dal
Tribunale di Torino in data 15/03/2024 e pubblicata il 18/03/2024.
Con ricorso depositato il 25/09/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 31/03/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il
Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese attesa la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e .
[...] Controparte_1
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025.
pagina 2 di 3 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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