Versione
5 marzo 1986
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1 gennaio 2004
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12 aprile 2009
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Art. 2357-bis.
(Casi speciali di acquisto delle proprie azioni).
Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
((Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni))
(Casi speciali di acquisto delle proprie azioni).
Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
((Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni))
Commentari • 40
- 1. L’acquisto di azioni proprieSalvatore Daina · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 247.56866
[…] Casi Speciali di Acquisto di Azioni Proprie (Art. 2357-bis c.c.) – 5. […] Casi Speciali di Acquisto di Azioni Proprie (Art. 2357-bis c.c.) L'articolo 2357-bis c.c. elenca alcune ipotesi in cui le limitazioni previste dall'art. 2357 c.c. non si applicano. […] Società con Azioni Quotate Per le società con azioni quotate, l'art. 132 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) stabilisce che gli acquisti di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-bis, c. 1, n. 1, c.c., devono essere effettuati “in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento”. […]
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Giurisprudenza • 7
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 3157Provvedimento: […] Invero, importa considerare la conclusione è stata argomentata, nella sentenza impugnata, in ragione della preclusione, da parte della stessa società, all'esercizio del voto relativamente alle azioni proprie, per il limite normativo di cui all'art. 2357 bis c.c.Leggi di più...
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