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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3991 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Inglima, presso il cui studio a Palermo, via Nicolò
Turrisi n. 13, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27/08/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 20/06/1985 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 10539/2002 emessa da questo Tribunale in data 11/10/2002-10/12/2002, passata in giudicato (cf. attestazione del 14/10/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 27/08/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. La sig.ra continuerà a vivere in Palermo presso l'immobile sito alla Via Don orione n. Pt_2
35;
3. il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione di via Fiume Torto n. 11; Parte_1
4. disporsi la revoca del mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente con proprio nucleo familiare;
5. Nulla disporsi a titolo di mantenimento fra i coniugi, attesa l'autosufficienza economica degli stessi;
6. Per quanto sopra non espressamente previsto ci si riporta alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
20/06/1985 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( , alle condizioni del ricorso congiunto del 27/08/2025, riportate in C.F._2 parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
(atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 250, parte II, serie A, dell'anno 1985).
Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA MA AN MI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3991 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Inglima, presso il cui studio a Palermo, via Nicolò
Turrisi n. 13, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27/08/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 20/06/1985 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 10539/2002 emessa da questo Tribunale in data 11/10/2002-10/12/2002, passata in giudicato (cf. attestazione del 14/10/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 27/08/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. La sig.ra continuerà a vivere in Palermo presso l'immobile sito alla Via Don orione n. Pt_2
35;
3. il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione di via Fiume Torto n. 11; Parte_1
4. disporsi la revoca del mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente con proprio nucleo familiare;
5. Nulla disporsi a titolo di mantenimento fra i coniugi, attesa l'autosufficienza economica degli stessi;
6. Per quanto sopra non espressamente previsto ci si riporta alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
20/06/1985 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( , alle condizioni del ricorso congiunto del 27/08/2025, riportate in C.F._2 parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
(atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 250, parte II, serie A, dell'anno 1985).
Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA MA AN MI
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