CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1588/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. IOZZIA VINCENZO, C.F._1
; C.F._2
Appellante contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BORROMETI MARCELLA, ; C.F._3
Appellato
°°°°
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto
- 1 - proponeva appello avverso la sentenza n. 1481/2023 emessa dal CP_1
Tribunale di Siracusa in data 13.10.2023.
Con decreto ingiuntivo n. 1508/18 R.G., emesso dal Tribunale di Siracusa, veniva ingiunto, al debitore principale, Parte_1
ed nonchè al fideiussore, , il
[...] Parte_1 CP_1
pagamento della somma di euro 159.432,23 quale saldo di tre rapporti (un mutuo e due conti correnti).
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione in Parte_1
proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1
e lamentando: la nullità del contratto
[...] CP_1 di mutuo chirografario n. 287116722823 per simulazione e per l'applicazione di tassi di interesse usurario;
la violazione del divieto di anatocismo e l'applicazione di tassi di interesse usurari nei contratti di c/c numeri 300321464 e 300042661; la nullità della fideiussione prestata perché in deroga all'art. 1957 c.c. ed anche al
Provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con il quale la Banca D'Italia avrebbe accertato il contrasto dello schema ABI con la clausola di cui all'art. 2 della Legge 287/1990.
Il Tribunale di Siracusa, accogliendo parzialmente l'opposizione revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento della minor somma di euro 125.796,14.
La sentenza è stata appellata solo dal fideiussore , affidando il gravame CP_1
ai motivi di seguito esaminati.
La società appellata, costituitasi, resiste all'appello domandandone il rigetto.
All'udienza del 04.04.2025, udita la discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis cpc.
In diritto
NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI PER VIOLAZIONE DELLA L. 287/1990 E NULLITA'
DERIVATA DEI RAPPORTI BANCARI GARANTITI
L'appellante afferma la nullità totale o, quanto meno, parziale delle fideiussioni sottoscritte dall'appellante perché riproducenti “in ogni loro parte il contenuto
- 2 - dell'art.6 dello schema ABI, dichiarato illegittimo” (così le note conclusionali depositate il 04.03.2025).
Nella fattispecie in esame è stato prodotto in atti il provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli
Istituti di Credito) con cui veniva sanzionata l'intesa tra le banche per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990, per contrarietà dello schema di contratto di fideiussione omnibus formulato dall'ABI poiché ritenuto in grado di alterare il gioco della concorrenza se utilizzato in modo uniforme dagli istituti di credito associati ad ABI, sia lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui in tesi si sarebbe rifatto il contratto di garanzia sottoscritto dagli appellanti, sia il parere dell'AGCM.
Il tribunale ha escluso la sussistenza della eccepita nullità perché la clausola negoziale prevista dall'art. 6 non riproduce la clausola del formulario ABI censurata dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 sopra citato non prevedendo una deroga assoluta al termine previsto dall'art. 1957, co. 1, c.c. ma solo parziale contemplando il termine di mesi 36 anziché 6.
L'appellante sostiene che non si possa arrestare l'analisi al mero dato testuale ma debba privilegiarsi una lettura sostanziale che condurrebbe ad affermare una sostanziale coincidenza tra clausola prevista in contratto e la clausola vietata.
Aggiunge che la clausola “a semplice richiesta scritta” sarebbe stata essenziale per la concessione del credito e che ciò determinerebbe la nullità di tutti i rapporti bancari garantiti.
Le tesi non è condivisibile.
Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia ha accertato il contrasto con la
L. 287/2000 dei soli articoli 2, 6 ed 8 dello schema ABI utilizzato comunemente dal sistema bancario per il rilascio della garanzia fideiussoria e la clausola in questione non rientra tra quelle censurate.
Neppure giova alla tesi dell'appellante il punto 95 del provvedimento n. 55 citato a supporto del motivo di gravame (alla p. 4 dell'appello) ivi leggendosi che “non è
- 3 - ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza della clausola a prima richiesta….”.
Venendo alla deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. va ribadita la correttezza della decisione di primo grado.
La previsione del termine di 36 determina la mancata integrale riproduzione della norma vietata (perché frutto di intesa anticoncorrenziale) ed esclude la diretta violazione della L. 287/2000.
Tale conclusione, pone la questione del se la clausola di deroga parziale (termine di
36 mesi piuttosto che sei) dell'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni in esame, pur non sanzionabile direttamente in forza della delibera 55 del 2.5.2005, sia anch'essa frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata e, come tale, lesiva della libertà economica del contraente.
In tale ottica, giova ricordare che grava sulla parte che invoca la nullità della fideiussione l'onere di provare che la clausola “incriminata” sia frutto dell'intesa anticoncorrenziale (cfr. Cass. 2305/07), potendosi al fine giovare della prova privilegiata costituita dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2000.
Nella fattispecie concreta, tuttavia, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2000 non giova perché, come detto, non vi è coincidenza tra la clausola in esame per come in concreto formulata nella fideiussione e la clausola sanzionata. Neppure può convenirsi con la tesi dell'appellante della “sostanziale” coincidenza” perché prevedere un termine (pur decisamente più lungo di quello legale) per un verso rappresenta esplicazione dell'autonomia contrattuale delle parti del tutto conforme a legge e per altro verso non consente di avvalersi della prova costituita dal provvedimento 55 della Banca d'Italia.
Escluso che la deroga all'art. 1957 c.c. mediante previsione di un termine di 36 mesi possa equivalere alla deroga totale sanzionata dal provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato, non resta che rilevare come, nel caso specifico, manchi del tutto la prova che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. nella sua concreta formulazione
- 4 - contenuta nelle fideiussioni in esame costituisca frutto di intesa anticoncorrenziale intervenuta tra le banche.
Esclusa la nullità della fideiussione, rimane assorbito l'ulteriore motivo secondo cui
“…. la nullità delle norme regolatrici delle fideiussioni si tramuta in nullità dell'intero rapporto bancario costituito dal mutuo chirografario e dai contratti di conto corrente”.
PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DEL CREDITORE ENTRO IL TERMINE DI SEI
MESI (PREVISTO DALL'ART. 1957 C.C.)
Nella fattispecie è pacifico che nel termine di 36 mesi il fideiussore ha ricevuto richiesta di pagamento (del 17.12.2013) mentre entro tale termine non è stato iniziato il giudizio.
Il tribunale ha ritenuto la mera richiesta valido atto idoneo ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 7 del negozio fideiussorio ove è previsto il pagamento “a semplice richiesta scritta”.
Di contrario avviso è l'appellante che ripropone, come motivo di gravame, la tesi della inidoneità della previsione ad evitare la decadenza con una mera richiesta di pagamento piuttosto che con la proposizione dell'azione giudiziale.
Si tratta, dunque, di accertare se la richiesta di pagamento rivolta ai fideiussori sia atto idoneo a ritenere proposta l'istanza prevista dall'art. 1957 c.c. a pena di decadenza ovvero se fosse necessaria la proposizione di un'azione giudiziaria, come sostenuto dal fideiussore.
La questione è stata di recente affrontata da questa Corte di appello con pronunzia che il collegio ritiene di condividere mutuandone l'argomentazione: “… deve ritenersi – in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore … tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai
- 5 - vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, …. Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta
… induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare alla decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. …... In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. C. App. Catania 417/2025; conforme C.
App. Venezia 183/23; si veda anche Cass. n. 84/2010;13078/08).
Tale indirizzo interpretativo ha trovato recente (e definitiva) conferma in Cass.
835/2025 secondo cui “…. se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n.
3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione
- 6 - giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre
2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n.
22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957
c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte
d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale ….” (così Cass. 835/25).
In conclusione, la decadenza per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. non può dirsi intervenuta ed il correlato motivo di appello è infondato.
°°°°
La spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1588/23 R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna
- 7 - al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 6.000,00 CP_1
per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a..
Dichiara l'appellante tenuta al pagamento di una somma pari al CP_1
contributo unificato versato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello del
04.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1588/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. IOZZIA VINCENZO, C.F._1
; C.F._2
Appellante contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BORROMETI MARCELLA, ; C.F._3
Appellato
°°°°
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto
- 1 - proponeva appello avverso la sentenza n. 1481/2023 emessa dal CP_1
Tribunale di Siracusa in data 13.10.2023.
Con decreto ingiuntivo n. 1508/18 R.G., emesso dal Tribunale di Siracusa, veniva ingiunto, al debitore principale, Parte_1
ed nonchè al fideiussore, , il
[...] Parte_1 CP_1
pagamento della somma di euro 159.432,23 quale saldo di tre rapporti (un mutuo e due conti correnti).
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione in Parte_1
proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1
e lamentando: la nullità del contratto
[...] CP_1 di mutuo chirografario n. 287116722823 per simulazione e per l'applicazione di tassi di interesse usurario;
la violazione del divieto di anatocismo e l'applicazione di tassi di interesse usurari nei contratti di c/c numeri 300321464 e 300042661; la nullità della fideiussione prestata perché in deroga all'art. 1957 c.c. ed anche al
Provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con il quale la Banca D'Italia avrebbe accertato il contrasto dello schema ABI con la clausola di cui all'art. 2 della Legge 287/1990.
Il Tribunale di Siracusa, accogliendo parzialmente l'opposizione revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento della minor somma di euro 125.796,14.
La sentenza è stata appellata solo dal fideiussore , affidando il gravame CP_1
ai motivi di seguito esaminati.
La società appellata, costituitasi, resiste all'appello domandandone il rigetto.
All'udienza del 04.04.2025, udita la discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis cpc.
In diritto
NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI PER VIOLAZIONE DELLA L. 287/1990 E NULLITA'
DERIVATA DEI RAPPORTI BANCARI GARANTITI
L'appellante afferma la nullità totale o, quanto meno, parziale delle fideiussioni sottoscritte dall'appellante perché riproducenti “in ogni loro parte il contenuto
- 2 - dell'art.6 dello schema ABI, dichiarato illegittimo” (così le note conclusionali depositate il 04.03.2025).
Nella fattispecie in esame è stato prodotto in atti il provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli
Istituti di Credito) con cui veniva sanzionata l'intesa tra le banche per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990, per contrarietà dello schema di contratto di fideiussione omnibus formulato dall'ABI poiché ritenuto in grado di alterare il gioco della concorrenza se utilizzato in modo uniforme dagli istituti di credito associati ad ABI, sia lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui in tesi si sarebbe rifatto il contratto di garanzia sottoscritto dagli appellanti, sia il parere dell'AGCM.
Il tribunale ha escluso la sussistenza della eccepita nullità perché la clausola negoziale prevista dall'art. 6 non riproduce la clausola del formulario ABI censurata dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 sopra citato non prevedendo una deroga assoluta al termine previsto dall'art. 1957, co. 1, c.c. ma solo parziale contemplando il termine di mesi 36 anziché 6.
L'appellante sostiene che non si possa arrestare l'analisi al mero dato testuale ma debba privilegiarsi una lettura sostanziale che condurrebbe ad affermare una sostanziale coincidenza tra clausola prevista in contratto e la clausola vietata.
Aggiunge che la clausola “a semplice richiesta scritta” sarebbe stata essenziale per la concessione del credito e che ciò determinerebbe la nullità di tutti i rapporti bancari garantiti.
Le tesi non è condivisibile.
Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia ha accertato il contrasto con la
L. 287/2000 dei soli articoli 2, 6 ed 8 dello schema ABI utilizzato comunemente dal sistema bancario per il rilascio della garanzia fideiussoria e la clausola in questione non rientra tra quelle censurate.
Neppure giova alla tesi dell'appellante il punto 95 del provvedimento n. 55 citato a supporto del motivo di gravame (alla p. 4 dell'appello) ivi leggendosi che “non è
- 3 - ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza della clausola a prima richiesta….”.
Venendo alla deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. va ribadita la correttezza della decisione di primo grado.
La previsione del termine di 36 determina la mancata integrale riproduzione della norma vietata (perché frutto di intesa anticoncorrenziale) ed esclude la diretta violazione della L. 287/2000.
Tale conclusione, pone la questione del se la clausola di deroga parziale (termine di
36 mesi piuttosto che sei) dell'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni in esame, pur non sanzionabile direttamente in forza della delibera 55 del 2.5.2005, sia anch'essa frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata e, come tale, lesiva della libertà economica del contraente.
In tale ottica, giova ricordare che grava sulla parte che invoca la nullità della fideiussione l'onere di provare che la clausola “incriminata” sia frutto dell'intesa anticoncorrenziale (cfr. Cass. 2305/07), potendosi al fine giovare della prova privilegiata costituita dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2000.
Nella fattispecie concreta, tuttavia, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2000 non giova perché, come detto, non vi è coincidenza tra la clausola in esame per come in concreto formulata nella fideiussione e la clausola sanzionata. Neppure può convenirsi con la tesi dell'appellante della “sostanziale” coincidenza” perché prevedere un termine (pur decisamente più lungo di quello legale) per un verso rappresenta esplicazione dell'autonomia contrattuale delle parti del tutto conforme a legge e per altro verso non consente di avvalersi della prova costituita dal provvedimento 55 della Banca d'Italia.
Escluso che la deroga all'art. 1957 c.c. mediante previsione di un termine di 36 mesi possa equivalere alla deroga totale sanzionata dal provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato, non resta che rilevare come, nel caso specifico, manchi del tutto la prova che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. nella sua concreta formulazione
- 4 - contenuta nelle fideiussioni in esame costituisca frutto di intesa anticoncorrenziale intervenuta tra le banche.
Esclusa la nullità della fideiussione, rimane assorbito l'ulteriore motivo secondo cui
“…. la nullità delle norme regolatrici delle fideiussioni si tramuta in nullità dell'intero rapporto bancario costituito dal mutuo chirografario e dai contratti di conto corrente”.
PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DEL CREDITORE ENTRO IL TERMINE DI SEI
MESI (PREVISTO DALL'ART. 1957 C.C.)
Nella fattispecie è pacifico che nel termine di 36 mesi il fideiussore ha ricevuto richiesta di pagamento (del 17.12.2013) mentre entro tale termine non è stato iniziato il giudizio.
Il tribunale ha ritenuto la mera richiesta valido atto idoneo ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 7 del negozio fideiussorio ove è previsto il pagamento “a semplice richiesta scritta”.
Di contrario avviso è l'appellante che ripropone, come motivo di gravame, la tesi della inidoneità della previsione ad evitare la decadenza con una mera richiesta di pagamento piuttosto che con la proposizione dell'azione giudiziale.
Si tratta, dunque, di accertare se la richiesta di pagamento rivolta ai fideiussori sia atto idoneo a ritenere proposta l'istanza prevista dall'art. 1957 c.c. a pena di decadenza ovvero se fosse necessaria la proposizione di un'azione giudiziaria, come sostenuto dal fideiussore.
La questione è stata di recente affrontata da questa Corte di appello con pronunzia che il collegio ritiene di condividere mutuandone l'argomentazione: “… deve ritenersi – in conformità all'orientamento della Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore … tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai
- 5 - vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, …. Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta
… induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare alla decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. …... In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. C. App. Catania 417/2025; conforme C.
App. Venezia 183/23; si veda anche Cass. n. 84/2010;13078/08).
Tale indirizzo interpretativo ha trovato recente (e definitiva) conferma in Cass.
835/2025 secondo cui “…. se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n.
3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione
- 6 - giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre
2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n.
22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere "a semplice richiesta scritta", clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957
c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte
d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale ….” (così Cass. 835/25).
In conclusione, la decadenza per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. non può dirsi intervenuta ed il correlato motivo di appello è infondato.
°°°°
La spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1588/23 R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna
- 7 - al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 6.000,00 CP_1
per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a..
Dichiara l'appellante tenuta al pagamento di una somma pari al CP_1
contributo unificato versato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello del
04.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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