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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.190/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 28.05.2024, e vertente tra
(appellante) contro ed Parte_1 Controparte_1 [...]
(appellati), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°275/2023 Controparte_2
emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 05.12.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2024, l'appellante ha impugnato la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione da lui proposta avverso gli avvisi di addebito n.363 2014 00019261 53/000, n.363 2015 00012255 05/000 e
n.363 2015 00015177 44/000, ritenuti validamente notificati in data 26.08.2019 e relativi a crediti per CP_ mancato versamento di contributi Gestione Commercianti per gli anni 2008, 2009 e dal 2005 al
2011.
1 A fondamento del gravame, la parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di tardività dell'opposizione, ai sensi dell'art.25, quinto comma, D.Lgs.46/1999, sul presupposto della validità della notifica degli avvisi, in data 26.08.2019, presso l'indirizzo PEC dell'intermediario fiscale desunto dal cassetto previdenziale. Ha altresì eccepito la nullità CP_4
della sentenza impugnata per mancata pronuncia nei confronti di tutte le parti del giudizio (essendo stata pretermessa ) e per carenza di motivazione. Ha infine riproposto, Controparte_2
previa declaratoria di inesistenza della notifica degli avvisi di addebito opposti, l'eccezione di prescrizione dei contributi pretesi, rimasta assorbita in prime cure.
Ha quindi concluso come segue: “annullare ovvero dichiarare nulli o comunque inefficaci gli avvisi di addebito n. 363 2014 00019261 53 000, n. 363 2015 00012255 05 000 e n. 363 2015 00015177 44
000, unitamente a relativi ruoli, agli estratti di ruolo ed agli accertamenti;
dichiarare, in ogni caso, la prescrizione dei crediti portati dai medesimi atti sopra scritti e qui impugnati;
per l'effetto, ordinare all' il rilascio del “Certificato A1” per l'anno 2024 e per quelli a seguire del qui appellante in CP_3
mancanza di altri elementi ostativi. In ogni caso, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge, del primo e del secondo grado di giudizio, in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha Controparte_2
chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
1.- Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia nei confronti di tutte le parti del giudizio, atteso che la circostanza che nel testo della decisione sia stata pretermessa costituisce un mero refuso, che non ha Controparte_2 pregiudicato l'integrità del contraddittorio (essendo stato l'originario ricorso regolarmente notifica all'Agente per la Riscossione), come desumibile dal fatto che si è costituita nel giudizio di CP_5
appello dichiarando di non avere interesse alla invocata declaratoria di nullità della sentenza ed, anzi, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del motivo per carenza di interesse in capo all'appellante.
***
2.- La sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Macerata ha ritenuto tardiva l'opposizione proposta da avverso gli avvisi di addebito n.363 2014 00019261 53/000, n.363 2015 Parte_1
00012255 05/000 e n.363 2015 00015177 44/000, poggia sul presupposto (apodittico) della validità della
CP_ notifica degli atti impugnati, effettuata dall' in data 26.08.2019 presso l'indirizzo PEC
, riferibile all'intermediario fiscale come riportato nel cassetto Email_1 CP_4
previdenziale (v. screenshot in atti).
2 La sentenza, sul punto, è da ritenersi del tutto errata, non avendo il Tribunale avuto cura di chiarire sulla base di quale riferimento normativo una tale modalità di notifica sia stata ritenuta idonea a dimostrare la conoscenza legale degli avvisi di addebito in capo all'odierno appellante.
CP_ L' dal canto suo, ha indicato, quali riferimenti normativi, l'art.149 bis c.p.c., l'art.14 D.Lgs.
n.159/2014 e l'art.30 D.L. n.78/2010 (v. messaggi PEC in data 22.11.2021 e 28.04.2022). In realtà CP_ nessuna delle disposizioni citate dall' autorizza la notificazione presso l'indirizzo dell'intermediario delegato nel cassetto previdenziale, atteso che il riferimento alla casella di “posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”, di cui alle predette disposizioni, fa in ogni caso riferimento ad un indirizzo che sia riferibile alla persona del contribuente, e non certo ad un indirizzo di un terzo estraneo al rapporto contributivo. Va del resto considerato che la figura dell'intermediario rileva CP_ esclusivamente nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate (e non anche nei riguardi dell' ed esaurisce la sua funzione nella assistenza professionale dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione
NA (con particolare riguardo alla trasmissione telematica di dichiarazioni ed atti), senza però integrare gli estremi di una elezione di domicilio utilizzabile per la notifica di atti da parte degli enti previdenziali. Del resto, in nessun atto del processo si legge che ha manifestato la Parte_1
volontà di ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo PEC dell'intermediario fiscale CP_4
Orbene, è noto che la possibilità di notificare un atto a persona diversa dal destinatario può giustificarsi esclusivamente con la considerazione che sia ragionevole ritenere che il ricevente porterà in breve tempo l'atto a conoscenza dell'effettivo destinatario;
tale presunzione non può però operare con riguardo ad un terzo che non sia legato al contribuente da un rapporto di convivenza ovvero di affettività
o comunanza di vita, che ingeneri affidamento in ordine alla trasmissione dell'atto al destinatario, in ragione della costanza dei quotidiani contatti tra questi e il soggetto ricevente. Nessuna di tali situazioni ricorre nella fattispecie tra l'appellante ed il , con la conseguenza che in atti non vi è prova CP_4
della avvenuta conoscenza legale, da parte del contribuente degli avvisi di Parte_1
addebito n.363 2014 00019261 53/000, n.363 2015 00012255 05/000 e n.363 2015 00015177 44/000
Ne segue, da un lato, la tempestività dell'opposizione proposta dall'odierna appellante, e, dall'altro, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale maturata, in assenza di validi atti interruttivi, in epoca successiva alla data di scadenza dei termini di pagamento dei contributi omessi.
Premesso che nessun dubbio sussiste sulla natura quinquennale del termine di prescrizione ex art.3, commi 9 e 10, legge n°335/95 (v. Cass.Civ., Sezioni Unite n°23397/2016 del 25.10.2016, depositata il
17.11.2016), dagli atti di causa risulta che gli n.363 2014 00019261 53/000, n.363 2015 00012255
05/000 e n.363 2015 00015177 44/000 hanno ad oggetto (rispettivamente), i contributi Gestione
Commercianti relativi agli anni 2008, 2009 e 2005-2008-2011. Ne consegue che, in assenza di prova della avvenuta rituale notifica dei predetti avvisi e/o di altri atti interruttivi, all'epoca dell'introduzione
3 del giudizio di primo grado i suddetti contributi erano ormai colpiti da prescrizione estintiva quinquennale
Sulla scorta di tali considerazioni, l'eccezione di prescrizione sollevata da è Parte_1
quindi fondata. L'appello deve essere dunque accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve
CP_ dichiararsi che non sono dovuti all' da i contributi indicati negli avvisi di Parte_1
addebito n.363 2014 00019261 53/000, n.363 2015 00012255 05/000 e n.363 2015 00015177 44/000, per intervenuta prescrizione dei relativi crediti contributivi.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
CP_
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che non sono dovuti all' da i contributi indicati negli avvisi di addebito n.363 2014 00019261 53/000, Parte_1
n.363 2015 00012255 05/000 e n.363 2015 00015177 44/000, per intervenuta prescrizione dei relativi crediti contributivi;
CP_
- condanna l' e , in solido e per parti uguali, a rifondere alla Controparte_2
parte appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €.2.000,00, e, per il secondo grado, in complessivi €.2.400,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e
C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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