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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 486/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 156 del 15.2.2024; avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione, promossa da:
di Bologna, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i relativi Uffici in Bologna – appellante nei confronti di:
e , rappresentate e difese dagli avv. CP_1 Controparte_2
NC AR e CI CO ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Bologna – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 25.9.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. in proprio e quale titolare della impresa Onda2000, agiva in CP_1 giudizio proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale l' le aveva chiesto il pagamento dell'importo di € 15.021,95, Parte_1
a titolo di sanzioni, per l'occupazione irregolare della lavoratrice Persona_1 nel periodo dal 10 gennaio al 13 aprile 2017, come risultante da verbale di accertamento del Servizio ispettivo.
Parte ricorrente assumeva l'inammissibilità dell'ordinanza per carenza insanabile di attività istruttoria e deduceva, nel merito, che nessun rapporto di lavoro era intercorso con la sig.ra nel periodo antecedente alla relativa Per_1 formale assunzione quale aiuto estetista.
Il Tribunale, nella resistenza della controparte, rilevava che la vicenda aveva preso le mosse dall'accertamento iniziato, su impulso della lavoratrice, con accesso ispettivo del maggio 2019, all'esito del quale i verbalizzanti avevano accertato che la stessa, formalmente assunta dal 14 aprile 2017 al dicembre 2018, in realtà aveva lavorato nei mesi precedenti (dal 10 gennaio in particolare) senza formale assunzione.
Il Giudice, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova orale, riteneva che non fosse dimostrato che la lavoratrice era stata impiegata senza formale assunzione nel periodo antecedente al 14 aprile 2017, non essendo in grado i testi ascoltati in giudizio (i quali avevano anche rilasciato dichiarazioni in sede ispettiva) di confermare le circostanze poste alla base dell'irrogazione delle sanzioni. Non poteva allora dirsi raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato, rispetto agli elementi distintivi del quale è necessaria una puntuale prova. L'ordinanza-ingiunzione era quindi annullata, venendo regolate le spese secondo la soccombenza.
2. L ha proposto appello avverso sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna, chiedendone la riforma, con rigetto dell'opposizione.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l' denuncia il malgoverno delle Parte_1 risultanze probatorie da parte del Tribunale, non avendo dato conto il Giudice della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi rispetto a quanto dichiarato dai medesimi, nell'immediatezza dei fatti, alla presenza dei funzionari ispettivi.
Secondo l'orientamento più recente e ormai consolidato, evidenzia l'appellante, le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti sono elementi di prova liberamente valutabili e possono assurgere a prova sufficiente delle circostanze riferite sia allorquando non vi siano elementi probatori contrari sia qualora, pur in presenza di deposizioni testimoniali di segno opposto (anche se
2 rese dagli stessi soggetti), il Giudice, valutando complessivamente tutto il materiale probatorio a sua disposizione, con adeguata motivazione, giunga al convincimento della sussistenza degli illeciti contestati.
Con il secondo motivo, l' censura la sentenza per aver il Giudice Parte_1 ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato tra la parte opponente e la
(con conseguente assenza di un obbligo di comunicazione di assunzione Per_1 della lavoratrice al centro per l'impiego).
Se il Giudice, rileva la parte, avesse fatto buon governo delle regole informatrici della valutazione del materiale probatorio acquisito, sarebbe pervenuto alla conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta, giungendo ad accertare che tra la parte opponente e la sig. era intercorso un rapporto di Per_1 lavoro subordinato, risultando provati tutti gli elementi sintomatici della etero- direzione della prestazione, rilevante ai sensi dell'art. 2094 c.c. (emergendo, conseguentemente, l'omessa comunicazione dell'assunzione della lavoratrice al
Centro per l'impiego). Sul punto, la parte richiamata la pronuncia di Cass.,
16.1.2023, n. 1095, secondo cui ai fini della riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo in uno di natura subordinata è possibile fare ricorso ad elementi di carattere sussidiario (come ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione di un compenso fisso a cadenza mensile, l'assenza di un rischio e di una struttura imprenditoriale in capo al lavoratore) laddove non sussista la prova diretta dell'etero-direzione.
Con il terzo motivo, parte appellante censura la sentenza per averle il
Giudice erroneamente addossato il pagamento delle spese di lite del primo grado.
3. I motivi, che sono da trattare congiuntamente, appaiono fondati.
Dall'istruttoria espletata, emerge infatti conferma di quanto affermato dalla lavoratrice in sede di richiesta di intervento innanzi all'ITL, ossia non Per_1 soltanto di essere stata assunta da dal 14.4.2017 al Controparte_2
12.5.2018 in qualità di estetista di livello 3 di C.C.N.L., per un orario di venti ore settimanali, ma di aver prestato la propria attività anche nel precedente periodo decorrente dal 10.1.2017 (al 13.4.2017), in assenza di regolare contratto.
Tale ricostruzione è stata confermata dalla teste la quale Testimone_1 aveva inviato in sede ispettiva, nel 2019, una dichiarazione nella quale affermava di aver lavorato per dal 9.1.2917 al 25.3.2017 con regolare contratto di CP_2 lavoro a tempo parziale per venti ore settimanali. Riferiva la di aver Tes_1 lavorato con la proprio nel periodo controverso, alternandosi con la Per_1 stessa e addirittura lavorando alcune volte con lei, sempre nel reparto estetico, offrendo così la prova dello svolgimento della prestazione nel tempo oggi in discussione.
3 Ad avviso della Corte, poi, il fatto che la sentita all'udienza del Tes_1
14.11.2023, abbia affermato di non ricordare del contenuto della dichiarazione suddetta e di non rammentare altresì come si svolgessero “i fatti relativi alla
”, ma solo di averla vista e conosciuta, non appare decisivo1. Per_1
Prima di tutto, infatti, la dichiarazione resa in udienza non ha smentito né contradetto quella inviata in sede ispettiva, così che non risulta inficiata la credibilità della lavoratrice in relazione alle più risalenti affermazioni. È assai più probabile, infatti, che la ricordasse meglio i fatti oggetto di causa nel Tes_1
2019 piuttosto che nel 2023, essendo notoriamente più nitido il ricordo quando si
è temporalmente più vicini ai fatti riferiti. La del resto, in udienza non ha Tes_1 negato il contenuto della precedente dichiarazione, precisando soltanto di non ricordare quei fatti, senza quindi né smentire né confermare la precedente versione.
La dichiarante, inoltre, dinanzi al Tribunale ha confermato di aver visto e conosciuto la , circostanza che induce a maggior ragione a dare credito Per_1 alla dichiarazione resa in sede ispettiva, essendo verosimile che le due si fossero conosciute in costanza dell'attività lavorativa.
Sempre nel 2019, la cliente dell'esercizio aveva dichiarato di Parte_2 conoscere la precisando che “non ricordo se l'ho vista lavorare i Per_1 primissimi giorni/mesi del 2017 oppure successivamente in primavera mi riservo di verificare. Ricordo di aver frequentato il negozio di CP_2 sistematicamente per una volta a settimana o di mercoledì o giovedì (dalle
12,30/13 fino alle 15/15,30) perché dopo mi recavo al lavoro e ho sempre visto la Per_ Per_ sig.ra . oltre a fare l'estetista qualche volta mi ha fatto lo shampoo e preasciugati in attesa che poi la figlia ( ) mi facesse la piega. Sono andata da Per_2
fino al maggio 2018”. CP_2
La cliente, svolte le ricerche sull'estratto conto, aveva poi comunicato all'Ispettore che il primo pagamento fatto ad recava data 7.2.2017. CP_2
La in udienza ha dichiarato: “confermo che nel periodo dedotto in Parte_2 ricorso, dal gennaio 2017 ero cliente sia del centro estetico che del taglio capelli della ricorrente. Posso ricordarmi che la sig.ra ha lavorato per un Persona_1 periodo per la ricorrente ma non ricordo né i mesi, ma nemmeno l'anno in cui è successo, se non sbaglio l'ho vista all'interno della struttura per circa un anno e mezzo anche di più impegnata a lavorare con mansioni legate al centro estetico.
4 Io mi recavo presso l'esercizio commerciale in media dalle due alle quattro volte al mese”.
La dichiarazione non è in contraddizione con quanto già affermato in sede ispettiva, avendo ricordato la di essere stata cliente dell'esercizio dal Parte_2 gennaio 2017 ed è comprensibile che non abbia saputo riferire circa i mesi e l'anno di impiego della essendo nel frattempo trascorsi diversi anni (la Per_1 deposizione è del giugno 2023).
Resta fermo il dato, del tutto rilevante, relativo alla data, registrata nell'estratto conto, del pagamento effettuato all'esercizio, avvenuto, come si è detto, nel febbraio 2017, dovendosi sottolineare, appunto, che la verifica che la cliente si era ripromessa di svolgere non era legata alla necessità di individuare il periodo di frequentazione del negozio ma di individuare il periodo in cui vi aveva visto lavorare la (“non ricordo se l'ho vista lavorare i primissimi Per_1 giorni/mesi del 2017 oppure successivamente in primavera mi riservo di verificare”).
È invece poco persuasivo e comunque generico quanto dichiarato in udienza Tes_ dalla teste lavoratrice presso nel periodo controverso. CP_2
La teste ha affermato, infatti, di aver visto e conosciuto la sul posto Per_1 di lavoro, senza che la stessa svolgesse in quelle occasioni alcuna attività lavorativa, essendo legata la relativa presenza alla volontà di chiacchierare con i dipendenti e le titolari, desiderando di essere assunta (“non l'ho mai vista svolgere alcuna prestazione, al massimo chiacchierava con noi e le titolari, prendeva un caffè e nient'altro”).
Non è però verosimile che una persona si rechi ripetutamente (la stessa teste ha fatto questione di “frequenza”, senza ricordarne la consistenza) presso un'attività lavorativa al solo fine di chiacchierare con coloro che in quel luogo Tes_ prestano la loro opera La peraltro non ha dichiarato quale fosse il proprio orario di lavoro e il tempo della propria presenza presso il negozio ed è ambigua anche la dichiarazione che la “voleva essere assunta”, essendosi potuta Per_1 riferire a un'assunzione formale, compatibile con un pregresso periodo di lavoro
(confermato dalle altre testi, infatti) non formalizzato.
In definitiva, la durata del periodo di impiego non formalizzato, l'alternanza con la dipendente regolarmente assunta la tipologia di mansioni e la Tes_1 costante presenza consente di ritenere integrata la fattispecie del lavoro subordinato.
4. L'appello è allora da accogliere, con riforma della sentenza e rigetto dell'originaria opposizione (non vi è indicazione nella memoria di costituzione in appello, che riporta anche le precedenti conclusioni, di una richiesta di riduzione della sanzione).
5 5. La regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza (con accoglimento, dunque, anche del terzo motivo di appello), provvedendosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta
l'opposizione; condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado, per compensi, in € 3.500,00, oltre accessori di legge, e per il presente grado, per compensi, in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ricordo la sig.ra , ma sono passati tanti anni e non ricordo nemmeno come sia Per_1 fatto il negozio, mi sembra che vi fosse una stanza dedicata alle prestazioni estetiche. Non ricordo se ho visto o meno la sig.ra lavorare. Adr: “ho ascoltato la lettura della dichiarazione Per_1 che ho inviato nel luglio 2019, non la ricordavo in questi termini al momento confermo che non ricordo come si svolgessero i fatti relativi alla , confermo di averla vista e conosciuta”. Per_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 486/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 156 del 15.2.2024; avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione, promossa da:
di Bologna, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i relativi Uffici in Bologna – appellante nei confronti di:
e , rappresentate e difese dagli avv. CP_1 Controparte_2
NC AR e CI CO ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Bologna – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 25.9.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. in proprio e quale titolare della impresa Onda2000, agiva in CP_1 giudizio proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale l' le aveva chiesto il pagamento dell'importo di € 15.021,95, Parte_1
a titolo di sanzioni, per l'occupazione irregolare della lavoratrice Persona_1 nel periodo dal 10 gennaio al 13 aprile 2017, come risultante da verbale di accertamento del Servizio ispettivo.
Parte ricorrente assumeva l'inammissibilità dell'ordinanza per carenza insanabile di attività istruttoria e deduceva, nel merito, che nessun rapporto di lavoro era intercorso con la sig.ra nel periodo antecedente alla relativa Per_1 formale assunzione quale aiuto estetista.
Il Tribunale, nella resistenza della controparte, rilevava che la vicenda aveva preso le mosse dall'accertamento iniziato, su impulso della lavoratrice, con accesso ispettivo del maggio 2019, all'esito del quale i verbalizzanti avevano accertato che la stessa, formalmente assunta dal 14 aprile 2017 al dicembre 2018, in realtà aveva lavorato nei mesi precedenti (dal 10 gennaio in particolare) senza formale assunzione.
Il Giudice, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova orale, riteneva che non fosse dimostrato che la lavoratrice era stata impiegata senza formale assunzione nel periodo antecedente al 14 aprile 2017, non essendo in grado i testi ascoltati in giudizio (i quali avevano anche rilasciato dichiarazioni in sede ispettiva) di confermare le circostanze poste alla base dell'irrogazione delle sanzioni. Non poteva allora dirsi raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato, rispetto agli elementi distintivi del quale è necessaria una puntuale prova. L'ordinanza-ingiunzione era quindi annullata, venendo regolate le spese secondo la soccombenza.
2. L ha proposto appello avverso sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna, chiedendone la riforma, con rigetto dell'opposizione.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l' denuncia il malgoverno delle Parte_1 risultanze probatorie da parte del Tribunale, non avendo dato conto il Giudice della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi rispetto a quanto dichiarato dai medesimi, nell'immediatezza dei fatti, alla presenza dei funzionari ispettivi.
Secondo l'orientamento più recente e ormai consolidato, evidenzia l'appellante, le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti sono elementi di prova liberamente valutabili e possono assurgere a prova sufficiente delle circostanze riferite sia allorquando non vi siano elementi probatori contrari sia qualora, pur in presenza di deposizioni testimoniali di segno opposto (anche se
2 rese dagli stessi soggetti), il Giudice, valutando complessivamente tutto il materiale probatorio a sua disposizione, con adeguata motivazione, giunga al convincimento della sussistenza degli illeciti contestati.
Con il secondo motivo, l' censura la sentenza per aver il Giudice Parte_1 ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato tra la parte opponente e la
(con conseguente assenza di un obbligo di comunicazione di assunzione Per_1 della lavoratrice al centro per l'impiego).
Se il Giudice, rileva la parte, avesse fatto buon governo delle regole informatrici della valutazione del materiale probatorio acquisito, sarebbe pervenuto alla conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta, giungendo ad accertare che tra la parte opponente e la sig. era intercorso un rapporto di Per_1 lavoro subordinato, risultando provati tutti gli elementi sintomatici della etero- direzione della prestazione, rilevante ai sensi dell'art. 2094 c.c. (emergendo, conseguentemente, l'omessa comunicazione dell'assunzione della lavoratrice al
Centro per l'impiego). Sul punto, la parte richiamata la pronuncia di Cass.,
16.1.2023, n. 1095, secondo cui ai fini della riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo in uno di natura subordinata è possibile fare ricorso ad elementi di carattere sussidiario (come ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione di un compenso fisso a cadenza mensile, l'assenza di un rischio e di una struttura imprenditoriale in capo al lavoratore) laddove non sussista la prova diretta dell'etero-direzione.
Con il terzo motivo, parte appellante censura la sentenza per averle il
Giudice erroneamente addossato il pagamento delle spese di lite del primo grado.
3. I motivi, che sono da trattare congiuntamente, appaiono fondati.
Dall'istruttoria espletata, emerge infatti conferma di quanto affermato dalla lavoratrice in sede di richiesta di intervento innanzi all'ITL, ossia non Per_1 soltanto di essere stata assunta da dal 14.4.2017 al Controparte_2
12.5.2018 in qualità di estetista di livello 3 di C.C.N.L., per un orario di venti ore settimanali, ma di aver prestato la propria attività anche nel precedente periodo decorrente dal 10.1.2017 (al 13.4.2017), in assenza di regolare contratto.
Tale ricostruzione è stata confermata dalla teste la quale Testimone_1 aveva inviato in sede ispettiva, nel 2019, una dichiarazione nella quale affermava di aver lavorato per dal 9.1.2917 al 25.3.2017 con regolare contratto di CP_2 lavoro a tempo parziale per venti ore settimanali. Riferiva la di aver Tes_1 lavorato con la proprio nel periodo controverso, alternandosi con la Per_1 stessa e addirittura lavorando alcune volte con lei, sempre nel reparto estetico, offrendo così la prova dello svolgimento della prestazione nel tempo oggi in discussione.
3 Ad avviso della Corte, poi, il fatto che la sentita all'udienza del Tes_1
14.11.2023, abbia affermato di non ricordare del contenuto della dichiarazione suddetta e di non rammentare altresì come si svolgessero “i fatti relativi alla
”, ma solo di averla vista e conosciuta, non appare decisivo1. Per_1
Prima di tutto, infatti, la dichiarazione resa in udienza non ha smentito né contradetto quella inviata in sede ispettiva, così che non risulta inficiata la credibilità della lavoratrice in relazione alle più risalenti affermazioni. È assai più probabile, infatti, che la ricordasse meglio i fatti oggetto di causa nel Tes_1
2019 piuttosto che nel 2023, essendo notoriamente più nitido il ricordo quando si
è temporalmente più vicini ai fatti riferiti. La del resto, in udienza non ha Tes_1 negato il contenuto della precedente dichiarazione, precisando soltanto di non ricordare quei fatti, senza quindi né smentire né confermare la precedente versione.
La dichiarante, inoltre, dinanzi al Tribunale ha confermato di aver visto e conosciuto la , circostanza che induce a maggior ragione a dare credito Per_1 alla dichiarazione resa in sede ispettiva, essendo verosimile che le due si fossero conosciute in costanza dell'attività lavorativa.
Sempre nel 2019, la cliente dell'esercizio aveva dichiarato di Parte_2 conoscere la precisando che “non ricordo se l'ho vista lavorare i Per_1 primissimi giorni/mesi del 2017 oppure successivamente in primavera mi riservo di verificare. Ricordo di aver frequentato il negozio di CP_2 sistematicamente per una volta a settimana o di mercoledì o giovedì (dalle
12,30/13 fino alle 15/15,30) perché dopo mi recavo al lavoro e ho sempre visto la Per_ Per_ sig.ra . oltre a fare l'estetista qualche volta mi ha fatto lo shampoo e preasciugati in attesa che poi la figlia ( ) mi facesse la piega. Sono andata da Per_2
fino al maggio 2018”. CP_2
La cliente, svolte le ricerche sull'estratto conto, aveva poi comunicato all'Ispettore che il primo pagamento fatto ad recava data 7.2.2017. CP_2
La in udienza ha dichiarato: “confermo che nel periodo dedotto in Parte_2 ricorso, dal gennaio 2017 ero cliente sia del centro estetico che del taglio capelli della ricorrente. Posso ricordarmi che la sig.ra ha lavorato per un Persona_1 periodo per la ricorrente ma non ricordo né i mesi, ma nemmeno l'anno in cui è successo, se non sbaglio l'ho vista all'interno della struttura per circa un anno e mezzo anche di più impegnata a lavorare con mansioni legate al centro estetico.
4 Io mi recavo presso l'esercizio commerciale in media dalle due alle quattro volte al mese”.
La dichiarazione non è in contraddizione con quanto già affermato in sede ispettiva, avendo ricordato la di essere stata cliente dell'esercizio dal Parte_2 gennaio 2017 ed è comprensibile che non abbia saputo riferire circa i mesi e l'anno di impiego della essendo nel frattempo trascorsi diversi anni (la Per_1 deposizione è del giugno 2023).
Resta fermo il dato, del tutto rilevante, relativo alla data, registrata nell'estratto conto, del pagamento effettuato all'esercizio, avvenuto, come si è detto, nel febbraio 2017, dovendosi sottolineare, appunto, che la verifica che la cliente si era ripromessa di svolgere non era legata alla necessità di individuare il periodo di frequentazione del negozio ma di individuare il periodo in cui vi aveva visto lavorare la (“non ricordo se l'ho vista lavorare i primissimi Per_1 giorni/mesi del 2017 oppure successivamente in primavera mi riservo di verificare”).
È invece poco persuasivo e comunque generico quanto dichiarato in udienza Tes_ dalla teste lavoratrice presso nel periodo controverso. CP_2
La teste ha affermato, infatti, di aver visto e conosciuto la sul posto Per_1 di lavoro, senza che la stessa svolgesse in quelle occasioni alcuna attività lavorativa, essendo legata la relativa presenza alla volontà di chiacchierare con i dipendenti e le titolari, desiderando di essere assunta (“non l'ho mai vista svolgere alcuna prestazione, al massimo chiacchierava con noi e le titolari, prendeva un caffè e nient'altro”).
Non è però verosimile che una persona si rechi ripetutamente (la stessa teste ha fatto questione di “frequenza”, senza ricordarne la consistenza) presso un'attività lavorativa al solo fine di chiacchierare con coloro che in quel luogo Tes_ prestano la loro opera La peraltro non ha dichiarato quale fosse il proprio orario di lavoro e il tempo della propria presenza presso il negozio ed è ambigua anche la dichiarazione che la “voleva essere assunta”, essendosi potuta Per_1 riferire a un'assunzione formale, compatibile con un pregresso periodo di lavoro
(confermato dalle altre testi, infatti) non formalizzato.
In definitiva, la durata del periodo di impiego non formalizzato, l'alternanza con la dipendente regolarmente assunta la tipologia di mansioni e la Tes_1 costante presenza consente di ritenere integrata la fattispecie del lavoro subordinato.
4. L'appello è allora da accogliere, con riforma della sentenza e rigetto dell'originaria opposizione (non vi è indicazione nella memoria di costituzione in appello, che riporta anche le precedenti conclusioni, di una richiesta di riduzione della sanzione).
5 5. La regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza (con accoglimento, dunque, anche del terzo motivo di appello), provvedendosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta
l'opposizione; condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado, per compensi, in € 3.500,00, oltre accessori di legge, e per il presente grado, per compensi, in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ricordo la sig.ra , ma sono passati tanti anni e non ricordo nemmeno come sia Per_1 fatto il negozio, mi sembra che vi fosse una stanza dedicata alle prestazioni estetiche. Non ricordo se ho visto o meno la sig.ra lavorare. Adr: “ho ascoltato la lettura della dichiarazione Per_1 che ho inviato nel luglio 2019, non la ricordavo in questi termini al momento confermo che non ricordo come si svolgessero i fatti relativi alla , confermo di averla vista e conosciuta”. Per_1