Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2026REG.PROV.COLL.
N. 01328/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1328 del 2024, proposto da
EF NO D’RE, in proprio e quale legale rappresentante di Paradiso dello Stretto s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Briguglio e Nunziato Antonio Medina, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
nei confronti
Comune di Messina, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 1628/2024, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 17 luglio 2025 il Cons. NA TT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La signora EF NO D’RE richiedeva alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina l’autorizzazione paesaggistica semplificata per sostituire, a fini di sicurezza e di efficientamento energetico, gli infissi in legno interni ed esterni del primo e del secondo piano di un palazzo latistante il Duomo di Messina - ricadente in zona A1 di piano regolatore, e in area assoggettata a tutela di livello 1 dal Piano paesaggistico dell’Ambito 9 Provincia di Messina - con infissi interni e oscuranti in alluminio a taglio termico provvisti di vetri camera basso emissivi, della stessa forma, geometria, dimensioni, aspetto visivo e colore dei preesistenti.
Con provvedimento n. 060.100/2025 la Soprintendenza rilasciava l’autorizzazione a condizione che “ gli oscuranti esterni a persiana siano realizzati nel colore e nel materiale originario (cioè legno) ”.
L’interessata impugnava il provvedimento avanti al Tar Catania, limitatamente alla condizione relativa all’utilizzo del “ materiale originario (cioè legno) ”.
L’adito Tar, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’impugnativa, compensando tra le parti le spese del giudizio.
L’interessata ha proposto appello. Ha dedotto: 1) In ordine al capo di sentenza che ha disposto il rigetto dei primi tre motivi di ricorso (che ha anche riproposto), errore in iudicando , travisamento ed erroneità di motivazione con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 10- bis della l. 241/1990, dell’art. 2 del d.P.R. 31/2017, dell’art. 2 della l.r. Sicilia 5/2019, allegato A, lett. A.2, dell’art. 146 del d. lgs. 42/2004, degli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, sub specie di difetto di motivazione e mancata ponderazione degli interessi coinvolti, nonché eccesso di potere; 2) In ordine al capo di sentenza che ha disposto il rigetto del quarto motivo di ricorso, motivazione erronea e contraddittoria con riferimento al disposto dell’art.142, comma 2, del d. lgs. 42/2004. Ha domandato la riforma della sentenza gravata, con accoglimento del ricorso di primo grado e conseguente annullamento dell’atto impugnato.
La Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 403/2024 questo Consiglio ha accolto la domanda cautelare dell’appellante ai sensi dell’art. 55, comma 10, Cod. proc. amm., “ limitatamente a quanto si riferisce essere già stato installato ”.
Nel prosieguo, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. In tale ambito, le Amministrazioni resistenti hanno sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado e concluso per la reiezione del gravame.
L’appellante ha depositato una memoria di replica, con cui ha eccepito la tardività della memoria di controparte ai sensi dell’art. 73 Cod. proc. amm., stante il suo deposito avvenuto l’ultimo giorno utile ma oltre le ore 12,00.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 luglio 2025.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di applicare al contenzioso in esame il c.d. “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, ammesso sia dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A.R.S., Sez. giur., 4 aprile 2025, n. 290; Cons. Stato, II, 7 novembre 2023, n. 9594; VII, 17 luglio 2023, n. 6928; V, 7 aprile 2023, n. 3622; III, 4 gennaio 2023, n. 179; 2022, n. 7569; Ad. plen., 5 gennaio 2015, n. 5; C.G.A., Sez. giur., s.s. 3 aprile 2023, n. 259; 5 giugno 2023, n. 387) che dalla giurisprudenza civile (Cass. Civ., Sez. lavoro, ord. n. 20 maggio 2020, n. 9309; II, ord. 18 aprile 2019, n. 10839; VI, 3, ord. 25 luglio 2018, n. 19708; Sez. un. civ., 12 dicembre 2014, n. 26242; 8 maggio 2014, n. 9936).
Il principio consente, non sussistendo nel caso in esame questioni preliminari suscettibili di paralizzare la decisione di merito della causa, di arrestare la disamina dell’appello alla censura di erroneità della sentenza gravata laddove ha respinto il primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio (violazione dell’art. 10- bis della l. 241/1990), doglianza che è invece fondata e ha valenza assorbente, conducendo, di suo, all’annullamento del provvedimento gravato.
2. Il Tar, chiarito che l’immobile interessato dall’intervento di cui in fatto non è vincolato – ma che in relazione allo stesso, “ come dedotto dall’Amministrazione, è in corso la predisposizione di un vincolo diretto , circostanza della quale l’appellante, peraltro, sostiene di non avere alcuna cognizione – ha ritenuto il provvedimento gravato in parte qua indenne dal vizio di violazione di legge per carenza del preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis della l. 241/1990, in quanto “ il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato ”, da cui “ la non utilità dell’apporto partecipativo del privato ”.
In sintesi, il primo giudice è pervenuto alla predetta conclusione ritenendo non trattarsi di una valutazione di compatibilità paesaggistica di natura tecnico discrezionale quale quella contemplata dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004, il cui comma 8 richiama espressamente l’art. 10- bis della l. 241/1990, bensì di una determinazione strettamente conseguente:
a) alle norme di tutela del centro storico di Messina contenute nel Piano paesaggistico, Ambito 9 della Provincia di Messina;
b) all’art. 32 delle NTA del PRG del Comune di Messina.
3. Si tratta di un percorso argomentativo che non può essere condiviso né nel presupposto né nelle conclusioni.
3.1. In primo luogo, non può dubitarsi che si tratti nella specie di una valutazione di compatibilità paesaggistica di natura tecnico discrezionale, ai sensi dell’art. 146, d.lgs. 42/2004.
Invero, sotto il profilo formale, la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione di che trattasi agli espressi sensi di detta norma, e, sotto il profilo sostanziale, non ha correlato la prescrizione gravata a uno specifico divieto posto dalle norme di tutela, limitandosi a rilevare che “ l’area interessata dal progetto rientra nel paesaggio locale 1a centro urbano di Messina, livello di tutela 1 e regolamentata dagli artt. 16, 20 e 21 della norme di attuazione ” del Piano paesaggistico dell’Ambito 9 ricadente nella Provincia di Messina, a illustrare le caratteristiche di pregio dell’immobile, e la sua ubicazione nel centro storico adiacente al Duomo di Messina.
Non vi è, pertanto, alcuna ragione per ritenere, come ha fatto il Tar, che il comma 8 della previsione codicistica in parola, che prevede che il parere negativo di compatibilità paesaggistica di un progetto e di conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico sia preceduto dalla comunicazione agli interessati del preavviso di provvedimento negativo di cui all’art. 10- bis della l. 241/1990, sia nella specie inapplicabile.
Può aggiungersi che nulla muta considerando che il parere di che trattasi non sia formalmente negativo: invero, per la giurisprudenza, un parere “favorevole” che imponga a un intervento condizioni cui consegue la non realizzabilità dell’intervento è sostanzialmente un diniego (Cons. Stato, VI, 9 maggio 2023, n. 4697).
Ed è evidente che la prescrizione qui contestata appartiene a tale tipologia, sol che si consideri che una delle finalità dell’intervento è l’efficientamento energetico, tant’è che l’appellante riferisce di avere in corso la pratica di agevolazione fiscale c.d. “ecobonus”.
3.2. Neanche può dirsi che la prescrizione imposta discenda automaticamente, come pure ha fatto il Tar, dalle norme applicative del vincolo indiretto gravante sulla zona in cui è situato l’immobile, ovvero dagli artt. 16, 20 e 21 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico richiamate nel provvedimento gravato.
Neppure il primo giudice ha infatti individuato con quali di dette norme l’utilizzo dell’alluminio nei termini prospettati dall’interessata si pone in diretto contrasto, laddove, di contro, come segnala l’appellante, e per quanto di stretto interesse della censura in trattazione:
- l’art. 16, Centri e nuclei storici , rileva, ma in senso opposto alla tesi assunta dal Tar, poiché, prevede (e ciò, indifferentemente, per i centri storici perimetrati, per quelli non perimetrati e non riconosciuti come zona A, e per i nuclei storici abbandonati e non) che “ in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale di cui all’art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i Comuni devono inserire nel Piano norme atte a regolare … i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciantisi su spazio pubblico ...”, adeguamento che non vi è stato, tanto meno nel senso di vietare l’utilizzo di materiali diversi da quelli originari;
- l’art. 20, nell’individuare secondo una scala di intensità crescente i livelli di tutela paesaggistica (1, 2 e 3), prevede che il livello di tutela 1 “ si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all’art. 146 del Codice ”, il che conferma che nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, si versa nell’ambito valutativo della ridetta norma;
- l’art. 21, nel dettare le prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 42/2004, per quanto riguarda in particolare il paesaggio del centro urbano di Messina, assoggettato come detto al livello di tutela 1, e nell’indicare gli obiettivi specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate al “ recupero e restauro delle architetture testimoniali pre-terremoto ” (categoria in cui rientra l’edificio di che trattasi, come pure sottolinea il Tar), non vieta l’utilizzo di materiali diversi da quegli originari, né prescrive che i predetti obiettivi debbano essere perseguiti esclusivamente mediante l’uso dei materiali originari.
Merita infine di essere segnalato che la sentenza incorre anche in contraddizione.
In particolare, il Tar, dopo aver affermato il carattere vincolato della prescrizione, conclude che questa “ è coerente, e comunque non preclusa ” dagli appena illustrati articoli delle norme di attuazione del Piano: e non occorrono molte parole per rilevare l’illogicità di un siffatto percorso argomentativo, che, fermo il quadro normativo, prospetta, prima, che la determinazione amministrativa sia un portato inevitabile delle scelte regolatorie effettuate a monte dal Piano paesaggistico e dalle relative NTA, da cui l’inutilità dell’apporto partecipativo dell’interessato, poi, la inquadra nella categoria della ragionevole applicazione delle stesse scelte, operazione che, rientrando nel campo della discrezionalità tecnica, non può dirsi impermeabile a detto apporto, che, infatti, l’art. 146, comma 8, del d.lgs. 42/2004 espressamente prevede.
3.3. Si tratta di argomentazioni che non trovano alcuna confutazione da parte delle Amministrazioni resistenti, che, in disparte ogni questione sollevata dall’appellante circa la tardività o meno delle relative difese – che può pertanto restare assorbita – e sempre per quanto di stretto interesse della censura in trattazione, si sono limitate a sostenere la correttezza della sentenza gravata.
3.4. Infine, il Tar richiama l’art. 32 delle NTA del PRG del Comune di Messina.
Ma la norma, nello stabilire, per gli immobili situati, come quello di specie, nel centro storico cittadino, “ il rispetto assoluto delle caratteristiche tipologiche relative all’epoca, allo stile e alla tecnologia ”, non vieta di per sé l’utilizzo dell’alluminio, nè, del resto, il primo giudice ha chiarito sotto quale aspetto tale previsione osti al suo impiego.
E, del resto, che tale previsione non deponga per il divieto individuato dal Tar è confermato dal sopra illustrato art. 16, che rimette all’adeguamento delle previsioni urbanistiche l’individuazione dei materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciantisi su spazio pubblico.
Sul punto, può aggiungersi, ma solo per completezza, che, come riferisce l’appellante, il Comune di Messina, per quanto riguarda l’aspetto urbanistico-edilizio, il 16 agosto 2023 ha archiviato senza alcuna contestazione la CILA relativa all’intervento.
4. In definitiva, l’appello va accolto.
Le spese del grado, in considerazione della spiccata peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo accoglie, disponendo per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, l’accoglimento del ricorso di primo grado, nonché l’annullamento del provvedimento ivi impugnato nei limiti dell’interesse azionato in giudizio.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
NA TT, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TT | OB LI |
IL SEGRETARIO