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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 25.03.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18224/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Raio, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in Benevento, alla Via dell'Esperanto n. 49, presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti
Ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di lavorare come docente a tempo determinato, conveniva in giudizio il Controparte_1 affinché volesse “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dal CCNL scuola, con le modalità di cui all'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione ai giorni di servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020 (17 giorni, con incarico di 14 ore settimanali di lezione e 40 giorni con incarico di 9 ore settimanali di lezione - totale 57 giorni) e 2020/2021 (168 giorni, con incarichi di 18 ore settimanali di lezione (cattedra completa), in virtù dei contratti a tempo determinato per supplenze brevi, stipulati con il CP_1 resistente, analiticamente indicati nella premessa del presente ricorso;
2) conseguentemente, condannare il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_2 dell'importo di € 1.168,92 (dovuto secondo la specificazione fatta innanzi, nella premessa del presente atto), a titolo di retribuzione professionale docenti per i predetti giorni di insegnamento negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, in virtù di supplenze brevi, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
con vittoria di spese
e compenso legale, con 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda proposta evidenziava di non aver percepito, per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, il compenso accessorio denominato Retribuzione Professionale Docente
(RPD), deducendo che la condotta dell'Amministrazione convenuta doveva ritenersi in violazione del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
Il , benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, all'udienza del 25.03.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
La domanda proposta dalla parte ricorrente è fondata e deve essere accolta sulla scorta delle seguenti osservazioni.
Possono essere qui richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo Tribunale (cfr. sentenza n.2442/2022 giudice Ciaramella;
sentenza n. 3292/2022 giudice Tomassi) ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate.
In particolare, è stato efficacemente sostenuto che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato.
Nel caso che occupa, la ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce, al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato.
Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n.20015/2018) secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 .La tesi del , secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
La ricorrente ha dedotto che il convenuto non ha corrisposto l'emolumento reclamato CP_1
per i periodi di cui in premessa (aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021), in cui ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee. Tale circostanza può ritenersi adeguatamente documentata in questo giudizio ed in questo senso deve essere anche valorizzata la mancata costituzione della amministrazione resistente che, rimanendo contumace, ha rinunciato a proporre qualsivoglia difesa in relazione alla prospettazione di controparte.
Per la medesima ragione, si condividono gli importi – redatti secondo corretti criteri contabili e scevri da errori – così come quantificati in ricorso;
sicché il va condannato al loro CP_1
pagamento, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara il diritto di alla corresponsione della retribuzione professionale Parte_1
docente dovuta per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria, dettagliatamente indicati in ricorso;
b) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_3 CP_2 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.168,92, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
c) condanna il , in persona del p.t., al pagamento Controparte_3 CP_2 in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 852,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, il 3.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 25.03.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18224/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Raio, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in Benevento, alla Via dell'Esperanto n. 49, presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti
Ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di lavorare come docente a tempo determinato, conveniva in giudizio il Controparte_1 affinché volesse “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dal CCNL scuola, con le modalità di cui all'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione ai giorni di servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020 (17 giorni, con incarico di 14 ore settimanali di lezione e 40 giorni con incarico di 9 ore settimanali di lezione - totale 57 giorni) e 2020/2021 (168 giorni, con incarichi di 18 ore settimanali di lezione (cattedra completa), in virtù dei contratti a tempo determinato per supplenze brevi, stipulati con il CP_1 resistente, analiticamente indicati nella premessa del presente ricorso;
2) conseguentemente, condannare il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_2 dell'importo di € 1.168,92 (dovuto secondo la specificazione fatta innanzi, nella premessa del presente atto), a titolo di retribuzione professionale docenti per i predetti giorni di insegnamento negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, in virtù di supplenze brevi, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
con vittoria di spese
e compenso legale, con 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda proposta evidenziava di non aver percepito, per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, il compenso accessorio denominato Retribuzione Professionale Docente
(RPD), deducendo che la condotta dell'Amministrazione convenuta doveva ritenersi in violazione del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
Il , benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, all'udienza del 25.03.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
La domanda proposta dalla parte ricorrente è fondata e deve essere accolta sulla scorta delle seguenti osservazioni.
Possono essere qui richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo Tribunale (cfr. sentenza n.2442/2022 giudice Ciaramella;
sentenza n. 3292/2022 giudice Tomassi) ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate.
In particolare, è stato efficacemente sostenuto che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato.
Nel caso che occupa, la ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce, al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato.
Al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n.20015/2018) secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 .La tesi del , secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
La ricorrente ha dedotto che il convenuto non ha corrisposto l'emolumento reclamato CP_1
per i periodi di cui in premessa (aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021), in cui ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee. Tale circostanza può ritenersi adeguatamente documentata in questo giudizio ed in questo senso deve essere anche valorizzata la mancata costituzione della amministrazione resistente che, rimanendo contumace, ha rinunciato a proporre qualsivoglia difesa in relazione alla prospettazione di controparte.
Per la medesima ragione, si condividono gli importi – redatti secondo corretti criteri contabili e scevri da errori – così come quantificati in ricorso;
sicché il va condannato al loro CP_1
pagamento, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara il diritto di alla corresponsione della retribuzione professionale Parte_1
docente dovuta per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria, dettagliatamente indicati in ricorso;
b) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_3 CP_2 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.168,92, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
c) condanna il , in persona del p.t., al pagamento Controparte_3 CP_2 in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 852,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, il 3.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori