Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 486/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ADINOLFI ADALGISA e dall'avv. BARTULLI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. SGARRA ROSANNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
Oggetto: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta congiuntamente, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 8
02.09.2014 a Noto (SR), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Noto - atto n. 77, parte II, Serie
A, anno 2014 -, ordinando che copia autentica dell'emananda sentenza venga trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune 2 di Noto (SR), affinché quest'ultimo provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
2) confermi l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori, con collocamento presso la madre;
Per_1 Per_2
3) convalidi le seguenti condizioni:
I. il IG potrà tenere con sé i figli, secondo un calendario elastico, in ragione della notevole distanza CP geografica tra la propria attuale residenza in Turate (CO) e la residenza dei bambini a Noto (SR). Il padre farà visita ai figli almeno una volta al mese, nel rispetto delle preminenti esigenze degli stessi, dando alla IGa
un preavviso di almeno una settimana;
_1
II. la sig.ra corrisponderà al sig. il contributo per il costo del biglietto aereo di andata e _1 CP ritorno mensile – per tutti i 12 mesi all'anno - fino ad un massimo di €. 100,00 che verranno corrisposti, con bonifico istantaneo, al sig. , una volta giunto in Sicilia. Resta inteso che detto contributo deve intendersi CP non cumulabile nei mesi;
III. i figli e trascorreranno le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 22 al 29 dicembre, con Per_1 Per_2 un genitore e, dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore. Per quanto concerne le vacanze pasquali, i minori trascorreranno, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diversi accordi tra le parti. Durante il periodo di vacanze estive, il padre trascorrerà con Per_1
e tre settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto o in altro mese estivo, da comunicarsi alla Per_2 madre entro 3 e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Anche la IGa trascorrerà con e _1 Per_1
tre settimane di vacanza, anche non consecutive, nel mese di agosto o in altro mese estivo, da Per_2 concordarsi con il IG entro la medesima data del 31 maggio. Le altre festività dell'anno (25 aprile, CP
I° Maggio, 2 giugno, I° novembre e 8 dicembre) saranno trascorse con i figli, in maniera alternata, da ciascun genitore, salvo diversi accordi.
IV.il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP _1 Per_3
e , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, di €. Per_2
350,00. Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, la sig.ra provvederà alla revoca del _1 pagamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. ; CP
V. nelle tre settimane di vacanza/festività che i minori trascorreranno con il padre presso la sua residenza di
Turate e/o in località di villeggiatura, lo stesso verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento _1 dei figli la minor somma di €. 200,00.
VI. Le spese straordinarie riguardanti i figli saranno sopportate al 60% dalla IGa e al 40 % dal _1 IG , secondo i criteri di cui al Protocollo 25.04.2018 vigente presso l'intestato Tribunale. E così, CP precisamente: a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) visite pagina 2 di 8 specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) trattamenti sanitari 4 prescritti dal medico di base- specialista ed erogati dal SSN;
D) ticket sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
D) farmaci omeopatici. c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: A) Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
G) gite scolastiche senza pernottamento;
H) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità, da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) Spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A)Tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
B) gite scolastiche con pernottamento;
C) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
D) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all''estero; E) alloggio presso la sede universitaria;
5 e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali); f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A) corsi di lingue;
B) corsi di musica e strumenti musicali;
C) attività sportive e pertinente abbigliamento/attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei); D) spese per attività ludiche e ricreative;
E) spese di custodia (baby – sitter); F) viaggi e vacanze. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario della spese dovrà inviare (via e-mail, con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta.
VII.l'Assegno Unico per entrambi i figli resta integralmente assegnato alla madre;
VIII. il sig. rilascerà alla sig.ra una delega per gli atti di ordinaria amministrazione CP _1 riguardanti i bambini, di cui, in ogni caso, la madre informerà tempestivamente il padre;
IX. la madre si impegna a tenere informato il padre circa il calendario di assemblee, recite, gite, eventi scolastici e/o sportivi dei figli con il dettaglio dei giorni e degli orari, anche attraverso l'inserimento dello stesso nelle chat di classe e dei gruppi sportivi. In ogni caso, la sig.ra informerà tempestivamente il sig. di _1 CP ogni evento riguardante i minori e favorirà quotidiani contatti telefonici dei minori con il padre quando soggiornano presso di lei, concedendo ai minori di telefonare al padre ogniqualvolta ne facciano richiesta, privilegiando la continuità del rapporto con il padre e la prosecuzione di una relazione significativa con lo stesso in un'ottica di collaborazione e solidarietà nell'educazione dei figli.
X. Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere definito ogni rapporto economico-patrimoniale fra pagina 3 di 8 loro intercorso in ragione del matrimonio, con ciò rinunciando ad ogni reciproca ulteriore pretesa per alcun altro titolo, ragione o causa ad esso connesso, inerente e/o derivante;
XI. Spese legali integralmente compensate tra le Parti con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
Con espressa rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 7.2.2023, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Noto (SR), in data 2.9.2014, con CP
, dal quale si era separata consensualmente con verbale del 22.11.2021, omologato con decreto del
[...]
Tribunale di Milano del 24.11.2021, nonché di disporre l'affido condiviso dei figli minori (nato a [...]_1 il 24.08.2015) e (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, di Per_2 regolamentare le frequentazioni tra il padre ed i figli come dalla stessa proposto, di porre a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
All'udienza presidenziale del 14.5.2024, sentita la sola parte ricorrente -attesa la mancata costituzione e comparizione in udienza di parte resistente-, la quale ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare nell'attualità, anche sotto il profilo economico, il Presidente delegato si è riservato e, con separata ordinanza, ha così disposto: rilevato, preliminarmente, che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio in quanto volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente, con verbale del 22/11/2021 omologato dal Tribunale di
Milano con decreto del 24/11/2021, prevedendo, in particolare, l'affido condiviso dei due figli minori PE
, nato il [...], e , nato il [...], il collocamento presso la madre con
[...] Persona_5 regolamentazione elastica delle frequentazioni padre-figli, la determinazione in €100,00 a figlio del contributo paterno per il mantenimento indiretto dei figli, l'onere in capo alla madre dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio e delle spese straordinarie e il consenso del padre al trasferimento della madre e dei figli a Noto;
rilevato che la ricorrente ha, allo stato, chiesto la conferma delle condizioni di separazione consensuale salvo che per il mantenimento dei figli, rispetto al quale ha chiesto che sia aumentato a €200,00 ciascuno, rappresentando che il marito non risulta più disoccupato come all'epoca della separazione (<>) e sta percependo la metà dell'assegno unico;
pagina 4 di 8 rilevato, sotto il profilo economico-reddituale, che la IGa ha dichiarato di lavorare come bancaria, _1 in Sicilia, percependo uno stipendio di circa €1.800,00-1.900,00 al mese, come confermato dalle dichiarazioni dei redditi (730/2021 per €21.326,00 netti annui;
730/2022 per €21.127,00 annui;
730/2023 per €25.348,00 annui) e dalle buste paga (€1.850,00 circa incrementate nel 2024 a €2.200,00 circa) in atti. Sostiene spese per finanziamenti di circa €380, €88,00 ed €70,00 al mese nonché per carburante di €250,00 al mese;
ritenuto – alla luce della rispettiva situazione lavorativa, economica e abitativa delle parti, pur in assenza di dati più completi e aggiornati relativi alla posizione lavorativa del resistente (e considerato che, comunque, in base ai documenti esibiti in udienza dalla ricorrente, sussiste a oggi un fumus quanto all'attuale sua occupazione), valutate le esigenze dei figli in considerazione dell'età – equo e congruo porre a carico del IG CP complessivi €400,00 (€200,00 ciascuno) mensili a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli, con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese extra assegno riferibili ai figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Como;
ritenuto necessario, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui il giudice del confitto familiare dispone a tutela della prole (Cass. 18.3.2010, n. 6606; Cass. 22.5.2014, n. 11412; Cass. 23.10.2017, n. 25055), in funzione delle determinazioni che dovranno essere assunte per il mantenimento della figlia, ordinare ex artt. 210-213 c.p.c., al
Centro per l'impiego, all'Inps e all'Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio della documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di , come meglio in Controparte_1 dispositivo indicato;
P.Q.M
1) conferma, allo stato, i provvedimenti resi con la sentenza di separazione personale dei coniugi quanto ad affidamento, collocamento e modalità di frequentazione del genitore non collocatario;
2) dispone che il sig. provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla CP sig.ra dell'importo di €400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (la _1 somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI)), oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
3) dispone che la sig.ra percepisca interamente l'assegno unico per i figli;
_1
4) ordina al Centro per l'impiego, all'Inps e all'Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio, entro il
30/10/2024, di documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di
, nato a [...] il [...]; in particolare, dovranno essere depositati - da parte di ciascun Controparte_1
Ente per quanto di propria competenza - i documenti relativi alla situazione lavorativa, l'estratto contributivo, la documentazione relativa alle eventuali indennità o redditi o provvidenze di qualsiasi tipo percepiti (Naspi, pensioni da lavoro, da inabilità etc., indennità di accompagnamento, redditi di cittadinanza, redditi di emergenza…etc), nonché copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e degli ultimi tre CU, nonché ogni altra informazione utile sul patrimonio, mobiliare e immobiliare, e sulla situazione economica dello stesso ottenibile pagina 5 di 8 tramite l'applicativo Serpico e l'accesso alle banche dati comprese nell'Anagrafe Tributaria, ivi incluso l'Archivio dei Rapporti Finanziari;
5) dispone che il presente provvedimento sia notificato, a cura di parte ricorrente, ai soggetti terzi sopra indicati entro il 30/07/2024;
6) nomina giudice istruttore la dott.ssa Martina Roberta Manenti;
7) fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data 30/01/2025, ore 09:30;
8) assegna alla ricorrente termine sino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5), 6) c.p.c.;
9) assegna al resistente termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
10) dispone che, almeno cinque giorni prima dell'udienza, ciascuna parte depositi la seguente documentazione
(solo se i documenti già depositati non fossero aggiornati):
1) dichiarazione sostituiva di atto notorio “Sintesi situazione economico familiare”, sottoscritta dalla parte personalmente, redatta secondo il modello reperibile sul sito del Tribunale di Como (Servizi per il professionista, Avvocati, Settore Famiglia, modulistica), con verifica da parte del legale della corrispondenza tra i dati inseriti e la documentazione prodotta a sostegno, di cui ai punti seguenti;
2) contratti di lavoro o di rappresentanza (anche esteri);
3) buste paga/certificati salariali/ estratti conto provvigionali degli ultimi 12 mesi;
4) documentazione relativa all'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE percepita/ REDDITO DI
CITTADINANZA, REDDITO DI EMERGENZA, altre indennità/provvidenze;
5) ultime tre dichiarazioni dei redditi (italiane o estere), con attestazione di invio all'ufficio imposte;
6) ultimi tre CU/certificati esteri equivalenti;
7) documentazione attinente al TFR maturato;
8) estratto contributivo rilasciato dall' INPS o dall'ente previdenziale estero;
9) contratti di locazione in essere come conduttore o come locatore;
10) contratti di finanziamenti;
11) contratti di assicurazioni/polizze assicurative;
12) documentazione relativa a depositi titoli, investimenti, fondi, obbligazioni … etc;
13) estratti conto integrali degli ultimi tre anni relativi a rapporti bancari e finanziari, estratti conti del portafogli titoli degli ultimi tre anni;
14) documentazione relativa alla titolarità di diritti reali su immobili, anche esteri, mobili, mobili registrati;
15) documentazione attestante la titolarità di quote sociali;
pagina 6 di 8 16) visura camerale società di cui si è soci o in cui si rivestono cariche o comunque riconducibili ai coniugi;
17) ultimi tre bilanci approvati per le società di cui sopra.
11) dispone che la parte ricorrente notifichi il presente verbale alla parte resistente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni liberi prima dell'udienza.
In data 16.1.2025, si è costituito in giudizio , dando atto di aver raggiunto un accordo Controparte_1
a definizione della vertenza.
All'udienza di comparizione e trattazione del 30.1.2025, svoltasi con modalità cartolari, le parti si sono riportate alle conclusioni congiunte come precisando nelle rispettive note scritte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito sia idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, sia in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, sia in relazione alle statuizioni economiche, avendo le parti precisato congiuntamente le conclusioni.
L'ascolto dei figli minori deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo.
La documentazione in atti quanto alle condizioni reddituali dei coniugi nell'attualità consente poi di valutare anche la conformità all'interesse dei figli minori dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento dei minori.
La domanda di divorzio
La domanda principale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 2.9.2014 e si sono separati consensualmente con verbale del 22.11.2021, omologato dal Tribunale di Milano del 24.11.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Va quindi emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la conferma dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento dei medesimi presso la madre, tempi di frequentazione padre-figli secondo un calendario improntato a criteri di necessaria elasticità, attesa la distanza geografica fra le abitazioni delle parti-, può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse dei minori a un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla loro educazione e al loro percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità agli stessi. pagina 7 di 8 L'affido condiviso costituisce, infatti, il regime ordinario a garanzia del diritto dei figli a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori.
Il collocamento dei minori presso la madre è poi idoneo ad assicurare ai medesimi il loro ambiente di vita consolidato ed il calendario delle frequentazioni con il padre è adeguato a garantire un rapporto padre-figli stabile e continuativo, tenuto conto peraltro delle esigenze di quest'ultimi.
Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, per come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita dei minori e può dunque essere recepito.
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale di limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e atteso l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le statuizioni accessorie relative ai figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 2.9.2014 in
Noto (SR), tra e (trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Noto, atto n. 77, parte II, serie A, anno 2014);
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, depositato dalle parti in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
3) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
4) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 7.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
pagina 8 di 8