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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/06/2024, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5340/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5340/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Russo ed elettivamente domiciliata in Genova, in Via XX
Settembre 29/16 sc. Sx presso la persona e nello studio dell'avv. Leonardo Russo
OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Donati ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Malta 5/16 presso la persona e nello studio dell'avv. Enrico Donati
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 978/2021, emesso da questo
Tribunale in data 26/3/2021, con cui è stato ingiunto alla società (di seguito solo Parte_1
di pagare in favore della l'importo di 36.750,00 euro, oltre agli interessi di mora di Pt_1 CP_2
cui al d.lgs. 231/02 e alle spese di lite.
In particolare, la società aggiudicataria dei lavori per la realizzazione e posa di passetti Pt_1
distanziatori delle banchine sommergibili presso il Molo Sauro all'interno dell'Arsenale Militare di La
Spezia, affidava in subappalto alla le lavorazioni e le forniture subacquee di cui ai preventivi n. CP_1
41 del 13/9/2019 e n. 43 del 23/9/2019, come successivamente integrato (doc. 5 opponente), per un prezzo complessivo di 37.500,00 euro, oltre Iva. pagina 1 di 3 In via monitoria azionava quindi le fatture nn. 29 e 30/2020, scadute e rimaste insolute, aventi CP_1 ad oggetto il saldo del corrispettivo per l'attività svolta in favore della nell'ambito dell'appalto Pt_1
di cui sopra, al netto dell'acconto già ricevuto di 7.377,05 euro, oltre Iva (cfr. doc. 6 e 7 opponente).
Nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, la pur non contestando l'esecuzione delle opere Pt_1
dedotte nel contratto, eccepiva l'inadempimento di ai sensi dell'art. 1460 c.c., a fronte CP_1 dell'asserito mancato invio della copia delle bolle di consegna del materiale fornito e della relativa documentazione tecnica ritenuta indispensabile per valutarne l'idoneità in termini di sicurezza, oltre alla documentazione progettuale as built.
L'opposta, nell'insistere per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, rappresentava l'infondatezza dell'eccezione avversaria, in quanto documentalmente smentita, e chiedeva la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Alla luce delle evidenze documentali in atti, il decreto ingiuntivo opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 26/1/22.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale,
e all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata.
L'opponente non ha contestato né l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni affidate all'opposta con il subappalto per cui è causa, né ha eccepito eventuali vizi o difetti delle opere eseguite.
In sede di assunzione della prova orale è stato, anzi, confermato dal Direttore dei Lavori che le opere eseguite dalla sono state svolte a regola d'arte ed approvate dalla Marina Militare, che ha CP_1 versato il relativo saldo alla (cfr. verbale d'udienza del 30/11/22). Pt_1
Le difese dell'opponente si sostanziano, quindi, unicamente nell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che tuttavia nel corso del giudizio è risultata infondata.
La società opposta ha, infatti, dato prova di aver già consegnato alla le schede tecniche dei Pt_1
materiali in data 4/11/2019 (cfr. doc. 12 opposta), peraltro prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente non solo non ha contestato il mancato ricevimento della documentazione sopra indicata, che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. deve quindi ritenersi ricevuta, ma non ne ha neanche specificatamente contesto il contenuto.
pagina 2 di 3 In modo analogo, si rileva la mancata contestazione da parte della delle bolle di consegna Pt_1 versate in atti dall'opposta con il documento sub. 13 allegato alla comparsa di costituzione.
Si ritiene, infine, irrilevante ai fini del decidere il documento esibito dalla all'udienza del Pt_1
26/1/22, e successivamente depositato telematicamente atteso che dal contenuto dello stesso non emergono elementi idonei a provare l'asserito obbligo in capo alla di fornire la documentazione CP_1
progettuale as built oggetto dell'eccezione di inadempimento.
Alla luce di quanto sopra, le ragioni creditorie di devono ritenersi fondate ed il decreto CP_1
ingiuntivo opposto deve quindi essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al
D.M. n. 147/2022.
Considerata la condotta processuale complessivamente tenuta dall'opponente la quale ha resistito come convenuta sostanziale nel presente giudizio di opposizione formulando un'eccezione d'inadempimento relativa a documentazione già a sue mani, ed ha insistito nella stessa nonostante l'evidenza contraria a seguito delle produzioni avversarie, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta.
Ne consegue la condanna di a pagare in favore di la somma equitativamente quantificata Pt_1 CP_1
in 2.538,66 euro, ossia pari ad un terzo delle spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 978/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
- le spese di lite liquidate in 7.616,00 euro per compensi professionali, oltre a 15% spese generali ed accessori di legge ed in 286,00 euro per esborsi.
- la somma di 2.538,66 euro a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Genova, 27.6.2024 Il giudice
Barbara Romano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5340/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Russo ed elettivamente domiciliata in Genova, in Via XX
Settembre 29/16 sc. Sx presso la persona e nello studio dell'avv. Leonardo Russo
OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Donati ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Malta 5/16 presso la persona e nello studio dell'avv. Enrico Donati
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 978/2021, emesso da questo
Tribunale in data 26/3/2021, con cui è stato ingiunto alla società (di seguito solo Parte_1
di pagare in favore della l'importo di 36.750,00 euro, oltre agli interessi di mora di Pt_1 CP_2
cui al d.lgs. 231/02 e alle spese di lite.
In particolare, la società aggiudicataria dei lavori per la realizzazione e posa di passetti Pt_1
distanziatori delle banchine sommergibili presso il Molo Sauro all'interno dell'Arsenale Militare di La
Spezia, affidava in subappalto alla le lavorazioni e le forniture subacquee di cui ai preventivi n. CP_1
41 del 13/9/2019 e n. 43 del 23/9/2019, come successivamente integrato (doc. 5 opponente), per un prezzo complessivo di 37.500,00 euro, oltre Iva. pagina 1 di 3 In via monitoria azionava quindi le fatture nn. 29 e 30/2020, scadute e rimaste insolute, aventi CP_1 ad oggetto il saldo del corrispettivo per l'attività svolta in favore della nell'ambito dell'appalto Pt_1
di cui sopra, al netto dell'acconto già ricevuto di 7.377,05 euro, oltre Iva (cfr. doc. 6 e 7 opponente).
Nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, la pur non contestando l'esecuzione delle opere Pt_1
dedotte nel contratto, eccepiva l'inadempimento di ai sensi dell'art. 1460 c.c., a fronte CP_1 dell'asserito mancato invio della copia delle bolle di consegna del materiale fornito e della relativa documentazione tecnica ritenuta indispensabile per valutarne l'idoneità in termini di sicurezza, oltre alla documentazione progettuale as built.
L'opposta, nell'insistere per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, rappresentava l'infondatezza dell'eccezione avversaria, in quanto documentalmente smentita, e chiedeva la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Alla luce delle evidenze documentali in atti, il decreto ingiuntivo opposto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 26/1/22.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co., c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale,
e all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata.
L'opponente non ha contestato né l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni affidate all'opposta con il subappalto per cui è causa, né ha eccepito eventuali vizi o difetti delle opere eseguite.
In sede di assunzione della prova orale è stato, anzi, confermato dal Direttore dei Lavori che le opere eseguite dalla sono state svolte a regola d'arte ed approvate dalla Marina Militare, che ha CP_1 versato il relativo saldo alla (cfr. verbale d'udienza del 30/11/22). Pt_1
Le difese dell'opponente si sostanziano, quindi, unicamente nell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che tuttavia nel corso del giudizio è risultata infondata.
La società opposta ha, infatti, dato prova di aver già consegnato alla le schede tecniche dei Pt_1
materiali in data 4/11/2019 (cfr. doc. 12 opposta), peraltro prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
La società opponente non solo non ha contestato il mancato ricevimento della documentazione sopra indicata, che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. deve quindi ritenersi ricevuta, ma non ne ha neanche specificatamente contesto il contenuto.
pagina 2 di 3 In modo analogo, si rileva la mancata contestazione da parte della delle bolle di consegna Pt_1 versate in atti dall'opposta con il documento sub. 13 allegato alla comparsa di costituzione.
Si ritiene, infine, irrilevante ai fini del decidere il documento esibito dalla all'udienza del Pt_1
26/1/22, e successivamente depositato telematicamente atteso che dal contenuto dello stesso non emergono elementi idonei a provare l'asserito obbligo in capo alla di fornire la documentazione CP_1
progettuale as built oggetto dell'eccezione di inadempimento.
Alla luce di quanto sopra, le ragioni creditorie di devono ritenersi fondate ed il decreto CP_1
ingiuntivo opposto deve quindi essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al
D.M. n. 147/2022.
Considerata la condotta processuale complessivamente tenuta dall'opponente la quale ha resistito come convenuta sostanziale nel presente giudizio di opposizione formulando un'eccezione d'inadempimento relativa a documentazione già a sue mani, ed ha insistito nella stessa nonostante l'evidenza contraria a seguito delle produzioni avversarie, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta.
Ne consegue la condanna di a pagare in favore di la somma equitativamente quantificata Pt_1 CP_1
in 2.538,66 euro, ossia pari ad un terzo delle spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 978/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
- le spese di lite liquidate in 7.616,00 euro per compensi professionali, oltre a 15% spese generali ed accessori di legge ed in 286,00 euro per esborsi.
- la somma di 2.538,66 euro a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Genova, 27.6.2024 Il giudice
Barbara Romano
pagina 3 di 3