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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 31425/24 promossa da:
C.F. e P.I. quale mandataria con potere di rappresentanza della Parte_1 P.IVA_1 società a socio unico, con gli avv.ti Augusto Azzini (C.F. Controparte_1
) e Marina Signori (C.F. ), del Foro di Brescia, con C.F._1 C.F._2 domicilio eletto presso il loro Studio in Brescia, Piazza della Loggia n. 5, giusta procura in calce atto introduttivo
Parte ricorrente contro
C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_2
Parte resistente
Contumace
Conclusioni
Parte ricorrente previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione: in via principale e nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 967309, ordinare alla società (in forma abbreviata , con sede in Controparte_2 CP_3
(27058) Voghera (PV), viale Repubblica n. 85, C.F. e P.I. pec in P.IVA_2 Email_1 persona dell'Amministratore Unico, signor , residente in [...] Paolo Cornaro n. 2, di rilasciare immediatamente, a favore dell'odierna ricorrente, l'appartamento ad uso ufficio con sottostante locale seminterrato, locale cantina e due locali ad uso magazzino, facente parte del complesso residenziale denominato “La Pianta”, sito in Voghera, viale Repubblica n. 83/85, identificati al C.F. di detto Comune come segue: § Fabbricato C, viale della Repubblica n. 85, Foglio 60, Mappale 1298, Subalterno 8, P1S1, Categoria A/10, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Rendita Euro
1.306,64, ora Foglio 60, Mappale 2530, Subalterno 8; § Fabbricato B, viale della Repubblica n. 83,
Foglio 60, Mappale 1299, Subalterno 11, S1, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza mq 26, Rendita
Euro 69,83, ora Foglio 60, Particella 2695, Subalterno 11; § viale della Repubblica n. 83, Foglio 60, pagina 1 di 3 Mappale 1299, Subalterno 17, S1, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza mq 27, Rendita Euro 72,51, ora
Foglio 60, Mappale 2695, Subalterno 17; liberi da cose e/o persone anche interposte, ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale dei predetti immobili. In ogni caso: vittoria di compensi professionali e spese.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria
FATTO E DIRITTO
quale mandataria con potere di rappresentanza della società Parte_1 [...]
proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo che CP_1 Controparte_2 venisse condannata al rilascio dei beni concessi in leasing con contratto n. 967309 in data
[...]
21/11/2011 concernente un appartamento ad uso ufficio con sottostante locale seminterrato, locale cantina e due locali ad uso magazzino, facente parte del complesso residenziale denominato “La Pianta”, sito in Voghera, viale Repubblica n. 83/85, identificati al C.F. di detto Comune come segue: § Fabbricato C, viale della Repubblica n. 85, Foglio 60, Mappale 1298, Subalterno 8, P1S1, Categoria
A/10, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Rendita Euro 1.306,64, ora Foglio 60, Mappale 2530, Subalterno
8; § Fabbricato B, viale della Repubblica n. 83, Foglio 60, Mappale 1299, Subalterno 11, S1, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza mq 26, Rendita Euro 69,83, ora Foglio 60, Particella 2695, Subalterno 11; § viale della Repubblica n. 83, Foglio 60, Mappale 1299, Subalterno 17, S1, Categoria C/2, Classe 2,
Consistenza mq 27, Rendita Euro 72,51, ora Foglio 60, Mappale 2695, Subalterno 17 Esponeva la ricorrente in forza del suddetto contratto provvedeva all'acquisto del bene oggetto del contratto;
che il bene veniva consegnato all'utilizzatore; che il corrispettivo per il godimento degli immobili oggetto della locazione finanziaria veniva pattuito nella somma di Euro 504.616,70 oltre Iva, da corrispondersi, quanto ad Euro 46.800,00 oltre Iva contestualmente alla stipula, ed il residuo suddiviso in 215 rate mensili dell'importo unitario di Euro 2.129,38 oltre Iva. Il ricorrente allegava che il 20 dicembre 2013, la società veniva fusa per incorporazione Parte_2 in che nel corso del rapporto l'utilizzatore si rendeva inadempiente nel Controparte_5 pagamento dei canoni di leasing, ragione per la quale il contratto di locazione finanziaria veniva risolto in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, come da lettera raccomandata del 16 febbraio 2016, confermata con raccomandata dell'8 aprile 2024 ; che in data 30 ottobre 2019, era stata fusa per incorporazione in Controparte_5 Controparte_6
che nelle more, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione ai sensi della
[...]
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e s.m.i. (“Legge sulla Cartolarizzazione”), il contratto di leasing oggetto del presente atto veniva trasferito in capo a come da atto di cessione Controparte_1 del 19 dicembre 2022. La ricorrente deduceva che stante l'inadempimento dell'utilizzatore il contratto di leasing de quo si era risolto in virtù della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto, di cui si era avvalsa la società ricorrente mediante comunicazione del 16 febbraio 2016; che il venir meno del vincolo contrattuale aveva pertanto determinato l'obbligo per l'utilizzatore di procedere alla restituzione degli immobili. La ricorrente concludeva di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 967309, di ordinare alla società di rilasciare immediatamente, a favore della Controparte_2 ricorrente, l'appartamento ad uso ufficio con sottostante locale seminterrato, locale cantina e due locali ad uso magazzino, facente parte del complesso residenziale denominato “La Pianta”, sito in Voghera, viale Repubblica n. 83/85, liberi da cose e/o persone anche interposte, ed in ogni caso chiedeva di pagina 2 di 3 adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale dei predetti immobili Nessuno si costituiva per la resistente che all'udienza del 28.1.2025, veniva dichiarata contumace. Alla medesima udienza dopo la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto
La ricorrente ha fornito idonea prova della fondatezza della domanda dimostrando: il titolo del proprio credito tramite la produzione del contratto n. 967309 del 21.11.2011 stipulato da ( Pt_2 CP_5 successivamente fusa in , poi in ed in ultimo a seguito di Controparte_5 Controparte_6 un'operazione di cartolarizzazione il credito in oggetto ceduto ad con Parte_1 (doc. 1 fasc. ricorrente ); l'adempimento Controparte_2 dell'obbligazione di consegna dell'immobile a favore dell'utilizzatrice, dichiarazione di consegna (doc.3 fasc. ricorrente) nonché allegando, in conformità ai principi di cui Cass. 13533/01, l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni di locazione. Fondata deve ritenersi, pertanto, la domanda di accertamento della risoluzione del contratto a seguito della lettera di intimazione in forza della clausola risolutiva espressa di cui prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto, di cui si è avvalsa la società concedente mediante comunicazione del
16 febbraio 2016 e confermata dalla raccomandata inoltrata da in data 9.4.2024 (doc.5 Parte_1 fasc. ricorrente). Consegue a quanto esposto l'accoglimento della domanda che accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare sopra indicato, da cui deriva l'obbligo dell'utilizzatrice di restituire alla odierna ricorrente l'immobile e, quindi, la condanna della resistente all'immediato rilascio e riconsegna alla ricorrente dell'unità immobiliare descritta nel ricorso, libero da persone e cose.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, visto l'art. 281 sexies c.p.c. accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 967309 del 21/11/2011; condanna al rilascio immediato, liberi da persone e cose, in favore Controparte_2 della dei beni concessi in leasing di cui al contratto sopra indicato Parte_1 concernente l'appartamento ad uso ufficio con sottostante locale seminterrato, locale cantina e due locali ad uso magazzino, facente parte del complesso residenziale denominato “La Pianta”, sito in Voghera, viale Repubblica n. 83/85, identificati al C.F. di detto Comune come segue: § Fabbricato C, viale della Repubblica n. 85, Foglio 60, Mappale 1298, Subalterno 8, P1S1, Categoria A/10, Classe 3,
Consistenza 5,5 vani, Rendita Euro 1.306,64, ora Foglio 60, Mappale 2530, Subalterno 8; § Fabbricato
B, viale della Repubblica n. 83, Foglio 60, Mappale 1299, Subalterno 11, S1, Categoria C/2, Classe 2,
Consistenza mq 26, Rendita Euro 69,83, ora Foglio 60, Particella 2695, Subalterno 11; § viale della
Repubblica n. 83, Foglio 60, Mappale 1299, Subalterno 17, S1, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza mq 27, Rendita Euro 72,51, ora Foglio 60, Mappale 2695, Subalterno 17; condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite liquidate in € 11.229,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Milano, 27 marzo 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 31425/24 promossa da:
C.F. e P.I. quale mandataria con potere di rappresentanza della Parte_1 P.IVA_1 società a socio unico, con gli avv.ti Augusto Azzini (C.F. Controparte_1
) e Marina Signori (C.F. ), del Foro di Brescia, con C.F._1 C.F._2 domicilio eletto presso il loro Studio in Brescia, Piazza della Loggia n. 5, giusta procura in calce atto introduttivo
Parte ricorrente contro
C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_2
Parte resistente
Contumace
Conclusioni
Parte ricorrente previe tutte le declaratorie del caso e/o di legge, disattesa ogni contraria istanza, domanda od eccezione: in via principale e nel merito: accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 967309, ordinare alla società (in forma abbreviata , con sede in Controparte_2 CP_3
(27058) Voghera (PV), viale Repubblica n. 85, C.F. e P.I. pec in P.IVA_2 Email_1 persona dell'Amministratore Unico, signor , residente in [...] Paolo Cornaro n. 2, di rilasciare immediatamente, a favore dell'odierna ricorrente, l'appartamento ad uso ufficio con sottostante locale seminterrato, locale cantina e due locali ad uso magazzino, facente parte del complesso residenziale denominato “La Pianta”, sito in Voghera, viale Repubblica n. 83/85, identificati al C.F. di detto Comune come segue: § Fabbricato C, viale della Repubblica n. 85, Foglio 60, Mappale 1298, Subalterno 8, P1S1, Categoria A/10, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Rendita Euro
1.306,64, ora Foglio 60, Mappale 2530, Subalterno 8; § Fabbricato B, viale della Repubblica n. 83,
Foglio 60, Mappale 1299, Subalterno 11, S1, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza mq 26, Rendita
Euro 69,83, ora Foglio 60, Particella 2695, Subalterno 11; § viale della Repubblica n. 83, Foglio 60, pagina 1 di 3 Mappale 1299, Subalterno 17, S1, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza mq 27, Rendita Euro 72,51, ora
Foglio 60, Mappale 2695, Subalterno 17; liberi da cose e/o persone anche interposte, ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale dei predetti immobili. In ogni caso: vittoria di compensi professionali e spese.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria
FATTO E DIRITTO
quale mandataria con potere di rappresentanza della società Parte_1 [...]
proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo che CP_1 Controparte_2 venisse condannata al rilascio dei beni concessi in leasing con contratto n. 967309 in data
[...]
21/11/2011 concernente un appartamento ad uso ufficio con sottostante locale seminterrato, locale cantina e due locali ad uso magazzino, facente parte del complesso residenziale denominato “La Pianta”, sito in Voghera, viale Repubblica n. 83/85, identificati al C.F. di detto Comune come segue: § Fabbricato C, viale della Repubblica n. 85, Foglio 60, Mappale 1298, Subalterno 8, P1S1, Categoria
A/10, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Rendita Euro 1.306,64, ora Foglio 60, Mappale 2530, Subalterno
8; § Fabbricato B, viale della Repubblica n. 83, Foglio 60, Mappale 1299, Subalterno 11, S1, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza mq 26, Rendita Euro 69,83, ora Foglio 60, Particella 2695, Subalterno 11; § viale della Repubblica n. 83, Foglio 60, Mappale 1299, Subalterno 17, S1, Categoria C/2, Classe 2,
Consistenza mq 27, Rendita Euro 72,51, ora Foglio 60, Mappale 2695, Subalterno 17 Esponeva la ricorrente in forza del suddetto contratto provvedeva all'acquisto del bene oggetto del contratto;
che il bene veniva consegnato all'utilizzatore; che il corrispettivo per il godimento degli immobili oggetto della locazione finanziaria veniva pattuito nella somma di Euro 504.616,70 oltre Iva, da corrispondersi, quanto ad Euro 46.800,00 oltre Iva contestualmente alla stipula, ed il residuo suddiviso in 215 rate mensili dell'importo unitario di Euro 2.129,38 oltre Iva. Il ricorrente allegava che il 20 dicembre 2013, la società veniva fusa per incorporazione Parte_2 in che nel corso del rapporto l'utilizzatore si rendeva inadempiente nel Controparte_5 pagamento dei canoni di leasing, ragione per la quale il contratto di locazione finanziaria veniva risolto in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, come da lettera raccomandata del 16 febbraio 2016, confermata con raccomandata dell'8 aprile 2024 ; che in data 30 ottobre 2019, era stata fusa per incorporazione in Controparte_5 Controparte_6
che nelle more, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione ai sensi della
[...]
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e s.m.i. (“Legge sulla Cartolarizzazione”), il contratto di leasing oggetto del presente atto veniva trasferito in capo a come da atto di cessione Controparte_1 del 19 dicembre 2022. La ricorrente deduceva che stante l'inadempimento dell'utilizzatore il contratto di leasing de quo si era risolto in virtù della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto, di cui si era avvalsa la società ricorrente mediante comunicazione del 16 febbraio 2016; che il venir meno del vincolo contrattuale aveva pertanto determinato l'obbligo per l'utilizzatore di procedere alla restituzione degli immobili. La ricorrente concludeva di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing n. 967309, di ordinare alla società di rilasciare immediatamente, a favore della Controparte_2 ricorrente, l'appartamento ad uso ufficio con sottostante locale seminterrato, locale cantina e due locali ad uso magazzino, facente parte del complesso residenziale denominato “La Pianta”, sito in Voghera, viale Repubblica n. 83/85, liberi da cose e/o persone anche interposte, ed in ogni caso chiedeva di pagina 2 di 3 adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale dei predetti immobili Nessuno si costituiva per la resistente che all'udienza del 28.1.2025, veniva dichiarata contumace. Alla medesima udienza dopo la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto
La ricorrente ha fornito idonea prova della fondatezza della domanda dimostrando: il titolo del proprio credito tramite la produzione del contratto n. 967309 del 21.11.2011 stipulato da ( Pt_2 CP_5 successivamente fusa in , poi in ed in ultimo a seguito di Controparte_5 Controparte_6 un'operazione di cartolarizzazione il credito in oggetto ceduto ad con Parte_1 (doc. 1 fasc. ricorrente ); l'adempimento Controparte_2 dell'obbligazione di consegna dell'immobile a favore dell'utilizzatrice, dichiarazione di consegna (doc.3 fasc. ricorrente) nonché allegando, in conformità ai principi di cui Cass. 13533/01, l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni di locazione. Fondata deve ritenersi, pertanto, la domanda di accertamento della risoluzione del contratto a seguito della lettera di intimazione in forza della clausola risolutiva espressa di cui prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto, di cui si è avvalsa la società concedente mediante comunicazione del
16 febbraio 2016 e confermata dalla raccomandata inoltrata da in data 9.4.2024 (doc.5 Parte_1 fasc. ricorrente). Consegue a quanto esposto l'accoglimento della domanda che accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare sopra indicato, da cui deriva l'obbligo dell'utilizzatrice di restituire alla odierna ricorrente l'immobile e, quindi, la condanna della resistente all'immediato rilascio e riconsegna alla ricorrente dell'unità immobiliare descritta nel ricorso, libero da persone e cose.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, visto l'art. 281 sexies c.p.c. accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 967309 del 21/11/2011; condanna al rilascio immediato, liberi da persone e cose, in favore Controparte_2 della dei beni concessi in leasing di cui al contratto sopra indicato Parte_1 concernente l'appartamento ad uso ufficio con sottostante locale seminterrato, locale cantina e due locali ad uso magazzino, facente parte del complesso residenziale denominato “La Pianta”, sito in Voghera, viale Repubblica n. 83/85, identificati al C.F. di detto Comune come segue: § Fabbricato C, viale della Repubblica n. 85, Foglio 60, Mappale 1298, Subalterno 8, P1S1, Categoria A/10, Classe 3,
Consistenza 5,5 vani, Rendita Euro 1.306,64, ora Foglio 60, Mappale 2530, Subalterno 8; § Fabbricato
B, viale della Repubblica n. 83, Foglio 60, Mappale 1299, Subalterno 11, S1, Categoria C/2, Classe 2,
Consistenza mq 26, Rendita Euro 69,83, ora Foglio 60, Particella 2695, Subalterno 11; § viale della
Repubblica n. 83, Foglio 60, Mappale 1299, Subalterno 17, S1, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza mq 27, Rendita Euro 72,51, ora Foglio 60, Mappale 2695, Subalterno 17; condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite liquidate in € 11.229,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Milano, 27 marzo 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 3 di 3