CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1755 dell'anno 2021.
T R A
“ in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, Parte_1 [...]
(già e, prima ancora, Parte_2 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Controparte_2 dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Bari alla A. Manzoni, 15 presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio CP_3 Controparte_4
Salvatore Pratichizzo, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati in Bari, al corso Vittorio Emanuele II, 60 (c/o avv. Vittorio
Russi), nonché all'indirizzo digitale Email_2
APPELLATI
1 All'udienza collegiale tenutasi il 20 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sigg.ri e convenivano CP_3 Parte_3
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la e, per essa, la mandataria e, CP_5 Parte_4
premesso di avere ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 2366/2016, emesso dal
Tribunale di Foggia in data 16 dicembre 2016, con il quale veniva loro ingiunto in solido – al primo quale debitore principale e alla seconda quale fideiubente - il pagamento della somma complessiva di €. 67.010,79 (di cui €. 65.916,37 quale sorte capitale alla data del 19 ottobre 2016 per scoperto del conto corrente n. 3622194 aperto in data 12 novembre 2001 presso l'agenzia di Torremaggiore ed €.
1.094,42 quale sorte capitale alla data del 19 ottobre 2016, per scoperto del conto corrente n.
103097193 aperto in data 5 marzo 2014 presso l'agenzia di Torremaggiore), ne chiedevano la revoca.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, assumevano
: a) la carenza di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
b) la insussistenza del credito ingiunto, in quanto la banca opposta aveva praticato la capitalizzazione su base trimestrale degli interessi a debito del cliente con illegittimo anatocismo;
aveva addebitato spese, costi e remunerazioni non concordate ed aveva gravato il cliente delle c.d. commissioni di massimo scoperto, venendo ad accrescere gli effetti della capitalizzazione;
aveva praticato tassi di interesse superiori al tasso soglia ex legge n. 102/1996; aveva costantemente applicato valute diverse rispetto a quelle del giorno in cui erano state registrate le singole operazioni di versamento;
aveva, in maniera del tutto arbitraria, provveduto al recesso dei rapporti in esame, pur in assenza di una giusta causa e/o di un mero giustificato motivo;
aveva determinato unilateralmente i tassi di interesse da riscuotere dalla cliente, modificandoli a suo arbitrio in difetto di apposita convenzione scritta;
aveva provveduto a segnalare illegittimamente a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca di Italia la ditta
CP_ individuale del sig. , pur non ricorrendone i presupposti e c) la nullità delle fideiussioni perché sottoscritte in bianco.
Concludevano, pertanto, chiedendo previa declaratoria di nullità, anche parziale, ovvero di illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti di conto corrente e di mutuo intercorsi tra le parti, accertare l'effettivo saldo e revocare il decreto ingiuntivo, oltre al risarcimento del danno da segnalazione illegittima ed oltre alle spese del giudizio.
2 Nel costituirsi in giudizio la banca convenuta eccepiva l'inammissibilità di tutte le domande in quanto non provate né documentate mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la Parte_2
cessionaria di . CP_5
Con sentenza n. 1752/2021, del 9 – 12 luglio 2021, il Tribunale di Foggia accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande riconvenzionali e compensando tra le parti le spese del giudizio per 1/3 dell'intero (i restanti 2/3 a carico della banca opposta (e, per essa, la cessionaria intervenuta in corso di causa).
In particolare, il Tribunale di Foggia aveva ritenuto che la pretesa creditoria azionata dalla banca con il decreto ingiuntivo fosse rimasta indimostrata, non avendo l'istituto di credito fornito la documentazione relativa all'intero rapporto e risultando mancanti, quanto al primo contratto, gli estratti dei primi tre anni e, quanto al secondo, l'estratto del primo trimestre.
Quanto alle domande riconvenzionali relative al mutuo erano state ritenute infondate in quanto nessuna ipotesi di nullità era stata ravvisata, mentre la domanda risarcitoria, di fatto non coltivata, era rimasta sfornita di prova.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il
30 novembre 2021, la nella qualità in atti, chiedendo, per i motivi di Parte_2
seguito indicati e in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ rigettare l'opposizione, così come proposta dal sig. e dalla sig.ra CP_3 Parte_3
perché del tutto infondata in fatto e in diritto, stante la piena dimostrazione del credito azionato da parte opposta e dalla appellante interventrice e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 2366/2016; in via gradata condannare gli opponenti/appellati al pagamento delle somme ritenute dovute in base alla
documentazione prodotta in atti, oltre interessi nella misura contrattuale dal dì dell'ultimo saldo in linea capitale al soddisfo;
… In conseguenza di quanto innanzi, condannare il sig. e CP_3
la sig.ra in solido tra loro, alla restituzione in favore della odierna appellante Parte_3
delle somme che la stessa avrà versato in loro favore, a titolo di spese e competenze processuali del primo grado di giudizio, con salvezza di autonoma azione nei confronti dell'avvocato distrattario che le abbia incassate direttamente, oltre interessi di legge, in esecuzione del principio di cui all'art. 336 cpc”
Si sono costituiti in appello i sigg.ri e concludendo come segue : CP_3 Parte_3
a) rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla e per essa, quale Parte_1
procuratore speciale, la , in quanto inammissibile e infondato, Parte_2
3 confermando in toto la sentenza di primo grado n. 1752/2021 emessa dal Tribunale di Foggia in data
9/07/2021, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, ove occorra, integrate dalle ulteriori motivazioni addotte a sostegno quali l'eccepito difetto di legitimatio ad causam della Parte_1
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande nuove, o quanto meno delle
[...]
argomentazioni concernenti il primo motivo di appello relativamente alla “Violazione artt. 1823 e
1832 c.c.”, nonché della nullità dei contratti di fideiussione omnibus del 12/11/2001 e del
18/09/2002, conclusi tra la sig.ra e , e, per l'effetto, Parte_3 CP_5
b) condannare la e per essa, quale procuratore speciale, la Parte_1 Parte_2
, al versamento delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi al sottoscritto
[...]
procuratore, perché antistatario;
c) emettere ogni consequenziale pronuncia, con sentenza immediatamente esecutiva;
Riservata una prima volta per la decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo, in quanto, la Corte,
“considerato che l'unico motivo di gravame articolato dall'istituto di credito appellante concerne il mancato riconoscimento del credito dallo stesso azionato attraverso la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, poi opposto dai debitori, per non avere assolto l'onere probatorio incombente sulla parte creditrice, non avendo la stessa prodotto tutti gli estratti conto relativi all'intera durata dei due rapporti in contestazione” e “rilevato che, in ordine all'onere probatorio incombente sulle parti nelle controverse bancarie, la Suprema Corte si è attestata più di recente sull'orientamento per cui “In tema di onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e dell'avere può attuarsi con l'impiego
di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Invece, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono
4 stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare
i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (Cass. Civ., Sez. I, 12 maggio 2022,
n.15253)”; nonché “ritenuto, peraltro, che i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo (nullità delle clausole applicative di interessi anatocistici ed usurari, nonché di spese non previste contrattualmente), ritenuti assorbiti e non esaminati dal primo giudice, sono stati riproposti in subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, dagli appellati”, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del dott. , affinché rispondesse ai quesiti indicati nella Persona_1
medesima ordinanza;
Depositata la relazione di ctu, all'udienza del 20 settembre 2024, infine, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
In via preliminare, va verificata la legittimazione attiva dell'appellante, o meglio la titolarità del diritto di credito in capo ad , dal momento che gli appellati ne hanno eccepito la Parte_1 carenza, assumendo che la non avesse “né dimostrato l'esistenza di un valido Parte_1
ed efficace contratto di cessione di crediti con la , né che tra gli eventuali crediti ceduti CP_5
vi fosse quello asseritamente vantato nei confronti del sig. e della sig.ra CP_3 Pt_3
in qualità di fideiussore” e sostenendo che “in tema di legittimazione attiva del presunto
[...] cessionario di un credito bancario, il deposito dell'avviso di cessione del credito pubblicato in
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB non è sufficientemente specifico da consentire di ritenere provata
l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione”; giacché “l'avviso pubblicato in G.U., cui fa riferimento la nel proprio atto di appello, attiene, quindi, ad una pluralità Parte_1
generica di crediti di cui era originariamente titolare la , ma manca agli atti la prova CP_5
che lo specifico credito vantato nei confronti dei conchiudenti sia stato effettivamente ceduto alla
. Parte_1
Sul punto, condiviso l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e richiamato da parte appellante, secondo cui il generico avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà conto della specifica cessione del credito di cui si discute, va osservato che, nel caso di specie, nel citato avviso pubblicato in G.U., oltre ad una puntuale descrizione delle caratteristiche e dell'arco temporale delimitante i crediti ceduti in blocco1, è espressamente riportato il link che consente di accedere all'elenco dettagliato dei crediti ceduti, tra i quali compare quello oggetto di causa. Sotto tale punto di vista, infatti, il documento denominato allegato A, prodotto unitamente alle note di trattazione scritta del 3 marzo 2022 in appello e nel quale si rinviene il numero NDG identificativo del rapporto con gli odierni appellati oggetto di cessione, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c. trattandosi della stampa di un documento elettronico scaricabile dal sito internet accessibile dal link già indicato nell'avviso pubblicato in G.U. ed evidentemente già conosciuto in primo grado e non di un documento nuovo prodotto per la prima volta in appello.
Ciò posto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Foggia aveva ritenuto non dimostrata la domanda introdotta con la procedura monitoria, in quanto, con riferimento al c/c n. 3622194 risultavano mancanti gli estratti conto relativi al primo triennio. Invero, il Tribunale aveva dato atto della esistenza di una documentazione attestante le movimentazioni per il primo triennio, ma aveva escluso che tale documentazione fosse sufficiente alla ricostruzione del rapporto, riportando soltanto i movimenti, ordinati in senso cronologico, senza indicazione delle competenze maturate, avendo, peraltro, ritenuto non sufficienti a sopperire a tale carenza gli scalari che, separatamente, riportavano le competenze del periodo.
Secondo, l'appellante, al contrario, la documentazione sarebbe stata idonea alla ricostruzione del periodo. In ogni caso, ed in subordine, la mancanza degli estratti per il primo periodo non avrebbe dovuto comportare – in adesione ad ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito – il rigetto della domanda tout court, bensì la rideterminazione del rapporto partendo dal primo estratto conto disponibile con saldo iniziale pari a zero.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata con analoghe considerazioni, afferenti il c/c n. 103097193 del 5.3.14, rispetto al quale il primo giudice aveva rigettato la domanda per l'assenza, nella documentazione prodotta, del primo estratto conto trimestrale.
In proposito, l'appellante assume che l'assenza del primo estratto conto trimestrale è riconducibile alla circostanza che durante il primo trimestre non vi erano state movimentazioni e che il primo estratto disponibile reca, appunto, un saldo iniziale pari a zero, ribadendo che, in ogni caso, l'assenza del primo estratto trimestrale non avrebbe potuto comportare il rigetto integrale della domanda.
I due motivi di appello possono, evidentemente essere esaminati congiuntamente. Ed infatti, la Corte condividendo la necessità di operare il ricalcolo, quanto meno sulla scorta degli estratti conto
derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi (ivi inclusi derivati finanziari), come meglio ivi indicati (congiuntamente i "Contratti"). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione”. 6 pacificamente riconosciuti come tali, ha rimesso la causa sul ruolo per affidare l'incarico ad un consulente tecnico d'ufficio.
Va, peraltro, evidenziato come la Corte abbia formulato i quesiti, finalizzati alla determinazione del quantum dovuto dal correntista e dalla fideiubente, sulla scorta delle eccezioni sollevate da questi ultimi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado.
Infatti, sebbene gli appellati non abbiano proposto alcun appello incidentale, né abbiano riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande proposte in primo grado ed assorbite dall'accoglimento dell'opposizione per mancata dimostrazione del diritto di credito, in ogni caso, essi hanno comunque Part riformulato le proprie difese quali eccezioni rispetto alla domanda di pagamento reiterata dalla in appello e, come tali, ammissibili2.
Il consulente d'ufficio, dott. , dunque, ha provveduto a ricalcolare il saldo di entrambi i conti Per_1
correnti sulla base dei criteri indicati dalla Corte nel quesito.
Quanto al conto corrente n. 3622194, chiuso il 14 agosto 2015, egli ha formulato una prima ipotesi con analisi a partire dall'accensione del conto il 12 novembre 2001, e saldo iniziale pari a zero, che ha condotto all'importo di €. 45.605,45 a debito del correntista;
mentre, procedendo all'analisi a partire dal primo estratto disponibile con saldo zero, il ricalcolo del ctu sarebbe pari ad €. 126.173,47, questa volta a credito del correntista, il tutto considerando gli interessi maturati sino alla domanda giudiziale.
Quanto al conto corrente n. 103097193, chiuso il 21 luglio 2015, egli ha formulato una prima ipotesi con analisi a partire dall'accensione del conto il 5 marzo 2014, e saldo iniziale pari a zero, che ha condotto all'importo di €. 1.094,51 a debito del correntista;
mentre, procedendo all'analisi a partire dal primo estratto disponibile con saldo zero, il ricalcolo del ctu non sarebbe difforme, stante l'assenza di movimentazioni nel primo trimestre mancante, il tutto considerando gli interessi maturati sino alla domanda giudiziale.
La scelta tra le soluzioni alternative proposte dal ctu è, dunque, condizionata dalla valutazione di utilizzabilità della documentazione in atti, per il periodo antecedente il primo estratto conto disponibile, ai fini della ricostruzione del saldo;
di modo che, in caso di inutilizzabilità, il saldo di partenza al 1° gennaio 2005, per il conto corrente n. 3622194, sarà pari a zero, mentre in caso contrario, sarà quello risultante dal saldo banca.
In proposito, va ricordato quanto precisato molto di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Nel diritto bancario, il giudice può ricostruire i saldi contabili mancanti tramite prove 2 Si legge nella comparsa di costituzione in appello “In via subordinata, si reiterano tutte le altre motivazioni addotte dagli appellati, a sostegno delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, che all'occorrenza si ribadiscono anche al fine di consentire alla Ecc.ma Corte di Appello di Bari di basare anche su di esse, ove non ritenga di aderire alle superiori deduzioni, il rigetto dell'avverso gravame”. 7 idonee e complete in caso di estratti conto incompleti, per validare il saldo iniziale del periodo oggetto della produzione extrattiva. Inoltre, la presentazione dell'estratto conto, sintesi delle transazioni del conto corrente, costituisce una prova del saldo, supportata dalle risposte della controparte e altre prove legali;
se le informazioni sono disponibili in altri documenti come i riassunti scalari, la ricostruzione del consulente tecnico giustificata dal giudice è decisiva per il richiedente correntista” (Cass. Civ., sez. I, 29 maggio 2024, n.14993; v., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9214, che valorizza anche gli argomenti di prova).
Poiché, dunque, il consulente, nel determinare il saldo del conto corrente n. 3622194, alla data del 19 ottobre 2016 (ivi compresi gli interessi sino alla proposizione della domanda giudiziale), per l'ipotesi sub 1), che fa decorrere l'analisi dall'accensione del conto, si è avvalso di documentazione prodotta dalla banca attestante i movimenti contabili, incrociati con gli scalari riportanti le competenze del periodo, documentazione che pur non qualificabile tecnicamente come “estratti conto”, consente di ritenere dimostrate le movimentazioni e le competenze applicate, sulla scorta del citato insegnamento del giudice di legittimità, la Corte ritiene di aderire alla detta ipotesi.
Tanto conduce alla riforma della sentenza di primo grado e, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo, alla condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento della minor somma di €.
46.699,96 (di cui €. 45.605,45 per il conto corrente n. 3622194 ed €. €. 1.094,51 per il conto corrente n. n. 103097193)
Quanto alle spese di giudizio, in base all'esito complessivo della controversia, la domanda di pagamento della banca risulta accolta, sia pure per un importo inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo, sicché le stesse, ivi comprese quelle per la ctu, devono seguire la soccombenza ed essere poste, per entrambi i gradi di giudizio a carico degli appellati, e liquidate, in dispositivo, secondo lo scaglione del decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 30 novembre 2021, da avverso la Parte_1
sentenza n. 1752/2021, del 9 – 12 luglio 2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1. Accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n.
2366/2016, emesso dal Tribunale di Foggia in data 16 dicembre 2016, e condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore della appellante dell'importo complessivo di €.46.699,96, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
8 2. Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 7.616,00 per compensi, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €.
9.991,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
oltre alle spese per la ctu.
Così decisa il 24 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così è descritto nell'estratto del contratto di cessione l'oggetto della stessa : tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 ed il 2019 e
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1755 dell'anno 2021.
T R A
“ in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, Parte_1 [...]
(già e, prima ancora, Parte_2 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Controparte_2 dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Bari alla A. Manzoni, 15 presso il suo studio, nonché all'indirizzo digitale
Email_1
APPELLANTE
E
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio CP_3 Controparte_4
Salvatore Pratichizzo, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati in Bari, al corso Vittorio Emanuele II, 60 (c/o avv. Vittorio
Russi), nonché all'indirizzo digitale Email_2
APPELLATI
1 All'udienza collegiale tenutasi il 20 settembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sigg.ri e convenivano CP_3 Parte_3
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la e, per essa, la mandataria e, CP_5 Parte_4
premesso di avere ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 2366/2016, emesso dal
Tribunale di Foggia in data 16 dicembre 2016, con il quale veniva loro ingiunto in solido – al primo quale debitore principale e alla seconda quale fideiubente - il pagamento della somma complessiva di €. 67.010,79 (di cui €. 65.916,37 quale sorte capitale alla data del 19 ottobre 2016 per scoperto del conto corrente n. 3622194 aperto in data 12 novembre 2001 presso l'agenzia di Torremaggiore ed €.
1.094,42 quale sorte capitale alla data del 19 ottobre 2016, per scoperto del conto corrente n.
103097193 aperto in data 5 marzo 2014 presso l'agenzia di Torremaggiore), ne chiedevano la revoca.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, assumevano
: a) la carenza di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
b) la insussistenza del credito ingiunto, in quanto la banca opposta aveva praticato la capitalizzazione su base trimestrale degli interessi a debito del cliente con illegittimo anatocismo;
aveva addebitato spese, costi e remunerazioni non concordate ed aveva gravato il cliente delle c.d. commissioni di massimo scoperto, venendo ad accrescere gli effetti della capitalizzazione;
aveva praticato tassi di interesse superiori al tasso soglia ex legge n. 102/1996; aveva costantemente applicato valute diverse rispetto a quelle del giorno in cui erano state registrate le singole operazioni di versamento;
aveva, in maniera del tutto arbitraria, provveduto al recesso dei rapporti in esame, pur in assenza di una giusta causa e/o di un mero giustificato motivo;
aveva determinato unilateralmente i tassi di interesse da riscuotere dalla cliente, modificandoli a suo arbitrio in difetto di apposita convenzione scritta;
aveva provveduto a segnalare illegittimamente a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca di Italia la ditta
CP_ individuale del sig. , pur non ricorrendone i presupposti e c) la nullità delle fideiussioni perché sottoscritte in bianco.
Concludevano, pertanto, chiedendo previa declaratoria di nullità, anche parziale, ovvero di illegittimità e/o inefficacia delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti di conto corrente e di mutuo intercorsi tra le parti, accertare l'effettivo saldo e revocare il decreto ingiuntivo, oltre al risarcimento del danno da segnalazione illegittima ed oltre alle spese del giudizio.
2 Nel costituirsi in giudizio la banca convenuta eccepiva l'inammissibilità di tutte le domande in quanto non provate né documentate mediante la produzione dei contratti e degli estratti conto e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la Parte_2
cessionaria di . CP_5
Con sentenza n. 1752/2021, del 9 – 12 luglio 2021, il Tribunale di Foggia accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande riconvenzionali e compensando tra le parti le spese del giudizio per 1/3 dell'intero (i restanti 2/3 a carico della banca opposta (e, per essa, la cessionaria intervenuta in corso di causa).
In particolare, il Tribunale di Foggia aveva ritenuto che la pretesa creditoria azionata dalla banca con il decreto ingiuntivo fosse rimasta indimostrata, non avendo l'istituto di credito fornito la documentazione relativa all'intero rapporto e risultando mancanti, quanto al primo contratto, gli estratti dei primi tre anni e, quanto al secondo, l'estratto del primo trimestre.
Quanto alle domande riconvenzionali relative al mutuo erano state ritenute infondate in quanto nessuna ipotesi di nullità era stata ravvisata, mentre la domanda risarcitoria, di fatto non coltivata, era rimasta sfornita di prova.
Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il
30 novembre 2021, la nella qualità in atti, chiedendo, per i motivi di Parte_2
seguito indicati e in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ rigettare l'opposizione, così come proposta dal sig. e dalla sig.ra CP_3 Parte_3
perché del tutto infondata in fatto e in diritto, stante la piena dimostrazione del credito azionato da parte opposta e dalla appellante interventrice e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 2366/2016; in via gradata condannare gli opponenti/appellati al pagamento delle somme ritenute dovute in base alla
documentazione prodotta in atti, oltre interessi nella misura contrattuale dal dì dell'ultimo saldo in linea capitale al soddisfo;
… In conseguenza di quanto innanzi, condannare il sig. e CP_3
la sig.ra in solido tra loro, alla restituzione in favore della odierna appellante Parte_3
delle somme che la stessa avrà versato in loro favore, a titolo di spese e competenze processuali del primo grado di giudizio, con salvezza di autonoma azione nei confronti dell'avvocato distrattario che le abbia incassate direttamente, oltre interessi di legge, in esecuzione del principio di cui all'art. 336 cpc”
Si sono costituiti in appello i sigg.ri e concludendo come segue : CP_3 Parte_3
a) rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla e per essa, quale Parte_1
procuratore speciale, la , in quanto inammissibile e infondato, Parte_2
3 confermando in toto la sentenza di primo grado n. 1752/2021 emessa dal Tribunale di Foggia in data
9/07/2021, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, ove occorra, integrate dalle ulteriori motivazioni addotte a sostegno quali l'eccepito difetto di legitimatio ad causam della Parte_1
l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande nuove, o quanto meno delle
[...]
argomentazioni concernenti il primo motivo di appello relativamente alla “Violazione artt. 1823 e
1832 c.c.”, nonché della nullità dei contratti di fideiussione omnibus del 12/11/2001 e del
18/09/2002, conclusi tra la sig.ra e , e, per l'effetto, Parte_3 CP_5
b) condannare la e per essa, quale procuratore speciale, la Parte_1 Parte_2
, al versamento delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi al sottoscritto
[...]
procuratore, perché antistatario;
c) emettere ogni consequenziale pronuncia, con sentenza immediatamente esecutiva;
Riservata una prima volta per la decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo, in quanto, la Corte,
“considerato che l'unico motivo di gravame articolato dall'istituto di credito appellante concerne il mancato riconoscimento del credito dallo stesso azionato attraverso la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, poi opposto dai debitori, per non avere assolto l'onere probatorio incombente sulla parte creditrice, non avendo la stessa prodotto tutti gli estratti conto relativi all'intera durata dei due rapporti in contestazione” e “rilevato che, in ordine all'onere probatorio incombente sulle parti nelle controverse bancarie, la Suprema Corte si è attestata più di recente sull'orientamento per cui “In tema di onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e dell'avere può attuarsi con l'impiego
di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Invece, nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono
4 stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare
i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (Cass. Civ., Sez. I, 12 maggio 2022,
n.15253)”; nonché “ritenuto, peraltro, che i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo (nullità delle clausole applicative di interessi anatocistici ed usurari, nonché di spese non previste contrattualmente), ritenuti assorbiti e non esaminati dal primo giudice, sono stati riproposti in subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, dagli appellati”, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del dott. , affinché rispondesse ai quesiti indicati nella Persona_1
medesima ordinanza;
Depositata la relazione di ctu, all'udienza del 20 settembre 2024, infine, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
In via preliminare, va verificata la legittimazione attiva dell'appellante, o meglio la titolarità del diritto di credito in capo ad , dal momento che gli appellati ne hanno eccepito la Parte_1 carenza, assumendo che la non avesse “né dimostrato l'esistenza di un valido Parte_1
ed efficace contratto di cessione di crediti con la , né che tra gli eventuali crediti ceduti CP_5
vi fosse quello asseritamente vantato nei confronti del sig. e della sig.ra CP_3 Pt_3
in qualità di fideiussore” e sostenendo che “in tema di legittimazione attiva del presunto
[...] cessionario di un credito bancario, il deposito dell'avviso di cessione del credito pubblicato in
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB non è sufficientemente specifico da consentire di ritenere provata
l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione”; giacché “l'avviso pubblicato in G.U., cui fa riferimento la nel proprio atto di appello, attiene, quindi, ad una pluralità Parte_1
generica di crediti di cui era originariamente titolare la , ma manca agli atti la prova CP_5
che lo specifico credito vantato nei confronti dei conchiudenti sia stato effettivamente ceduto alla
. Parte_1
Sul punto, condiviso l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e richiamato da parte appellante, secondo cui il generico avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà conto della specifica cessione del credito di cui si discute, va osservato che, nel caso di specie, nel citato avviso pubblicato in G.U., oltre ad una puntuale descrizione delle caratteristiche e dell'arco temporale delimitante i crediti ceduti in blocco1, è espressamente riportato il link che consente di accedere all'elenco dettagliato dei crediti ceduti, tra i quali compare quello oggetto di causa. Sotto tale punto di vista, infatti, il documento denominato allegato A, prodotto unitamente alle note di trattazione scritta del 3 marzo 2022 in appello e nel quale si rinviene il numero NDG identificativo del rapporto con gli odierni appellati oggetto di cessione, non viola il disposto dell'art. 345 c.p.c. trattandosi della stampa di un documento elettronico scaricabile dal sito internet accessibile dal link già indicato nell'avviso pubblicato in G.U. ed evidentemente già conosciuto in primo grado e non di un documento nuovo prodotto per la prima volta in appello.
Ciò posto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Foggia aveva ritenuto non dimostrata la domanda introdotta con la procedura monitoria, in quanto, con riferimento al c/c n. 3622194 risultavano mancanti gli estratti conto relativi al primo triennio. Invero, il Tribunale aveva dato atto della esistenza di una documentazione attestante le movimentazioni per il primo triennio, ma aveva escluso che tale documentazione fosse sufficiente alla ricostruzione del rapporto, riportando soltanto i movimenti, ordinati in senso cronologico, senza indicazione delle competenze maturate, avendo, peraltro, ritenuto non sufficienti a sopperire a tale carenza gli scalari che, separatamente, riportavano le competenze del periodo.
Secondo, l'appellante, al contrario, la documentazione sarebbe stata idonea alla ricostruzione del periodo. In ogni caso, ed in subordine, la mancanza degli estratti per il primo periodo non avrebbe dovuto comportare – in adesione ad ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito – il rigetto della domanda tout court, bensì la rideterminazione del rapporto partendo dal primo estratto conto disponibile con saldo iniziale pari a zero.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata con analoghe considerazioni, afferenti il c/c n. 103097193 del 5.3.14, rispetto al quale il primo giudice aveva rigettato la domanda per l'assenza, nella documentazione prodotta, del primo estratto conto trimestrale.
In proposito, l'appellante assume che l'assenza del primo estratto conto trimestrale è riconducibile alla circostanza che durante il primo trimestre non vi erano state movimentazioni e che il primo estratto disponibile reca, appunto, un saldo iniziale pari a zero, ribadendo che, in ogni caso, l'assenza del primo estratto trimestrale non avrebbe potuto comportare il rigetto integrale della domanda.
I due motivi di appello possono, evidentemente essere esaminati congiuntamente. Ed infatti, la Corte condividendo la necessità di operare il ricalcolo, quanto meno sulla scorta degli estratti conto
derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi (ivi inclusi derivati finanziari), come meglio ivi indicati (congiuntamente i "Contratti"). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione”. 6 pacificamente riconosciuti come tali, ha rimesso la causa sul ruolo per affidare l'incarico ad un consulente tecnico d'ufficio.
Va, peraltro, evidenziato come la Corte abbia formulato i quesiti, finalizzati alla determinazione del quantum dovuto dal correntista e dalla fideiubente, sulla scorta delle eccezioni sollevate da questi ultimi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado.
Infatti, sebbene gli appellati non abbiano proposto alcun appello incidentale, né abbiano riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande proposte in primo grado ed assorbite dall'accoglimento dell'opposizione per mancata dimostrazione del diritto di credito, in ogni caso, essi hanno comunque Part riformulato le proprie difese quali eccezioni rispetto alla domanda di pagamento reiterata dalla in appello e, come tali, ammissibili2.
Il consulente d'ufficio, dott. , dunque, ha provveduto a ricalcolare il saldo di entrambi i conti Per_1
correnti sulla base dei criteri indicati dalla Corte nel quesito.
Quanto al conto corrente n. 3622194, chiuso il 14 agosto 2015, egli ha formulato una prima ipotesi con analisi a partire dall'accensione del conto il 12 novembre 2001, e saldo iniziale pari a zero, che ha condotto all'importo di €. 45.605,45 a debito del correntista;
mentre, procedendo all'analisi a partire dal primo estratto disponibile con saldo zero, il ricalcolo del ctu sarebbe pari ad €. 126.173,47, questa volta a credito del correntista, il tutto considerando gli interessi maturati sino alla domanda giudiziale.
Quanto al conto corrente n. 103097193, chiuso il 21 luglio 2015, egli ha formulato una prima ipotesi con analisi a partire dall'accensione del conto il 5 marzo 2014, e saldo iniziale pari a zero, che ha condotto all'importo di €. 1.094,51 a debito del correntista;
mentre, procedendo all'analisi a partire dal primo estratto disponibile con saldo zero, il ricalcolo del ctu non sarebbe difforme, stante l'assenza di movimentazioni nel primo trimestre mancante, il tutto considerando gli interessi maturati sino alla domanda giudiziale.
La scelta tra le soluzioni alternative proposte dal ctu è, dunque, condizionata dalla valutazione di utilizzabilità della documentazione in atti, per il periodo antecedente il primo estratto conto disponibile, ai fini della ricostruzione del saldo;
di modo che, in caso di inutilizzabilità, il saldo di partenza al 1° gennaio 2005, per il conto corrente n. 3622194, sarà pari a zero, mentre in caso contrario, sarà quello risultante dal saldo banca.
In proposito, va ricordato quanto precisato molto di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Nel diritto bancario, il giudice può ricostruire i saldi contabili mancanti tramite prove 2 Si legge nella comparsa di costituzione in appello “In via subordinata, si reiterano tutte le altre motivazioni addotte dagli appellati, a sostegno delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, che all'occorrenza si ribadiscono anche al fine di consentire alla Ecc.ma Corte di Appello di Bari di basare anche su di esse, ove non ritenga di aderire alle superiori deduzioni, il rigetto dell'avverso gravame”. 7 idonee e complete in caso di estratti conto incompleti, per validare il saldo iniziale del periodo oggetto della produzione extrattiva. Inoltre, la presentazione dell'estratto conto, sintesi delle transazioni del conto corrente, costituisce una prova del saldo, supportata dalle risposte della controparte e altre prove legali;
se le informazioni sono disponibili in altri documenti come i riassunti scalari, la ricostruzione del consulente tecnico giustificata dal giudice è decisiva per il richiedente correntista” (Cass. Civ., sez. I, 29 maggio 2024, n.14993; v., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9214, che valorizza anche gli argomenti di prova).
Poiché, dunque, il consulente, nel determinare il saldo del conto corrente n. 3622194, alla data del 19 ottobre 2016 (ivi compresi gli interessi sino alla proposizione della domanda giudiziale), per l'ipotesi sub 1), che fa decorrere l'analisi dall'accensione del conto, si è avvalso di documentazione prodotta dalla banca attestante i movimenti contabili, incrociati con gli scalari riportanti le competenze del periodo, documentazione che pur non qualificabile tecnicamente come “estratti conto”, consente di ritenere dimostrate le movimentazioni e le competenze applicate, sulla scorta del citato insegnamento del giudice di legittimità, la Corte ritiene di aderire alla detta ipotesi.
Tanto conduce alla riforma della sentenza di primo grado e, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo, alla condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento della minor somma di €.
46.699,96 (di cui €. 45.605,45 per il conto corrente n. 3622194 ed €. €. 1.094,51 per il conto corrente n. n. 103097193)
Quanto alle spese di giudizio, in base all'esito complessivo della controversia, la domanda di pagamento della banca risulta accolta, sia pure per un importo inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo, sicché le stesse, ivi comprese quelle per la ctu, devono seguire la soccombenza ed essere poste, per entrambi i gradi di giudizio a carico degli appellati, e liquidate, in dispositivo, secondo lo scaglione del decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 30 novembre 2021, da avverso la Parte_1
sentenza n. 1752/2021, del 9 – 12 luglio 2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
1. Accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n.
2366/2016, emesso dal Tribunale di Foggia in data 16 dicembre 2016, e condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore della appellante dell'importo complessivo di €.46.699,96, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
8 2. Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 7.616,00 per compensi, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €.
9.991,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
oltre alle spese per la ctu.
Così decisa il 24 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così è descritto nell'estratto del contratto di cessione l'oggetto della stessa : tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 ed il 2019 e
5