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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2323/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2323/2021 tra
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici siti in Catania, via Vecchia
Ognina n. 149, è elettivamente domiciliata;
- opponente
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
( ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._3 Controparte_4
( ) nato a [...] il [...], C.F._4 CP_5
( ), nata a [...] il [...] e C.F._5 CP_6
( ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Avola C.F._6
(SR) , via Rattazzi n. 51, presso lo studio dell'avv. LUMINOSO Adriana, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
- opposti –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2021, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 395/2021, emesso in data
[...]
08.10.2021 dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui era stato ingiunto
1 all' Amministrazione opponente il pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, e della CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 complessiva somma di € 23.312,76, oltre interessi e spese del procedimento.
A fondamento dell'opposizione premetteva che:
- gli opposti appartenevano alla categoria dei dipendenti degli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi (ex LIP) delle Aziende USL siciliane, che avrebbero dovuto transitare nei ruoli delll' essendo tale passaggio contemplato dalla legge istitutiva Parte_1 dell' e segnatamente dall'art. 90 della L.R. Sicilia n. 6/2001, come modificata ed Pt_1 integrata dall'art. 94 della L.R. n. 4 del 16.04.2003 e dall'art. 35 della L.R. n. 9 del
01.05.2003 e ss.mm.ii ;
- l'art. 94 della L.R. n. 4/2003 aveva regolato il periodo transitorio, di fatto durato quindici anni, stabilendo che il personale dei laboratori chimici di igiene e profilassi, ancorchè temporaneamente amministrato dall'azienda sanitaria locale di appartenenza, avesse un rapporto di dipendenza funzionale esclusivo con l' nelle more del definitivo Pt_1
inquadramento;
- il transito dei ricorrenti e l'assegnazione della relativa risorsa finanziaria, nonché degli stessi beni strumentali aveva trovato completa attuazione soltanto a seguito della promulgazione della Legge Regionale n. 9/2015 e che, in attuazione di quanto previsto dalla predetta normativa, l' aveva promosso tutte le attività necessarie all'esecuzione del Pt_1 disposto normativo, attivando le dovute interlocuzioni con l'Assessorato alla Salute, finalizzate a rendere operativo e concreto il transito del personale degli ex
[...]
adottando i DDG dal n. 465 al n. 473 di immissione in ruolo degli “ex Parte_2 dipendenti funzionali” a far data dal 1.1.2016 e, per quanto di interesse al ricorso promosso dai ricorrenti, i DDG n. 466 del 31.12.2016 con cui , , Controparte_1 Controparte_2
, , e erano diventati ex lege Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 dipendenti di ruolo dell' Pt_1
Tanto premesso, deduceva che “l'indennità di trasporto strumenti”, oggetto della ingiunzione, precedentemente erogata dall'amministrazione di provenienza (ASP di Siracusa) in forza dell'art. 21 del Contratto Integrativo Aziendale e successivamente riconosciuta ai suddetti dipendenti, transitati in via definitiva in in forza delle sentenze n. 795/2020 (R.G. Parte_1
3847/2017) e n. 989/2021 emesse dal Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, non risultava dovuta, in quanto non ricompresa nell'ambito delle voci fisse e continuative attestate dall'Asp di Siracusa nelle certificazioni economiche acquisite in prossimità del trasferimento definitivo all' ; precisava, al riguardo, che le suddette certificazioni Pt_1
2 economiche non erano state prodotte nei precedenti giudizi che si erano conclusi con l'emissione delle sopracitate sentenze, in quanto pervenute all'ufficio legale solo successivamente alla definizione dei giudizi stessi.
Rilevava, quindi, che da un esame delle certificazioni economiche del 27.01.2016 acquisite con nota pec del'01.07.2016, prot. agenziale n. 6654 del 03.02.2016, prodotte in atti, emergeva chiaramente che il trattamento economico complessivo posseduto dai dipendenti opposti presso l'ASP di Siracusa non comprendeva per nessuno di essi l' “indennità di trasporto strumenti” all'epoca regolata dal comma n. 10 dell'art. 44 del CCNL del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 07.04.99.
Deduceva, poi, che l'indennità in questione era stata corrisposta dall'Amministrazione originaria di appartenenza agli odierni opposti in quanto prevista dall'art. 21 del CIA del dell'ASP di Siracusa, con conseguente impossibilità di riconoscimento della stessa indennità ad opera dell' , estranea all'accordo decentrato. Pt_1
Evidenziava, altresì, che la documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio non era sufficiente a fondare la pretesa creditoria in quanto consistente in riproduzioni dei cartellini di presenza dei soli dipendenti e riportanti le timbrature per tutti i servizi CP_3 CP_2 CP_1
esterni espletati nel periodo in esame (settembre 2017/agosto 2021), accompagnate da prospetti riepilogativi non siglati per convalida da alcun Dirigente;
rilevava, inoltre, che la sola timbratura generica con causale ” o con causale “02- SERV” non poteva essere considerata prova Pt_3
idonea a dimostrare con certezza che il servizio esterno fosse coinciso con effettivi servizi esterni in cui era previsto il trasporto manuale di strumentature ed attrezzature.
L'amministrazione opponente chiedeva, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di ritenere infondata la pretesa creditoria degli opposti .
Con memoria depositata in data 27.05.2022 si costituivano Controparte_1 [...]
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in particolare, eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione essendo passata in giudicato la sentenza n. 795 del 06.10.2020 resa inter partes dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, che aveva riconosciuto che i dipendenti opposti “non hanno mantenuto il medesimo trattamento economico maturato, subendo un decremento del trattamento retributivo per via dell'omessa corresponsione dell'indennità trasporto strumenti, in precedenza prevista dall'art. 21 del CIA del personale del comparto 2002-2005 del 16.12.2008 (vigente al momento della proposizione del ricorso, per il personale dell'ASP di Siracusa) ed erogata dall'ASP di Siracusa durante il periodo transitorio, ma non contemplata dal Contratto integrativo ”, CP_7
3 affermando “il diritto dei dipendenti transitati alla conservazione dell'anzianità e del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza, sicchè va incrementato con tutti i compensi fissi e continuativi agli stessi in precedenza erogati – anche durante il periodo transitorio – quale corrispettivo delle mansioni svolte e collegate al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento”; con accertamento del “ diritto dei ricorrenti all'indennità di trasporto strumenti nella misura di cui al citato art. 21 del CIA 2002-
2005 ” e conseguente condanna dell' al pagamento della predetta indennità per il periodo Pt_1
oggetto di giudizio (maggio 2016 – agosto 2017).
Nel merito, deducevano che il contenuto dell'art. 44 del CCNL del Comparto Sanità del
20.9.2001 era stato trasfuso nell'art. 95 del CCNL del 2018 che aveva poi esplicitato la necessità di atti determinativi, nell'ipotesi di specie già adottati dall'ASP di Siracusa con il CIA del 16.12.2008, che prevedeva, appunto, l'indennità in questione, disposizione ancora vigente e applicabile anche agli opposti.
In ordine, infine, alla quantificazione dell'indennità dovuta, evidenziavano la correttezza dell'importo richiesto nel procedimento monitorio, specificando che il citato art. 21 del CIA
2002-2005 aveva fissato i presupposti, e le modalità per l'erogazione dell'indennità, pacificamente pari ad € 1,5493 per il trasporto di strumenti ed attrezzi fino a 10 Kg e ad €
2,5822 per il trasporto di strumenti ed attrezzi di peso oltre i 10Kg; specificavano, pertanto, che la quantificazione degli importi dovuti era stata ottenuta moltiplicando la tariffa minima oraria di € 1,5493 per il numero di ore di servizio esterno timbrate in ogni mese azionato.
Rigettate le istanze istruttorie dei convenuti, all'esito dell'udienza del 24.10.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Giova in primo luogo evidenziare che la questione oggetto del presente giudizio, vale a dire, la sussistenza del diritto degli odierni opposti a continuare a percepire dall' Parte_1
l'indennità di trasporto strumenti di cui all'art. 21 del CIA 2002-2005 in precedenza erogata dall'originaria amministrazione di appartenenza (ASP di Siracusa) prima del transito nei ruoli dell' , è stata oggetto del giudizio n.r.g. 3487/2017 conclusosi con la sentenza n. 795/2020 Pt_1
resa tra le odierne parti in causa.
Ebbene, la suddetta sentenza ha accertato, con efficacia di cosa giudicata tra le parti del presente giudizio, che “risulta dagli atti e non è contestato dalle parti che, i ricorrenti sono stati fino al
31.12.2015 in posizione di dipendenza funzionale ovvero ancora in transito, amministrati
4 dall'ASP di provenienza (ASP di Siracusa) che ha continuato a detenere la risorsa finanziaria fino alla novella legislativa dell'art. 58 della Legge Regionale n. 9/2015. In particolare, dopo un periodo transitorio (concretamente durato quindici anni) in cui i ricorrenti hanno instaurato un rapporto di dipendenza funzionale con l , conservando la dipendenza Parte_1 amministrativa con l'ASP di provenienza, al momento del passaggio definitivo dall'ASP all' , attuato con la promulgazione della Legge Regionale n. 9/2015, non hanno mantenuto Pt_1
il medesimo trattamento economico maturato, subendo un decremento del trattamento retributivo per via dell'omessa corresponsione dell'indennità trasporto strumenti, in precedenza prevista dall'art. 21 del CIA del personale del comparto 2002-2005 del 16.12.2008
(vigente, al momento della presentazione del ricorso, per il personale dell'ASP di Siracusa), ed erogata dall'ASP di Siracusa durante il periodo transitorio, ma non contemplata dal Contratto
Integrativo . Pur ammettendosi che, per effetto del passaggio dal rapporto di Parte_1
dipendenza funzionale alla immissione in ruolo presso , a far data da 1.1.2016, Parte_1
debba trovare applicazione il trattamento economico previsto dal Contratto Integrativo
Aziendale del comparto dell'Amministrazione di destinazione e segnatamente dall'accordo concluso nel mese di dicembre 2018 che ha determinato la vigenza del Contratto Integrativo
, nel quale non è prevista l'erogazione dell'indennità rivendicata dai ricorrenti, Parte_1
tuttavia, dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, devono essere mantenuti, in favore del personale transitato presso l' gli assegni ad Parte_1
personam e le altre indennità riconosciute dalla contrattazione integrativa applicata dall'amministrazione di provenienza, sino al momento in cui dette indennità non vengano riassorbite da futuri incrementi stipendiali, al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, al momento del passaggio dall'una all'altra amministrazione. In particolare, il precedente trattamento economico, comprensivo delle relative indennità di trasporto è stato mantenuto nel passaggio dall'una all'altra amministrazione, per tutto il periodo transitorio, per poi essere escluso nel momento dell'inserimento in ruolo presso con applicazione del trattamento economico Parte_1 unico, equiparato ai dipendenti dell'amministrazione destinataria, al fine di attuare la parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del medesimo D.lgs). Tuttavia, tale equiparazione va armonizzata con il diritto dei dipendenti transitati alla conservazione dell'anzianità e del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza, sicché va incrementato con tutti i compensi fissi e continuativi agli stessi in precedenza erogati
– anche durante il periodo transitorio – quale corrispettivo delle mansioni svolte e collegate al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento, nei limiti della regola del
5 riassorbimento e sino a quando, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili presso l' , non Parte_1
subentri, per i dipendenti della Amministrazione di destinazione (e quindi anche per quelli transitati alle dipendenze dell'ente a seguito della cessione) un miglioramento retributivo, del quale debba tenersi conto per l'assorbimento dell'indennità di trasporto strumenti. Né tantomeno, è possibile escludere il diritto al mantenimento del trattamento economico maturato sul presupposto che, nel caso di successione di contratti collettivi le precedenti disposizioni possono essere modificate anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, atteso che nella vicenda in esame non ci si trova di fronte alla successione di contratti collettivi applicati dal medesimo ente datoriale ma di coesistenza di contratti collettivi applicati da distinti enti pubblici nel passaggio del personale dall'uno all'altro ente”.
Ebbene, la regola – ormai intangibile – contenuta nella predetta sentenza non può che portare al riconoscimento della pretesa vantata dagli odierni opposti anche con riferimento al periodo oggetto dell'ingiunzione, posto che non è stato in alcun modo allegato un miglioramento retributivo dei convenuti, del quale si sarebbe dovuto tener conto per l'assorbimento dell'indennità di trasporto strumenti, nè miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili presso l' Parte_1
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, non essendo, tra l'altro, specificamente contestate le somme oggetto dell'ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di diritto.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2323/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 395/2021, emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 8.10.2021;
- condanna l' Parte_1 al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti che liquida in
[...] complessivi € 4.281,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Siracusa, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Vetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2323/2021 tra
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici siti in Catania, via Vecchia
Ognina n. 149, è elettivamente domiciliata;
- opponente
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
( ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._3 Controparte_4
( ) nato a [...] il [...], C.F._4 CP_5
( ), nata a [...] il [...] e C.F._5 CP_6
( ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Avola C.F._6
(SR) , via Rattazzi n. 51, presso lo studio dell'avv. LUMINOSO Adriana, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
- opposti –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2021, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 395/2021, emesso in data
[...]
08.10.2021 dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui era stato ingiunto
1 all' Amministrazione opponente il pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, e della CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 complessiva somma di € 23.312,76, oltre interessi e spese del procedimento.
A fondamento dell'opposizione premetteva che:
- gli opposti appartenevano alla categoria dei dipendenti degli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi (ex LIP) delle Aziende USL siciliane, che avrebbero dovuto transitare nei ruoli delll' essendo tale passaggio contemplato dalla legge istitutiva Parte_1 dell' e segnatamente dall'art. 90 della L.R. Sicilia n. 6/2001, come modificata ed Pt_1 integrata dall'art. 94 della L.R. n. 4 del 16.04.2003 e dall'art. 35 della L.R. n. 9 del
01.05.2003 e ss.mm.ii ;
- l'art. 94 della L.R. n. 4/2003 aveva regolato il periodo transitorio, di fatto durato quindici anni, stabilendo che il personale dei laboratori chimici di igiene e profilassi, ancorchè temporaneamente amministrato dall'azienda sanitaria locale di appartenenza, avesse un rapporto di dipendenza funzionale esclusivo con l' nelle more del definitivo Pt_1
inquadramento;
- il transito dei ricorrenti e l'assegnazione della relativa risorsa finanziaria, nonché degli stessi beni strumentali aveva trovato completa attuazione soltanto a seguito della promulgazione della Legge Regionale n. 9/2015 e che, in attuazione di quanto previsto dalla predetta normativa, l' aveva promosso tutte le attività necessarie all'esecuzione del Pt_1 disposto normativo, attivando le dovute interlocuzioni con l'Assessorato alla Salute, finalizzate a rendere operativo e concreto il transito del personale degli ex
[...]
adottando i DDG dal n. 465 al n. 473 di immissione in ruolo degli “ex Parte_2 dipendenti funzionali” a far data dal 1.1.2016 e, per quanto di interesse al ricorso promosso dai ricorrenti, i DDG n. 466 del 31.12.2016 con cui , , Controparte_1 Controparte_2
, , e erano diventati ex lege Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 dipendenti di ruolo dell' Pt_1
Tanto premesso, deduceva che “l'indennità di trasporto strumenti”, oggetto della ingiunzione, precedentemente erogata dall'amministrazione di provenienza (ASP di Siracusa) in forza dell'art. 21 del Contratto Integrativo Aziendale e successivamente riconosciuta ai suddetti dipendenti, transitati in via definitiva in in forza delle sentenze n. 795/2020 (R.G. Parte_1
3847/2017) e n. 989/2021 emesse dal Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, non risultava dovuta, in quanto non ricompresa nell'ambito delle voci fisse e continuative attestate dall'Asp di Siracusa nelle certificazioni economiche acquisite in prossimità del trasferimento definitivo all' ; precisava, al riguardo, che le suddette certificazioni Pt_1
2 economiche non erano state prodotte nei precedenti giudizi che si erano conclusi con l'emissione delle sopracitate sentenze, in quanto pervenute all'ufficio legale solo successivamente alla definizione dei giudizi stessi.
Rilevava, quindi, che da un esame delle certificazioni economiche del 27.01.2016 acquisite con nota pec del'01.07.2016, prot. agenziale n. 6654 del 03.02.2016, prodotte in atti, emergeva chiaramente che il trattamento economico complessivo posseduto dai dipendenti opposti presso l'ASP di Siracusa non comprendeva per nessuno di essi l' “indennità di trasporto strumenti” all'epoca regolata dal comma n. 10 dell'art. 44 del CCNL del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 07.04.99.
Deduceva, poi, che l'indennità in questione era stata corrisposta dall'Amministrazione originaria di appartenenza agli odierni opposti in quanto prevista dall'art. 21 del CIA del dell'ASP di Siracusa, con conseguente impossibilità di riconoscimento della stessa indennità ad opera dell' , estranea all'accordo decentrato. Pt_1
Evidenziava, altresì, che la documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio non era sufficiente a fondare la pretesa creditoria in quanto consistente in riproduzioni dei cartellini di presenza dei soli dipendenti e riportanti le timbrature per tutti i servizi CP_3 CP_2 CP_1
esterni espletati nel periodo in esame (settembre 2017/agosto 2021), accompagnate da prospetti riepilogativi non siglati per convalida da alcun Dirigente;
rilevava, inoltre, che la sola timbratura generica con causale ” o con causale “02- SERV” non poteva essere considerata prova Pt_3
idonea a dimostrare con certezza che il servizio esterno fosse coinciso con effettivi servizi esterni in cui era previsto il trasporto manuale di strumentature ed attrezzature.
L'amministrazione opponente chiedeva, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di ritenere infondata la pretesa creditoria degli opposti .
Con memoria depositata in data 27.05.2022 si costituivano Controparte_1 [...]
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in particolare, eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione essendo passata in giudicato la sentenza n. 795 del 06.10.2020 resa inter partes dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, che aveva riconosciuto che i dipendenti opposti “non hanno mantenuto il medesimo trattamento economico maturato, subendo un decremento del trattamento retributivo per via dell'omessa corresponsione dell'indennità trasporto strumenti, in precedenza prevista dall'art. 21 del CIA del personale del comparto 2002-2005 del 16.12.2008 (vigente al momento della proposizione del ricorso, per il personale dell'ASP di Siracusa) ed erogata dall'ASP di Siracusa durante il periodo transitorio, ma non contemplata dal Contratto integrativo ”, CP_7
3 affermando “il diritto dei dipendenti transitati alla conservazione dell'anzianità e del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza, sicchè va incrementato con tutti i compensi fissi e continuativi agli stessi in precedenza erogati – anche durante il periodo transitorio – quale corrispettivo delle mansioni svolte e collegate al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento”; con accertamento del “ diritto dei ricorrenti all'indennità di trasporto strumenti nella misura di cui al citato art. 21 del CIA 2002-
2005 ” e conseguente condanna dell' al pagamento della predetta indennità per il periodo Pt_1
oggetto di giudizio (maggio 2016 – agosto 2017).
Nel merito, deducevano che il contenuto dell'art. 44 del CCNL del Comparto Sanità del
20.9.2001 era stato trasfuso nell'art. 95 del CCNL del 2018 che aveva poi esplicitato la necessità di atti determinativi, nell'ipotesi di specie già adottati dall'ASP di Siracusa con il CIA del 16.12.2008, che prevedeva, appunto, l'indennità in questione, disposizione ancora vigente e applicabile anche agli opposti.
In ordine, infine, alla quantificazione dell'indennità dovuta, evidenziavano la correttezza dell'importo richiesto nel procedimento monitorio, specificando che il citato art. 21 del CIA
2002-2005 aveva fissato i presupposti, e le modalità per l'erogazione dell'indennità, pacificamente pari ad € 1,5493 per il trasporto di strumenti ed attrezzi fino a 10 Kg e ad €
2,5822 per il trasporto di strumenti ed attrezzi di peso oltre i 10Kg; specificavano, pertanto, che la quantificazione degli importi dovuti era stata ottenuta moltiplicando la tariffa minima oraria di € 1,5493 per il numero di ore di servizio esterno timbrate in ogni mese azionato.
Rigettate le istanze istruttorie dei convenuti, all'esito dell'udienza del 24.10.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Giova in primo luogo evidenziare che la questione oggetto del presente giudizio, vale a dire, la sussistenza del diritto degli odierni opposti a continuare a percepire dall' Parte_1
l'indennità di trasporto strumenti di cui all'art. 21 del CIA 2002-2005 in precedenza erogata dall'originaria amministrazione di appartenenza (ASP di Siracusa) prima del transito nei ruoli dell' , è stata oggetto del giudizio n.r.g. 3487/2017 conclusosi con la sentenza n. 795/2020 Pt_1
resa tra le odierne parti in causa.
Ebbene, la suddetta sentenza ha accertato, con efficacia di cosa giudicata tra le parti del presente giudizio, che “risulta dagli atti e non è contestato dalle parti che, i ricorrenti sono stati fino al
31.12.2015 in posizione di dipendenza funzionale ovvero ancora in transito, amministrati
4 dall'ASP di provenienza (ASP di Siracusa) che ha continuato a detenere la risorsa finanziaria fino alla novella legislativa dell'art. 58 della Legge Regionale n. 9/2015. In particolare, dopo un periodo transitorio (concretamente durato quindici anni) in cui i ricorrenti hanno instaurato un rapporto di dipendenza funzionale con l , conservando la dipendenza Parte_1 amministrativa con l'ASP di provenienza, al momento del passaggio definitivo dall'ASP all' , attuato con la promulgazione della Legge Regionale n. 9/2015, non hanno mantenuto Pt_1
il medesimo trattamento economico maturato, subendo un decremento del trattamento retributivo per via dell'omessa corresponsione dell'indennità trasporto strumenti, in precedenza prevista dall'art. 21 del CIA del personale del comparto 2002-2005 del 16.12.2008
(vigente, al momento della presentazione del ricorso, per il personale dell'ASP di Siracusa), ed erogata dall'ASP di Siracusa durante il periodo transitorio, ma non contemplata dal Contratto
Integrativo . Pur ammettendosi che, per effetto del passaggio dal rapporto di Parte_1
dipendenza funzionale alla immissione in ruolo presso , a far data da 1.1.2016, Parte_1
debba trovare applicazione il trattamento economico previsto dal Contratto Integrativo
Aziendale del comparto dell'Amministrazione di destinazione e segnatamente dall'accordo concluso nel mese di dicembre 2018 che ha determinato la vigenza del Contratto Integrativo
, nel quale non è prevista l'erogazione dell'indennità rivendicata dai ricorrenti, Parte_1
tuttavia, dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, devono essere mantenuti, in favore del personale transitato presso l' gli assegni ad Parte_1
personam e le altre indennità riconosciute dalla contrattazione integrativa applicata dall'amministrazione di provenienza, sino al momento in cui dette indennità non vengano riassorbite da futuri incrementi stipendiali, al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, al momento del passaggio dall'una all'altra amministrazione. In particolare, il precedente trattamento economico, comprensivo delle relative indennità di trasporto è stato mantenuto nel passaggio dall'una all'altra amministrazione, per tutto il periodo transitorio, per poi essere escluso nel momento dell'inserimento in ruolo presso con applicazione del trattamento economico Parte_1 unico, equiparato ai dipendenti dell'amministrazione destinataria, al fine di attuare la parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del medesimo D.lgs). Tuttavia, tale equiparazione va armonizzata con il diritto dei dipendenti transitati alla conservazione dell'anzianità e del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza, sicché va incrementato con tutti i compensi fissi e continuativi agli stessi in precedenza erogati
– anche durante il periodo transitorio – quale corrispettivo delle mansioni svolte e collegate al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento, nei limiti della regola del
5 riassorbimento e sino a quando, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili presso l' , non Parte_1
subentri, per i dipendenti della Amministrazione di destinazione (e quindi anche per quelli transitati alle dipendenze dell'ente a seguito della cessione) un miglioramento retributivo, del quale debba tenersi conto per l'assorbimento dell'indennità di trasporto strumenti. Né tantomeno, è possibile escludere il diritto al mantenimento del trattamento economico maturato sul presupposto che, nel caso di successione di contratti collettivi le precedenti disposizioni possono essere modificate anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, atteso che nella vicenda in esame non ci si trova di fronte alla successione di contratti collettivi applicati dal medesimo ente datoriale ma di coesistenza di contratti collettivi applicati da distinti enti pubblici nel passaggio del personale dall'uno all'altro ente”.
Ebbene, la regola – ormai intangibile – contenuta nella predetta sentenza non può che portare al riconoscimento della pretesa vantata dagli odierni opposti anche con riferimento al periodo oggetto dell'ingiunzione, posto che non è stato in alcun modo allegato un miglioramento retributivo dei convenuti, del quale si sarebbe dovuto tener conto per l'assorbimento dell'indennità di trasporto strumenti, nè miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili presso l' Parte_1
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, non essendo, tra l'altro, specificamente contestate le somme oggetto dell'ingiunzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di diritto.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2323/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 395/2021, emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 8.10.2021;
- condanna l' Parte_1 al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti che liquida in
[...] complessivi € 4.281,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Siracusa, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Vetta
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