Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1873
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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Non è configurabile un diritto soggettivo o un interesse legittimo del cittadino o di enti alla conservazione delle leggi in vigore, in quanto al procedimento referendario resta estraneo qualunque soggetto diverso da quelli cui la disciplina referendaria conferisce specifiche funzioni; deve pertanto escludersi che un singolo cittadino o un ente possano adire in proposito il giudice o intervenire ad "adiuvandum" in un procedimento, atteso che la legittimazione ad agire - e quindi il relativo interesse - si radica sempre su di una situazione sostanziale e perciò il potere di azione o di intervento, sia pure solo adesivo, può configurarsi unicamente se l'interesse di cui si invoca la protezione sia giuridico e non di mero fatto.

L' art. 32 legge regionale Piemonte n.4 del 1973 (prevedente che con decreto del presidente della giunta si disponga che le operazioni referendarie non abbiano più corso in caso di abrogazione della norma delle singole disposizioni di essa cui il referendum si riferisce) deve ritenersi abrogato per incompatibilità con la norma statale che, a seguito dell'intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n.68 del 1978 sull'art. 39 legge n. 352 del 1970, subordina la dichiarazione di cessazione delle operazioni referendarie alla condizione che all'abrogazione o modifica formale delle suddette norme corrisponda anche una modifica sostanziale. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il decreto del Presidente della Giunta Regionale piemontese disponente la cessazione delle operazioni referendarie relative a normativa regionale modificata da legge successiva senza aver previamente valutato se il referendum non dovesse effettuarsi sulla nuova disciplina).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/1999, n. 1873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1873
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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