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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1942/2016 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso e per la riforma della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del
Tribunale di Benevento- Sezione Seconda Civile del 14 marzo 2016 , vertente
TRA
la (partita iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Luigi Giuliano (codice fiscale ), in virtù della C.F._1
procura in atti -appellante-
E
la (già (codice fiscale Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Criscoli (codice P.IVA_2
fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 25 ottobre 2013 in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, la Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento la , Controparte_2
assumendo che:
- dal dicembre 1991 aveva intrattenuto rapporti di conto corrente con il
(oggi , in Controparte_3 Controparte_2
particolare, il rapporto di conto corrente n. 10465661 presso la filiale di
Benevento;
- la durante il corso del rapporto di conto corrente, aveva posto in CP_4
essere una serie di abusi e/o addebiti illegittimi, avendo:
1) addebitato gli interessi a tassi diversi da quello legale, in difetto di valide pattuizioni per iscritto;
2)proceduto alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3) addebitato (e capitalizzato) esose commissioni di “massimo scoperto”; 4) contabilizzato le competenze per data valuta;
- la attraverso una valutazione econometrica, aveva Parte_1
proceduto a rideterminare i saldi dei conti, previa eliminazione degli addebiti che la aveva effettuato sine titulo o comunque illegittimamente, CP_4
quantificandoli in € 144.303,84;
- conseguentemente, intendeva ottenere la riderminazione e/o il ricalcolo del saldo attivo di conto corrente, con condanna della al pagamento delle CP_4
relative somme risultanti, a saldo ed a suo credito.
Pertanto così concludeva:
1) “accogliere tutte le richieste ed eccezioni formulate dalla società ricorrente nel presente ricorso, con le eventuali precisazioni in corso di causa”;
2)“ in particolare, ricostruito correttamente il rapporto di conto corrente, accertare che gli interessi sono dovuti al tasso legale o a quello fissato ai sensi dell'art. 117 co.7 del T.U., dichiarando:
2.1.illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2.2. non dovuta la commissione di massimo scoperto o, in subordine,
illegittima la sua capitalizzazione;
2.3. illegittima la contabilizzazione per valuta delle singole operazioni;
3) “ricostruito correttamente il rapporto, rideterminare e ricalcolare il saldo del conto nella misura indicata nella premessa espositiva e quindi ricalcolare il saldo attivo di conto corrente nella misura di € 144.303,84”; 4) “condannare, sussistendone le condizioni, la convenuta al pagamento
e/o restituzione della predetta somma, risultante a saldo del conto come innanzi precisato e cioè nella misura di € 144.303,84”;
5) “in subordine, sempre previsa ricostruzione corretta del rapporto,
rideterminare e ricalcolare il saldo del conto nella misura accertata in corso di causa, anche a mezzo di espletanda ctu, ricalcolando il saldo attivo di conto corrente”;
6) “condannare, sussistendone le condizioni, la convenuta al pagamento
e/o restituzione della somma accertata in corso di causa, anche a mezzo di espletanda ctu, previo ricalcolo del saldo attivo di conto corrente”;
7) “condannare la convenuta al pagamento di spese ed onorari di causa, con le maggiorazioni dovute per spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione in favore del (…) difensore anticipatario” (cfr. pag.
9-10 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
I.2. Con comparsa del 16 gennaio 2014 si costituiva in giudizio la
[...]
che eccepiva, preliminarmente, la improcedibilità della Controparte_2
domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito ( non essendo stata provata la chiusura del conto), l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda perché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e probatorio, e nel rilevare la assoluta lacunosità e frammentarietà della documentazione ex adverso prodotta, concludeva chiedendo che il Tribunale adito dichiarasse “
1. l'improcedibilità
dell'avversa domanda non avendo la società istante provveduto ad esperire il procedimento di mediazione.
2. inammissibile l'avversa domanda disponendo il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
3. nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile l'avversa domanda, anche per intervenuta prescrizione e decadenza.
4. Rigettare la stessa poiché infondata in fatto ed in
diritto.” Con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
I.3. Esperito il procedimento di mediazione - conclusosi con verbale negativo attesa la inconciliabilità delle rispettive posizioni - il Tribunale disponeva una
CTU contabile. All'esito con ordinanza dell'11 marzo 2016, comunicata il 14
marzo 2016, accoglieva parzialmente il ricorso determinando il saldo del c/c n.
104656-61 in 14.642,12, a credito per il correntista al 30 settembre 2012 compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
II.1. Avverso tale sentenza- con atto di citazione per l'udienza del 14 settembre 2016, notificato in data 13 aprile 2014- la Parte_1
proponeva appello, articolando i motivi così rubricati:
1.” Nullità e/o erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Giudice di primo grado, in violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio, ha ritenuto la domanda non suffragata da idonea e completa documentazione” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello);
2. “Erroneità e difetto di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile il ricorso all' artifizio delle scritture di raccordo in quanto
avrebbe condotto a risultati non credibili” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello); 3. “Sulla applicabilità del metodo di riconciliazione dei saldi” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello);
4. “Erroneità dell'ordinanza impugnata. Concessione al CTU della facoltà di acquisire dalla banca la documentazione necessaria. CTU percipiente” (cfr.
pag. 10 dell'atto di appello);
5. “Onere della banca di provvedere al deposito degli estratto conto mancanti quantomeno fino al decennio anteriore alla proposizione della domanda, principio della vicinanza della prova” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di voler accogliere integralmente le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado.
II.2. Con comparsa di risposta all'appello depositata in data 8 settembre
2016 si costituiva in giudizio la deducendo Controparte_2
l'infondatezza dell'avverso appello e chiedendo, in via preliminare , di confermare l'ordinanza anche “nella parte in cui ha accertato che il conto corrente oggetto di causa sia ancora in essere” , nonché di rigettare l'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio all'udienza del 7 aprile 2022, la causa veniva riservata in decisione e venivano assegnati i termini di giorni sessanta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190, 1 comma, c.p.c.
Senonchè alla scadenza, la Corte (giusta ordinanza del 20 luglio 2022)
rimetteva la causa sul ruolo al fine di conferire incarico peritale per l'espletamento di una nuova CTU contabile. A seguito della rinuncia di diversi CTU, il mandato veniva affidato ad dr.
, commercialista, il quale all'esito depositava la sua relazione. Persona_1
All'udienza del 4 febbraio 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le loro note scritte in sostituzione dell'udienza,
e la Corte assegnava la causa nuovamente in decisione con i termini ridotti (40
+20) ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Benevento, all'esito della espletata CTU contabile, affidata al dr. ha accolto, in parte, la domanda proposta dalla Persona_2
nei confronti della intesa alla Parte_1 Controparte_2
rideterminazione del saldo del c/c bancario n. 10465661, intestato alla società attrice, acceso nel 1991 ed ancora aperto alla data di proposizione della domanda “senza applicazione delle condizioni non oggetto di specifica pattuizione in forma scritta, dunque, senza applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, gli interessi a tassi ultralegali, la commissione
di massimo scoperto e neppure spese e valute”, in quanto, ritenendo che la ricorrente avesse fornito solo prova parziale dei fatti costitutivi della sua pretesa, aveva ricalcolato il saldo in € 14.642,12 al 30 settembre 2012 (importo risultante dalla differenza tra il saldo negativo pari ad € 13.102,62 e l'importo di €
27.744,74 pari agli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca a titolo di cms, oneri, spese e valute come desumibili dagli estratti conto in atti). Ha, invece, rigettato la domanda di ripetizione di indebito non essendo stata documentata la chiusura del rapporto nel corso del giudizio.
A fondamento della decisione ha osservato che “il CTU ha accertato
l'assenza di un contratto riferibile al rapporto di conto corrente, ha verificato la
frammentarietà della documentazione prodotta dal ricorrente, attesa la mancanza di numerosi estratti conto trimestrali ed ha proceduto alla ricostruzione del rapporto facendo ampio ricorso alle c.d. scritture di raccordo, giungendo così ad un risultato finale molto significativo per il correntista (saldo
a credito pari a circa € 155000)” (cfr. pag. 1 della citata ordinanza).
Tuttavia, partendo dall'assunto che “era onere del ricorrente produrre in
giudizio gli estratti conto in serie continua, ovvero con discontinuità non rilevanti, pèrchè solo in tale modo sarebbe stato possibile accertare i fatti costitutivi della pretesa azionata e giungere a risultati credibili, perché oggettivi” ha rilevato che tale onere “non è stato adempiuto attesa la frammentarietà e la discontinuità degli estratti conto prodotti in giudizio, tali da non consentire la ricostruzione del rapporto senza il plurimo ed indiscriminato riscorso all'artifizio delle scritture
di raccordo” (cfr. pag. 3 dell'ordinanza). Ed ha aggiunto anche che “la mancata disponibilità degli estratti conto poteva essere colmata mediante la richiesta di accesso ex art. 119 TUB che, tuttavia, andava proposta prima del deposito del ricorso e non successivamente a tale momento, come avvenuto nella fattispecie in esame (…) Solo a tale condizione l'inerzia della banca poteva essere censurata
con il ricorso allo strumento di cui all'art. 210 c.p.c.” (cfr. pag. 3 della citata ordinanza). 2. Preliminarmente la Corte rileva che, nel presente giudizio di appello, non essendo stata proposta specifica impugnazione sul punto, né dall'appellante, la né tantomeno dall'appellata banca, la Parte_1
(ora (mediante eventuale Controparte_2 Controparte_1
impugnazione incidentale, ma nemmeno attraverso una mera riproposizione delle eccezioni di primo grado), è divenuto irretrattabile l'accertamento operato dal primo Giudice in merito alla sussistenza degli addebiti illegittimi effettuati dall'istituto di credito, anche in assenza di valide pattuizioni in forma scritta, in corso di rapporto sul c./c acceso dalla Parte_1
È invece, in questa sede, in discussione la quantificazione di tali addebiti illegittimi ovvero la rideterminazione del saldo attivo di conto corrente, comunque riconosciuto dal primo Giudice ma in misura inferiore sia rispetto a quello preteso dalla società ricorrente (odierna appellante), sia a quello calcolato dal consulente tecnico di ufficio nominato dallo stesso Tribunale.
3.La articolando distinti motivi di gravame in ordine Parte_1
alla ” Nullità e/o erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Giudice di primo
grado, in violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio, ha ritenuto la domanda non suffragata da idonea e completa documentazione”, alla
“Erroneità e difetto di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile il ricorso all' artifizio delle scritture di raccordo in quanto avrebbe condotto a risultati non credibili”, alla “Sulla applicabilità del metodo di
riconciliazione dei saldi”, alla “Erroneità dell'ordinanza impugnata. Concessione al CTU della facoltà di acquisire dalla banca la documentazione necessaria. CTU percipiente” , all' “Onere della banca di provvedere al deposito degli estratto conto mancanti quantomeno fino al decennio anteriore alla proposizione della domanda, principio della vicinanza della prova” - da trattare congiuntamente perché in parte sovrapponibili e in parte coincidenti- censura la ordinanza impugnata nella quantificazione degli importi a suo credito nei confronti della banca, asserendo che il Giudice avrebbe:
- erroneamente ritenuto non soddisfatto l'onere della prova per difetto di una completa allegazione documentale degli estratti conto, nonostante la presenza agli atti “dei riassunti a scalare” che avrebbero consentito quantomeno una ricostruzione del saldo tramite l'utilizzo del c.d. “metodo sintetico”;
- erroneamente ritenuto non “credibile” la ricostruzione operata dal CTU,
dr. nella sua prima ipotesi di ricalcolo e quindi attendibili Persona_2
i relativi conteggi siccome elaborati mediante l'utilizzo delle c.d. scritture di raccordo, a causa della documentazione contabile incompleta e frammentaria, omettendo però di valutare la condotta reticente dalla che, a suo parere, CP_4
aveva ingiustificatamente rifiutato di produrre gli estratti conto mancanti –
ancorchè richiesti dalla correntista – e ciò anche a seguito della specifica richiesta formulata dal CTU a tanto autorizzato dal Giudice
Pertanto, invoca una rideterminazione del saldo attivo superiore a quello riconosciuto dal Tribunale, a seguito di ulteriori indagini peritali che invece tengano “anche degli estratti conto integrativi prodotti nel presente giudizio e comunque mediante il ricorso al metodo sintetico” ( cfr. atto di appello).
Le deduzioni dell'appellante sono fondate.
Posto che gli estratti conto non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, nel caso in cui gli estratti conto depositati non coprano l'intera durata del rapporto, è comunque possibile valorizzare altri elementi di prova – come, ad esempio, contabili bancarie e risultanze delle scritture contabili – al fine di rideterminare il saldo del conto corrente.
In ogni caso, come precisato dalla Suprema Corte, “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla , ometta di depositare tutti gli CP_4
estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili),
va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. civ. ord. nn. 37800/2022;
20621/2021).
Secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (si veda, in particolare, l'ordinanza n. 10140/2022), l'incompletezza documentale non può tradursi automaticamente, come preteso dalla banca, nel rigetto della domanda del correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito,
nonostante gravi sullo stesso l'onere della prova di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543).
Invero, laddove il correntista limiti l'adempimento della produzione documentale ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice, valutati i fatti acquisiti al processo (cfr. richieste stragiudiziali, dilatorie difese passive opposte dalla banca, ricorsi cautelari, etc.), può comunque integrare la prova con la consulenza tecnica contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile in ordine di tempo e acquisito agli atti, altresì facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale (cfr. Cass.
38976/2021; Cass. 31187/2018; Cass. 14074/2018). Inoltre, la rideterminazione del dare/avere sulla scorta degli estratti presenti in atti non arreca pregiudizio alla banca, siccome non considera gli illegittimi addebiti praticati in danno del correntista nel periodo non coperto da estratti conto (cfr., sul punto, Cass. 4083-2023, secondo cui, quando l'attore non produce la serie integrale degli estratti conto, esso subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, il che però non esclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito al netto di quell'azzeramento).
Il consulente incaricato nel presente grado del giudizio ha ricostruito, come si vedrà, l'intero rapporto, superando la carenza documentale evidenziata dalla effettuando, cioè la ricostruzione delle movimentazioni presenti negli CP_4
estratti conto depositati relativi al conto corrente n. 104656-61, oggetto della perizia evidenziandone il saldo alla data del 30 novembre 2012 così come risultante dagli estratti conto elaborati dall'istituto di credito.
Pur avendo effettuato due conteggi ( di cui uno con l'individuazione delle eventuali rimesse solutorie) questa Corte ritiene di condividere e recepire le risultanze del secondo conteggio con riguardo al saldo rettificato.
A bene vedere, infatti, l'ausiliario, nella relazione integrativa espletata nel corso del presente giudizio di appello, è pervenuto con tale ipotesi di calcolo ad esiti sostanzialmente sovrapponibili a quelli già riscontrati dal consulente nominato in primo grado ovvero ad un saldo contabile a favore del correntista pari ad € 178.950,13.
In tale secondo conteggio, il consulente, dr. , infatti sulla base Persona_1
dei medesimi rilievi evidenziati nella consulenza di primo grado, non risultando presente tra le produzioni il contratto del di c/c oggetto di disamina ed essendo stato lo stesso acceso in data antecedente all'entrata in vigore della Legge
154/1992, ha calcolato il tasso legale vigente nel periodo oggetto della perizia secondo quanto previsto dall'art. 1284 c.c., analogamente per le date della valute, relativamente agli addebiti ed agli accrediti ha fatto riferimento alla data in cui le singole operazioni sono state registrate sul conto, infine ha eliminato tutte le commissioni di massimo scoperto, le capitalizzazioni trimestrali degli interessi, le spese di tenuta conto.
Ha invece mantenuto le commissioni applicate dall'istituto per le anticipazioni in quanto non oggetto di contenzioso ed ha ricompreso tra le voci a debito del correntista l'imposta di bollo applicata sui conti correnti essendo la stessa per legge a carico dello stesso. Non risultando agli atti che sia intervenuta tra le parti, secondo quanto previsto dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 una nuova pattuizione prevedente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori specificamente approvata dal correntista, ha mantenuto la capitalizzazione semplice degli interessi anche nei periodi successivi all'entrata in vigore di tale delibera.
Inoltre, mancando gli estratti conto di alcuni periodi, per il ricongiungimento dei saldi, l'ausiliario ha ripreso il ricalcolo ogni volta dal saldo risultante dal primo estratto del periodo immediatamente successivo dal quale dovranno essere sottratti gli importi corrispondenti agli illegittimi addebiti eventualmente accertati in relazione ai periodi accertati.
Così operando, il dr. è giunto ad un saldo contabile attivo a favore Per_1
del correntista pari ad € 178.950,13 frutto dello “ scorporo della capitalizzazione trimestrale degli interessi delle commissioni di massimo scoperto, delle spese di tenuta conto e con l'individuazione delle eventuali rimesse solutorie e con la capitalizzazione degli interessi al 30.11.2012 applicando il tasso legale previsto
nel periodo oggetto della perizia”.
In realtà, la questione sollevata dalla banca all'udienza del 9 novembre
2022, concernente la valorizzazione delle rimesse solutorie risulta irrilevante ai fini della decisione, sia perché, nell'ipotesi di calcolo in questione, il consulente ne ha accertato l'assenza, sussistendo un fido di fatto (come del resto aveva appurato anche il consulente del Tribunale), sia perché non essendo stata la relativa eccezione ritualmente reiterata e riproposta dalla banca in sede di appello (in tale senso cfr. Cass. n. 7940/2019), comunque essa non potrebbe invocare la irripetibilità delle rimesse risalenti a più di dieci anni prima dell'introduzione del giudizio per effetto della prescrizione.
Per quanto esposto, in accoglimento delle censure testè esaminate della in riforma della gravata sentenza, la Corte accerta che il Parte_1
saldo del c/c n. intestato alla prefata società alla data del 30 novembre 2012
(data dell'ultimo estratto conto disponibile) era di € 178.950,13.
4. Non merita accoglimento, invece, la domanda di pagamento, ulteriormente avanzata dalla del saldo a credito, non Parte_1
essendo stata dimostrata, ad opera della società correntista, la chiusura del rapporto di conto corrente alla data di presentazione della domanda né
tantomeno nel corso del presente giudizio (in tale senso cfr. Cass. n. 15797/
2018).
Ed invero, premesso l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale non vi è un ostacolo a che l'azione di ripetizione di indebito venga proposta “ a conto aperto” a fronte di rimesse solutorie (cfr. sentenza n.
25594/2024), perché come già osservato (cfr. Cass. n. 11056/2024) “ a
fronte dell'azione di ripetizione dell'indebito non è rilevante la questione dell'avvenuta chiusura o meno del conto. Unico rilevante, in questi casi, è il profilo del pagamento indebito”, pertanto “ se non vi è un pagamento in senso tecnico, e cioè una rimessa solutoria, discorrere di ripetizione di indebito è un non – senso;
se vi è un pagamento in senso tecnico, non vi è ostacolo alla proposizione dell'azione cui all'art. 2033 c.c. in dipendenza
della circostanza, in sé considerata, che il conto è aperto”, osserva il Collegio che, nel caso in esame, l'istante non ha offerto la prova del pagamento finale del saldo del rapporto di conto corrente di cui ha preteso il pagamento in restituzione.
5. A seguito della riforma della ordinanza appellata, la Corte è tenuta a procedere ad una nuova liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio,
secondo la regola della soccombenza, in base all'art. 91, comma 1, c.p.c.: dette spese vanno dunque poste a carico dell'appellata banca ( all'esito complessivo del giudizio comunque soccombente) e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]:
«In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo
i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il
minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore - Parte_1 con atto di citazione per l'udienza del 14 settembre 2016, notificato in data
13 aprile 2016- avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Benevento – Seconda Sezione Civile, in data 14 marzo 2016, così provvede:
A) in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello e in riforma della gravata ordinanza determina il saldo del c/c n. 104656-61 intestato alla
[...]
alla data del 30 novembre 2012 in € 178.950,13 a credito della Parte_1
correntista;
B) condanna la a pagare in favore della Controparte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado Parte_1
in € 14.103,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 9.991,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv. Luigi Giuliano;
C) pone definitivamente a carico della le spese sia Controparte_1
della CTU espletata in primo grado, sia della CTU espletata in grado di appello.
Così deciso in Napoli, addì 17 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio