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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2354/2025 R.G. avente ad oggetto separazione congiunta ex art. 473- bis.51 giudiziale, promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. ALLU' FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. LANZA GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/12/2025.
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RAGUSA in data 18/10/1997, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 142, Parte II, Serie A, dell'anno 1997. Da tale unione è nata la figlia , in data 09/03/2000. Persona_1 ha presentato ricorso per separazione giudiziale e si è costituita Parte_1 CP_1 con memoria difensiva. Con istanza del 19/11/2025 le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale a congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., alle condizioni indicate nell'istanza medesima sottoscritta dalle parti e dai loro procuratori, nel quale le parti danno atto di non avere intenzione di riconciliarsi e di non volere presenziare all'udienza del 11/12/2025, chiedendone la sostituzione con note scritte. Le condizioni indicate sono le seguenti:
1) dichiarare la separazione personale dei ricorrenti:
2) i coniugi vivranno separati e precisamente il sig. rimarrà nell'abitazione coniugale di cui è Pt_1 comproprietario mentre la sig.ra si stabilirà definitivamente in altra abitazione, trasferendo la CP_1 propria residenza.
3) I mobili che arredano l'abitazione coniugale vengono attribuiti al sig. Gli altri oggetti sono Pt_1 stati già divisi tra i coniugi.
4) I coniugi rinunciano reciprocamente ed espressamente a qualsiasi pretesa di mantenimento;
5) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra, e delle obbligazioni assunte, hanno regolato ogni rapporto anche economico tra di loro sussistente.
6) Gli accordi del presente ricorso avranno effetto tra le parti sin dalla sua sottoscrizione. Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2354/2025 R.G.: omologa la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 contrassero matrimonio a RAGUSA, in data 18/10/1997, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 142, Parte II, Serie A, dell'anno 1997, alle condizioni indicate in motivazione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2354/2025 R.G. avente ad oggetto separazione congiunta ex art. 473- bis.51 giudiziale, promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. ALLU' FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. LANZA GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/12/2025.
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RAGUSA in data 18/10/1997, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 142, Parte II, Serie A, dell'anno 1997. Da tale unione è nata la figlia , in data 09/03/2000. Persona_1 ha presentato ricorso per separazione giudiziale e si è costituita Parte_1 CP_1 con memoria difensiva. Con istanza del 19/11/2025 le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale a congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., alle condizioni indicate nell'istanza medesima sottoscritta dalle parti e dai loro procuratori, nel quale le parti danno atto di non avere intenzione di riconciliarsi e di non volere presenziare all'udienza del 11/12/2025, chiedendone la sostituzione con note scritte. Le condizioni indicate sono le seguenti:
1) dichiarare la separazione personale dei ricorrenti:
2) i coniugi vivranno separati e precisamente il sig. rimarrà nell'abitazione coniugale di cui è Pt_1 comproprietario mentre la sig.ra si stabilirà definitivamente in altra abitazione, trasferendo la CP_1 propria residenza.
3) I mobili che arredano l'abitazione coniugale vengono attribuiti al sig. Gli altri oggetti sono Pt_1 stati già divisi tra i coniugi.
4) I coniugi rinunciano reciprocamente ed espressamente a qualsiasi pretesa di mantenimento;
5) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra, e delle obbligazioni assunte, hanno regolato ogni rapporto anche economico tra di loro sussistente.
6) Gli accordi del presente ricorso avranno effetto tra le parti sin dalla sua sottoscrizione. Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2354/2025 R.G.: omologa la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 contrassero matrimonio a RAGUSA, in data 18/10/1997, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 142, Parte II, Serie A, dell'anno 1997, alle condizioni indicate in motivazione;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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