Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5065-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 30 maggio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 5065/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
Francesco Paolo Cardullo per e l'avv. Massimiliano Marro- CP_1
ne, in sostituzione dell'avv. Virgilio, per Controparte_2
[...]
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Francesco Paolo Cardullo chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:18, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5065/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Francesco Paolo Cardullo ( per pro- Email_1
cura in calce all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
Controparte_3
( ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Virgilio (
[...]
e Simona Chiolo ( Email_2 [...]
per procura allegata alla comparsa di co- Email_3
stituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
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Sezione Terza Civile
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto CP_1
ingiuntivo n. 634/23 del Tribunale di Palermo depositato il 3 feb-
braio 2023;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di consulenza tecnico d'ufficio a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuno.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il de- CP_1
creto ingiuntivo n. 634/2023 di questo Tribunale (depositato il 3 febbraio
2023 e notificato il successivo 14 febbraio 2023), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento in favore di Controparte_3
della somma di € 13.715,19 a titolo di saldo dovuto in for-
[...]
za di una linea di credito ad uso rotativo (contratto telefonico n.
0010155006419790) concesso da a far data dal 30 agosto Controparte_4
2006 (poi ceduto dapprima a poi a Controparte_5 Controparte_6
poi a e infine all'odierna opposta), oltre interessi e spese del Controparte_7
procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della
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Sezione Terza Civile
condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. verbale udienza del
19 settembre 2023].
❖
Sempre in via preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione solle-
vata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di
[...]
per mancanza di prova della pre- Controparte_8
sunta cessione del credito ingiunto.
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, l'opposta al fine di provare la propria legittimazione attiva e le varie cessioni succedutesi si è limitata ad allegare gli estratti della Gazzetta Ufficiale - ed in particolare la Gazzetta Ufficiale n. 145 Par-
te Seconda del 13 dicembre 2012 (cessione da (originaria titolare CP_4
del credito de quo) a e la Gazzetta Ufficiale n. 81 Controparte_5
Parte Seconda del 10 luglio 2014 (cessione da a Controparte_5 [...]
- contenente l'avviso delle suddette cessioni di crediti pro so- CP_9
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luto (di cui non sono stati neppure prodotti i relativi contratti) e il contrat-
to di cessione dei crediti tra e Controparte_7 Controparte_3
[cfr. produzione parte opposta]. Nulla viene prodotto
[...]
per provare il passaggio del credito de quo da a Controparte_6 CP_10
[...]
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzio-
ne, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264
c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo
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scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione crediti in blocco ex art 58
T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale
in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostra-
re documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019).
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei crediti genericamente individuati dalle
Gazzette Ufficiali allegate.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
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Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella Gazzetta potrebbe può al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
La prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va, dun-
que, fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di ces-
sione (completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati)
quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indetermina-
to.
Invero, non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel
“blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del con-
tratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, non si può, pertanto, ritenere validamente provato che il credito dell'odierna opponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che la stessa ha omesso la produzione in giudizio dei con-
tratti di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. (tra Controparte_4
e e da questa a , unico documento Controparte_5 Controparte_6
idoneo “… a provare, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la
titolarità del credito del cessionario … pena la revoca del titolo” (Trib. Mila-
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no, Sez. VI, 16/9/2021, n. 7350).
L'onere probatorio gravante sull'opposta non può ancora dirsi assolto dalla produzione del contratto di cessione tra e l'odierna Controparte_7
opposta e dell'elenco omissato del credito ceduto [cfr. produzione opposta] in quanto atto di formazione unilaterale dal quale non è possibile desumere alcuna prova in ordine alla presunta intervenuta cessione.
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. può dirsi raggiunta mediante il de-
posito della comunicazione al debitore delle dette cessioni atteso che “In
tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa
prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, nep-
pure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-le ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accer-
tamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata
notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario …” (Cass. civ., n.
3405/2024, cit.).
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta Controparte_11
non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa
[...]
gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l'insufficienza
Pa probatoria delle intervenute cessioni del credito da parte dapprima di
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(originaria titolare del credito de quo) in favore di CP_12 Parte_2
e poi nei confronti di e
[...] Controparte_6 Controparte_7
dell'odirna opposta e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 T.U.B.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di Controparte_11
dal momento che è risultata indimostrata la titola-
[...]
rità del credito posto a fondamento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da . CP_1
Il decreto ingiuntivo n. 634/23 del Tribunale di Palermo, quindi, deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
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Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
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Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
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24489/2015).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste, in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuno.
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Così deciso a Palermo il 30 maggio 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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