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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa LI IL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 162 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ester FERRARI MORANDI Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Claudia RUPERTO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di accertare il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della Legge
n. 222/84, dalla data del 15 dicembre 2022, o con decorrenza di giustizia, essendo stati i relativi requisiti sanitari riconosciuti con decreto di omologa R.G. n. 633/2022 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia, Sezione Lavoro, in data 16 marzo 2023, corretto il 7 dicembre 2023, con conseguente condanna dell' al pagamento in proprio favore dei ratei, maturati e maturandi, oltre interessi CP_2 legali, accessori e spese di lite, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito in giudizio rilevando di aver provveduto a liquidare i ratei arretrati e di CP_2 aver anche accreditato la somma di euro 7.296,96 sul rateo di febbraio 2024, chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessata materia del contendere. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.2 Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione, associandosi alla richiesta di di CP_2 declaratoria della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
3. Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio, tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta e considerato, altresì, CP_2 che ha provveduto al pagamento appena ricevuta la notifica del ricorso, e che la CP_2 comunicazione di liquidazione, datata 1° febbraio 2024, seppure consegnata successivamente, è anteriore alla notifica stessa;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022,
n.35756 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto in data 20 CP_2 febbraio 2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 6 febbraio 2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr.
Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in CP_2 complessivi € 2.143,00 di cui € 1.863,50 per compensi ed € 279,50 per spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 30 ottobre 2025
GIUDICE
LI IL
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa LI IL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 162 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ester FERRARI MORANDI Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Claudia RUPERTO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di accertare il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della Legge
n. 222/84, dalla data del 15 dicembre 2022, o con decorrenza di giustizia, essendo stati i relativi requisiti sanitari riconosciuti con decreto di omologa R.G. n. 633/2022 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia, Sezione Lavoro, in data 16 marzo 2023, corretto il 7 dicembre 2023, con conseguente condanna dell' al pagamento in proprio favore dei ratei, maturati e maturandi, oltre interessi CP_2 legali, accessori e spese di lite, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito in giudizio rilevando di aver provveduto a liquidare i ratei arretrati e di CP_2 aver anche accreditato la somma di euro 7.296,96 sul rateo di febbraio 2024, chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessata materia del contendere. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.2 Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione, associandosi alla richiesta di di CP_2 declaratoria della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
3. Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio, tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta e considerato, altresì, CP_2 che ha provveduto al pagamento appena ricevuta la notifica del ricorso, e che la CP_2 comunicazione di liquidazione, datata 1° febbraio 2024, seppure consegnata successivamente, è anteriore alla notifica stessa;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022,
n.35756 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto in data 20 CP_2 febbraio 2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 6 febbraio 2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr.
Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in CP_2 complessivi € 2.143,00 di cui € 1.863,50 per compensi ed € 279,50 per spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 30 ottobre 2025
GIUDICE
LI IL
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