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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2799/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MARTINI MARISA,
AD IM, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
PELLACANI STEFANIA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 26/06/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti, il 05/11/2019, innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione giudiziale RG. 5372/2019 definita con sentenza n. 1049/2023 pubbl. il
23/06/2023 passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella di lei abitazione in San Felice sul Panaro via
Dogaro n. 4197/C, dove il figlio minore ha, a sua volta, la residenza principale, Per_1
anche ai fini anagrafici.
pagina 2 di 7 Dal canto proprio il sig. si è trasferito a vivere in Concordia sulla Secchia CP_1
(MO), Via Martiri della Libertà n. 231, presso l'abitazione della sorella.
3) La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata congiuntamente ed in particolare le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative ad istruzione,
educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che a mano a mano si manifesteranno nel corso degli anni, nell'ambito della evoluzione e della crescita del figlio. I coniugi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore autonomamente durate il tempo di permanenza del figlio presso di sé.
4) I genitori si impegnano reciprocamente a prestarsi la massima collaborazione nella gestione del figlio, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora lo stesso ne abbisognasse per motivi di salute o per ogni altra necessità.
5) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le Per_1
seguenti modalità:
- calendario ordinario, senza previsione di pernottamento del minore, da inserirsi gradualmente nel rispetto della volontà del figli : Per_1
a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 15:00 fino al sabato sera alle ore
22:00 e dalla domenica mattina ore 10:00 sino alla domenica alle ore 21:00 con riaccompagnamento del figlio presso l'abitazione materna;
nella settimana con weekend di spettanza della madre, il mercoledì sera e il giovedì sera dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00 con riaccompagnamento del figlio presso la casa materna;
pagina 3 di 7 Il medesimo calendario si applicherà anche durante i periodi di vacanza e/o festività, non essendo ancora riusciti i genitori ad inserire il pernotto d presso il padre. Per_1
In occasione della festa del Ramadan e della festa del Sacrificio il figlio starà ad anni alterni con la madre e con il padre;
6) Il padre si obbliga a continuare a versare alla madre la somma mensile di euro 231,80 a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore entro il giorno Per_1
30 di ogni mese, nonché a versare alla sig.ra HE euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile, sempre entro il giorno 30 di ogni mese, importi entrambi rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 1 gennaio 2025.
I coniugi convengono, altresì, che, trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, il sig cesserà la corresponsione dell'assegno divorzile nei confronti CP_1
della sig.ra HE, la quale, sin da ora, rinuncia al diritto a percepire il predetto assegno, e a partire dalla tredicesima mensilità lo stesso corrisponderà alla madre la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore entro il giorno 30 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo Per_1
gli indici ISTAT.
7) I genitori, inoltre, provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche per il figlio minore , come Per_1
stabilito dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pagina 4 di 7 pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, b) pre-scuola e dopo scuola, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti e attrezzatura e viaggi.
Con riferimento, invece, alle spese mediche previste dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Modena, ossia:
- spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti “a pagamento” anche erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
i genitori convengono che il padre vi parteciperà nella misura del 60%, mentre la madre nella misura del 40%.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (o mezzo sms, whatsapp, ed e-mail) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso della spesa.
pagina 5 di 7 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione (fattura, ricevuta fiscale, scontrino, contenente indicazione del codice fiscale del minore etc.) entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8) Le parti concordano che l'assegno unico universale INPS continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla Sig.ra HE IJ, mentre entrambi i genitori potranno usufruire delle eventuali detrazioni fiscali per le spese sostenute per il figlio nella misura del 50% ciascuno. Per_1
9) Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi come sopra identificati, si danno reciprocamente atto di aver previsto e definito ogni rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né per qualunque diverso ed ulteriore titolo.
10) Le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, nel senso che ciascuna parte provvederà a corrispondere quanto dovuto al proprio difensore.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAMPOSANTO (MO) il
11/04/2015 fra nato in [...] il [...] e Controparte_1
IM AD nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAMPOSANTO (MO) di pagina 6 di 7 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2015 Atto n. 2 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2799/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MARTINI MARISA,
AD IM, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
PELLACANI STEFANIA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 26/06/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti, il 05/11/2019, innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione giudiziale RG. 5372/2019 definita con sentenza n. 1049/2023 pubbl. il
23/06/2023 passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella di lei abitazione in San Felice sul Panaro via
Dogaro n. 4197/C, dove il figlio minore ha, a sua volta, la residenza principale, Per_1
anche ai fini anagrafici.
pagina 2 di 7 Dal canto proprio il sig. si è trasferito a vivere in Concordia sulla Secchia CP_1
(MO), Via Martiri della Libertà n. 231, presso l'abitazione della sorella.
3) La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata congiuntamente ed in particolare le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative ad istruzione,
educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che a mano a mano si manifesteranno nel corso degli anni, nell'ambito della evoluzione e della crescita del figlio. I coniugi eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore autonomamente durate il tempo di permanenza del figlio presso di sé.
4) I genitori si impegnano reciprocamente a prestarsi la massima collaborazione nella gestione del figlio, rendendosi pertanto disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora lo stesso ne abbisognasse per motivi di salute o per ogni altra necessità.
5) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le Per_1
seguenti modalità:
- calendario ordinario, senza previsione di pernottamento del minore, da inserirsi gradualmente nel rispetto della volontà del figli : Per_1
a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 15:00 fino al sabato sera alle ore
22:00 e dalla domenica mattina ore 10:00 sino alla domenica alle ore 21:00 con riaccompagnamento del figlio presso l'abitazione materna;
nella settimana con weekend di spettanza della madre, il mercoledì sera e il giovedì sera dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00 con riaccompagnamento del figlio presso la casa materna;
pagina 3 di 7 Il medesimo calendario si applicherà anche durante i periodi di vacanza e/o festività, non essendo ancora riusciti i genitori ad inserire il pernotto d presso il padre. Per_1
In occasione della festa del Ramadan e della festa del Sacrificio il figlio starà ad anni alterni con la madre e con il padre;
6) Il padre si obbliga a continuare a versare alla madre la somma mensile di euro 231,80 a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore entro il giorno Per_1
30 di ogni mese, nonché a versare alla sig.ra HE euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile, sempre entro il giorno 30 di ogni mese, importi entrambi rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 1 gennaio 2025.
I coniugi convengono, altresì, che, trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, il sig cesserà la corresponsione dell'assegno divorzile nei confronti CP_1
della sig.ra HE, la quale, sin da ora, rinuncia al diritto a percepire il predetto assegno, e a partire dalla tredicesima mensilità lo stesso corrisponderà alla madre la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore entro il giorno 30 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo Per_1
gli indici ISTAT.
7) I genitori, inoltre, provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche per il figlio minore , come Per_1
stabilito dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pagina 4 di 7 pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, b) pre-scuola e dopo scuola, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti e attrezzatura e viaggi.
Con riferimento, invece, alle spese mediche previste dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Modena, ossia:
- spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti “a pagamento” anche erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
i genitori convengono che il padre vi parteciperà nella misura del 60%, mentre la madre nella misura del 40%.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (o mezzo sms, whatsapp, ed e-mail) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso della spesa.
pagina 5 di 7 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione (fattura, ricevuta fiscale, scontrino, contenente indicazione del codice fiscale del minore etc.) entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8) Le parti concordano che l'assegno unico universale INPS continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla Sig.ra HE IJ, mentre entrambi i genitori potranno usufruire delle eventuali detrazioni fiscali per le spese sostenute per il figlio nella misura del 50% ciascuno. Per_1
9) Con l'esatto e tempestivo adempimento di tutto quanto ivi previsto, per la cui realizzazione i coniugi s'impegnano, fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi come sopra identificati, si danno reciprocamente atto di aver previsto e definito ogni rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti né per qualunque diverso ed ulteriore titolo.
10) Le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, nel senso che ciascuna parte provvederà a corrispondere quanto dovuto al proprio difensore.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CAMPOSANTO (MO) il
11/04/2015 fra nato in [...] il [...] e Controparte_1
IM AD nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CAMPOSANTO (MO) di pagina 6 di 7 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2015 Atto n. 2 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
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