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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 20.02.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2648/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 5963/2022
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Fiorella D'Angiolillo, presso cui elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'11.04.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
21.02.2022 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 5963/22) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
L' , pur se ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
1 Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 5963/2022, ritenuto non necessario disporre il rinnovo della CTU, all'udienza del
20.02.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
19.02.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 15.03.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato l'11.04.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
2 Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Le critiche mosse dal ricorrente si risolvono in una diversa e opposta valutazione delle conclusioni cui è giunto il ctu, e non sono fondate su elementi tali da richiedere un rinnovo dell'accertamento.
Vanno pertanto confermate le valutazioni del CTU, scrupolose e coerenti con i dati documentali.
La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali.
In difetto di comprovati elementi contrari, le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU senza, tuttavia, assumere rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In definitiva, alla stregua dei documenti versati in atti, non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese di lite attesa la dichiarazione ritualmente resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c. e la mancata costituzione di controparte.
3 Le spese di ctu dell'atp vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
c) pone definitivamente a carico dell le spese della fase di a.t.p. che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 20 febbraio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 20.02.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2648/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 5963/2022
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Fiorella D'Angiolillo, presso cui elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'11.04.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
21.02.2022 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 5963/22) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
L' , pur se ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
1 Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 5963/2022, ritenuto non necessario disporre il rinnovo della CTU, all'udienza del
20.02.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
19.02.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 15.03.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato l'11.04.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
2 Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Le critiche mosse dal ricorrente si risolvono in una diversa e opposta valutazione delle conclusioni cui è giunto il ctu, e non sono fondate su elementi tali da richiedere un rinnovo dell'accertamento.
Vanno pertanto confermate le valutazioni del CTU, scrupolose e coerenti con i dati documentali.
La diagnosi clinica è stata formulata alla luce della raccolta anamnestica, in base alla documentazione sanitaria e per quanto emerso nel corso delle operazioni peritali.
In difetto di comprovati elementi contrari, le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU senza, tuttavia, assumere rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In definitiva, alla stregua dei documenti versati in atti, non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese di lite attesa la dichiarazione ritualmente resa da parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c. e la mancata costituzione di controparte.
3 Le spese di ctu dell'atp vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
c) pone definitivamente a carico dell le spese della fase di a.t.p. che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 20 febbraio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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