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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28 gennaio 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTA
Alle ore 10.30, nessuno compare.
Il Giudice preso atto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata telematicamente;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 6092/2023 promossa da:
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' Avv. Parte_1
Gaetano Nunziata e dall' Avv. Antonia Sorrentino
-attore contro appresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Raffaele Controparte_1
Zurlo e dall' Avv. Andrea Ornati
-convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
In via pregiudiziale, si osserva che sulla richiesta di estinzione del giudizio deve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico ed avendo natura sostanziale di sentenza
(Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Si dà atto, sul punto, che con istanze depositate telematicamente in data 8 luglio
2024 ed in data 8 agosto 2024, i difensori delle parti davano atto dell' intervento di una transazione depositando rinuncia agli atti del giudizio e accettazione della stessa da parte pagina 2 di 3 del difensore della parte opposta.
Pertanto, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., sussistendone i presupposti di legge (dichiarazione proveniente dalla parte o dal procuratore speciale;
accettazione della controparte).
Stante, inoltre, l' espresso accordo delle parti in tal senso (documentato dalla scrittura privata depositata in atti), va dichiarata ex artt. 92, e 306, ult. Co. c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo di opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
E' verbale.
Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28 gennaio 2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTA
Alle ore 10.30, nessuno compare.
Il Giudice preso atto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata telematicamente;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 6092/2023 promossa da:
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' Avv. Parte_1
Gaetano Nunziata e dall' Avv. Antonia Sorrentino
-attore contro appresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Raffaele Controparte_1
Zurlo e dall' Avv. Andrea Ornati
-convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
In via pregiudiziale, si osserva che sulla richiesta di estinzione del giudizio deve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico ed avendo natura sostanziale di sentenza
(Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Si dà atto, sul punto, che con istanze depositate telematicamente in data 8 luglio
2024 ed in data 8 agosto 2024, i difensori delle parti davano atto dell' intervento di una transazione depositando rinuncia agli atti del giudizio e accettazione della stessa da parte pagina 2 di 3 del difensore della parte opposta.
Pertanto, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., sussistendone i presupposti di legge (dichiarazione proveniente dalla parte o dal procuratore speciale;
accettazione della controparte).
Stante, inoltre, l' espresso accordo delle parti in tal senso (documentato dalla scrittura privata depositata in atti), va dichiarata ex artt. 92, e 306, ult. Co. c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo di opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
E' verbale.
Nola, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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