Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/12/2025, n. 8371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8371 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08371/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3499 del 2025, proposto da
Ecoce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Comune di San Marcellino, Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni Dell’Area Nolana S.C.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti
Is.V.Ec. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimo silenzio – inadempimento concretizzatosi in data 03.07.2025 in riferimento alla istanza/diffida prot. n. 496/is del 03.06.2025;
NONCHÈ PER LA DECLARATORIA dell’obbligo della stazione appaltante di procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio ed al subentro nel servizio relativo alla procedura di gara CIG: A01D7DB402 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, assimilati, differenziati e complementari del territorio cittadino, spazzamento stradale, nonché gestione dell'isola ecologica del comune di San Marcellino (CE) per anni 5 di cui la ricorrente è aggiudicataria giusto provvedimento dell’ 08.05.2025 nonché, in caso di ulteriore inadempienza, affinché venga disposta la nomina di un commissario ad acta anche ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente di aver partecipato alla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilati, differenziati e complementari del territorio cittadino, spazzamento stradale, nonché gestione dell'isola ecologica del Comune di San Marcellino (CE) per anni 5 con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex d.m. ambiente 13/02/2014” - indetta dal Comune di San Marcellino tramite la CUC dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana SCPA e, che:
- con sentenza n. 5253 del 7 ottobre 2024 il T.A.R. accoglieva il suo ricorso e per l’effetto annullava la determina di aggiudicazione della predetta gara in favore della controinteressata ISVEC prevedendo, previa verifica dei requisiti, il subentro nel contratto medio tempore stipulato;
- detta sentenza veniva confermata dal Consiglio di Stato (decisione n. 2519/2025 del 26 marzo 2025);
- con le istanze/diffide del 2 maggio 2025 e del 6 giugno 2025 chiedeva al Comune di addivenire alla sottoscrizione del contratto.
Non avendo ottenuto riscontro ha adito il T.A.R. per sentir dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione.
Non si sono costituiti gli Enti intimati.
Con successiva memoria parte ricorrente ha depositato il contratto sottoscritto in data 31 luglio 2025 con il Comune di San Marcellino chiedendo conseguentemente la cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Da quanto precede al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Sulla base del principio della soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico del Comune di San Marcellino che ha esitato con ritardo la richiesta di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di San Marcellino al pagamento delle spese di lite in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato; compensa le spese nei riguardi delle altre parti intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL CO, Presidente
LA AR, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AR | OL CO |
IL SEGRETARIO