TRIB
Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies cpc nella causa civile n. 932/2024 RG
Promossa da:
Avv. nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato nel proprio studio in Sanremo in Via C.F._1
Feraldi n. 26, rappresentato e difeso in proprio per avere i requisiti di cui all'art. 86 c.p.c.,
(pec: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, Controparte_1
premesso di essere stato nominato difensore del Sig. imputato per Persona_1
il reato di cui all'art. 572 c.p. nel procedimento penale n. 2459/2021 R.G.N.R. e n.
1408/22 R.G.Trib. (n. 1608/21 R.G. G.I.P.), parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con decreto del 31.1.2023 n. 257/2022 R.G.GP, ha contestato il Decreto di pagamento del 27.5.2024 con cui il Tribunale OC gli ha riconosciuto l'importo di € 1.800,00 oltre 15% spese forfettarie e oneri di legge, lamentando che il giudice avrebbe dovuto liquidare l'importo di € 3.098,10 in applicazione dei parametri tariffari massimi ex art. 12, co. 2, DM 147/2022, su cui operare la riduzione di cui all'art. 106 bis d.P.R. 115/2002 ed evocando in giudizio il , in persona del Controparte_2
pro tempore, al fine di conseguire la rideterminazione del compenso nella CP_3
anzidetta misura di € 3.098,10 oltre spese forfettarie e accessori oppure nel diverso minore importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il , difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando, inter alia, come il ricorrente avesse richiesto, con istanza datata 8.3.2024 e depositata il 13.5.2024, la liquidazione del compenso per un importo complessivo proposto, al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, di € 2.250,00 oltre spese generali, CpA e
IVA, e dunque per un importo inferiore a quello che il ricorso assume essere dovuto.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Stabilisce l'art. 82 DPR 115/2002 che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria (..) osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La legge modera le dinamiche di determinazione del compenso, incisa da previsioni di riduzione, tra cui è di interesse qui l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (la regola è nota: “gli importi spettanti al difensore (…) sono ridotti di un terzo”), integrante una disposizione speciale, ispirata ad esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo.
Siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14/02/2022, n. 4759). Per altro verso, impone il riferimento alle tariffe vigenti, con espressione riferita all'epoca di svolgimento della prestazione.
In sostanza, la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di un terzo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14/07/2022, n. 22257).
Sulla scorta di tali premesse teoriche, il Decreto di pagamento in questione non è affetto da alcuna illegittimità in quanto la riduzione di un terzo risulta applicata su un importo compreso tra il minimo tariffario ed il medio tariffario, determinati, in relazione alla data di completamento dell'attività giudiziale svolta, secondo il DM 147/2022, per le quattro fasi del giudizio innanzi al Tribunale OC (valore minimo: € 1.797,00; valore medio: € 3.592,00; valore minimo ridotto ex art. 106 bis: € 1.198,00; valore medio ridotto ex art. 106 bis: € 2.395,00), essendo stata liquidata in favore del professionista odierno opponente la somma di € 1.800,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compresa tra il minimo inderogabile di € 1.198,00 e il medio liquidabile di € 2.395,00.
In secondo luogo, perché i parametri minimi del DM sono assimilati nel quantum all'equo compenso di cui alla legge 4.12.2017 n. 172, risulta rispettata la soglia deputata ad assolvere alla tutela dell'interesse pubblico alla tutela di un adeguato diritto di difesa ed al contempo al decorso della professione ed al mantenimento di standard di diligenza essenziali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto di liquidazione di cui al ricorso risulta corretto perché rispondente ai criteri legali. A ciò aggiungasi che l'esercizio della discrezionalità nella determinazione del compenso risulta aderente al parametro regolamentare di cui all'art. 12 Dm 147/2022 in quanto la complessità del processo in questione è medio-bassa, trattandosi di un'unica imputazione per un reato di non particolare gravità (per il reato di maltrattamenti contro familiari di cui all'art. 572 c.p.) e, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, non emerge alcuna particolare complessità delle questioni giuridiche o di fatto trattate, laddove il numero di udienze ed il tempo occorso per il loro espletamento, come pure l'impegno concretamente profuso dal professionista istante nel controesame della persona offesa e di taluni testimoni risultano essere stati adeguatamente valutati allorché il compenso professionale è stato determinato in un importo compreso tra il minimo ed il medio tariffario. In ordine al governo delle spese processuali, la natura documentale della causa e la semplicità e speditezza dell'attività svolta ne determinano la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Imperia, 05/01/2025.
Il giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies cpc nella causa civile n. 932/2024 RG
Promossa da:
Avv. nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato nel proprio studio in Sanremo in Via C.F._1
Feraldi n. 26, rappresentato e difeso in proprio per avere i requisiti di cui all'art. 86 c.p.c.,
(pec: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, Controparte_1
premesso di essere stato nominato difensore del Sig. imputato per Persona_1
il reato di cui all'art. 572 c.p. nel procedimento penale n. 2459/2021 R.G.N.R. e n.
1408/22 R.G.Trib. (n. 1608/21 R.G. G.I.P.), parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con decreto del 31.1.2023 n. 257/2022 R.G.GP, ha contestato il Decreto di pagamento del 27.5.2024 con cui il Tribunale OC gli ha riconosciuto l'importo di € 1.800,00 oltre 15% spese forfettarie e oneri di legge, lamentando che il giudice avrebbe dovuto liquidare l'importo di € 3.098,10 in applicazione dei parametri tariffari massimi ex art. 12, co. 2, DM 147/2022, su cui operare la riduzione di cui all'art. 106 bis d.P.R. 115/2002 ed evocando in giudizio il , in persona del Controparte_2
pro tempore, al fine di conseguire la rideterminazione del compenso nella CP_3
anzidetta misura di € 3.098,10 oltre spese forfettarie e accessori oppure nel diverso minore importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il , difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando, inter alia, come il ricorrente avesse richiesto, con istanza datata 8.3.2024 e depositata il 13.5.2024, la liquidazione del compenso per un importo complessivo proposto, al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, di € 2.250,00 oltre spese generali, CpA e
IVA, e dunque per un importo inferiore a quello che il ricorso assume essere dovuto.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Stabilisce l'art. 82 DPR 115/2002 che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria (..) osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La legge modera le dinamiche di determinazione del compenso, incisa da previsioni di riduzione, tra cui è di interesse qui l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (la regola è nota: “gli importi spettanti al difensore (…) sono ridotti di un terzo”), integrante una disposizione speciale, ispirata ad esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo.
Siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14/02/2022, n. 4759). Per altro verso, impone il riferimento alle tariffe vigenti, con espressione riferita all'epoca di svolgimento della prestazione.
In sostanza, la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di un terzo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14/07/2022, n. 22257).
Sulla scorta di tali premesse teoriche, il Decreto di pagamento in questione non è affetto da alcuna illegittimità in quanto la riduzione di un terzo risulta applicata su un importo compreso tra il minimo tariffario ed il medio tariffario, determinati, in relazione alla data di completamento dell'attività giudiziale svolta, secondo il DM 147/2022, per le quattro fasi del giudizio innanzi al Tribunale OC (valore minimo: € 1.797,00; valore medio: € 3.592,00; valore minimo ridotto ex art. 106 bis: € 1.198,00; valore medio ridotto ex art. 106 bis: € 2.395,00), essendo stata liquidata in favore del professionista odierno opponente la somma di € 1.800,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compresa tra il minimo inderogabile di € 1.198,00 e il medio liquidabile di € 2.395,00.
In secondo luogo, perché i parametri minimi del DM sono assimilati nel quantum all'equo compenso di cui alla legge 4.12.2017 n. 172, risulta rispettata la soglia deputata ad assolvere alla tutela dell'interesse pubblico alla tutela di un adeguato diritto di difesa ed al contempo al decorso della professione ed al mantenimento di standard di diligenza essenziali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto di liquidazione di cui al ricorso risulta corretto perché rispondente ai criteri legali. A ciò aggiungasi che l'esercizio della discrezionalità nella determinazione del compenso risulta aderente al parametro regolamentare di cui all'art. 12 Dm 147/2022 in quanto la complessità del processo in questione è medio-bassa, trattandosi di un'unica imputazione per un reato di non particolare gravità (per il reato di maltrattamenti contro familiari di cui all'art. 572 c.p.) e, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, non emerge alcuna particolare complessità delle questioni giuridiche o di fatto trattate, laddove il numero di udienze ed il tempo occorso per il loro espletamento, come pure l'impegno concretamente profuso dal professionista istante nel controesame della persona offesa e di taluni testimoni risultano essere stati adeguatamente valutati allorché il compenso professionale è stato determinato in un importo compreso tra il minimo ed il medio tariffario. In ordine al governo delle spese processuali, la natura documentale della causa e la semplicità e speditezza dell'attività svolta ne determinano la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Imperia, 05/01/2025.
Il giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis