TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 25/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 2115/2024
La Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti
ANTONIO IANNOTTA, NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO, FEDERICO
TRENTO e ISABELLA SCALABRINO della Civica Avvocatura e dall'Avv. PAOLA
LA GUARDIA del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49; appellante nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO
VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di nonché nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dall'Avv. CLAUDIO BARLETTA, con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via Manara n. 11;
- appellato controinteressato-
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante p.t.;
c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4 P.IVA_5
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Parte_2 P.IVA_6
(c.f. , in persona del Sindaco p.t.; Parte_3 P.IVA_7
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Parte_4 P.IVA_8 (c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Parte_5 P.IVA_9
(c.f. ), in persona del Parte_6 P.IVA_10
Sindaco p.t.;
(c.f. , in persona del Sindaco p.t.; Parte_7 P.IVA_11
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Parte_8 P.IVA_12
- controinteressati appellati contumaci- in punto: appello avverso la sentenza n. 20/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 18/01/2024 resa nel giudizio R.G. 5153/2022, non notificata;
rimessa per la decisione, ex art. 352 cpc, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 13.2.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dell'appellante “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano: 1) Parte_1 rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate da Controparte_1
nella comparsa di costituzione e risposta datata 17/10/2024; 2) riformare
[...]
integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 20/2024, depositata in data
18/1/2024 e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso,
l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società Controparte_1
ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 021 2021 00009090 20 000
[...] emessa dall' ; - per l'effetto, confermare la suddetta Controparte_5
cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Con rifusione Parte_1
di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.”; dell'appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Controparte_1
Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: • rigettare l'appello principale proposto dal Parte_1
per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
• rigettare
[...]
l'appello incidentale proposto dal siccome inammissibile per Controparte_2
tardività essendo stato depositato oltre il termine di cui all'art. 343 cpc e comunque infondato per i motivi espressi in comparsa di costituzione e risposta;
• rigettare comunque tutte le avversarie domande, deduzioni ed eccezioni siccome
pag. 2/8 inammissibili/infondate in fatto e diritto;
• condannare controparti al pagamento delle spese ed onorari – oltre oneri accessori come per legge, anche del presente grado di giudizio;
” del non ha depositato apposita nota entro il termine a ciò concesso, Controparte_2 quindi come in atti: “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 20/2024, depositata in data 18.01.2024 e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. Controparte_1 avverso la cartella esattoriale n. 02120210000909020000 emessa dall'
[...]
; - per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per Controparte_5
la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di , prodotti con la presente costituzione. Con rifusione CP_2 di spese per il grado di giudizio, oltre agli oneri riflessi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 20/2024, depositata in data 18.01.2024, resa nel giudizio R.G.
5153/2022, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della _1
alla cartella di pagamento n. 021 2021 00009090 20 000, emessa dall'
[...] [...]
, per la Provincia di Bolzano, “limitatamente ai ruoli iscritti Controparte_5
dagli enti convenuti relativi a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada”, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 16.7.2024, il ha interposto, Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e CP_6
3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta.
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, CP_6 nonché dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà
e illogicità della motivazione.
pag. 3/8 1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data
17.10.2024, l' . sostenendo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 cpc., nonché l'inammissibilità (parziale) dell'appello, per violazione dell'art. 345 cpc. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
1.4. Inoltre, si è costituito il con comparsa di risposta depositata in Controparte_2
data 30.10.2024, per la prima udienza del 6.11.2024 (spostata d'ufficio al 7.11.2024), rassegnando le suesposte conclusioni.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello del è infondata. Parte_1
2.1.1. In primo luogo, non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del in modo sufficientemente Parte_1 chiaro, sia l'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.1.2. A riguardo va tenuto conto del particolare oggetto del giudizio, come introdotto dalla società in primo grado, con atto di citazione notificato in Controparte_1
data 18.7.2022, con il quale ha proposto avanti il Giudice di Pace di Bolzano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento.
021 2021 00009090 20 000 emessa nei suoi confronti, ma limitatamente alla somma di
€ 47.945,02, relativa ai ruoli emessi dagli enti convenuti, tra cui il Parte_1
oggi appellante, per sanzioni amministrative per violazioni a norme del C.d.S. (capi da 1
a 445 e da 452 a 591),
2.1.3. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa odierna appellata non ha distinto meglio le posizioni degli enti convenuti— peraltro unici legittimati passivi in ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) — i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in pag. 4/8 conseguenza della proposizione dell'appello stesso, per il solo credito vantato dall'appellante indicato nell'atto di citazione in appello in € 9.199,19 Pt_1
(corrispondente all'importo del ruolo di pertinenza del oggetto della Parte_1
cartella di pagamento opposta, come da “prospetto contribuente”, inserito nel fascicolo di primo grado del v. doc. 2 dell'appellante). Parte_1
2.1.4. In tale contesto va rilevato che anche il costituendosi, ha Controparte_2
richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la conferma della cartella di pagamento con riguardo ai capi di propria competenza;
peraltro, ai sensi dell'art. 343
c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta, e quindi ex art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti, il che nel presente caso non è avvenuto, essendosi la stessa parte costituita tardivamente.
L'appello incidentale presentato va dichiarato quindi inammissibile, non ricorrendo neanche i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 343 c.p.c., non essendo sorta l'esigenza dell'appello incidentale da una impugnazione dell'appellata _1
.
[...]
2.2. Tutto quanto premesso, il primo motivo dell'appello principale è ammissibile e fondato, nei termini che seguono.
2.2.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (v. pag. 3 della comparsa)— con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello— che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal con Parte_1
conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc, ma ciononostante, tale eccezione non risulta essere stata esaminata nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo il difetto di legittimazione passiva della _1
, derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
[...]
conducente, dell'art. 196 c.d.s.
2.2.2. È stato a riguardo affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla
pag. 5/8 Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
2.2.3. Il motivo di opposizione della parte attrice in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. è pertanto già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.2.4. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo _1
le quali, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi pag. 6/8 ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.2.5. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive la mera richiesta a non procedere nei confronti della appellata società per il recupero della sanzione pecunaria relativa all'infrazione contestata (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado).
2.2.6. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello principale, dovendosi ritenere inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso di primo grado, nei confronti del (solo) a riguardo va solo notato che tutte le Parte_1
eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 20/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 18/01/2024, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale del in quanto Controparte_2
tardivo;
2. accoglie l'appello principale proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
pag. 7/8 3. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti Controparte_1
al per cui conferma la cartella di pagamento 021 2021 00009090 Parte_1
20 000 opposta, in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
4. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
5. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso a Bolzano, in data 25/02/2025.
La Giudice
Birgit Fischer
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 2115/2024
La Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti
ANTONIO IANNOTTA, NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO, FEDERICO
TRENTO e ISABELLA SCALABRINO della Civica Avvocatura e dall'Avv. PAOLA
LA GUARDIA del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49; appellante nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO
VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di nonché nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3 difeso dall'Avv. CLAUDIO BARLETTA, con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via Manara n. 11;
- appellato controinteressato-
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante p.t.;
c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4 P.IVA_5
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Parte_2 P.IVA_6
(c.f. , in persona del Sindaco p.t.; Parte_3 P.IVA_7
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Parte_4 P.IVA_8 (c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Parte_5 P.IVA_9
(c.f. ), in persona del Parte_6 P.IVA_10
Sindaco p.t.;
(c.f. , in persona del Sindaco p.t.; Parte_7 P.IVA_11
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t.; Parte_8 P.IVA_12
- controinteressati appellati contumaci- in punto: appello avverso la sentenza n. 20/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 18/01/2024 resa nel giudizio R.G. 5153/2022, non notificata;
rimessa per la decisione, ex art. 352 cpc, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 13.2.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dell'appellante “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano: 1) Parte_1 rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate da Controparte_1
nella comparsa di costituzione e risposta datata 17/10/2024; 2) riformare
[...]
integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 20/2024, depositata in data
18/1/2024 e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso,
l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società Controparte_1
ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 021 2021 00009090 20 000
[...] emessa dall' ; - per l'effetto, confermare la suddetta Controparte_5
cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Con rifusione Parte_1
di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.”; dell'appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Controparte_1
Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto: • rigettare l'appello principale proposto dal Parte_1
per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
• rigettare
[...]
l'appello incidentale proposto dal siccome inammissibile per Controparte_2
tardività essendo stato depositato oltre il termine di cui all'art. 343 cpc e comunque infondato per i motivi espressi in comparsa di costituzione e risposta;
• rigettare comunque tutte le avversarie domande, deduzioni ed eccezioni siccome
pag. 2/8 inammissibili/infondate in fatto e diritto;
• condannare controparti al pagamento delle spese ed onorari – oltre oneri accessori come per legge, anche del presente grado di giudizio;
” del non ha depositato apposita nota entro il termine a ciò concesso, Controparte_2 quindi come in atti: “Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 20/2024, depositata in data 18.01.2024 e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. Controparte_1 avverso la cartella esattoriale n. 02120210000909020000 emessa dall'
[...]
; - per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per Controparte_5
la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di , prodotti con la presente costituzione. Con rifusione CP_2 di spese per il grado di giudizio, oltre agli oneri riflessi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 20/2024, depositata in data 18.01.2024, resa nel giudizio R.G.
5153/2022, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della _1
alla cartella di pagamento n. 021 2021 00009090 20 000, emessa dall'
[...] [...]
, per la Provincia di Bolzano, “limitatamente ai ruoli iscritti Controparte_5
dagli enti convenuti relativi a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada”, compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 16.7.2024, il ha interposto, Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e CP_6
3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta.
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, CP_6 nonché dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà
e illogicità della motivazione.
pag. 3/8 1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data
17.10.2024, l' . sostenendo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
342 cpc., nonché l'inammissibilità (parziale) dell'appello, per violazione dell'art. 345 cpc. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
1.4. Inoltre, si è costituito il con comparsa di risposta depositata in Controparte_2
data 30.10.2024, per la prima udienza del 6.11.2024 (spostata d'ufficio al 7.11.2024), rassegnando le suesposte conclusioni.
2. In diritto.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello del è infondata. Parte_1
2.1.1. In primo luogo, non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del in modo sufficientemente Parte_1 chiaro, sia l'individuazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.1.2. A riguardo va tenuto conto del particolare oggetto del giudizio, come introdotto dalla società in primo grado, con atto di citazione notificato in Controparte_1
data 18.7.2022, con il quale ha proposto avanti il Giudice di Pace di Bolzano opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento.
021 2021 00009090 20 000 emessa nei suoi confronti, ma limitatamente alla somma di
€ 47.945,02, relativa ai ruoli emessi dagli enti convenuti, tra cui il Parte_1
oggi appellante, per sanzioni amministrative per violazioni a norme del C.d.S. (capi da 1
a 445 e da 452 a 591),
2.1.3. Trattandosi di opposizione all'esecuzione, la stessa odierna appellata non ha distinto meglio le posizioni degli enti convenuti— peraltro unici legittimati passivi in ordine a contestazioni nel merito (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 27/01/2023, n.65) — i quali però, a loro volta, non possono che avere la legittimazione a contraddire (e ad appellare), in ordine ai soli capi della cartella di pagamento riguardanti sanzioni amministrative da essi stessi emesse;
l'individuazione e delimitazione dei capi della cartella di pagamento investiti dall'appello avviene quindi automaticamente, in pag. 4/8 conseguenza della proposizione dell'appello stesso, per il solo credito vantato dall'appellante indicato nell'atto di citazione in appello in € 9.199,19 Pt_1
(corrispondente all'importo del ruolo di pertinenza del oggetto della Parte_1
cartella di pagamento opposta, come da “prospetto contribuente”, inserito nel fascicolo di primo grado del v. doc. 2 dell'appellante). Parte_1
2.1.4. In tale contesto va rilevato che anche il costituendosi, ha Controparte_2
richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la conferma della cartella di pagamento con riguardo ai capi di propria competenza;
peraltro, ai sensi dell'art. 343
c.p.c., l'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta, e quindi ex art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti, il che nel presente caso non è avvenuto, essendosi la stessa parte costituita tardivamente.
L'appello incidentale presentato va dichiarato quindi inammissibile, non ricorrendo neanche i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 343 c.p.c., non essendo sorta l'esigenza dell'appello incidentale da una impugnazione dell'appellata _1
.
[...]
2.2. Tutto quanto premesso, il primo motivo dell'appello principale è ammissibile e fondato, nei termini che seguono.
2.2.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (v. pag. 3 della comparsa)— con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello— che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal con Parte_1
conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc, ma ciononostante, tale eccezione non risulta essere stata esaminata nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo il difetto di legittimazione passiva della _1
, derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
[...]
conducente, dell'art. 196 c.d.s.
2.2.2. È stato a riguardo affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla
pag. 5/8 Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
2.2.3. Il motivo di opposizione della parte attrice in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. è pertanto già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.2.4. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo _1
le quali, avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi pag. 6/8 ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.2.5. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive la mera richiesta a non procedere nei confronti della appellata società per il recupero della sanzione pecunaria relativa all'infrazione contestata (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado).
2.2.6. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello principale, dovendosi ritenere inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso di primo grado, nei confronti del (solo) a riguardo va solo notato che tutte le Parte_1
eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate (art. 346 cpc).
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 20/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 18/01/2024, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale del in quanto Controparte_2
tardivo;
2. accoglie l'appello principale proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
pag. 7/8 3. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti Controparte_1
al per cui conferma la cartella di pagamento 021 2021 00009090 Parte_1
20 000 opposta, in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
4. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
5. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso a Bolzano, in data 25/02/2025.
La Giudice
Birgit Fischer
pag. 8/8