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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1725/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11950/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097202221460001173009 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097202221460001173009 IVA-ALTRO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (conclusioni come da verbale)
Resistente/Appellato: (conclusioni come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP2 di Roma ha proposto appello avverso la sentenza n. 11950 del 2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente
Resistente_1 avverso l'avviso iscrizione ipotecaria n° 097202221460001173009 inerente due cartelle di pagamento (la n. 097200902300511157000 relativa ad Iva 2004 e la n. 09720120325466775000 relativa ad Iva 2005).
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio la contribuente appellata invocando il rigetto del gravame con il favore delle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Sebbene ritualmente citata non si costituiva in giudizio l'Ader.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la ritualità della notifica delle due cartelle atti a monte dell'avviso di iscrizione impugnata ed ha ritenuto maturata la prescrizione dei tributi cui dette cartelle si riferiscono. La Corte di prime cure ha altresì rilevato che i termini di prescrizione non possono considerarsi interrotti in virtù dell'atto di intimazione notificato il 3 luglio 2017.
Tanto premesso l'Agenzia appellante ha prodotto in allegato al gravame sia la documentazione comprovante la notifica delle cartelle sia gli atti interruttivi della prescrizione che renderebbero tempestiva la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato (comunicato alla contribuente il 14.12.2023).
La difesa della contribuente ha tuttavia eccepito l'inammissibilità di tale produzione documentale per violazione del terzo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel testo novellato dalla riforma del processo tributario introdotta dal decreto legislativo n. 220 del 2023. Tale eccezione risulta fondata ed assume valenza decisiva ed assorbente in ordine alla presente controversia.
Il ricorso di primo grado risulta, infatti, depositato il 14.2.2024, dunque in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma (4.1.2024), fatto che rende applicabile nella fattispecie il nuovo testo dell'art. 58 cit.
Com'è noto la norma dispone, per la parte che qui interessa, che non è mai consentito il deposito delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado.
In tempi recenti detta norma ha superato il vaglio di costituzionalità atteso che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2025, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità della nuova norma proprio nella parte in cui non consente detta produzione documentale in grado di appello.
L'appello proposto risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
La circostanza che la pronuncia della Corte Costituzionale sia intervenuta nelle more della celebrazione del giudizio di appello rende equo compensare tra le parti le spese processuali del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1725/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11950/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097202221460001173009 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 097202221460001173009 IVA-ALTRO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (conclusioni come da verbale)
Resistente/Appellato: (conclusioni come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP2 di Roma ha proposto appello avverso la sentenza n. 11950 del 2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente
Resistente_1 avverso l'avviso iscrizione ipotecaria n° 097202221460001173009 inerente due cartelle di pagamento (la n. 097200902300511157000 relativa ad Iva 2004 e la n. 09720120325466775000 relativa ad Iva 2005).
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio la contribuente appellata invocando il rigetto del gravame con il favore delle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Sebbene ritualmente citata non si costituiva in giudizio l'Ader.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la ritualità della notifica delle due cartelle atti a monte dell'avviso di iscrizione impugnata ed ha ritenuto maturata la prescrizione dei tributi cui dette cartelle si riferiscono. La Corte di prime cure ha altresì rilevato che i termini di prescrizione non possono considerarsi interrotti in virtù dell'atto di intimazione notificato il 3 luglio 2017.
Tanto premesso l'Agenzia appellante ha prodotto in allegato al gravame sia la documentazione comprovante la notifica delle cartelle sia gli atti interruttivi della prescrizione che renderebbero tempestiva la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato (comunicato alla contribuente il 14.12.2023).
La difesa della contribuente ha tuttavia eccepito l'inammissibilità di tale produzione documentale per violazione del terzo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992 nel testo novellato dalla riforma del processo tributario introdotta dal decreto legislativo n. 220 del 2023. Tale eccezione risulta fondata ed assume valenza decisiva ed assorbente in ordine alla presente controversia.
Il ricorso di primo grado risulta, infatti, depositato il 14.2.2024, dunque in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma (4.1.2024), fatto che rende applicabile nella fattispecie il nuovo testo dell'art. 58 cit.
Com'è noto la norma dispone, per la parte che qui interessa, che non è mai consentito il deposito delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado.
In tempi recenti detta norma ha superato il vaglio di costituzionalità atteso che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2025, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità della nuova norma proprio nella parte in cui non consente detta produzione documentale in grado di appello.
L'appello proposto risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
La circostanza che la pronuncia della Corte Costituzionale sia intervenuta nelle more della celebrazione del giudizio di appello rende equo compensare tra le parti le spese processuali del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.