Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 433
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità della produzione documentale in appello

    L'eccezione è stata ritenuta fondata e decisiva, poiché il ricorso di primo grado è stato depositato dopo l'entrata in vigore della riforma, rendendo applicabile il nuovo testo dell'art. 58 cit. che non consente il deposito in appello di atti che costituiscono presupposto di legittimità dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 433
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 433
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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