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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data
5.2.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 26285/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a
, , , n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 eredi DI PINTO ROSA
avv. Federico Lucci parte ricorrente e
convenuto CP_1
funz. del. CP_2
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte istante chiede la corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 508/88, il cui diritto le è stato riconosciuto con decreto di omologa di data 6.11.2023, a decorrere dalla domanda amministrativa del
15.10.2021 e la relativa condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi, oltre CP_1 accessori a decorrere dal 120° dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
rappresenta che il decreto di omologa è stato notificato in data
17.11.2023 all' al quale è stato anche notificato il modello AP70, via pec, in data CP_1 CP_ 02.01.2024; che L in data 9.03.2024 ha comunicato, con modello TE08, gli importi dovuti a titolo di arretrati, calcolati dal 1 novembre 2021 al 31.07.2022,per Euro 4.723,40; che a mezzo
Patronato, in data 6.5.2024 ha inviato tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle somme riconosciute dall' ; che non ha ottenuto alcun pagamento;
che vi è l'ulteriore CP_1 requisito socio – sanitario del “non ricovero” con retta a carico di Enti pubblici e la mancata percezione di analoga indennità. Richiama la deliberazione n. 111 del 21.12.2020, che ha CP_1 stabilito che le prestazioni invalidità civile devono essere liquidate entro 45 giorni dall'invio del modello ap70.
Costituitasi, parte convenuta chiede il rigetto del ricorso in relazione all'avvenuta liquidazione della provvidenza economica invocata prima del deposito del ricorso e prima dello scadere dei 120 giorni previsti dalla legge. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per la prima udienza di data 5.2.2025.
Le parti concordano nella conclusione circa la declaratoria della cessazione della materia del contendere .
Rimane controversia solamente in ordine alle spese processuali.
Al riguardo la documentazione prodotta da entrambe le parti evidenzia che il modello AP70 relativo a , originaria avente diritto, deceduta in data 05/07/2022, è stato notificato all' Per_1 CP_1 in data 2.1.2024, che la domanda degli eredi è di data 6.5.2024 e che la liquidazione è intervenuta in data 3.6.2024, con successivo accredito in data 22.7.2024.
Poiché la liquidazione è intervenuta entro 120 giorni dalla richiesta degli eredi, anche in considerazione del tempo trascorso rispetto al decesso della de cuius, si ritiene di compensare interamente le spese processuali;
PQM
dichiara cessazione della materia del contendere con spese processuali totalmente compensate fra le parti.
Roma, 24.2.2025 il Giudice