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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/08/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1304/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 1304/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione addì 1.2.2025 alla scadenza dei termini ex art. 190 cpc (vecchio rito) allora concessi e vertente
tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Latina, alla via Pastrengo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Videa Rita Gabriella che la rappresenta e difende come da procura in atti,
- attrice -
e
(C.F. , ex lege domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso il domicilio digitale dell'Avv. Carolina Bonzio del foro di Milano che lo rappresenta e difende come da procura in atti, convenuto\ terzo chiamato e
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege P.IVA_1 domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Vincenzo Lamastra del foro di Milano come da procura in atti,
- convenuto- e
Controparte_3 (P.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex P.IVA_2 lege domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Anna Ricciardi del foro di Roma che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- terza chiamata-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il dott. e il Controparte_1 [...] al fine di veder condannare gli stessi, in Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito dell'intervento di mastoplastica riduttiva eseguito in data 3.11.2017 in occasione della partecipazione al programma televisivo “Bella più di prima”. A sostegno della domanda, parte attrice deduceva l'invalidità del consenso informato prestato ma soprattutto un aggravamento post-operatorio della zona areolare del seno destro che, costringendo il dott. a intervenire CP_1 nuovamente per la revisione chirurgica della ferita, determinava la definitiva compromissione dello stesso. Sulla scorta di tali motivazioni, l'attrice chiedeva di condannare il CP_1 e la struttura sanitaria al risarcimento dei pregiudizi subiti. Costituiti ritualmente in giudizio, entrambi i convenuti contestavano le avverse difese valorizzando la regolarità dell'intervento ed eccependo che le anomalie nel decorso post-operatorio fossero viceversa ascrivibili alla condotta negligente della paziente, la quale non avrebbe rispettato le prescrizioni per il dopo intervento e segnatamente il divieto di fumare. Analoghe eccezioni venivano sollevate anche dalla Compagnia assicurativa – costituitasi ritualmente in giudizio in qualità di terza chiamata in causa – la quale, eccependo che la copertura assicurativa fosse limitata alla sola colpa grave del dottore, insisteva per il rigetto delle domande attoree. La causa, istruita con prova testimoniale, produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione addì 1.2.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vecchio rito
2. Tanto premesso, la domanda attorea è in parte fondata e deve essere accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.
3. Occorre individuare i parametri normativi di riferimento in punto di responsabilità del medico e della struttura sanitaria applicabili nel caso in esame.
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Al riguardo, giova sottolineare che i fatti generatori di responsabilità sono avvenuti in data 3.11.2017 e, pertanto, si pongono nell'ambito applicativo della novella n. 24/2017 in vigore dal 1.04.2017. L'art. 7 l. n. 24/2017 (c.d. legge ) prevede una inderogabile CP_4 bipartizione della responsabilità civile che differenzia la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione medica: mentre, infatti, la prima viene ricostruita come responsabilità contrattuale, la responsabilità del medico viene ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, con tutto ciò che ne deriva in punto di disciplina. In particolare, ai sensi del predetto art. 7 l. n. 24/2017 “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose”. In altri termini, la struttura sanitaria risponde, con la riforma, dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con ciò che ne deriva per la disciplina della prescrizione, dell'onere della prova e del danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni e il danneggiato dovrà provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. il c.d. contratto di spedalità), rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile;
infine, il danno risarcibile sarà limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo. Diverso è il regime applicabile all'esercente la professione sanitaria: egli viene viceversa chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 c.c. (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale che prevedono un termine prescrizionale di cinque anni e un gravoso onere della prova in capo al danneggiato: quest'ultimo, infatti, dovrà non solo allegare ma anche provare il fatto illecito, il danno evento e il danno conseguenza, l'elemento soggettivo e il nesso eziologico tra la condotta e l'evento di danno e tra quest'ultimo e il danno-conseguenza Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale allegata e dalla copiosa documentazione in atti, (relazione medico legale di parte, cartelle cliniche, referti e certificati medici), si ritiene di poter accertare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ma non del medico che ha eseguito l'intervento. Come anticipato, per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 24/2017, la responsabilità del medico deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione del relativo regime probatorio.
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Sul punto, se il nesso di causa è stato provato dall'attore mediante perizia medico-legale della dott.ssa ( cfr. all. 10 alla II memoria Persona_1 ex aret. 183 comma 6 cpc), nulla è stato dedotto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, del grado della colpa del sanitario, come richiesto dagli artt. 5 e 7 comma 3 legge 24/17.
3.1 Se ci spostiamo sul versante della CTU medico-legale agli atti, nella condotta del medico non è stato circostanziato il grado della colpa del ctu (profilo del tutto omesso dal collegio peritale). Proseguendo nella disamina della perizia medico-legale, la diagnosi formulata dal medico risulta essere stata corretta. Inoltre i CTU hanno verificato la conformità al protocollo della scelta terapeutica del sanitario, nonché la correttezza dei trattamenti chirurgici rispetto alla situazione clinica e hanno evidenziato che «sulla base della documentazione esaminata è possibile affermare che i trattamenti sono stati conformi al protocollo» (cfr. pag. 48 CTU). Sulla scorta di tali considerazioni, non sembra ravvisabile alcuna responsabilità extracontrattuale del dott. in quanto non risulta CP_1 sufficientemente provato nemmeno dalla eseguita ctu l'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano in capo al sanitario.
4. Diverse sono invece le considerazioni da svolgere con riguardo alla posizione del in Controparte_2 quanto la responsabilità di quest'ultimo è viceversa da inquadrare nel diverso paradigma della responsabilità contrattuale, a norma dell'art. 7 della l. n. 24/2017. Sul punto, va osservato che, in tema di responsabilità medica, incombe sul paziente-creditore che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione del medico, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, provando che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile e inevitabile secondo l'ordinaria diligenza. Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva dunque il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. In particolare, come espressamente ribadito dalla Suprema Corte, la regola dell'onere probatorio applicabile in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è quella secondo la quale l'attore – paziente danneggiato – deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore,
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quale inadempimento astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno (Cass., Sez. Un., n. 577/2008; Cass., n. 4792/2013). Pertanto, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia – con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno – scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico e il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima e il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti (cfr. Cass. civ. sez. III, 20/11/2018, n. 29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/2019). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali: l'una, relativa all'evento dannoso a monte, l'altra, relativa all'impossibilità di adempiere a valle. Sicché, il nesso di causa tra “malpractice” medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore-danneggiato. Solo se è stata raggiunta tale prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore-danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. In conclusione, mentre il creditore-paziente deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (c.d. “causalità costitutiva” del diritto), il debitore-struttura sanitaria deve provare che una causa non prevenibile e improbabile abbia reso impossibile la prestazione (c.d. “causalità liberatoria”) (cfr. ex multiis Cass. Civ, Sez. III, n. 28991/2019). 5. Individuato il regime normativo applicabile al caso di specie, occorre verificare se, e in che misura, gli addebiti di responsabilità formulati da parte attrice trovino conferma alla luce delle risultanze probatorie, valutate sulla scorta delle valutazioni specialistiche demandate al consulente tecnico d'ufficio.
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L'elaborato peritale è adottato dallo scrivente quale parametro decisorio in relazione ai profili la cui comprensione e valutazione presuppongono speciali conoscenze tecniche. Dall'elaborato peritale si deduce che dall'intervento di mastoplastica riduttiva è derivato un danno non patrimoniale causalmente riconducibile all'operazione eseguita. Infatti, Secondo la CTU agli atti «la lesione dell'integrità psico fisica, sia permanente che temporanea è in relazione causale con il trattamento chirurgico subito nel novembre 2017» (cfr. pag. 49 CTU). Sul tema i ctu hanno avuto l'occasione di chiarire, rispetto alle controdeduzioni dei ctp, che l'intervento in esame, pur non essendo stato gestito dal sanitario mediante la violazione dei protocolli e delle prassi vigenti, presentava la possibilità di una noxa iatrogena piuttosto alta nell'evidenza di un danno così oggettivamente evidente come la necrosi areolare ( cfr. pag. 52 della ctu in atti). A fronte della convincente spiegazione fornita dal ctu deve concludersi che nel caso di specie si è in presenza di una complicanza iatrogena correlata alla natura dell'intervento chirurgico.
5.1 Deve, sul punto, chiarirsi, riportando la trattazione all'ambito strettamente giuridico, come la valutazione giuridica delle risultanze medico legali diverge nettamente dalla scienza medica, posto che le cd. “complicanze” non comportano un affievolimento della responsabilità professionale, la quale o sussiste o non sussiste del tutto secondo il criterio della imputazione giuridica. Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti precisato che: “ col lemma "complicanza", la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Tale concetto è inutile nel campo giuridico. Quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una:
-) o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze";
-) ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze". Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla
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clinica come "complicanza" non basta a farne di per sè una "causa non imputabile" ai sensi dell'art. 1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico. Da quanto esposto consegue, sul piano della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:
-) o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze";
-) ovvero, all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto. Prevedibilità ed evitabilità del caso concreto che, per quanto detto, è onere del medico dimostrare” ( in termini Cass. civ. 13328\15 – cfr. a similis Cass. civ. 24074\17).
A tanto consegue che secondo il riparto dell'onere probatorio tale prova liberatoria NON è stata offerta, posto che tanto la difesa del sanitario quanto quella della struttura sanitaria non hanno per nulla affrontato il tema della complicanza prevedibile ed evitabile.
5.3 E' pur vero d'altro canto che la speciale disposizione ex art. 7 legge 24/17 assegna al giudice il compito di graduare la responsabilità del sanitario a secondo della osservanza o meno dei protocolli e linee guida vigenti. Nel caso in esame è stato prima allegato e poi dimostrato per testimoni ( vedi verbali prova delegata presso i tribunali di Pavia e Monza) che l'attrice non osservò, benchè fosse stata informata più volte dal sanitario al riguardo, l'obbligo di non fumare. La stessa difesa del sanitario ha allegato sufficienti riscontri scientifici sulla interferenza, seppure non sotto il profilo della causa efficiente, tra il tabagismo e il successo dell'intervento chirurgico. A tanto consegue la necessaria corresponsabilità della paziente nella misura di 1\3 ex art. 1227 – 2056 c.c.
6. Ciò premesso sull'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, occorre procedere all'esame delle pretese risarcitorie delle parti attrici. A tal proposito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale richiesto, si ritiene necessario fare riferimento alle tabelle previste dal codice delle assicurazioni private (cfr. art. 7 comma 4 legge 24/17). Ebbene, dalla relazione del collegio dei consulenti tecnici d'ufficio risulta che: «è proponibile un periodo di incapacità temporanea assoluta di giorni 15 (comprensiva sia dell'ulteriore ricovero per la toilette chirurgica della deiscenza oltre che di un congruo periodo di convalescenza) e un periodo di incapacità temporanea parziale, valutata al 50%, di ulteriori 90 giorni,
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comprensivi anche del risentimento psichico. Infine, sono residuati postumi permanenti valutabili nella misura del 10% come danno biologico in ambito RC» (cfr. pag. 54 CTU)- Essendo stati valutati postumi permanenti (nella misura del 10%) ricompresi nel range previsto dall'art. 138 d.lg 209/05 come riformato dal dpr 12/2025, tali nuovi parametri non possono applicarsi che per i sinistri verificatisi dopo il 5.3.2025 ( cfr. art.7 della disposizione). A tanto consegue l'applicazione delle tabelle per il danno non patrimoniale del Tribunale di Roma aggiornate, siccome richiesto. Sulla base delle considerazioni esposte, si può procedere alla liquidazione del danno così individuato: tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (44 anni) e dei parametri di invalidità individuati nella CTU, si quantifica un danno biologico risarcibile pari a € 20.495,88, cui deve aggiungersi un danno biologico temporaneo di € 7.815,00 per un totale complessivo di € 28.310,88. Tale risarcimento va personalizzato in considerazione dei gravi risvolti psichici riscontrati dalla ctu in capo alla paziente causalmente collegati alla omessa osservanza della preparazione psicologica della paziente. È conforme a giustizia elevare l'importo iniziale nella somma definitiva pari ad euro 32.000. Dalla predetta somma occorre decurtate quanto prima accertato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (1/3) per la assunzione del fumo durante e dopo i trattamenti, con un totale risarcitorio pari ad euro 21.344..
6.1 Va tuttavia evidenziato che, considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, tale ammontare deve essere, dapprima, devalutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità (ovvero secondo il valore pecuniario corrente al momento della liquidazione). Sono inoltre dovuti gli interessi compensativi, anche se non richiesti (cfr. Cass. civ. n. 39376\21). Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un
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coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. Ne consegue che, al credito devalutato alla data di novembre 2017 (pari a euro 17.668,87), vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione per un totale di complessivi € 23.632,78 oltre ad euro 2.865,66 per spese mediche documentate (già decurtate ex art. 1227 cc).
7. Venendo al complesso profilo della chiamata riconvenzionale trasversale del dott. ad opera della occorre precisare CP_1 Controparte_5 quanto segue: la ratio legis dell'art. 9 legge 24/17 deve identificarsi con l'intento del legislatore di riequilibrare il rapporto interno tra medico e struttura sanitaria contraddistinti, nel lato esterno, dal differente regime di responsabilità – c.d. binario (contrattuale la struttura sanitaria, aquiliana quello previsto per il medico) – nei confronti del danneggiato. Deve ritenersi che, sia pure il legislatore abbia voluto privilegiare la posizione dell'esercente l'attività sanitaria rispetto alla figura della struttura, il medesimo legislatore abbia inteso, attraverso la rivalsa, escludere una integrale concentrazione delle conseguenze del sinistro in capo alla struttura proprio attribuendo a quest'ultima il diritto di rivalersi nei confronti del proprio ausiliario dopo aver soddisfatto integralmente il creditore. D'altra parte, nulla osta al regolare funzionamento del rapporto interno tra coobbligati in solido quando ciascuno di essi, nel lato esterno, risponde a titolo diverso nei confronti del comune creditore. Alla luce degli artt. 1292 e 1293 c.c. la solidarietà non subisce alcuna alterazione di sorta nonostante i differenti regimi di responsabilità cui sono tenuti i singoli obbligati. A tanto consegue che la querelle presente negli atti di causa sulla imperatività
o meno della disciplina dell'art. 9 legge 24/17 costituisce un falso problema. Lo spirito della riforma è quello di differenziare i titoli di responsabilità del sanitario da quello della struttura, pur abilitandosi quest'ultima ad agire in regresso contro il sanitario soltanto qualora dimostri il dolo\colpa grave del sanitario. Tale limitazione del potere di esercitare il regresso traspare non solo dal termine lessicale “solo in caso di dolo o colpa grave” che vale ad escludere ipotesi alternative ma dal descritto intento riformatore del legislatore. Per brevi cenni infatti occorre sorvolare sul passaggio dal regime contrattuale della responsabilità a quello sancito dalla legge Balduzzi (cfr. art. 3) aspramente criticato e superato dalla legge Gelli-Bianco che introduce il cd. doppio binario delle responsabilità (struttura sanitaria e sanitario). Il passaggio chiave della riforma è il ripensamento del diritto alla salute da perseguire nell'interesse dell'individuo e della collettività, attuato mediante le attività indirizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie e all'utilizzo appropriato delle risorse strutturali , tecnologiche e organizzative ( cfr. art. 1 comma 2). Tale
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obiettivo viene declinato mediante la costruzione di una cornice giuridica della responsabilità sanitaria cd. integrata, che interviene sia in ambito penale (cfr. art. 6) sia in ambito civile (cfr. art. 7) in capo all'esercente la professione sanitaria (che ha materialmente commesso il fatto produttivo di danno) e alla struttura (che ha il controllo dei fattori propri e di quelli estranei sui quali deve vigilare mediante il responsabile esercizio della scelta degli operatori). Tale disegno riformatore del diritto alle cure e alla tutela della salute viene esaltato dalla previsione dell'azione di rivalsa (cfr. art. 9) con la quale si concilia l'esigenza di convogliare la responsabilità medica in capo alla struttura sanitaria, garantendo al paziente di aggredire quest'ultima, e consentendo a quest'ultima, al ricorrere di precise condizioni (dolo\colpa grave del sanitario), di rivalersi nei confronti dei propri ausiliari senza snaturare il primo di tali due aspetti. A tale aspetto fa da riscontro l'obbligo assicurativo previsto dall'art. 10 sia per la struttura che per il sanitario;
tale obbligo consente l'effettività del risarcimento a tutti i soggetti coinvolti da errore medico e per il caso di mancanza di assicurazione garantito dall'art. 14 (fondo di garanzia).. A fronte di tale considerazione l'eventuale previsione, nei rapporti interni tra sanitario e struttura, di deroga a tale riforma va colpita dalla nullità perché in concreto congegnata per evitare la volontà della legge riformatrice. Sostenere che l'autonomia privata può derogare alla riforma descritta non appare fondata sul piano ermeneutico sia letterale che teleologico. A tanto consegue la nullità della previsione dell'art. 7 del contratto di lavoro prodotto in atti, laddove prevede l'obbligo del sanitario di tenere indenne la struttura per i danni occorsi ai terzi (ivi inclusi i pazienti -utenti ) anche per il caso di colpa non grave, come nel caso di specie, in quanto viola l'art. 9 legge 24/17.
8. Alcun approfondimento merita la questione sollevata dall'Assicuratrice del sanitario per difetto di responsabilità del per assenza di prova CP_1 sull'elemento soggettivo di responsabilità del sanitario.
9. Con riferimento al dedotto difettoso consenso informato dalla paziente in quanto eseguito in modalità non conforme ai protocolli vigenti va osservato quanto segue. Precisa al riguardo la Corte di Cassazione: “in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto
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in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" ( cfr. Cass. civ. 24471/20).
Con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che anche qualora si fosse in presenza di un consenso informato invalido o difettoso occorre dare la prova che dall'inadempimento del predetto obbligo del medico sia scaturito un danno ulteriore rispetto alla salute, nel caso di specie non provato, in quanto il cosiddetto “non poter decidere” seppure astrattamente postulabile deve produrre un danno conseguenza specificamente allegato.
10. Ai predetti rilievi segue l'accoglimento della domanda attorea nei limiti prima indicati.
11. Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori massimi dello scaglione di riferimento relativo al decisum (scaglione tra euro 26.001,00 e 52.000) per la complessità della controversia, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Vanno compensate le spese di lite dell'attrice nella misura di 1\3 per la accertata corresponsabilità della ex art. 1227 c.c. Pt_1
Va infine dato atto dell'applicazione dell'art. 4 comma 2 e comma 8, DM 55/14 con riferimento alle spese processuali affrontate da
[...]
, cionondimeno non possono essere liquidate somme Parte_2 superiori a quelle richieste.
Le spese di ctu vanno addossate interamente alla struttura sanitaria per le risultanze prima descritte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
• accoglie in parte la domanda di parte attrice;
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• rigetta la domanda attorea ed altresì la domanda riconvenzionale trasversale esperite nei confronti di;
Parte_2
• condanna il Controparte_2 corrispondere la somma complessiva di € 26.498,44 in favore di Parte_1
, oltre interessi ulteriori al saggio legale dalla data della presente
[...] decisione al soddisfo;
• condanna il Controparte_2 a rifondere i 2\3 delle le spese processuali in favore di attrice, che si Pt_3 liquidano in complessivi € _8.174,26___ di cui € 524,26____ per spese ed € 7.650 per compensi, oltre agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Videa Rita Gabriella, con compensazione della sorte residua;
• condanna in solido il Controparte_2
e parte attrice a rifondere le spese processuali affrontate da
[...]
e da che Parte_2 Controparte_3 liquida rispettivamente in complessivi EURO 12.185,60 e 11.500 oltre accessori di legge;
• pone definitivamente a carico del Controparte_2
e spese della CTU medico-legale espletata.
[...]
Così deciso in Latina il 19.08.2025 Il Giudice dott. Gaetano Negro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 1304/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione addì 1.2.2025 alla scadenza dei termini ex art. 190 cpc (vecchio rito) allora concessi e vertente
tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Latina, alla via Pastrengo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Videa Rita Gabriella che la rappresenta e difende come da procura in atti,
- attrice -
e
(C.F. , ex lege domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso il domicilio digitale dell'Avv. Carolina Bonzio del foro di Milano che lo rappresenta e difende come da procura in atti, convenuto\ terzo chiamato e
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege P.IVA_1 domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Vincenzo Lamastra del foro di Milano come da procura in atti,
- convenuto- e
Controparte_3 (P.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex P.IVA_2 lege domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Anna Ricciardi del foro di Roma che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- terza chiamata-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il dott. e il Controparte_1 [...] al fine di veder condannare gli stessi, in Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito dell'intervento di mastoplastica riduttiva eseguito in data 3.11.2017 in occasione della partecipazione al programma televisivo “Bella più di prima”. A sostegno della domanda, parte attrice deduceva l'invalidità del consenso informato prestato ma soprattutto un aggravamento post-operatorio della zona areolare del seno destro che, costringendo il dott. a intervenire CP_1 nuovamente per la revisione chirurgica della ferita, determinava la definitiva compromissione dello stesso. Sulla scorta di tali motivazioni, l'attrice chiedeva di condannare il CP_1 e la struttura sanitaria al risarcimento dei pregiudizi subiti. Costituiti ritualmente in giudizio, entrambi i convenuti contestavano le avverse difese valorizzando la regolarità dell'intervento ed eccependo che le anomalie nel decorso post-operatorio fossero viceversa ascrivibili alla condotta negligente della paziente, la quale non avrebbe rispettato le prescrizioni per il dopo intervento e segnatamente il divieto di fumare. Analoghe eccezioni venivano sollevate anche dalla Compagnia assicurativa – costituitasi ritualmente in giudizio in qualità di terza chiamata in causa – la quale, eccependo che la copertura assicurativa fosse limitata alla sola colpa grave del dottore, insisteva per il rigetto delle domande attoree. La causa, istruita con prova testimoniale, produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione addì 1.2.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vecchio rito
2. Tanto premesso, la domanda attorea è in parte fondata e deve essere accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.
3. Occorre individuare i parametri normativi di riferimento in punto di responsabilità del medico e della struttura sanitaria applicabili nel caso in esame.
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Al riguardo, giova sottolineare che i fatti generatori di responsabilità sono avvenuti in data 3.11.2017 e, pertanto, si pongono nell'ambito applicativo della novella n. 24/2017 in vigore dal 1.04.2017. L'art. 7 l. n. 24/2017 (c.d. legge ) prevede una inderogabile CP_4 bipartizione della responsabilità civile che differenzia la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione medica: mentre, infatti, la prima viene ricostruita come responsabilità contrattuale, la responsabilità del medico viene ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, con tutto ciò che ne deriva in punto di disciplina. In particolare, ai sensi del predetto art. 7 l. n. 24/2017 “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose”. In altri termini, la struttura sanitaria risponde, con la riforma, dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con ciò che ne deriva per la disciplina della prescrizione, dell'onere della prova e del danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni e il danneggiato dovrà provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. il c.d. contratto di spedalità), rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile;
infine, il danno risarcibile sarà limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo. Diverso è il regime applicabile all'esercente la professione sanitaria: egli viene viceversa chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 c.c. (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale che prevedono un termine prescrizionale di cinque anni e un gravoso onere della prova in capo al danneggiato: quest'ultimo, infatti, dovrà non solo allegare ma anche provare il fatto illecito, il danno evento e il danno conseguenza, l'elemento soggettivo e il nesso eziologico tra la condotta e l'evento di danno e tra quest'ultimo e il danno-conseguenza Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale allegata e dalla copiosa documentazione in atti, (relazione medico legale di parte, cartelle cliniche, referti e certificati medici), si ritiene di poter accertare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ma non del medico che ha eseguito l'intervento. Come anticipato, per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 24/2017, la responsabilità del medico deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicazione del relativo regime probatorio.
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Sul punto, se il nesso di causa è stato provato dall'attore mediante perizia medico-legale della dott.ssa ( cfr. all. 10 alla II memoria Persona_1 ex aret. 183 comma 6 cpc), nulla è stato dedotto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, del grado della colpa del sanitario, come richiesto dagli artt. 5 e 7 comma 3 legge 24/17.
3.1 Se ci spostiamo sul versante della CTU medico-legale agli atti, nella condotta del medico non è stato circostanziato il grado della colpa del ctu (profilo del tutto omesso dal collegio peritale). Proseguendo nella disamina della perizia medico-legale, la diagnosi formulata dal medico risulta essere stata corretta. Inoltre i CTU hanno verificato la conformità al protocollo della scelta terapeutica del sanitario, nonché la correttezza dei trattamenti chirurgici rispetto alla situazione clinica e hanno evidenziato che «sulla base della documentazione esaminata è possibile affermare che i trattamenti sono stati conformi al protocollo» (cfr. pag. 48 CTU). Sulla scorta di tali considerazioni, non sembra ravvisabile alcuna responsabilità extracontrattuale del dott. in quanto non risulta CP_1 sufficientemente provato nemmeno dalla eseguita ctu l'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano in capo al sanitario.
4. Diverse sono invece le considerazioni da svolgere con riguardo alla posizione del in Controparte_2 quanto la responsabilità di quest'ultimo è viceversa da inquadrare nel diverso paradigma della responsabilità contrattuale, a norma dell'art. 7 della l. n. 24/2017. Sul punto, va osservato che, in tema di responsabilità medica, incombe sul paziente-creditore che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione del medico, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, provando che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile e inevitabile secondo l'ordinaria diligenza. Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva dunque il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. In particolare, come espressamente ribadito dalla Suprema Corte, la regola dell'onere probatorio applicabile in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è quella secondo la quale l'attore – paziente danneggiato – deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore,
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quale inadempimento astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno (Cass., Sez. Un., n. 577/2008; Cass., n. 4792/2013). Pertanto, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia – con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno – scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico e il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima e il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti (cfr. Cass. civ. sez. III, 20/11/2018, n. 29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/2019). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali: l'una, relativa all'evento dannoso a monte, l'altra, relativa all'impossibilità di adempiere a valle. Sicché, il nesso di causa tra “malpractice” medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore-danneggiato. Solo se è stata raggiunta tale prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore-danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. In conclusione, mentre il creditore-paziente deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (c.d. “causalità costitutiva” del diritto), il debitore-struttura sanitaria deve provare che una causa non prevenibile e improbabile abbia reso impossibile la prestazione (c.d. “causalità liberatoria”) (cfr. ex multiis Cass. Civ, Sez. III, n. 28991/2019). 5. Individuato il regime normativo applicabile al caso di specie, occorre verificare se, e in che misura, gli addebiti di responsabilità formulati da parte attrice trovino conferma alla luce delle risultanze probatorie, valutate sulla scorta delle valutazioni specialistiche demandate al consulente tecnico d'ufficio.
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L'elaborato peritale è adottato dallo scrivente quale parametro decisorio in relazione ai profili la cui comprensione e valutazione presuppongono speciali conoscenze tecniche. Dall'elaborato peritale si deduce che dall'intervento di mastoplastica riduttiva è derivato un danno non patrimoniale causalmente riconducibile all'operazione eseguita. Infatti, Secondo la CTU agli atti «la lesione dell'integrità psico fisica, sia permanente che temporanea è in relazione causale con il trattamento chirurgico subito nel novembre 2017» (cfr. pag. 49 CTU). Sul tema i ctu hanno avuto l'occasione di chiarire, rispetto alle controdeduzioni dei ctp, che l'intervento in esame, pur non essendo stato gestito dal sanitario mediante la violazione dei protocolli e delle prassi vigenti, presentava la possibilità di una noxa iatrogena piuttosto alta nell'evidenza di un danno così oggettivamente evidente come la necrosi areolare ( cfr. pag. 52 della ctu in atti). A fronte della convincente spiegazione fornita dal ctu deve concludersi che nel caso di specie si è in presenza di una complicanza iatrogena correlata alla natura dell'intervento chirurgico.
5.1 Deve, sul punto, chiarirsi, riportando la trattazione all'ambito strettamente giuridico, come la valutazione giuridica delle risultanze medico legali diverge nettamente dalla scienza medica, posto che le cd. “complicanze” non comportano un affievolimento della responsabilità professionale, la quale o sussiste o non sussiste del tutto secondo il criterio della imputazione giuridica. Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti precisato che: “ col lemma "complicanza", la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Tale concetto è inutile nel campo giuridico. Quando, infatti, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una:
-) o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze";
-) ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze". Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla
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clinica come "complicanza" non basta a farne di per sè una "causa non imputabile" ai sensi dell'art. 1218 c.c.; così come, all'opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico. Da quanto esposto consegue, sul piano della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:
-) o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze";
-) ovvero, all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto. Prevedibilità ed evitabilità del caso concreto che, per quanto detto, è onere del medico dimostrare” ( in termini Cass. civ. 13328\15 – cfr. a similis Cass. civ. 24074\17).
A tanto consegue che secondo il riparto dell'onere probatorio tale prova liberatoria NON è stata offerta, posto che tanto la difesa del sanitario quanto quella della struttura sanitaria non hanno per nulla affrontato il tema della complicanza prevedibile ed evitabile.
5.3 E' pur vero d'altro canto che la speciale disposizione ex art. 7 legge 24/17 assegna al giudice il compito di graduare la responsabilità del sanitario a secondo della osservanza o meno dei protocolli e linee guida vigenti. Nel caso in esame è stato prima allegato e poi dimostrato per testimoni ( vedi verbali prova delegata presso i tribunali di Pavia e Monza) che l'attrice non osservò, benchè fosse stata informata più volte dal sanitario al riguardo, l'obbligo di non fumare. La stessa difesa del sanitario ha allegato sufficienti riscontri scientifici sulla interferenza, seppure non sotto il profilo della causa efficiente, tra il tabagismo e il successo dell'intervento chirurgico. A tanto consegue la necessaria corresponsabilità della paziente nella misura di 1\3 ex art. 1227 – 2056 c.c.
6. Ciò premesso sull'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, occorre procedere all'esame delle pretese risarcitorie delle parti attrici. A tal proposito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale richiesto, si ritiene necessario fare riferimento alle tabelle previste dal codice delle assicurazioni private (cfr. art. 7 comma 4 legge 24/17). Ebbene, dalla relazione del collegio dei consulenti tecnici d'ufficio risulta che: «è proponibile un periodo di incapacità temporanea assoluta di giorni 15 (comprensiva sia dell'ulteriore ricovero per la toilette chirurgica della deiscenza oltre che di un congruo periodo di convalescenza) e un periodo di incapacità temporanea parziale, valutata al 50%, di ulteriori 90 giorni,
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comprensivi anche del risentimento psichico. Infine, sono residuati postumi permanenti valutabili nella misura del 10% come danno biologico in ambito RC» (cfr. pag. 54 CTU)- Essendo stati valutati postumi permanenti (nella misura del 10%) ricompresi nel range previsto dall'art. 138 d.lg 209/05 come riformato dal dpr 12/2025, tali nuovi parametri non possono applicarsi che per i sinistri verificatisi dopo il 5.3.2025 ( cfr. art.7 della disposizione). A tanto consegue l'applicazione delle tabelle per il danno non patrimoniale del Tribunale di Roma aggiornate, siccome richiesto. Sulla base delle considerazioni esposte, si può procedere alla liquidazione del danno così individuato: tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto (44 anni) e dei parametri di invalidità individuati nella CTU, si quantifica un danno biologico risarcibile pari a € 20.495,88, cui deve aggiungersi un danno biologico temporaneo di € 7.815,00 per un totale complessivo di € 28.310,88. Tale risarcimento va personalizzato in considerazione dei gravi risvolti psichici riscontrati dalla ctu in capo alla paziente causalmente collegati alla omessa osservanza della preparazione psicologica della paziente. È conforme a giustizia elevare l'importo iniziale nella somma definitiva pari ad euro 32.000. Dalla predetta somma occorre decurtate quanto prima accertato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (1/3) per la assunzione del fumo durante e dopo i trattamenti, con un totale risarcitorio pari ad euro 21.344..
6.1 Va tuttavia evidenziato che, considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, tale ammontare deve essere, dapprima, devalutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità (ovvero secondo il valore pecuniario corrente al momento della liquidazione). Sono inoltre dovuti gli interessi compensativi, anche se non richiesti (cfr. Cass. civ. n. 39376\21). Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un
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coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. Ne consegue che, al credito devalutato alla data di novembre 2017 (pari a euro 17.668,87), vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione per un totale di complessivi € 23.632,78 oltre ad euro 2.865,66 per spese mediche documentate (già decurtate ex art. 1227 cc).
7. Venendo al complesso profilo della chiamata riconvenzionale trasversale del dott. ad opera della occorre precisare CP_1 Controparte_5 quanto segue: la ratio legis dell'art. 9 legge 24/17 deve identificarsi con l'intento del legislatore di riequilibrare il rapporto interno tra medico e struttura sanitaria contraddistinti, nel lato esterno, dal differente regime di responsabilità – c.d. binario (contrattuale la struttura sanitaria, aquiliana quello previsto per il medico) – nei confronti del danneggiato. Deve ritenersi che, sia pure il legislatore abbia voluto privilegiare la posizione dell'esercente l'attività sanitaria rispetto alla figura della struttura, il medesimo legislatore abbia inteso, attraverso la rivalsa, escludere una integrale concentrazione delle conseguenze del sinistro in capo alla struttura proprio attribuendo a quest'ultima il diritto di rivalersi nei confronti del proprio ausiliario dopo aver soddisfatto integralmente il creditore. D'altra parte, nulla osta al regolare funzionamento del rapporto interno tra coobbligati in solido quando ciascuno di essi, nel lato esterno, risponde a titolo diverso nei confronti del comune creditore. Alla luce degli artt. 1292 e 1293 c.c. la solidarietà non subisce alcuna alterazione di sorta nonostante i differenti regimi di responsabilità cui sono tenuti i singoli obbligati. A tanto consegue che la querelle presente negli atti di causa sulla imperatività
o meno della disciplina dell'art. 9 legge 24/17 costituisce un falso problema. Lo spirito della riforma è quello di differenziare i titoli di responsabilità del sanitario da quello della struttura, pur abilitandosi quest'ultima ad agire in regresso contro il sanitario soltanto qualora dimostri il dolo\colpa grave del sanitario. Tale limitazione del potere di esercitare il regresso traspare non solo dal termine lessicale “solo in caso di dolo o colpa grave” che vale ad escludere ipotesi alternative ma dal descritto intento riformatore del legislatore. Per brevi cenni infatti occorre sorvolare sul passaggio dal regime contrattuale della responsabilità a quello sancito dalla legge Balduzzi (cfr. art. 3) aspramente criticato e superato dalla legge Gelli-Bianco che introduce il cd. doppio binario delle responsabilità (struttura sanitaria e sanitario). Il passaggio chiave della riforma è il ripensamento del diritto alla salute da perseguire nell'interesse dell'individuo e della collettività, attuato mediante le attività indirizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie e all'utilizzo appropriato delle risorse strutturali , tecnologiche e organizzative ( cfr. art. 1 comma 2). Tale
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obiettivo viene declinato mediante la costruzione di una cornice giuridica della responsabilità sanitaria cd. integrata, che interviene sia in ambito penale (cfr. art. 6) sia in ambito civile (cfr. art. 7) in capo all'esercente la professione sanitaria (che ha materialmente commesso il fatto produttivo di danno) e alla struttura (che ha il controllo dei fattori propri e di quelli estranei sui quali deve vigilare mediante il responsabile esercizio della scelta degli operatori). Tale disegno riformatore del diritto alle cure e alla tutela della salute viene esaltato dalla previsione dell'azione di rivalsa (cfr. art. 9) con la quale si concilia l'esigenza di convogliare la responsabilità medica in capo alla struttura sanitaria, garantendo al paziente di aggredire quest'ultima, e consentendo a quest'ultima, al ricorrere di precise condizioni (dolo\colpa grave del sanitario), di rivalersi nei confronti dei propri ausiliari senza snaturare il primo di tali due aspetti. A tale aspetto fa da riscontro l'obbligo assicurativo previsto dall'art. 10 sia per la struttura che per il sanitario;
tale obbligo consente l'effettività del risarcimento a tutti i soggetti coinvolti da errore medico e per il caso di mancanza di assicurazione garantito dall'art. 14 (fondo di garanzia).. A fronte di tale considerazione l'eventuale previsione, nei rapporti interni tra sanitario e struttura, di deroga a tale riforma va colpita dalla nullità perché in concreto congegnata per evitare la volontà della legge riformatrice. Sostenere che l'autonomia privata può derogare alla riforma descritta non appare fondata sul piano ermeneutico sia letterale che teleologico. A tanto consegue la nullità della previsione dell'art. 7 del contratto di lavoro prodotto in atti, laddove prevede l'obbligo del sanitario di tenere indenne la struttura per i danni occorsi ai terzi (ivi inclusi i pazienti -utenti ) anche per il caso di colpa non grave, come nel caso di specie, in quanto viola l'art. 9 legge 24/17.
8. Alcun approfondimento merita la questione sollevata dall'Assicuratrice del sanitario per difetto di responsabilità del per assenza di prova CP_1 sull'elemento soggettivo di responsabilità del sanitario.
9. Con riferimento al dedotto difettoso consenso informato dalla paziente in quanto eseguito in modalità non conforme ai protocolli vigenti va osservato quanto segue. Precisa al riguardo la Corte di Cassazione: “in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto
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in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" ( cfr. Cass. civ. 24471/20).
Con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che anche qualora si fosse in presenza di un consenso informato invalido o difettoso occorre dare la prova che dall'inadempimento del predetto obbligo del medico sia scaturito un danno ulteriore rispetto alla salute, nel caso di specie non provato, in quanto il cosiddetto “non poter decidere” seppure astrattamente postulabile deve produrre un danno conseguenza specificamente allegato.
10. Ai predetti rilievi segue l'accoglimento della domanda attorea nei limiti prima indicati.
11. Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori massimi dello scaglione di riferimento relativo al decisum (scaglione tra euro 26.001,00 e 52.000) per la complessità della controversia, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Vanno compensate le spese di lite dell'attrice nella misura di 1\3 per la accertata corresponsabilità della ex art. 1227 c.c. Pt_1
Va infine dato atto dell'applicazione dell'art. 4 comma 2 e comma 8, DM 55/14 con riferimento alle spese processuali affrontate da
[...]
, cionondimeno non possono essere liquidate somme Parte_2 superiori a quelle richieste.
Le spese di ctu vanno addossate interamente alla struttura sanitaria per le risultanze prima descritte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
• accoglie in parte la domanda di parte attrice;
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• rigetta la domanda attorea ed altresì la domanda riconvenzionale trasversale esperite nei confronti di;
Parte_2
• condanna il Controparte_2 corrispondere la somma complessiva di € 26.498,44 in favore di Parte_1
, oltre interessi ulteriori al saggio legale dalla data della presente
[...] decisione al soddisfo;
• condanna il Controparte_2 a rifondere i 2\3 delle le spese processuali in favore di attrice, che si Pt_3 liquidano in complessivi € _8.174,26___ di cui € 524,26____ per spese ed € 7.650 per compensi, oltre agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Videa Rita Gabriella, con compensazione della sorte residua;
• condanna in solido il Controparte_2
e parte attrice a rifondere le spese processuali affrontate da
[...]
e da che Parte_2 Controparte_3 liquida rispettivamente in complessivi EURO 12.185,60 e 11.500 oltre accessori di legge;
• pone definitivamente a carico del Controparte_2
e spese della CTU medico-legale espletata.
[...]
Così deciso in Latina il 19.08.2025 Il Giudice dott. Gaetano Negro
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