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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2236/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai SIg.ri Magistrati: dott. VA SGAMBATI Presidente dott. AR SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 13.11.2024 al n. 2236 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2490/2024 del 29/07/2024
promossa da elettivamente domiciliato in Firenze, Via Ciro Menotti n. 6, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende come Parte_2 da mandato in atti
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Firenze, Corso n. 2 presso e Controparte_1 nello studio dell'Avv. Daniela Marcucci Pilli che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Lisa Romagnoli, la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale in favore di figli nati fuori dal matrimonio. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante Pt_1
“…Dichiarare invalido o illegittimo o inefficace l'accordo del 20.3.2023
[...]
nella parte concernente la modifica delle condizioni della frequentazione, per l'effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dalla SI.ra CP_1
e confermare le condizioni fissate dalla sentenza della Corte di Appello di
[...]
Firenze n. 2829/2022 del 20.12.2022, confermative del decreto del Tribunale di
Firenze n. 1117/2022 del 15.5.2022.…”; per l'appellata : “…in Controparte_1
via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità dell'appello dell'Avv. Pt_1
per i motivi sopra richiamati;
in subordine e nel merito: -rigettare
[...]
l'appello proposto dall'Avv avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze n. 2490/2024 pubblicata il 29.7.2024, perché infondato in fatto e in diritto;
In via istruttoria – occorrendo – si chiede: che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia procedere all'audizione d , con l'eventuale ausilio di uno psicologo, Per_1
ovvero disporre apposita CTU (con altro CTU), che si estenda anche al nucleo familiare della nuova compagna dell'Avv. volta a stabilire quale sia il Pt_1
regime di frequentazione atto a tutelare il benessere psico-fisico di , alla Per_1
luce delle mutate condizioni di vita dell'Avv. e delle mutate esigenze di Pt_1
che ha necessità di grande serenità anche per affrontare i percorsi derivanti Per_1
dai disturbi che gli sono stati diagnosticati. Si chiede altresì che la Corte di Appello ordini all'Avv. la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei Parte_1
redditi e DE estratti conto corrente DE ultimi tre anni. Con vittoria di spese anche del presente giudizio…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. il fatto e il giudizio di primo grado. (nato a [...] il Parte_1
18/4/1973) e (nata a [...], il [...]) iniziavano nel Controparte_1
2 I.
1. Nel corso dell'anno 2020 terminava la relazione fra i genitori e la madre chiedeva dinanzi al Tribunale di Firenze la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in favore del figlio sia in riferimento all'affidamento/collocamento del minore sia in riferimento alle condizioni economiche;
il padre si costituiva, contestando le avverse domande;
era disposta
CTU psicologica mirata ad accertare l'idoneità genitoriale delle parti ed il miglior regime di incontri padre/figlio; in esito, il Tribunale con decreto in data 15.05.2022 così decideva: “…- dispone l'affido condiviso del minore Persona_2
(8/11/2017) ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso l'abitazione sita in via
Garbasso n. 2; - revoca l'assegnazione della ex casa familiare , Controparte_1
disposta con decreto provvisorio del 30/7/2021; - dispone che, durante il periodo scolastico, il minore trascorra: la prima settimana i giorni di lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre e da venerdì alla domenica con la madre;
la seconda settimana i giorni di lunedì e martedì con il padre, i giorni di mercoledì e giovedì con la madre e da venerdì alla domenica con il padre, comprensivi di pernottamento, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola;
- dispone che durante il periodo estivo il minore trascorra con i genitori tre settimane, anche non consecutive;
i genitori si comunicheranno le settimane di rispettiva spettanza entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che durante le vacanze di Natale il minore trascorra una settimana con ciascun genitore (dalla fine della scuola fino al 31 dicembre alle ore 10:30, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione dell'altro genitore e dal 31 dicembre all'inizio della scuola), ad anni alterni, iniziando per l'anno 2022 a trascorrere il primo periodo presso il padre, con alternanza annuale;
- dispone che il minore trascorra, ad anni alterni, durante le festività Pasquali, tre giorni con un genitore, dall'interruzione della scuola fino alla mattina del Lunedì dell'Angelo alle ore 10:30, quando verrà riaccompagnato a casa dell'altro genitore, con alternanza annuale, iniziando dal genitore con cui non ha trascorso quest'anno il giorno di Pasqua;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1
3 entro il giorno 5 di ogni mese, a la somma di euro 1.000 Controparte_1
mensili quale contributo per il mantenimento del figlio , rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone le spese scolastiche a carico del padre della misura del 100%; pone le altre spese straordinarie (spese mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, specialistiche nonché le spese per attività sportive e/o ludiche da sostenere nell'interesse d ) nella misura del 60% a carico del padre e del Per_1
40% a carico della madre, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017; - dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
pone le spese di
CTU a carico solidale delle parti per metà ciascuna…”.
I.
2. La madre presentava reclamo avverso detto decreto;
il padre si costituiva e contestava le avverse domande;
il procedimento era definito con sentenza di questa
Corte n. 2829/2022 del 20.12.2022 che, in parziale riforma del decreto, così decideva:
“…- determina nell'importo di € 2.000,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, la somma che il padre dovrà corrispondere alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, quale contributo perequativo per il mantenimento del figlio
; - pone le spese straordinarie relative al minore, determinate sulla base Per_1
delle linee guida del CNF del 2017, a carico esclusivo del padre;
- conferma per il resto il decreto reclamato;
- compensa integralmente le spese…”. Seguiva una pletora di procedimenti tra le Parti sia in sede civile che in sede penale. Dall'un lato, notificava precetto per rilascio della casa familiare, la cui assegnazione era Pt_1
stata revocata, e proponeva opposizione al precetto e poi agli atti esecutivi;
a CP_1
sua volta la stessa notificava precetto per pagamento di arretrati a titolo di mantenimento del minore e si opponeva al precetto resistendo e vantando Pt_1
controcrediti in compensazione. Dall'altro lato, sotto il versante penale, le parti presentavano reciprocamente esposti e denunce-querele.
I.
3. Successivamente, le Parti addivenivano ad un incontro che siglavano in un
“atto di transazione” sottoscritto in data 20.03.2023 nel quale, riportando tutti i fatti di cui sopra alla stregua di premesse, così si obbligavano: “…1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 2) Tenuto conto del determinante interesse di
4 ad una maggior stabilità della sua vita che ha anche convinto i genitori al Per_1
presente accordo, le parti proprio al fine di garantirgli tale maggior stabilità, concordano quanto segue, fermo l'affido condiviso nella settimana in cui il Per_1
fine settimana è di spettanza del padre starà con lui anche il lunedì dall'uscita della scuola e verrà riaccompagnato a casa della madre il martedì entro le ore 21,30; Nella giornata di venerd verrà preso dal padre a scuola e starà con lui fino alla Per_1
domenica sera quando ricondurrà il figlio dalla madre entro le ore 21.30 (salvo che il padre non lo abbia condotto fuori per il fine settimana: in tal caso il padre ricondurrà il figlio a scuola il lunedì); Nella settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza della madre, starà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola fino al Per_1
giovedì quando lo riporterà a casa della madre entro le 21,30. In caso di malattia di il bimbo rimarrà con la madre. ln occasione delle vacanze natalizie i Per_1
genitori avranno con loro alternando di anno in anno il periodo dal 23 Per_1
dicembre dall'uscita della scuola al 30 dicembre ore 21 con il periodo dal 30 dicembre ore 21 al 6 gennaio ore 21 ,30; con l'accorgimento che la madre trascorrerà con sempre la Vigilia di Natale dalle ore 10,30 del mattino fino alle ore Per_1
10,30 del giorno di Natale mentre il padre trascorrerà sempre il giorno di Natale fino alle ore 10,30 del 26 dicembre. ln detto periodo i genitori si alterneranno nel riprendere e riaccompagnare a casa dell'uno o dell'altro. Le vacanze Per_1
Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con un genitore, iniziando il padre nel corrente anno 2023. ln occasione delle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con 3 settimane così suddivise: 15 giorni nel mese di agosto anche non Per_1
consecutivi 1 settimana consecutiva nel mese di giugno o luglio. I periodi di vacanza saranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno. - Nei periodi non scolastici rimane la frequentazione di cui al punto 2) e il bambino verrà preso alle ore 16:30 dall'Avv. a casa della madre oppure dove la madre sempre a Pt_1
Firenze, dovesse indicargli. Il compleanno di verrà festeggiato con Per_1
entrambi i genitori e il luogo ove si svolgeranno i festeggiamenti sarà scelto di comune accordo o in mancanza di accordo sarà scelto dal padre e dalla madre ad
5 anni alterni. Quest'anno sarà il padre — in mancanza di accordo — a scegliere ove festeggiare il compleanno di . ln occasione del compleanno dei genitori o Per_1
dei nonni se richiesto starà con il festeggiato (in occasione della festa). 3) Per_1
Le parti concordano infine sull'iscrizione del figlio presso l'Istituto Santa Per_1
MA DE Angeli per tutto il ciclo della scuola primaria, rimanendo a carico del padre ogni relativo pagamento, tranne la mensa che verrà pagata dalla madre;
anche per tutte le altre spese straordinarie nell'interesse del minore resta fermo l'obbligo paterno di sostenere integralmente i relativi esborsi, come stabilito nella sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2829/2022; previo comunque sempre accordo con la madre per ogni scelta relativa al figlio. 4) Quanto alla casa di Via Garbasso essa verrà riconsegnata all'Avv entro e non oltre le ore 16 del 27 marzo 2023, Pt_1
termine essenziale per te parti. L'immobile è già stato visionato da lui e da un tecnico di sua fiducia in data 15.3.2023 e il sopralluogo ha avuto esito positivo;
detto sopralluogo verrà ripetuto alla consegna delle chiavi alla presenza di persone di fiducia dell'Avv. e della SI.ra . 5) Quest'ultima si impegna a Pt_1 CP_1
chiedere il trasferimento della propria residenza anagrafica da Via Garbasso entro e non oltre il 10 giugno 2023; 6) A sua volta l'Avv si impegna a versare alla Pt_1
GNa l'importo di Euro 26.400,62, somma risultante dalla detrazione CP_1
dall'importo precettato di Euro 27.360,62 della somma di Euro 960,00 di cui al punto n) del presente atto, unica somma che la GN riconosce dovuta all'Avv. CP_1
Detta somma viene versata quale acconto in Euro 10.000,00 (tramite Pt_1
assegno circolare tratto sulla Banca Intesa San Paolo n. 3206650927-12 a favore della
SI.r ) contestualmente alla firma del presente atto, per consentire alla stessa CP_1
la disponibilità necessaria per assumere una casa in locazione e comunque per poter rilasciare la casa familiare e, quanto ad Euro 16.400,62, contestualmente al rilascio da parte della GNa dell'immobile di via Garbasso. 7) Le parti concordano CP_1
che, avvenuto il rilascio l'Avv erserà alla GN , entro il giorno Pt_1 CP_1
6 importo che deve essere versato dal 5.4.2023 sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge a decorrere dal mese di dicembre 2023, prendendo come base il mese di dicembre 2022. 8) Il SI. si impegna a rimettere tutte le Parte_1
denunce-querele proposte nei confronti della SI.ra ed ogni Controparte_1
altra eventuale integrazione, in relazione ai procedimenti penali n. 966/2020 RGNR
e n. 6376/2022 RGNR, e ogni altra eventuale denuncia querela, anche ignota alla querelata / denunciata, presentata in questi anni nei confronti della SI.ra
[...]
di cui non si conoscono i riferimenti, entro e non oltre 15 (quindici) CP_1
giorni dalla sottoscrizione della presente transazione. La SI.r Controparte_1
si impegna a sua volta ad accettare tutte le remissioni delle querele di cui sopra con spese a carico dell'Avv. 9) La SI.ra a sua volta si Pt_1 Controparte_1
impegna a rimettere la denuncia-querela presentata in data 08.03.2023 nell'esposto nei confronti del SI entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Parte_1
firma della presente transazione ed ogni altra querela dalla stessa presentata, anche se non nota a contropart Il SI si impegna a sua volta Pt_1 Parte_1
ad accettare la remissione della querela presente nell'esposto di cui sopra con spese a carico della SI.ra . Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, ed il CP_1
puntuale adempimento DE accordi, dichiarano di non avere più niente a pretendere da quanto portato all'attenzione della A.G. in sede penale e rinunciano reciprocamente alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali concernenti qualunque fatto pregresso alla firma della presente;
così come rinunciano ad ogni pretesa che per gli stessi fatti potessero far valere in sede civile. Le parti rinunciano altresì alla presentazione di querele per eventuali fatti sopravvenuti sino alla sottoscrizione del presente atto;
10) Le parti, inoltre si impegnano a comparire per l'udienza fissata per il 22.03.2023 nelle cause n. RGE 280/2023 e n. RG 1316/2023 e in detta sede dare atto dell'avvenuta sottoscrizione del presente accordo, chiedendo differimento a data successiva al 27.03.2023 per verificare l'effettiva esecuzione di quanto stabilito ai punti 4) e 6) che precedono. 11) Avvenuta la riconsegna dell'immobile e il pagamento come indicato al punto 4) ed al punto 6) che precede,
7 le parti si obbligano a depositare reciprocamente rinuncia agli atti e alle domande e accettazione dell'avversa rinuncia nei procedimenti giudiziari pendenti dinnanzi al
Tribunale di Firenze n. R.G.E. 280/2023, R.G. 1316/2023, R.G. 2239/2023. Le parti dichiarano altresì — effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 4), 6), 8), 9), 10) e 1 1)
— di rinunciare a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2829/2022 della Corte d'Appello di Firenze;
fermi, comunque, gli obblighi assunti nella seguente clausola n. 13. 12) Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Avv. rinuncia a tutti i crediti vantati nei confronti della SI.ra di cui Pt_1 CP_1
alle lettere p e q della premessa. 13) Quale ulteriore patto essenziale determinante delle reciproche concessioni del presente accordo l'Avv. rimanendone Pt_1
usufruttuario esclusivo a vita, si obbliga a trasferire a favore del figlio la Per_1
nuda proprietà dell'unità immobiliare sita al piano terreno e primo di via Garbasso 2, già casa familiare come individuata dall'assegnazione della stessa alla SI.r , CP_1
entro il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo. A tal fine, i genitori si impegnano a presentare istanza di autorizzazione ed, appena ottenuto il provvedimento autorizzativo, a comparire all'atto notarile per formalizzare il trasferimento di cui sopra. Tutti i costi necessari per pervenire a detta intestazione saranno sostenuti dall'Avv il quale si impegna a sostenere tutti i Parte_1
costi che dovessero gravare sul nudo proprietario fino al raggiungimento dell'indipendenza economica d . 14) Le parti si impegnano a far ratificare Per_1
dal Tribunale di Firenze tutti gli accordi relativi a OR qui assunti, ivi compreso quello relativo al trasferimento dell'immobile di cui al punto precedente, con ricorso congiunto che viene sottoscritto in uno con il presente atto e che verrà depositato non appena divenuta definitiva la sentenza della Corte d'Appello. Le parti fin d'ora conferiscono mandato irrevocabile all'Avv. Anna Lisa Romagnoli perché, allo scadere del termine, depositi detto ricorso. 15) Con il puntuale adempimento di quanto sopra pattuito, le parti riconoscono di non aver reciprocamente altro da richiedere o pretendere, essendo la presente transazione conclusa ex art. 1975 c.c. su tutti gli affari che possano essere fra loro intercorsi. 16) Tutte le spese per l'assistenza
8 legale, giudiziale e stragiudiziale, sono integralmente compensate fra le parti. 17) Gli avvocati delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 comma 8 L.P.…”. Contestualmente, tutte le Parti e i loro procuratori sottoscrivevano un ricorso congiunto, come descritto nell'atto di transazione. Detto ricorso non era mai depositato per disaccordo sopraggiunto del padre.
I.4. , invece, con autonomo, successivo, ricorso dinanzi al Controparte_1
medesimo Tribunale introduttivo del presente procedimento, chiedeva quanto segue: “…modificare come previsto nel ricorso congiunto sottoscritto dalle parti – in parte qua - le disposizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Firenze
n. 2829/2022 confermative del decreto del Tribunale di Firenze n. 1117/2022, accogliendo le condizioni come sopra specificate (perché concordate tra le parti nella transazione e nel ricorso congiunto già sottoscritto); ferme restando le disposizioni economiche previste per il mantenimento di a carico del padre dalla Per_1
sentenza della Corte d'Appello n. 2829/2022.…”. Deduceva, fra l'altro che il padre aveva rifiutato di ottemperare all'accordo circa la presentazione del ricorso congiunto dinanzi al Tribunale per la ratifica delle condizioni di transazione motivando sul fatto che la Scuola Santa MA DE Angeli (concordata nell'accordo e nel ricorso congiunto) non sarebbe stata una buona scuola, sostenendo anche che il figlio avrebbe avuto una istruzione migliore in una scuola pubblica (nonostante abbia sempre frequentato il nido e la scuola materna in istituti privati). A Per_1
sua volta, si costituiva in giudizio, resisteva alla domanda e così Pt_1
concludeva: “…rigettare il ricorso;
- compensare le spese di lite.…” Deduceva, a sua volta, che la sottoscrizione dell'accordo del 20.3.2023 era venuto a cadere in un momento storico di enorme travaglio personale per lui dal momento che aveva promesso all'anziano padre , ormai malato terminale, che prima della sua Per_3
dipartita – poi avvenuta in data 31.3.2023 - la causa sarebbe stata conciliata e la casa nuovamente abitata da lui medesimo;
che effettivamente con rinnovata riflessione era giunto alla conclusione che l'autonomia negoziale dei genitori non poteva che
9 essere esercitata nell'ottica dell'effettiva rispondenza dei patti sottoscritti all'interesse della prole e l'iscrizione a scuola privata di non corrispondeva al suo Per_1
interesse. Nell'ambito del giudizio, con istanza urgente depositata il 20.07.2023, la madre aveva chiesto l'autorizzazione ad iscrivere in via d'urgenza il minore Per_2
all'Istituto Santa MA DE Angeli, iscrizione a cui si è opposto il padre.
[...]
Il Giudice delegato con decreto emesso in data 08.09.2023 aveva autorizzato la sola madre ad iscrivere il minore presso l'Istituto scolastico privato sopra precisato,
osservando con decreto emesso all'udienza del 29.11.2023 che era la madre a determinare le attività scolastiche e postscolastiche che il minore doveva effettuare e che la medesima doveva sostenere il costo delle spese dell'attività post-scolastiche ove previsto. In esito a tentativo di mediazione fallito e ad istruttoria documentale la causa era trattenuta in decisione. Con la sentenza ex art. 473bis.28 c.p.c. in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze così decideva: “…Il Tribunale, come sopra costituito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza a parziale modifica del decreto cron. n. 1117/2022 del Tribunale di Firenze, così come modificato dalla Corte di
Appello di Firenze con sentenza n. 2829/2022 così provvede in via definitiva: 1) rigetta la richiesta proposta da parte ricorrente tesa ad ottenere termine per il deposito di documentazione;
2) nulla dispone in ordine alla richiesta del padre tesa a richiedere la proroga del termine pattuito dalle parti per il trasferimento immobiliare al minore;
3) dispone --che il minore nella Persona_2
settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre starà con lui anche il lunedì dall'uscita della scuola e verrà riaccompagnato a casa della madre il martedì entro le ore 21,30. -- Nella giornata di venerdì verrà preso dal padre a Per_1
scuola e starà con lui fino alla domenica sera quando ricondurrà il figlio dalla madre entro le ore 21.30 (salvo che il padre non lo abbia condotto fuori Firenze per il fine settimana: in tal caso il padre ricondurrà il figlio a scuola il lunedì); Nella settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza della madre starà con il padre il Per_1
mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì quando lo riporterà a casa della madre alle ore 21,30. In caso di malattia di il bimbo rimarrà con la madre. In Per_1
10 occasione delle vacanze natalizie i genitori avranno con lor alternando di Per_1
anno in anno il periodo dal 23 dicembre dall'uscita della scuola al 30 dicembre ore 21 con il periodo dal 30 dicembre ore 21 al 6 gennaio ore 21,30; con l'accorgimento che la madre trascorrerà con sempre la Vigilia di Natale dalle ore 10,30 del Per_1
mattino fino alle ore 10,30 del giorno di Natale mentre il padre trascorrerà sempre il giorno di Natale fino alle ore 10,30 del 26 dicembre. In detto periodo i genitori si alterneranno nel riprendere e riaccompagnare a casa dell'uno o dell'altro. Per_1
Le vacanze Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con un genitore. In occasione delle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con 3 settimane così Per_1
suddivise: 15 giorni nel mese di agosto anche non consecutivi 1 settimana consecutiva nel mese di giugno o lugli o. I periodi di vacanza saranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno. Nei periodi non scolastici rimane la frequentazione di cui sopra e il bambino verrà preso alle ore 16:30 dall'Avv.
a casa della madre oppure dove la madre sempre a Firenze, dovesse Pt_1
indicargli. Il compleanno di verrà festeggiato con entrambi i genitori e il Per_1
luogo ove si svolgeranno i festeggiamenti sarà scelto di comune accordo o in mancanza di accordo sarà scelto dal padre e dalla madre ad anni alterni. In occasione del compleanno dei genitori o dei nonn se richiesto starà con il festeggiato Per_1
(in occasione della festa); 4) rigetta le restanti richieste delle parti;
5) rimangono ferme le disposizioni economiche previste per il mantenimento d a carico Per_1
del padre dalla sentenza della Corte d'Appello sopra richiamata;
6) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali del presente giudizio che vengono liquidate nell'importo di 2800,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA. Si comunichi alle parti.…”. Osservava il
Tribunale, con specifico riferimento al merito, che “…7. Relativamente alla modifica della frequentazione del minore da parte del padre proposta dalla madre, modifica a cui si oppone il padre, il Tribunale, fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, accoglie la richiesta di revisione di detta frequentazione, in quanto il regime proposto corrisponde al sistema consolidato delle relazioni padre-
11 figlio, alle consuetudini di vita del minore e all'adattamento dei genitori alla tipologia delle relazioni padre-figlio, rispetto alle quali non vi è ragione di discostarsi. Lo stesso padre all'udienza del 24.07.2024 ha confermato di vedere il figlio nei tempi proposti dalla madre in sede di ricorso, tempi che corrispondono a quelli concordati dalle parti nel ricorso congiunto sottoscritto dalle parti in occasione della transazione sottoscritta dalle parti nel mese di marzo 2023 e non depositato dalle stesse…”.
II. Il giudizio di appello. Appellava la sentenza il quale così Parte_1
concludeva: “…Dichiarare invalido o illegittimo o inefficace l'accordo del 20.3.2023 nella parte concernente la modifica delle condizioni della frequentazione, per l'effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dalla SI.ra CP_1
e confermare le condizioni fissate dalla sentenza della Corte di Appello di
[...]
Firenze n. 2829/2022 del 20.12.2022, confermative del decreto del Tribunale di
Firenze n. 1117/2022 del 15.5.2022.…”. Lamentava con specifico motivo la erroneità della decisione di accoglimento del ricorso nella parte modificativa delle condizioni della frequentazione: all'atto pratico, la differenza prodottasi ad immotivato detrimento della frequentazione paterna, si traduce nel fatto che la madre beneficia in base all'accordo di 8 pernotti in più al mese e del diritto esclusivo di tenere con sé
il figlio quando malato, tutte modifiche negoziali alle statuizioni giudiziarie (che peraltro recepivano le conclusioni di CTU svolta nel primo grado del primo giudizio)
non in favore della bigenitorialità piena, ma generanti uno squilibrio in favore della madre quale conseguenza di altre concessioni di puro contenuto economico fatte dal padre nell'ambito dell'accordo. Si costituiva in giudizio la quale così CP_2
concludeva: “…in via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità dell'appello dell'Avv. per i motivi sopra richiamati;
in subordine e nel merito: -rigettare Parte_1
l'appello proposto dall'Avv avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze n. 2490/2024 pubblicata il 29.7.2024, perché infondato in fatto e in diritto;
In via istruttoria – occorrendo – si chiede: che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia procedere all'audizione d , con l'eventuale ausilio di uno psicologo, Per_1
12 ovvero disporre apposita CTU (con altro CTU), che si estenda anche al nucleo familiare della nuova compagna dell'Avv. volta a stabilire quale sia il Pt_1
regime di frequentazione atto a tutelare il benessere psico-fisico di , alla Per_1
luce delle mutate condizioni di vita dell'Avv. e delle mutate esigenze di Pt_1
che ha necessità di grande serenità anche per affrontare i percorsi derivanti Per_1
dai disturbi che gli sono stati diagnosticati. Si chiede altresì che la Corte di Appello ordini all'Avv. la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei Parte_1
redditi e DE estratti conto corrente DE ultimi tre anni. Con vittoria di spese anche del presente giudizio…”. Eccepiva in rito l'inammissibilità dell'appello quanto alla domanda relativa alla dichiarazione di invalidità o illegittimità o inefficacia dell'accordo del 20.3.2023 che non era stata proposta nel giudizio di primo grado e lamentava altresì che il padre in primo grado non aveva mai messo in discussione i tempi di frequentazione padre-figlio concordati tra le parti in transazione, da sempre attuati, nonostante il provvedimento del Tribunale n. 1117/2022 e della Corte di
Appello del 2829/2022 che avevano previsto modalità diverse. Nel merito eccepiva –
comunque – l'infondatezza dell'appello, riportandosi alle motivazioni del Tribunale che aveva ricordato come le modifiche richieste fossero in realtà corrispondenti al sistema consolidato delle relazioni padre-figlio, alle consuetudini di vita del minore e all'adattamento dei genitori alla tipologia delle relazioni padre figlio, rispetto alle quali non vi era ragione di discostarsi. Aggiungeva che – comunque – il padre si era reso inadempiente altresì al pagamento dell'iscrizione scolastica con grave nocumento per il minore e per la madre che doveva accollarsi le spese relative,
nonostante la diversa imposizione giudiziaria e che egli, che pure agiva per ottenere maggiore tempo con il figlio, neppure stava con lui nel tempo minore indicato in transazione e nel ricorso congiunto mai depositato. Di qui, in linea istruttoria, la richiesta di audizione del minore. Nelle memorie di replica e controreplica le Parti
contestavano vicendevolmente le deduzioni avversarie reiterando argomenti e motivi già illustrati.
III. Il merito. L'appello è in parte inammissibile in parte infondato.
13 III.
1. Sotto il primo aspetto, infatti, la domanda di annullamento dell'atto di transazione avanzata da è senz'altro domanda nuova, introdotta per la Pt_1
prima volta in questa sede di appello, come tale inammissibile né essa può ritenersi implicitamente proposta con le conclusioni di primo grado, consistenti nella mera reiezione del ricorso avversario, le quali, anzi presuppongono la validità inter partes della transazione.
III.
2. Sotto il secondo aspetto, invece, l'appello sulle modifiche apportate dal provvedimento di prime cure concernenti la modifica dei tempi di permanenza di con il padre risulta invece infondato in quanto ingiustificato se vista Per_1
nell'interesse del minore. La madre, in riferimento ai tempi di permanenza del padre con , ha in realtà chiesto dinanzi al Tribunale – nella sostanza – un Per_1
adeguamento della situazione di diritto ad una situazione di fatto già esistente a fare data dalla transazione, come pacificamente risultante anche dagli atti e dal fascicolo di primo grado. Peraltro, anche nel merito delle modifiche apportate dal nuovo provvedimento del Tribunale, qui appellato, al precedente provvedimento che per la prima volta regolava i tempi, dette modifiche paiono riferite – nella sostanza – a maggiori pernotti attribuiti alla madre nelle giornate di transizione tra i genitori del minore e ai tempi della malattia di che, in considerazione della età ancora Per_1
tenera, ben può apparire condizione quest'ultima assunta nell'interesse del minore.
Del resto, il padre non è stato in grado di evidenziare – nel concreto – gli elementi specifici costituenti, nell'assetto più recente dato dal Tribunale, la violazione del diritto alla bigenitorialità del minore con conseguente squilibrio in favore della madre, diritto in sé non certamente leso da alcuni pernotti maggiori in numero, peraltro nell'ambito di un accordo non subito dal padre ma, anzi, precedentemente assunto in accordo tra i genitori e soprattutto già in attuazione senza che fosse foriero di disagio per il minore.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n.
55 e sm, secondo lo scaglione corrispondente a cause di valore indeterminabile basso
14 con parametro superiore, ma prossimo, al minimo e al netto dell'attività istruttoria non svolta in questa fase.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2490/2024 del CP_1
29/07/2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di annullamento della transazione inter partes stipulata;
2) respinge per il resto l'appello;
3) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di grado che sono Pt_1
liquidati, in favore dell'appellata , in complessivi € 3.500,00=, oltre accessori CP_1
dovuti per legge, come in parte motiva;
4) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 04.04.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
AR TI VA MB
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 una relazione sentimentale. Dalla loro unione di fatto, nasceva il figlio
, in Firenze in data 08.11.2017. Per_1
5 di ogni mese, la somma di € 2.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e contributo per vivere in altra abitazione. Detto Per_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai SIg.ri Magistrati: dott. VA SGAMBATI Presidente dott. AR SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 13.11.2024 al n. 2236 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2490/2024 del 29/07/2024
promossa da elettivamente domiciliato in Firenze, Via Ciro Menotti n. 6, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende come Parte_2 da mandato in atti
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Firenze, Corso n. 2 presso e Controparte_1 nello studio dell'Avv. Daniela Marcucci Pilli che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Lisa Romagnoli, la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale in favore di figli nati fuori dal matrimonio. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante Pt_1
“…Dichiarare invalido o illegittimo o inefficace l'accordo del 20.3.2023
[...]
nella parte concernente la modifica delle condizioni della frequentazione, per l'effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dalla SI.ra CP_1
e confermare le condizioni fissate dalla sentenza della Corte di Appello di
[...]
Firenze n. 2829/2022 del 20.12.2022, confermative del decreto del Tribunale di
Firenze n. 1117/2022 del 15.5.2022.…”; per l'appellata : “…in Controparte_1
via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità dell'appello dell'Avv. Pt_1
per i motivi sopra richiamati;
in subordine e nel merito: -rigettare
[...]
l'appello proposto dall'Avv avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze n. 2490/2024 pubblicata il 29.7.2024, perché infondato in fatto e in diritto;
In via istruttoria – occorrendo – si chiede: che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia procedere all'audizione d , con l'eventuale ausilio di uno psicologo, Per_1
ovvero disporre apposita CTU (con altro CTU), che si estenda anche al nucleo familiare della nuova compagna dell'Avv. volta a stabilire quale sia il Pt_1
regime di frequentazione atto a tutelare il benessere psico-fisico di , alla Per_1
luce delle mutate condizioni di vita dell'Avv. e delle mutate esigenze di Pt_1
che ha necessità di grande serenità anche per affrontare i percorsi derivanti Per_1
dai disturbi che gli sono stati diagnosticati. Si chiede altresì che la Corte di Appello ordini all'Avv. la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei Parte_1
redditi e DE estratti conto corrente DE ultimi tre anni. Con vittoria di spese anche del presente giudizio…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. il fatto e il giudizio di primo grado. (nato a [...] il Parte_1
18/4/1973) e (nata a [...], il [...]) iniziavano nel Controparte_1
2 I.
1. Nel corso dell'anno 2020 terminava la relazione fra i genitori e la madre chiedeva dinanzi al Tribunale di Firenze la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in favore del figlio sia in riferimento all'affidamento/collocamento del minore sia in riferimento alle condizioni economiche;
il padre si costituiva, contestando le avverse domande;
era disposta
CTU psicologica mirata ad accertare l'idoneità genitoriale delle parti ed il miglior regime di incontri padre/figlio; in esito, il Tribunale con decreto in data 15.05.2022 così decideva: “…- dispone l'affido condiviso del minore Persona_2
(8/11/2017) ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso l'abitazione sita in via
Garbasso n. 2; - revoca l'assegnazione della ex casa familiare , Controparte_1
disposta con decreto provvisorio del 30/7/2021; - dispone che, durante il periodo scolastico, il minore trascorra: la prima settimana i giorni di lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre e da venerdì alla domenica con la madre;
la seconda settimana i giorni di lunedì e martedì con il padre, i giorni di mercoledì e giovedì con la madre e da venerdì alla domenica con il padre, comprensivi di pernottamento, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola;
- dispone che durante il periodo estivo il minore trascorra con i genitori tre settimane, anche non consecutive;
i genitori si comunicheranno le settimane di rispettiva spettanza entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che durante le vacanze di Natale il minore trascorra una settimana con ciascun genitore (dalla fine della scuola fino al 31 dicembre alle ore 10:30, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione dell'altro genitore e dal 31 dicembre all'inizio della scuola), ad anni alterni, iniziando per l'anno 2022 a trascorrere il primo periodo presso il padre, con alternanza annuale;
- dispone che il minore trascorra, ad anni alterni, durante le festività Pasquali, tre giorni con un genitore, dall'interruzione della scuola fino alla mattina del Lunedì dell'Angelo alle ore 10:30, quando verrà riaccompagnato a casa dell'altro genitore, con alternanza annuale, iniziando dal genitore con cui non ha trascorso quest'anno il giorno di Pasqua;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Parte_1
3 entro il giorno 5 di ogni mese, a la somma di euro 1.000 Controparte_1
mensili quale contributo per il mantenimento del figlio , rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone le spese scolastiche a carico del padre della misura del 100%; pone le altre spese straordinarie (spese mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, specialistiche nonché le spese per attività sportive e/o ludiche da sostenere nell'interesse d ) nella misura del 60% a carico del padre e del Per_1
40% a carico della madre, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017; - dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
pone le spese di
CTU a carico solidale delle parti per metà ciascuna…”.
I.
2. La madre presentava reclamo avverso detto decreto;
il padre si costituiva e contestava le avverse domande;
il procedimento era definito con sentenza di questa
Corte n. 2829/2022 del 20.12.2022 che, in parziale riforma del decreto, così decideva:
“…- determina nell'importo di € 2.000,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, la somma che il padre dovrà corrispondere alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, quale contributo perequativo per il mantenimento del figlio
; - pone le spese straordinarie relative al minore, determinate sulla base Per_1
delle linee guida del CNF del 2017, a carico esclusivo del padre;
- conferma per il resto il decreto reclamato;
- compensa integralmente le spese…”. Seguiva una pletora di procedimenti tra le Parti sia in sede civile che in sede penale. Dall'un lato, notificava precetto per rilascio della casa familiare, la cui assegnazione era Pt_1
stata revocata, e proponeva opposizione al precetto e poi agli atti esecutivi;
a CP_1
sua volta la stessa notificava precetto per pagamento di arretrati a titolo di mantenimento del minore e si opponeva al precetto resistendo e vantando Pt_1
controcrediti in compensazione. Dall'altro lato, sotto il versante penale, le parti presentavano reciprocamente esposti e denunce-querele.
I.
3. Successivamente, le Parti addivenivano ad un incontro che siglavano in un
“atto di transazione” sottoscritto in data 20.03.2023 nel quale, riportando tutti i fatti di cui sopra alla stregua di premesse, così si obbligavano: “…1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 2) Tenuto conto del determinante interesse di
4 ad una maggior stabilità della sua vita che ha anche convinto i genitori al Per_1
presente accordo, le parti proprio al fine di garantirgli tale maggior stabilità, concordano quanto segue, fermo l'affido condiviso nella settimana in cui il Per_1
fine settimana è di spettanza del padre starà con lui anche il lunedì dall'uscita della scuola e verrà riaccompagnato a casa della madre il martedì entro le ore 21,30; Nella giornata di venerd verrà preso dal padre a scuola e starà con lui fino alla Per_1
domenica sera quando ricondurrà il figlio dalla madre entro le ore 21.30 (salvo che il padre non lo abbia condotto fuori per il fine settimana: in tal caso il padre ricondurrà il figlio a scuola il lunedì); Nella settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza della madre, starà con il padre il mercoledì dall'uscita di scuola fino al Per_1
giovedì quando lo riporterà a casa della madre entro le 21,30. In caso di malattia di il bimbo rimarrà con la madre. ln occasione delle vacanze natalizie i Per_1
genitori avranno con loro alternando di anno in anno il periodo dal 23 Per_1
dicembre dall'uscita della scuola al 30 dicembre ore 21 con il periodo dal 30 dicembre ore 21 al 6 gennaio ore 21 ,30; con l'accorgimento che la madre trascorrerà con sempre la Vigilia di Natale dalle ore 10,30 del mattino fino alle ore Per_1
10,30 del giorno di Natale mentre il padre trascorrerà sempre il giorno di Natale fino alle ore 10,30 del 26 dicembre. ln detto periodo i genitori si alterneranno nel riprendere e riaccompagnare a casa dell'uno o dell'altro. Le vacanze Per_1
Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con un genitore, iniziando il padre nel corrente anno 2023. ln occasione delle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con 3 settimane così suddivise: 15 giorni nel mese di agosto anche non Per_1
consecutivi 1 settimana consecutiva nel mese di giugno o luglio. I periodi di vacanza saranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno. - Nei periodi non scolastici rimane la frequentazione di cui al punto 2) e il bambino verrà preso alle ore 16:30 dall'Avv. a casa della madre oppure dove la madre sempre a Pt_1
Firenze, dovesse indicargli. Il compleanno di verrà festeggiato con Per_1
entrambi i genitori e il luogo ove si svolgeranno i festeggiamenti sarà scelto di comune accordo o in mancanza di accordo sarà scelto dal padre e dalla madre ad
5 anni alterni. Quest'anno sarà il padre — in mancanza di accordo — a scegliere ove festeggiare il compleanno di . ln occasione del compleanno dei genitori o Per_1
dei nonni se richiesto starà con il festeggiato (in occasione della festa). 3) Per_1
Le parti concordano infine sull'iscrizione del figlio presso l'Istituto Santa Per_1
MA DE Angeli per tutto il ciclo della scuola primaria, rimanendo a carico del padre ogni relativo pagamento, tranne la mensa che verrà pagata dalla madre;
anche per tutte le altre spese straordinarie nell'interesse del minore resta fermo l'obbligo paterno di sostenere integralmente i relativi esborsi, come stabilito nella sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2829/2022; previo comunque sempre accordo con la madre per ogni scelta relativa al figlio. 4) Quanto alla casa di Via Garbasso essa verrà riconsegnata all'Avv entro e non oltre le ore 16 del 27 marzo 2023, Pt_1
termine essenziale per te parti. L'immobile è già stato visionato da lui e da un tecnico di sua fiducia in data 15.3.2023 e il sopralluogo ha avuto esito positivo;
detto sopralluogo verrà ripetuto alla consegna delle chiavi alla presenza di persone di fiducia dell'Avv. e della SI.ra . 5) Quest'ultima si impegna a Pt_1 CP_1
chiedere il trasferimento della propria residenza anagrafica da Via Garbasso entro e non oltre il 10 giugno 2023; 6) A sua volta l'Avv si impegna a versare alla Pt_1
GNa l'importo di Euro 26.400,62, somma risultante dalla detrazione CP_1
dall'importo precettato di Euro 27.360,62 della somma di Euro 960,00 di cui al punto n) del presente atto, unica somma che la GN riconosce dovuta all'Avv. CP_1
Detta somma viene versata quale acconto in Euro 10.000,00 (tramite Pt_1
assegno circolare tratto sulla Banca Intesa San Paolo n. 3206650927-12 a favore della
SI.r ) contestualmente alla firma del presente atto, per consentire alla stessa CP_1
la disponibilità necessaria per assumere una casa in locazione e comunque per poter rilasciare la casa familiare e, quanto ad Euro 16.400,62, contestualmente al rilascio da parte della GNa dell'immobile di via Garbasso. 7) Le parti concordano CP_1
che, avvenuto il rilascio l'Avv erserà alla GN , entro il giorno Pt_1 CP_1
6 importo che deve essere versato dal 5.4.2023 sarà soggetto a rivalutazione ISTAT come per legge a decorrere dal mese di dicembre 2023, prendendo come base il mese di dicembre 2022. 8) Il SI. si impegna a rimettere tutte le Parte_1
denunce-querele proposte nei confronti della SI.ra ed ogni Controparte_1
altra eventuale integrazione, in relazione ai procedimenti penali n. 966/2020 RGNR
e n. 6376/2022 RGNR, e ogni altra eventuale denuncia querela, anche ignota alla querelata / denunciata, presentata in questi anni nei confronti della SI.ra
[...]
di cui non si conoscono i riferimenti, entro e non oltre 15 (quindici) CP_1
giorni dalla sottoscrizione della presente transazione. La SI.r Controparte_1
si impegna a sua volta ad accettare tutte le remissioni delle querele di cui sopra con spese a carico dell'Avv. 9) La SI.ra a sua volta si Pt_1 Controparte_1
impegna a rimettere la denuncia-querela presentata in data 08.03.2023 nell'esposto nei confronti del SI entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Parte_1
firma della presente transazione ed ogni altra querela dalla stessa presentata, anche se non nota a contropart Il SI si impegna a sua volta Pt_1 Parte_1
ad accettare la remissione della querela presente nell'esposto di cui sopra con spese a carico della SI.ra . Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, ed il CP_1
puntuale adempimento DE accordi, dichiarano di non avere più niente a pretendere da quanto portato all'attenzione della A.G. in sede penale e rinunciano reciprocamente alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali concernenti qualunque fatto pregresso alla firma della presente;
così come rinunciano ad ogni pretesa che per gli stessi fatti potessero far valere in sede civile. Le parti rinunciano altresì alla presentazione di querele per eventuali fatti sopravvenuti sino alla sottoscrizione del presente atto;
10) Le parti, inoltre si impegnano a comparire per l'udienza fissata per il 22.03.2023 nelle cause n. RGE 280/2023 e n. RG 1316/2023 e in detta sede dare atto dell'avvenuta sottoscrizione del presente accordo, chiedendo differimento a data successiva al 27.03.2023 per verificare l'effettiva esecuzione di quanto stabilito ai punti 4) e 6) che precedono. 11) Avvenuta la riconsegna dell'immobile e il pagamento come indicato al punto 4) ed al punto 6) che precede,
7 le parti si obbligano a depositare reciprocamente rinuncia agli atti e alle domande e accettazione dell'avversa rinuncia nei procedimenti giudiziari pendenti dinnanzi al
Tribunale di Firenze n. R.G.E. 280/2023, R.G. 1316/2023, R.G. 2239/2023. Le parti dichiarano altresì — effettuati gli adempimenti di cui agli artt. 4), 6), 8), 9), 10) e 1 1)
— di rinunciare a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2829/2022 della Corte d'Appello di Firenze;
fermi, comunque, gli obblighi assunti nella seguente clausola n. 13. 12) Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Avv. rinuncia a tutti i crediti vantati nei confronti della SI.ra di cui Pt_1 CP_1
alle lettere p e q della premessa. 13) Quale ulteriore patto essenziale determinante delle reciproche concessioni del presente accordo l'Avv. rimanendone Pt_1
usufruttuario esclusivo a vita, si obbliga a trasferire a favore del figlio la Per_1
nuda proprietà dell'unità immobiliare sita al piano terreno e primo di via Garbasso 2, già casa familiare come individuata dall'assegnazione della stessa alla SI.r , CP_1
entro il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo. A tal fine, i genitori si impegnano a presentare istanza di autorizzazione ed, appena ottenuto il provvedimento autorizzativo, a comparire all'atto notarile per formalizzare il trasferimento di cui sopra. Tutti i costi necessari per pervenire a detta intestazione saranno sostenuti dall'Avv il quale si impegna a sostenere tutti i Parte_1
costi che dovessero gravare sul nudo proprietario fino al raggiungimento dell'indipendenza economica d . 14) Le parti si impegnano a far ratificare Per_1
dal Tribunale di Firenze tutti gli accordi relativi a OR qui assunti, ivi compreso quello relativo al trasferimento dell'immobile di cui al punto precedente, con ricorso congiunto che viene sottoscritto in uno con il presente atto e che verrà depositato non appena divenuta definitiva la sentenza della Corte d'Appello. Le parti fin d'ora conferiscono mandato irrevocabile all'Avv. Anna Lisa Romagnoli perché, allo scadere del termine, depositi detto ricorso. 15) Con il puntuale adempimento di quanto sopra pattuito, le parti riconoscono di non aver reciprocamente altro da richiedere o pretendere, essendo la presente transazione conclusa ex art. 1975 c.c. su tutti gli affari che possano essere fra loro intercorsi. 16) Tutte le spese per l'assistenza
8 legale, giudiziale e stragiudiziale, sono integralmente compensate fra le parti. 17) Gli avvocati delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 comma 8 L.P.…”. Contestualmente, tutte le Parti e i loro procuratori sottoscrivevano un ricorso congiunto, come descritto nell'atto di transazione. Detto ricorso non era mai depositato per disaccordo sopraggiunto del padre.
I.4. , invece, con autonomo, successivo, ricorso dinanzi al Controparte_1
medesimo Tribunale introduttivo del presente procedimento, chiedeva quanto segue: “…modificare come previsto nel ricorso congiunto sottoscritto dalle parti – in parte qua - le disposizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Firenze
n. 2829/2022 confermative del decreto del Tribunale di Firenze n. 1117/2022, accogliendo le condizioni come sopra specificate (perché concordate tra le parti nella transazione e nel ricorso congiunto già sottoscritto); ferme restando le disposizioni economiche previste per il mantenimento di a carico del padre dalla Per_1
sentenza della Corte d'Appello n. 2829/2022.…”. Deduceva, fra l'altro che il padre aveva rifiutato di ottemperare all'accordo circa la presentazione del ricorso congiunto dinanzi al Tribunale per la ratifica delle condizioni di transazione motivando sul fatto che la Scuola Santa MA DE Angeli (concordata nell'accordo e nel ricorso congiunto) non sarebbe stata una buona scuola, sostenendo anche che il figlio avrebbe avuto una istruzione migliore in una scuola pubblica (nonostante abbia sempre frequentato il nido e la scuola materna in istituti privati). A Per_1
sua volta, si costituiva in giudizio, resisteva alla domanda e così Pt_1
concludeva: “…rigettare il ricorso;
- compensare le spese di lite.…” Deduceva, a sua volta, che la sottoscrizione dell'accordo del 20.3.2023 era venuto a cadere in un momento storico di enorme travaglio personale per lui dal momento che aveva promesso all'anziano padre , ormai malato terminale, che prima della sua Per_3
dipartita – poi avvenuta in data 31.3.2023 - la causa sarebbe stata conciliata e la casa nuovamente abitata da lui medesimo;
che effettivamente con rinnovata riflessione era giunto alla conclusione che l'autonomia negoziale dei genitori non poteva che
9 essere esercitata nell'ottica dell'effettiva rispondenza dei patti sottoscritti all'interesse della prole e l'iscrizione a scuola privata di non corrispondeva al suo Per_1
interesse. Nell'ambito del giudizio, con istanza urgente depositata il 20.07.2023, la madre aveva chiesto l'autorizzazione ad iscrivere in via d'urgenza il minore Per_2
all'Istituto Santa MA DE Angeli, iscrizione a cui si è opposto il padre.
[...]
Il Giudice delegato con decreto emesso in data 08.09.2023 aveva autorizzato la sola madre ad iscrivere il minore presso l'Istituto scolastico privato sopra precisato,
osservando con decreto emesso all'udienza del 29.11.2023 che era la madre a determinare le attività scolastiche e postscolastiche che il minore doveva effettuare e che la medesima doveva sostenere il costo delle spese dell'attività post-scolastiche ove previsto. In esito a tentativo di mediazione fallito e ad istruttoria documentale la causa era trattenuta in decisione. Con la sentenza ex art. 473bis.28 c.p.c. in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze così decideva: “…Il Tribunale, come sopra costituito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza a parziale modifica del decreto cron. n. 1117/2022 del Tribunale di Firenze, così come modificato dalla Corte di
Appello di Firenze con sentenza n. 2829/2022 così provvede in via definitiva: 1) rigetta la richiesta proposta da parte ricorrente tesa ad ottenere termine per il deposito di documentazione;
2) nulla dispone in ordine alla richiesta del padre tesa a richiedere la proroga del termine pattuito dalle parti per il trasferimento immobiliare al minore;
3) dispone --che il minore nella Persona_2
settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre starà con lui anche il lunedì dall'uscita della scuola e verrà riaccompagnato a casa della madre il martedì entro le ore 21,30. -- Nella giornata di venerdì verrà preso dal padre a Per_1
scuola e starà con lui fino alla domenica sera quando ricondurrà il figlio dalla madre entro le ore 21.30 (salvo che il padre non lo abbia condotto fuori Firenze per il fine settimana: in tal caso il padre ricondurrà il figlio a scuola il lunedì); Nella settimana in cui il fine settimana sarà di spettanza della madre starà con il padre il Per_1
mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì quando lo riporterà a casa della madre alle ore 21,30. In caso di malattia di il bimbo rimarrà con la madre. In Per_1
10 occasione delle vacanze natalizie i genitori avranno con lor alternando di Per_1
anno in anno il periodo dal 23 dicembre dall'uscita della scuola al 30 dicembre ore 21 con il periodo dal 30 dicembre ore 21 al 6 gennaio ore 21,30; con l'accorgimento che la madre trascorrerà con sempre la Vigilia di Natale dalle ore 10,30 del Per_1
mattino fino alle ore 10,30 del giorno di Natale mentre il padre trascorrerà sempre il giorno di Natale fino alle ore 10,30 del 26 dicembre. In detto periodo i genitori si alterneranno nel riprendere e riaccompagnare a casa dell'uno o dell'altro. Per_1
Le vacanze Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con un genitore. In occasione delle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con 3 settimane così Per_1
suddivise: 15 giorni nel mese di agosto anche non consecutivi 1 settimana consecutiva nel mese di giugno o lugli o. I periodi di vacanza saranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno. Nei periodi non scolastici rimane la frequentazione di cui sopra e il bambino verrà preso alle ore 16:30 dall'Avv.
a casa della madre oppure dove la madre sempre a Firenze, dovesse Pt_1
indicargli. Il compleanno di verrà festeggiato con entrambi i genitori e il Per_1
luogo ove si svolgeranno i festeggiamenti sarà scelto di comune accordo o in mancanza di accordo sarà scelto dal padre e dalla madre ad anni alterni. In occasione del compleanno dei genitori o dei nonn se richiesto starà con il festeggiato Per_1
(in occasione della festa); 4) rigetta le restanti richieste delle parti;
5) rimangono ferme le disposizioni economiche previste per il mantenimento d a carico Per_1
del padre dalla sentenza della Corte d'Appello sopra richiamata;
6) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali del presente giudizio che vengono liquidate nell'importo di 2800,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA. Si comunichi alle parti.…”. Osservava il
Tribunale, con specifico riferimento al merito, che “…7. Relativamente alla modifica della frequentazione del minore da parte del padre proposta dalla madre, modifica a cui si oppone il padre, il Tribunale, fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, accoglie la richiesta di revisione di detta frequentazione, in quanto il regime proposto corrisponde al sistema consolidato delle relazioni padre-
11 figlio, alle consuetudini di vita del minore e all'adattamento dei genitori alla tipologia delle relazioni padre-figlio, rispetto alle quali non vi è ragione di discostarsi. Lo stesso padre all'udienza del 24.07.2024 ha confermato di vedere il figlio nei tempi proposti dalla madre in sede di ricorso, tempi che corrispondono a quelli concordati dalle parti nel ricorso congiunto sottoscritto dalle parti in occasione della transazione sottoscritta dalle parti nel mese di marzo 2023 e non depositato dalle stesse…”.
II. Il giudizio di appello. Appellava la sentenza il quale così Parte_1
concludeva: “…Dichiarare invalido o illegittimo o inefficace l'accordo del 20.3.2023 nella parte concernente la modifica delle condizioni della frequentazione, per l'effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dalla SI.ra CP_1
e confermare le condizioni fissate dalla sentenza della Corte di Appello di
[...]
Firenze n. 2829/2022 del 20.12.2022, confermative del decreto del Tribunale di
Firenze n. 1117/2022 del 15.5.2022.…”. Lamentava con specifico motivo la erroneità della decisione di accoglimento del ricorso nella parte modificativa delle condizioni della frequentazione: all'atto pratico, la differenza prodottasi ad immotivato detrimento della frequentazione paterna, si traduce nel fatto che la madre beneficia in base all'accordo di 8 pernotti in più al mese e del diritto esclusivo di tenere con sé
il figlio quando malato, tutte modifiche negoziali alle statuizioni giudiziarie (che peraltro recepivano le conclusioni di CTU svolta nel primo grado del primo giudizio)
non in favore della bigenitorialità piena, ma generanti uno squilibrio in favore della madre quale conseguenza di altre concessioni di puro contenuto economico fatte dal padre nell'ambito dell'accordo. Si costituiva in giudizio la quale così CP_2
concludeva: “…in via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità dell'appello dell'Avv. per i motivi sopra richiamati;
in subordine e nel merito: -rigettare Parte_1
l'appello proposto dall'Avv avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Firenze n. 2490/2024 pubblicata il 29.7.2024, perché infondato in fatto e in diritto;
In via istruttoria – occorrendo – si chiede: che l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia procedere all'audizione d , con l'eventuale ausilio di uno psicologo, Per_1
12 ovvero disporre apposita CTU (con altro CTU), che si estenda anche al nucleo familiare della nuova compagna dell'Avv. volta a stabilire quale sia il Pt_1
regime di frequentazione atto a tutelare il benessere psico-fisico di , alla Per_1
luce delle mutate condizioni di vita dell'Avv. e delle mutate esigenze di Pt_1
che ha necessità di grande serenità anche per affrontare i percorsi derivanti Per_1
dai disturbi che gli sono stati diagnosticati. Si chiede altresì che la Corte di Appello ordini all'Avv. la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei Parte_1
redditi e DE estratti conto corrente DE ultimi tre anni. Con vittoria di spese anche del presente giudizio…”. Eccepiva in rito l'inammissibilità dell'appello quanto alla domanda relativa alla dichiarazione di invalidità o illegittimità o inefficacia dell'accordo del 20.3.2023 che non era stata proposta nel giudizio di primo grado e lamentava altresì che il padre in primo grado non aveva mai messo in discussione i tempi di frequentazione padre-figlio concordati tra le parti in transazione, da sempre attuati, nonostante il provvedimento del Tribunale n. 1117/2022 e della Corte di
Appello del 2829/2022 che avevano previsto modalità diverse. Nel merito eccepiva –
comunque – l'infondatezza dell'appello, riportandosi alle motivazioni del Tribunale che aveva ricordato come le modifiche richieste fossero in realtà corrispondenti al sistema consolidato delle relazioni padre-figlio, alle consuetudini di vita del minore e all'adattamento dei genitori alla tipologia delle relazioni padre figlio, rispetto alle quali non vi era ragione di discostarsi. Aggiungeva che – comunque – il padre si era reso inadempiente altresì al pagamento dell'iscrizione scolastica con grave nocumento per il minore e per la madre che doveva accollarsi le spese relative,
nonostante la diversa imposizione giudiziaria e che egli, che pure agiva per ottenere maggiore tempo con il figlio, neppure stava con lui nel tempo minore indicato in transazione e nel ricorso congiunto mai depositato. Di qui, in linea istruttoria, la richiesta di audizione del minore. Nelle memorie di replica e controreplica le Parti
contestavano vicendevolmente le deduzioni avversarie reiterando argomenti e motivi già illustrati.
III. Il merito. L'appello è in parte inammissibile in parte infondato.
13 III.
1. Sotto il primo aspetto, infatti, la domanda di annullamento dell'atto di transazione avanzata da è senz'altro domanda nuova, introdotta per la Pt_1
prima volta in questa sede di appello, come tale inammissibile né essa può ritenersi implicitamente proposta con le conclusioni di primo grado, consistenti nella mera reiezione del ricorso avversario, le quali, anzi presuppongono la validità inter partes della transazione.
III.
2. Sotto il secondo aspetto, invece, l'appello sulle modifiche apportate dal provvedimento di prime cure concernenti la modifica dei tempi di permanenza di con il padre risulta invece infondato in quanto ingiustificato se vista Per_1
nell'interesse del minore. La madre, in riferimento ai tempi di permanenza del padre con , ha in realtà chiesto dinanzi al Tribunale – nella sostanza – un Per_1
adeguamento della situazione di diritto ad una situazione di fatto già esistente a fare data dalla transazione, come pacificamente risultante anche dagli atti e dal fascicolo di primo grado. Peraltro, anche nel merito delle modifiche apportate dal nuovo provvedimento del Tribunale, qui appellato, al precedente provvedimento che per la prima volta regolava i tempi, dette modifiche paiono riferite – nella sostanza – a maggiori pernotti attribuiti alla madre nelle giornate di transizione tra i genitori del minore e ai tempi della malattia di che, in considerazione della età ancora Per_1
tenera, ben può apparire condizione quest'ultima assunta nell'interesse del minore.
Del resto, il padre non è stato in grado di evidenziare – nel concreto – gli elementi specifici costituenti, nell'assetto più recente dato dal Tribunale, la violazione del diritto alla bigenitorialità del minore con conseguente squilibrio in favore della madre, diritto in sé non certamente leso da alcuni pernotti maggiori in numero, peraltro nell'ambito di un accordo non subito dal padre ma, anzi, precedentemente assunto in accordo tra i genitori e soprattutto già in attuazione senza che fosse foriero di disagio per il minore.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n.
55 e sm, secondo lo scaglione corrispondente a cause di valore indeterminabile basso
14 con parametro superiore, ma prossimo, al minimo e al netto dell'attività istruttoria non svolta in questa fase.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2490/2024 del CP_1
29/07/2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di annullamento della transazione inter partes stipulata;
2) respinge per il resto l'appello;
3) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di grado che sono Pt_1
liquidati, in favore dell'appellata , in complessivi € 3.500,00=, oltre accessori CP_1
dovuti per legge, come in parte motiva;
4) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 04.04.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
AR TI VA MB
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 una relazione sentimentale. Dalla loro unione di fatto, nasceva il figlio
, in Firenze in data 08.11.2017. Per_1
5 di ogni mese, la somma di € 2.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e contributo per vivere in altra abitazione. Detto Per_1