Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 04/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 4 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione dei crediti tributari

    Il giudice dichiara la tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la conseguente inammissibilità della produzione documentale, impedendo di considerare gli atti interruttivi della prescrizione da essa prodotti. Pertanto, i termini per la prescrizione quinquennale (TARSU) e triennale (Tassa Auto) sono considerati spirati inutilmente, dato che l'unico atto interruttivo legittimamente valutabile è l'intimazione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 04/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1
    Data del deposito : 4 gennaio 2026

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