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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 04/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grazar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1372/2025, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249015377041000 di complessive €. 7326,78 notifica il 05.02.2025 – opposta in questa sede per i crediti di natura tributaria per come riportati nelle cartelle esattoriali 09420130021383636000 TARSU
ANNO 2010 – 09420150009461507000 TASSA AUTO 2009 2010– 09420160016335301000 TASSA
AUTO 2011 2012– 09420180008567234000 TASSA AUTO 2013 2014; e chiamava in giudizio la Regione
Calabria, l'Agenzia delle Entrate riscossione, e il Comune di Reggio Calabria, eccependo l'intervenuta prescrizione maturata tra la notifica delle predette cartelle e la notifica dell'intimazione impugnata.
Depositava in data 26.11.2025, note illustrative in cui dava atto della mancata costituzione dell'Agente della riscossione e delle tardiva eventuale successiva costituzione e produzione documentale.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed allegando l'accertamento TARSU 2010 debitamente notificato.
Si costituiva, altresì, la Regione Calabria, rilevando la non maturazione di alcun termine prescrizionale
(decennale), e comunque la non imputabilità delle spese del giudizio.
Solo con memoria depositata in data 9.12.2025, si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione allegando diversi atti interruttivi della prescrizione, notificati prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata, e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e decisiva, questo Giudice rileva che la costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario determina l'inammissibilità della produzione documentale della stessa, in quanto cagiona violazione del diritto di difesa delle altre parti.
Ciò in base al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale, che pone in una posizione del tutto paritaria e simmetrica le parti del processo.
Infatti, in base al disposto dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, che pone termini di deposito di documenti ed è finalizzato a consentire a ciascuna parte l'esercizio del diritto di difesa attraverso il conferimento della possibilità di esaminare con sufficiente anticipo le avverse deduzioni, si applica anche alla fattispecie del deposito della documentazione allegata alla memoria costitutiva della parte resistente.
Nell'ambito del processo tributario, la facoltà delle parti di produrre documenti va esercitata entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D.lgs. 546/1992, fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva”(Cass. n. 4434/2020).
Detto termine di cui all'art. 32, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi, sanzionato con la decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice con la conseguenza che resta inibito al giudice fondare la propria decisione sul documento tardivamente proposto, anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.
I documenti prodotti oltre il termine perentorio e dunque irritualmente acquisiti al processo, non possono essere utilizzati ai fini della decisione, in quanto tardivi.
Nella fattispecie, si deve rilevare che l'Agenzia Entrate Riscossione si è costituita in giudizio, depositando vari documenti, a ridosso dell'udienza di merito, violando platealmente tale termine perentorio.
Va, pertanto, dichiarata la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia e la conseguente decadenza dal potere di produrre documentazione, depositata oltre il termine prescritto ex art. 32 cit;
documentazione che non può essere presa in considerazione, considerato, altresì, che il ricorrente ne aveva anche espressamente eccepito la tardività e inammissibilità, non accettando il contraddittorio sulla documentazione così tardivamente depositata.
Pertanto, stante l'impossibilità di rilevare e ritenere provata l'esistenza di altri atti interruttivi della prescrizione diversi da quello impugnato, il termine quinquennale per TARSU e triennale per TASSA
AUTO deve considerarsi inutilmente spirato e, pertanto, il relativo credito prescritto, tenuto conto del tempo trascorso dalla notifica delle cartelle alla data di notifica dell'unico atto interruttivo legittimamente valutabile e, cioè, l'intimazione oggi impugnata avvenuta in data 5.2.2025.
Consegue l'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna alle spese dell'Agenzia Entrate
Riscossione, in ossequio al principio di imputabilità della causa;
nella specie, la tardiva costituzione in giudizio dell'ente della riscossione su cui incombeva l'onere di provare la notifica di atti interruttivi della prescrizione giustifica il pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna Agenzia Entrate Riscossionne al pagamento, in favore del difensote antistatario, delle spese di lite che liquida in € 250,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grazar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015377041000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1372/2025, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249015377041000 di complessive €. 7326,78 notifica il 05.02.2025 – opposta in questa sede per i crediti di natura tributaria per come riportati nelle cartelle esattoriali 09420130021383636000 TARSU
ANNO 2010 – 09420150009461507000 TASSA AUTO 2009 2010– 09420160016335301000 TASSA
AUTO 2011 2012– 09420180008567234000 TASSA AUTO 2013 2014; e chiamava in giudizio la Regione
Calabria, l'Agenzia delle Entrate riscossione, e il Comune di Reggio Calabria, eccependo l'intervenuta prescrizione maturata tra la notifica delle predette cartelle e la notifica dell'intimazione impugnata.
Depositava in data 26.11.2025, note illustrative in cui dava atto della mancata costituzione dell'Agente della riscossione e delle tardiva eventuale successiva costituzione e produzione documentale.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed allegando l'accertamento TARSU 2010 debitamente notificato.
Si costituiva, altresì, la Regione Calabria, rilevando la non maturazione di alcun termine prescrizionale
(decennale), e comunque la non imputabilità delle spese del giudizio.
Solo con memoria depositata in data 9.12.2025, si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione allegando diversi atti interruttivi della prescrizione, notificati prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata, e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e decisiva, questo Giudice rileva che la costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario determina l'inammissibilità della produzione documentale della stessa, in quanto cagiona violazione del diritto di difesa delle altre parti.
Ciò in base al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale, che pone in una posizione del tutto paritaria e simmetrica le parti del processo.
Infatti, in base al disposto dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, che pone termini di deposito di documenti ed è finalizzato a consentire a ciascuna parte l'esercizio del diritto di difesa attraverso il conferimento della possibilità di esaminare con sufficiente anticipo le avverse deduzioni, si applica anche alla fattispecie del deposito della documentazione allegata alla memoria costitutiva della parte resistente.
Nell'ambito del processo tributario, la facoltà delle parti di produrre documenti va esercitata entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D.lgs. 546/1992, fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva”(Cass. n. 4434/2020).
Detto termine di cui all'art. 32, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi, sanzionato con la decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice con la conseguenza che resta inibito al giudice fondare la propria decisione sul documento tardivamente proposto, anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.
I documenti prodotti oltre il termine perentorio e dunque irritualmente acquisiti al processo, non possono essere utilizzati ai fini della decisione, in quanto tardivi.
Nella fattispecie, si deve rilevare che l'Agenzia Entrate Riscossione si è costituita in giudizio, depositando vari documenti, a ridosso dell'udienza di merito, violando platealmente tale termine perentorio.
Va, pertanto, dichiarata la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia e la conseguente decadenza dal potere di produrre documentazione, depositata oltre il termine prescritto ex art. 32 cit;
documentazione che non può essere presa in considerazione, considerato, altresì, che il ricorrente ne aveva anche espressamente eccepito la tardività e inammissibilità, non accettando il contraddittorio sulla documentazione così tardivamente depositata.
Pertanto, stante l'impossibilità di rilevare e ritenere provata l'esistenza di altri atti interruttivi della prescrizione diversi da quello impugnato, il termine quinquennale per TARSU e triennale per TASSA
AUTO deve considerarsi inutilmente spirato e, pertanto, il relativo credito prescritto, tenuto conto del tempo trascorso dalla notifica delle cartelle alla data di notifica dell'unico atto interruttivo legittimamente valutabile e, cioè, l'intimazione oggi impugnata avvenuta in data 5.2.2025.
Consegue l'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna alle spese dell'Agenzia Entrate
Riscossione, in ossequio al principio di imputabilità della causa;
nella specie, la tardiva costituzione in giudizio dell'ente della riscossione su cui incombeva l'onere di provare la notifica di atti interruttivi della prescrizione giustifica il pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna Agenzia Entrate Riscossionne al pagamento, in favore del difensote antistatario, delle spese di lite che liquida in € 250,00 oltre accessori se dovuti per legge.