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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/07/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
RG 116/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 09/07/2024 davanti al giudice monocrat ott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Moretti, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti chiedono concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Le parti si rimettono in ordine al regolamento delle spese processuali.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
.R.G. 116/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
16/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 all'avv. Tiziana Moretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pro liti del 22.03.2023, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 9 luglio 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 marzo 2024, già accomandatario Parte_1 di Sarea Elaborazioni s.a.s., ha convenuto in giudizio l' chiedendo di dichiara nullo/inefficacie o illegittimo l'avviso di addebito n. 350 2023 00001950 21 000 con cui l' gli ha chiesto il versamento di somme asseritamente dovute alla Gestione commercianti dal 01.10.2021 al 31.10.2022, in realtà non dovute per l'assoluta inattività della società, oggi cancellata dal registro delle imprese, in quel periodo. L' si è costituito in giudizio senza contestare il quadro di fatto indicato dal ricorrente e segnalando l'opportunità d'un'iniziativa interna utile allo sgravio. Ha tuttavia precisato che l'iniziativa sarebbe intervenuta dalla sua sede centrale e che, solo successivamente ad essa, il ricorrente si sarebbe adoperato per ottenere in autotutela una revisione della sua posizione. Nel corso del giudizio, l' ha effettivamente proceduto allo sgravio. Conformemente all'indicazione delle parti, va perciò dichiarata la cessazione tra loro della materia del contendere. È rimasta controversa la questione relativa alle spese processuali, su cui le parti si sono rimesse alla valutazione del giudice. Ebbene, va valorizzato il fatto che l'Ente abbia provveduto in autotutela immediatamente dopo l'avvio del processo, instaurato pochissimo tempo dopo l'istanza in autotutela. La sostanziale tempestività dell' e il suo atteggiamento collaborativo depongono per la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 9 luglio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 09/07/2024 davanti al giudice monocrat ott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Moretti, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti chiedono concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Le parti si rimettono in ordine al regolamento delle spese processuali.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
.R.G. 116/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
16/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 all'avv. Tiziana Moretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pro liti del 22.03.2023, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 9 luglio 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 marzo 2024, già accomandatario Parte_1 di Sarea Elaborazioni s.a.s., ha convenuto in giudizio l' chiedendo di dichiara nullo/inefficacie o illegittimo l'avviso di addebito n. 350 2023 00001950 21 000 con cui l' gli ha chiesto il versamento di somme asseritamente dovute alla Gestione commercianti dal 01.10.2021 al 31.10.2022, in realtà non dovute per l'assoluta inattività della società, oggi cancellata dal registro delle imprese, in quel periodo. L' si è costituito in giudizio senza contestare il quadro di fatto indicato dal ricorrente e segnalando l'opportunità d'un'iniziativa interna utile allo sgravio. Ha tuttavia precisato che l'iniziativa sarebbe intervenuta dalla sua sede centrale e che, solo successivamente ad essa, il ricorrente si sarebbe adoperato per ottenere in autotutela una revisione della sua posizione. Nel corso del giudizio, l' ha effettivamente proceduto allo sgravio. Conformemente all'indicazione delle parti, va perciò dichiarata la cessazione tra loro della materia del contendere. È rimasta controversa la questione relativa alle spese processuali, su cui le parti si sono rimesse alla valutazione del giudice. Ebbene, va valorizzato il fatto che l'Ente abbia provveduto in autotutela immediatamente dopo l'avvio del processo, instaurato pochissimo tempo dopo l'istanza in autotutela. La sostanziale tempestività dell' e il suo atteggiamento collaborativo depongono per la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 9 luglio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri