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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2958 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
(CF: ), nato a Parte_1 C.F._1 AD il 12.02.1995 e res. in San Felice a Cancello alla via Napoli Ponti Rossi n. 285, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Teresa Meccariello e con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Moiano (BN) alla Via Torre, n. 18; RICORRENTE E
- in Controparte_1 persona del l.r. p.t. (P. iva n. ), P.IVA_1 CONVENUTA CONTUMACE NONCHE'
, in persona del Presidente Controparte_2 Cda p.t., (PI: P.IVA_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 09.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato, con rapporto di natura subordinata, a tempo pieno e indeterminato, unico e continuo, a decorrere dal 01.08.2019 e sino al 24.10.2023 (risoluzione formalizzata in data 31.10.2023), alle dipendenze delle convenute società, osservando turni di lavoro di minimo n. 9 ore al giorno, in turni dalle ore 6:00 alle ore 18:30, con pausa di un'ora (dalle 13:00 alle 14:00) e con notturni non intervallati da smonto e riposo, dal lunedì al venerdi;
il sabato dalle ore 6:00 alle 13:30; di aver sempre operato, anche prima dell'assunzione presso il medesimo deposito/cantiere alla via Caracciano di Airola, con le medesime mansioni e qualifiche alle dipendenze della Controparte_3
prima con contrato a tempo detemrianto part time a 15,
[...] poi indeterminato a 30 ore, inquadrato con la qualifica di “operaio”- liv. “6”
1 del contratto collettivo nazionale Trasporto e Logistica, con mansioni di
“addetto alla logistica di magazzino”, pur avendo svolto anche altre mansioni come quelle di pulizia locali, organizzazione reparto, guida muletto;
che il 24.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023 si recava al lavoro, e gli veniva impedito l'accesso dai dirigenti AP sulla base di una lista di
“ammessi” e tanto in assenza di un formale provvedimento di licenziamento e/o di qualsiasi altra comunicazione;
che solo con un WU in data 06.11.2023 la cooperativa che comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro;
che, anche se vi era stato il formale passaggio da un contratto all'altro e da una parte datoriale all'altra, da ultimo, con le quattro cooperative operanti sulla piattaforma di via Caracciano ossia
[...] ITALIA LOGISTICA, Parte_2 Controparte_3 SERVICE COMPANY, in realtà si trattava di cooperative gestite di fatto da AP, allo scopo di occultare il reale centro di imputazione datoriale che andava radicato in capo a . CP_4 Concludeva chiedendo “1)- accertare e dichiarare che tra le convenute società tutte ( sussiste un Controparte_5 unico centro di interessi e di imputazione datoriale, con i caratteri della unicità e continuità, del rapporto/contratto di lavoro in regime di subordinazione a tempo indeterminato e a tempo pieno e comunque alle condizioni vigenti alla data di licenziamento, con la suindicata decorrenza iniziale del 1.08.2019 ovvero dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto, dichiarare la illegittimità/nullità/annullabilità del licenziamento con conseguente reintegra del ricorrente con effetto immediato nel posto di lavoro ed alle medesime condizioni contrattuale in piena continuità, con rapporto da costituirsi in caso all'effettivo utilizzatore e comunque in capo all'attuale detentore del servizio ovvero
[...]
con condanna delle convenute in solido per effetto della Controparte_6 partecipazione all'unico vincolo datoriale (o comunque singolarmente in ragione degli effetti periodi di utilizzazione - capo 2 che segue - ovvero in capo a fino al 17/1/2022 e successivamente CP_7 [...] quale ultima parte datoriale), al pagamento delle Controparte_6 mensilità non corrisposte dalla data di licenziamento formale ossia 31/10/2023 e fino alla effettiva reintegra e soddisfo oltre interessi e rivalutazioni di legge;
2)- per effetto della declaratoria di cui al punto 1 che precede, dichiarare il riconoscimento del rapporto in capo agli utilizzatori effettivi ( fino al 17/1/2022 e successivamente CP_7 [...] quale ultima parte datoriale) delle prestazioni di Controparte_6 lavoro dell'istante (che rimangono debitori per tutti i diritti maturati dall'istante, retributivi – risarcitori – ripristinatori), anche solidalmente in capo alle convenute persone giuridiche partecipi dell'unitario complesso imprenditoriale-datoriale, dell'unitario centro di direzione e controllo, con condanna 3)- accertare e dichiarare unicità del rapporto anche in ragione della inesistenza / invalidità / illegittimità delle formalizzate (e comunicate, anche al Centro per l'Impiego) risoluzioni/dimissioni/licenziamenti e
“nuove” assunzioni dal 12.06.2019 ovvero dalla diversa data che sarà
2 accertata in corso di causa e da ultimo del licenziamento intimato con whtasupp del 06/11/2023 ma di fatto decorrente dal 24.10.2023, con condanna delle convenute in solido ovvero per quanto di ragione al pagamento delle relative spettanze retributive e contributive previdenziali derivanti dal dichiarato licenziamento illegittimo;
4)- comunque il riconoscimento del rapporto anche per intervenuta intermediazione vietata di manodopera e per invalidità di appalto tra le convenute società in capo alla o anche a norma dell'art. 2112 c.c. ovvero Controparte_6 per violazione dei criteri di scelta del personale in violazione di legge e del CCNL di categoria a seguito della internalizzazione solo formale del servizio (24/10/2023), con tutte le conseguenze d'obbligo (per i diritti del prestatore) anche in capo alla per tutto il tempo Controparte_6 di sua durata, sin dall'inizio del suo sorgere (1.08.2019 ovvero dalla diversa data accertata); 5)- riconoscimento di qualifica/livello professionale corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente espletato, in forza dell'art. 2103 c.c. e sulla base della disciplina classificatoria di cui alla contrattazione collettiva di categoria, con attribuzione (per il tempo dalla formalizzata assunzione) di inquadramento superiore a quello formale operato e correlativo trattamento economico retributivo per tutti gli istituti legali e contrattuali, con condanna delle convenute in solido ovvero per quanto di ragione al pagamento degli importi accertati per tale causale;
6)- accertare e dichiarare che il lavoratore non ha percepito il saldo sulla mensilità di settembre 2023, nonché le retribuzioni relative al mese di ottobre 2023 e spettanze finali TFR (busta paga novembre 2023), per complessivi €. 6.724,71; per l'effetto, previo accertamento del vincolo di solidarietà passiva in materia di appalto di cui al DLgs. 276/2003 art.29 ovvero ai sensi dell'art. 1676 c.c., condannare le convenute società a relativo pagamento in solido tra loro di detto importo accertato;
7)- accertare e dichiarare che durante l'intero ed unico rapporto di lavoro dal 1.08.2019 e sino al 24.10.2023, ovvero dalla diversa data oggetto di accertamento, il lavoratore ha espletato mansioni superiori per orari differenti ed ulteriori a quelli per cui è stato inquadrato formalmente per quanto esposto in narrativa (in particolare accertare differenze lavoro ordinario, lavoro supplementare e straordinario, festivo/domenicale, notturno, mensilità supplementari, trattamento ferie ed/od indennità sostitutiva stesse, trattamento/indennità sostitutiva permessi, riduzioni orarie e riposi settimanali non fruiti, TFR e rideterminazione in ragione di dette differenze di retribuzione e dell'effettivo periodo di lavoro, qualsiasi altro istituto retributivo legale e/o contrattuale previsto, non erogato od erogato in misura inferiore a quello spettante); per l'effetto condanna le convenute ditte in solido al pagamento dell'importo per differenze retributive ed oneri contributivi previdenziali che sarà accertato e quantificato anche a mezzo CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina;
8)- con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari con attribuzione”.
3 Regolarmente costituito eccepiva Controparte_6 l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Regolarmente convenute in giudizio con PEC 23.10.2024,
[...]
Controparte_8
non si costituivano.
[...] All'udienza del 09.12.2024, parte ricorrente e Controparte_6 sottoscrivevano accordo conciliativo con il quale AP, a titolo di
[...] appaltatore responsabile in solido ex art.29 D. Lgs 276\23 stante il mancato pagamento ad opera della datrice Controparte_3
, corrispondeva la retribuzione di settembre, ottobre e
[...] novembre 2023, comprensiva di tfr, nonché € 4.000 per differenze retributive sul maggior orario di lavoro osservato oltre ad un bonus pari ad € 4.801,80 netti e contributo spese legali. A fronte di tale pagamento il ricorrente rinunziava a qualsivoglia azione o pretesa nei suoi confronti e ne autorizzava l'estromissione dal giudizio. Con sentenza n. 185/2025, veniva dichiarata la cessata materia del contendere tra il ricorrente e LI e veniva disposta la prosecuzione del giudizio nei confronti delle altre società convenute. Espletata l'istruttoria richiesta dal ricorrente, la causa veniva rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, viene decisa con sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente, stante l'avvenuta conciliazione con LI, ha limitato la domanda all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e al pagamento di differenze retributive per lavoro ordinario, lavoro supplementare e straordinario, festivo/domenicale, notturno, mensilità supplementari, trattamento ferie ed/od indennità sostitutiva stesse, trattamento/indennità sostitutiva permessi, riduzioni orarie e riposi settimanali non fruiti, TFR e rideterminazione, in ragione di dette differenze di retribuzione e dell'effettivo periodo di lavoro, di qualsiasi altro istituto retributivo legale e/o contrattuale previsto, non erogato od erogato in misura inferiore a quello spettante. In merito alla richiesta di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, occorre premettere che il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica
4 apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 13/02/2020, n. 3626; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010; Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”). Ancora, quando un contratto collettivo preveda una medesima attività in base a due (o più) distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in materia più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria collega il superiore inquadramento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004, Sentenza n. 11925 del 07/08/2003). Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n.8955; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003).
5 Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009). In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. In applicazione dei suddetti principi, va rigettata la domanda di pagamento delle differenze retributive richieste per lo svolgimento di mansioni rientranti nel superiore inquadramento. Come si evince chiaramente dalla lettura del ricorso introduttivo, infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare di essere stato inquadrato nel livello 6 del CCNL Trasporti e Logistica, con mansioni di operaio e ad indicare le mansioni svolte dichiarando che giustificherebbero il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento, ma non ha neanche indicato il superiore livello di cui chiede il riconoscimento, né ha assolto all'onere sullo stesso incombente di individuare i criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto e di comparare le previsioni astratte del CCNL di riferimento con le mansioni concretamente svolte. Né, a tal fine, può sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che agisce l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda. Riguardo alla domanda relativa allo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario, si osserva che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150,
6 Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791). Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629). Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre 1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651). Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001). Ancora, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la
7 retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009). Dalla prova orale è emerso quanto segue. Il teste ha riferito “conosco il ricorrente perché era mio Testimone_1 collega, abbiamo lavorato per e prima di LI c'era Controparte_6 Carrefour. Ho la medesima causa in corso contro le convenute. ADR: confermo che dal 01.08.2019 e sino al 24.10.2023 il ricorrente ha volto attività di movimentazione merci per conto di GS CARREFOUR prima e AP dopo e tanto posso dire perché anche io facevo movimentazione merci con lui. ADR: confermo che il ricorrente si occupava di prelievo a mano, Piking scatolame, del carico e scarico con carrello elettrico (dai camion, la merce viene lasciata sulle piattaforme); guida del muletto per sistemare le balle/pedane nelle scaffalature;
pulizia dei cartoni e cellophane;
trasporto dalle piattaforme (scaricate dai camion) alle corsie;
operazioni di “Pall Mall” ossia addetto al controllo elettronico della merce, incaricato dell'inventario; montaggio dei cd “roll” e/o “gabbiati”, cioè carrelli con ruote oltre allo spazzamento e pulizia del deposito;
carico e scarico dei freschi e surgelati nelle celle frigo;
scarico e carico ortofrutta. Queste mansioni erano anche difficili e le facevamo tutti. ADR: io avevo modo di vedere il ricorrente a lavoro, perché lavoravamo su turni e capitava che facevamo gli stessi turni. C'erano due turni, uno partiva la mattina fino a finitura e l'altro partiva la sera, fino a finitura e quindi lavoravamo insieme quasi i tutti i giorni. ADR: iniziavamo alle 7,00 del mattino e finivamo quando finivano le commesse, non avevamo un orario fisso, in media lavoravamo dieci ore al giorno e in alcuni casi abbiamo fatto anche diciasette ore senza smonto tra turni. La sera iniziavamo alle 20,00 e finivamo a fine commessa, intorno alle 6,00-7,00 anche 8,00 del mattino e i turni ci venivano comunicati su whatsapp, avevamo un gruppo su cui ce li mandava . ADR: lui ci obbligava a fare questi Persona_1 turni, perché se ci lamentavamo ci minacciava di non farci lavorare o di mandarci contestazioni disciplinari. ADR: a volte non avevamo neanche lo smonto tra un turno e l'altro nel senso che è capitato che abbiamo fatto il turno notturno e abbiamo attaccato il diurno direttamente e non ci pagavano neanche il notturno. ADR: le direttive sulle mansioni, l'indicazione di orari, turni, autorizzazioni per ferie, licenziamenti e assunzioni, per il periodo da agosto 2019 fino al gennaio 2022, ci venivano date da e e in loro assenza da Parte_3 Parte_4
. ADR: preciso che i primi due a volte ci davano Persona_1 direttamente le direttive, però la maggior parte delle volte, era Per_1
8 che ce le dava, perché faceva da tramite. Non si muoveva nulla se Per_1 Con non decidevano e LI. ADR: era il presidente del Persona_1
e poi aveva quattro o cinque cooperative che non so a chi CP_2 facevano capo, erano Company Service, Logistica Italia e ce n'erano altre due ma non ricordo i nomi. ADR: tutti i dipendenti che lavoravano erano assunti dalle Cooperative e non direttamente da Carrefour e LI, che sapevano che c'erano le cooperative. ADR: noi lavoravamo tutti insieme, ma sulla carta eravamo divisi tra le quattro cooperative. ADR: io continuo a lavorare sulla piattaforma”. Il teste ha riferito “conosco il ricorrente perché Testimone_2 lavoravamo insieme, ho la medesima causa in corso contro le convenute. ADR: confermo che il ricorrente, dal 1.08.2019 e sino al 24.10.2023 ha svolto attività di movimentazione merci per conto di GS CARREFOUR prima e AP dopo e tanto posso dire perché anche io ho svolto la medesima attività. Io lavoro sulla piattaforma dal luglio 1995. ADR: confermo che il ricorrente si occuapva di prelievo a mano, Piking scatolame, del carico e scarico con carrello elettrico (dai camion, la merce viene lasciata sulle piattaforme); guida del muletto per sistemare le balle/pedane nelle scaffalature;
pulizia dei cartoni e cellophane;
trasporto dalle piattaforme (scaricate dai camion) alle corsie;
operazioni di “Pall Mall” ossia addetto al controllo elettronico della merce, incaricato dell'inventario; montaggio dei cd “roll” e/o “gabbiati”, cioè carrelli con ruote oltre allo spazzamento e pulizia del deposito;
carico e scarico dei freschi e surgelati nelle celle frigo;
scarico e carico ortofrutta. Queste mansioni le facevamo tutti, perché venivamo spostati sulle varie mansioni a turno, ma tutti i dipendenti facevano tutto. ADR: io ho avuto modo di vedere il ricorrente perché lavoravamo su turni e abbiamo lavorato sugli stessi turni e comunque avevo modo di vederlo al cambio turno. La mattina iniziavamo alle 7,00 e lavoravamo fino a quando non finivamo di scaricare tutti i camion, si lavorava anche più di otto ore. Il turno serale iniziava alle 22,00 e finiva alle 4,00 del mattino e se c'era bisogno dovevamo riattaccare il pomeriggio dello stesso giorno. La retribuzione era sempre la stessa, a prescindere dal lavoro notturno. ADR: dal 1.08.2019 al 17/01/2022, le direttive sul lavoro, orari, turni, permessi, ferie, pagamenti venivano da
che era il capo del e a lui le davano Persona_1 CP_2 Parte_3 Con
e per conto di e poi anche per LI. ADR:
[...] Parte_4 gli orari di lavoro li mandava sul gruppo whatsapp che Persona_1 avevamo. ADR: tutti i dipendenti che lavoravano sulla piattaforma erano sulla carta dipendenti delle cooperative facenti parte del , ma in CP_2 realtà nei capannoni lavoravamo tutti insieme e facevamo tutti le stesse cose. ADR: se ci lamentavamo, diceva che non era colpa sua. ADR: Per_1 io sono stato minacciato dal dirigente di LI quando ho chiesto tramite il mio avvocato che mi pagassero il mese di settembre 2023. Mi dissero che dovevo dare le carte all'avvocato che avevano messo loro e non chiamare un avvocato mio”.
9 Innanzitutto, non può essere accolta la domanda di pagamento del lavoro festivo e domenicale, genericamente richiesto nelle conclusioni del ricorso, a fronte di una ricostruzione in fatto, in cui il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato e nulla ha dedotto sullo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi. Del pari, non può essere accolta la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie;
le somme a tal titolo dovute in virtù di quanto risulta dalla busta paga di ottobre 2023 sono state pagate da LI in sede conciliativa e dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa non sono emersi elementi per ritenere che il lavoratore abbia diritto a somme aggiuntive per aver svolto attività lavorativa in ulteriori giornate deputate al godimento delle ferie. Nessuno dei testi escussi ha, infatti, riferito sul punto. Ancora, del tutto generica e pertanto inammissibile, oltre che comunque risultata non provata, è la domanda di pagamento del lavoro notturno. In ricorso, l'istante si è limitato a dedurre di aver svolto lavoro notturno senza neanche indicare la durata dei predetti turni (individuata solo nei capi di prova articolati), la frequenza con cui li avrebbe svolti e la normativa contrattuale che giustificherebbe il riconoscimento delle differenze retributive genericamente richieste. Ebbene, il thema decidendum della controversia deve essere individuato – in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che connota il rito del lavoro – in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, e si ripercuote inevitabilmente sul piano probatorio, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine a circostanze non tempestivamente allegate. Come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, l'esatta individuazione del petitum e della causa petendi avviene attraverso una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, posto che non solo v'è l'esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto, ma anche di porre il giudice in condizione di decidere iusta alligata et probata. Il vigente ordinamento processuale è caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, sicché al giudice è inibito anche trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda. Ne consegue che, da un lato, la parte ha l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce, dall'altro, il giudice può e deve esaminare i documenti versati dalle parti solo dopo aver accertato la ritualità della produzione e l'esistenza delle necessarie allegazioni dei fatti costitutivi del diritto fondato espressamente su quei documenti. Oltretutto, i testi hanno reso dichiarazioni in merito, discordanti non solo con quanto indicato in ricorso, ma anche tra loro;
mentre nel capo di prova articolato, il ricorrente ha dedotto di aver svolto lavoro notturno dalle 24,00
10 alle 6,00, senza precisare quante volte a settimana, il teste ha riferito Tes_1 che “la sera iniziavamo alle 20,00 e finivamo a fine commessa, intorno alle 6,00-7,00 anche 8,00 del mattino”, mentre il teste ha Testimone_2 dichiarato che “Il turno serale iniziava alle 22,00 e finiva alle 4,00 del mattino e se c'era bisogno dovevamo riattaccare il pomeriggio dello stesso giorno”. Infine, per le medesime motivazioni, non può essere accolta nemmeno la domanda di pagamento del lavoro supplementare e lavoro straordinario. Innanzitutto, il ricorso è carente dell'indicazione dell'orario di lavoro contrattualizzato, con conseguente impossibilità di dedurre quale sarebbe l'orario in tesi svolto, da qualificare come supplementare e straordinario e quando ci sarebbe dovuto essere lo smonto ed il riposo, in tesi non concesso. Nell'atto si legge solo che il lavoratore era stato assunto part-time, con svolgimento dell'orario di lavoro su turni di lavoro di n. 9 ore al giorno nel minimo, in turni dalle ore 6:00 alle ore 18:30, con pausa di un'ora (dalle 13:00 alle 14:00) e con notturni non intervallati da smonto e riposo, dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 6:00 alle 13:30. Ciò detto, i testi citati dal ricorrente, anche in merito all'orario di lavoro svolto, non hanno confermato l'articolazione oraria indicata in ricorso e hanno reso dichiarazioni parzialmente discordanti tra loro. Il teste ha dichiarato “iniziavamo alle 7,00 del mattino e finivamo Tes_1 quando finivano le commesse, non avevamo un orario fisso, in media lavoravamo dieci ore al giorno e in alcuni casi abbiamo fatto anche diciassette ore senza smonto tra turni”, mentre il teste ha riferito Tes_2
“io ho avuto modo di vedere il ricorrente perché lavoravamo su turni e abbiamo lavorato sugli stessi turni e comunque avevo modo di vederlo al cambio turno. La mattina iniziavamo alle 7,00 e lavoravamo fino a quando non finivamo di scaricare tutti i camion, si lavorava anche più di otto ore”. Ebbene, la carenza assertiva del ricorso e le dichiarazioni dei testi difformi tra loro e con la ricostruzione fattuale operata in ricorso non consentono di ritenere assolto il rigoroso onere della prova incombente sull'istante, di provare lo svolgimento del lavoro supplementare e straordinario di cui ha chiesto il pagamento. Dal rigetto delle predette domande consegue altresì il rigetto delle domande di pagamento delle mensilità supplementari e del TFR rideterminati alla luce del superiore livello e del lavoro supplementare/straordinario svolto. In definitiva, per le motivazioni esposte il ricorso va rigettato. Nulla per le spese stante la contumacia delle convenute.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese. Così deciso in Benevento il 25.11.2025 Il Giudice
11 (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
12
(CF: ), nato a Parte_1 C.F._1 AD il 12.02.1995 e res. in San Felice a Cancello alla via Napoli Ponti Rossi n. 285, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Teresa Meccariello e con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Moiano (BN) alla Via Torre, n. 18; RICORRENTE E
- in Controparte_1 persona del l.r. p.t. (P. iva n. ), P.IVA_1 CONVENUTA CONTUMACE NONCHE'
, in persona del Presidente Controparte_2 Cda p.t., (PI: P.IVA_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 09.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver lavorato, con rapporto di natura subordinata, a tempo pieno e indeterminato, unico e continuo, a decorrere dal 01.08.2019 e sino al 24.10.2023 (risoluzione formalizzata in data 31.10.2023), alle dipendenze delle convenute società, osservando turni di lavoro di minimo n. 9 ore al giorno, in turni dalle ore 6:00 alle ore 18:30, con pausa di un'ora (dalle 13:00 alle 14:00) e con notturni non intervallati da smonto e riposo, dal lunedì al venerdi;
il sabato dalle ore 6:00 alle 13:30; di aver sempre operato, anche prima dell'assunzione presso il medesimo deposito/cantiere alla via Caracciano di Airola, con le medesime mansioni e qualifiche alle dipendenze della Controparte_3
prima con contrato a tempo detemrianto part time a 15,
[...] poi indeterminato a 30 ore, inquadrato con la qualifica di “operaio”- liv. “6”
1 del contratto collettivo nazionale Trasporto e Logistica, con mansioni di
“addetto alla logistica di magazzino”, pur avendo svolto anche altre mansioni come quelle di pulizia locali, organizzazione reparto, guida muletto;
che il 24.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023 si recava al lavoro, e gli veniva impedito l'accesso dai dirigenti AP sulla base di una lista di
“ammessi” e tanto in assenza di un formale provvedimento di licenziamento e/o di qualsiasi altra comunicazione;
che solo con un WU in data 06.11.2023 la cooperativa che comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro;
che, anche se vi era stato il formale passaggio da un contratto all'altro e da una parte datoriale all'altra, da ultimo, con le quattro cooperative operanti sulla piattaforma di via Caracciano ossia
[...] ITALIA LOGISTICA, Parte_2 Controparte_3 SERVICE COMPANY, in realtà si trattava di cooperative gestite di fatto da AP, allo scopo di occultare il reale centro di imputazione datoriale che andava radicato in capo a . CP_4 Concludeva chiedendo “1)- accertare e dichiarare che tra le convenute società tutte ( sussiste un Controparte_5 unico centro di interessi e di imputazione datoriale, con i caratteri della unicità e continuità, del rapporto/contratto di lavoro in regime di subordinazione a tempo indeterminato e a tempo pieno e comunque alle condizioni vigenti alla data di licenziamento, con la suindicata decorrenza iniziale del 1.08.2019 ovvero dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
per l'effetto, dichiarare la illegittimità/nullità/annullabilità del licenziamento con conseguente reintegra del ricorrente con effetto immediato nel posto di lavoro ed alle medesime condizioni contrattuale in piena continuità, con rapporto da costituirsi in caso all'effettivo utilizzatore e comunque in capo all'attuale detentore del servizio ovvero
[...]
con condanna delle convenute in solido per effetto della Controparte_6 partecipazione all'unico vincolo datoriale (o comunque singolarmente in ragione degli effetti periodi di utilizzazione - capo 2 che segue - ovvero in capo a fino al 17/1/2022 e successivamente CP_7 [...] quale ultima parte datoriale), al pagamento delle Controparte_6 mensilità non corrisposte dalla data di licenziamento formale ossia 31/10/2023 e fino alla effettiva reintegra e soddisfo oltre interessi e rivalutazioni di legge;
2)- per effetto della declaratoria di cui al punto 1 che precede, dichiarare il riconoscimento del rapporto in capo agli utilizzatori effettivi ( fino al 17/1/2022 e successivamente CP_7 [...] quale ultima parte datoriale) delle prestazioni di Controparte_6 lavoro dell'istante (che rimangono debitori per tutti i diritti maturati dall'istante, retributivi – risarcitori – ripristinatori), anche solidalmente in capo alle convenute persone giuridiche partecipi dell'unitario complesso imprenditoriale-datoriale, dell'unitario centro di direzione e controllo, con condanna 3)- accertare e dichiarare unicità del rapporto anche in ragione della inesistenza / invalidità / illegittimità delle formalizzate (e comunicate, anche al Centro per l'Impiego) risoluzioni/dimissioni/licenziamenti e
“nuove” assunzioni dal 12.06.2019 ovvero dalla diversa data che sarà
2 accertata in corso di causa e da ultimo del licenziamento intimato con whtasupp del 06/11/2023 ma di fatto decorrente dal 24.10.2023, con condanna delle convenute in solido ovvero per quanto di ragione al pagamento delle relative spettanze retributive e contributive previdenziali derivanti dal dichiarato licenziamento illegittimo;
4)- comunque il riconoscimento del rapporto anche per intervenuta intermediazione vietata di manodopera e per invalidità di appalto tra le convenute società in capo alla o anche a norma dell'art. 2112 c.c. ovvero Controparte_6 per violazione dei criteri di scelta del personale in violazione di legge e del CCNL di categoria a seguito della internalizzazione solo formale del servizio (24/10/2023), con tutte le conseguenze d'obbligo (per i diritti del prestatore) anche in capo alla per tutto il tempo Controparte_6 di sua durata, sin dall'inizio del suo sorgere (1.08.2019 ovvero dalla diversa data accertata); 5)- riconoscimento di qualifica/livello professionale corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente espletato, in forza dell'art. 2103 c.c. e sulla base della disciplina classificatoria di cui alla contrattazione collettiva di categoria, con attribuzione (per il tempo dalla formalizzata assunzione) di inquadramento superiore a quello formale operato e correlativo trattamento economico retributivo per tutti gli istituti legali e contrattuali, con condanna delle convenute in solido ovvero per quanto di ragione al pagamento degli importi accertati per tale causale;
6)- accertare e dichiarare che il lavoratore non ha percepito il saldo sulla mensilità di settembre 2023, nonché le retribuzioni relative al mese di ottobre 2023 e spettanze finali TFR (busta paga novembre 2023), per complessivi €. 6.724,71; per l'effetto, previo accertamento del vincolo di solidarietà passiva in materia di appalto di cui al DLgs. 276/2003 art.29 ovvero ai sensi dell'art. 1676 c.c., condannare le convenute società a relativo pagamento in solido tra loro di detto importo accertato;
7)- accertare e dichiarare che durante l'intero ed unico rapporto di lavoro dal 1.08.2019 e sino al 24.10.2023, ovvero dalla diversa data oggetto di accertamento, il lavoratore ha espletato mansioni superiori per orari differenti ed ulteriori a quelli per cui è stato inquadrato formalmente per quanto esposto in narrativa (in particolare accertare differenze lavoro ordinario, lavoro supplementare e straordinario, festivo/domenicale, notturno, mensilità supplementari, trattamento ferie ed/od indennità sostitutiva stesse, trattamento/indennità sostitutiva permessi, riduzioni orarie e riposi settimanali non fruiti, TFR e rideterminazione in ragione di dette differenze di retribuzione e dell'effettivo periodo di lavoro, qualsiasi altro istituto retributivo legale e/o contrattuale previsto, non erogato od erogato in misura inferiore a quello spettante); per l'effetto condanna le convenute ditte in solido al pagamento dell'importo per differenze retributive ed oneri contributivi previdenziali che sarà accertato e quantificato anche a mezzo CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina;
8)- con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari con attribuzione”.
3 Regolarmente costituito eccepiva Controparte_6 l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Regolarmente convenute in giudizio con PEC 23.10.2024,
[...]
Controparte_8
non si costituivano.
[...] All'udienza del 09.12.2024, parte ricorrente e Controparte_6 sottoscrivevano accordo conciliativo con il quale AP, a titolo di
[...] appaltatore responsabile in solido ex art.29 D. Lgs 276\23 stante il mancato pagamento ad opera della datrice Controparte_3
, corrispondeva la retribuzione di settembre, ottobre e
[...] novembre 2023, comprensiva di tfr, nonché € 4.000 per differenze retributive sul maggior orario di lavoro osservato oltre ad un bonus pari ad € 4.801,80 netti e contributo spese legali. A fronte di tale pagamento il ricorrente rinunziava a qualsivoglia azione o pretesa nei suoi confronti e ne autorizzava l'estromissione dal giudizio. Con sentenza n. 185/2025, veniva dichiarata la cessata materia del contendere tra il ricorrente e LI e veniva disposta la prosecuzione del giudizio nei confronti delle altre società convenute. Espletata l'istruttoria richiesta dal ricorrente, la causa veniva rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, viene decisa con sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente, stante l'avvenuta conciliazione con LI, ha limitato la domanda all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e al pagamento di differenze retributive per lavoro ordinario, lavoro supplementare e straordinario, festivo/domenicale, notturno, mensilità supplementari, trattamento ferie ed/od indennità sostitutiva stesse, trattamento/indennità sostitutiva permessi, riduzioni orarie e riposi settimanali non fruiti, TFR e rideterminazione, in ragione di dette differenze di retribuzione e dell'effettivo periodo di lavoro, di qualsiasi altro istituto retributivo legale e/o contrattuale previsto, non erogato od erogato in misura inferiore a quello spettante. In merito alla richiesta di pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, occorre premettere che il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica
4 apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 13/02/2020, n. 3626; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010; Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”). Ancora, quando un contratto collettivo preveda una medesima attività in base a due (o più) distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in materia più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria collega il superiore inquadramento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004, Sentenza n. 11925 del 07/08/2003). Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n.8955; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003).
5 Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009). In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. In applicazione dei suddetti principi, va rigettata la domanda di pagamento delle differenze retributive richieste per lo svolgimento di mansioni rientranti nel superiore inquadramento. Come si evince chiaramente dalla lettura del ricorso introduttivo, infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare di essere stato inquadrato nel livello 6 del CCNL Trasporti e Logistica, con mansioni di operaio e ad indicare le mansioni svolte dichiarando che giustificherebbero il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento, ma non ha neanche indicato il superiore livello di cui chiede il riconoscimento, né ha assolto all'onere sullo stesso incombente di individuare i criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto e di comparare le previsioni astratte del CCNL di riferimento con le mansioni concretamente svolte. Né, a tal fine, può sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che agisce l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda. Riguardo alla domanda relativa allo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario, si osserva che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo, Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150,
6 Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791). Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629). Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre 1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651). Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001). Ancora, “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la
7 retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009). Dalla prova orale è emerso quanto segue. Il teste ha riferito “conosco il ricorrente perché era mio Testimone_1 collega, abbiamo lavorato per e prima di LI c'era Controparte_6 Carrefour. Ho la medesima causa in corso contro le convenute. ADR: confermo che dal 01.08.2019 e sino al 24.10.2023 il ricorrente ha volto attività di movimentazione merci per conto di GS CARREFOUR prima e AP dopo e tanto posso dire perché anche io facevo movimentazione merci con lui. ADR: confermo che il ricorrente si occupava di prelievo a mano, Piking scatolame, del carico e scarico con carrello elettrico (dai camion, la merce viene lasciata sulle piattaforme); guida del muletto per sistemare le balle/pedane nelle scaffalature;
pulizia dei cartoni e cellophane;
trasporto dalle piattaforme (scaricate dai camion) alle corsie;
operazioni di “Pall Mall” ossia addetto al controllo elettronico della merce, incaricato dell'inventario; montaggio dei cd “roll” e/o “gabbiati”, cioè carrelli con ruote oltre allo spazzamento e pulizia del deposito;
carico e scarico dei freschi e surgelati nelle celle frigo;
scarico e carico ortofrutta. Queste mansioni erano anche difficili e le facevamo tutti. ADR: io avevo modo di vedere il ricorrente a lavoro, perché lavoravamo su turni e capitava che facevamo gli stessi turni. C'erano due turni, uno partiva la mattina fino a finitura e l'altro partiva la sera, fino a finitura e quindi lavoravamo insieme quasi i tutti i giorni. ADR: iniziavamo alle 7,00 del mattino e finivamo quando finivano le commesse, non avevamo un orario fisso, in media lavoravamo dieci ore al giorno e in alcuni casi abbiamo fatto anche diciasette ore senza smonto tra turni. La sera iniziavamo alle 20,00 e finivamo a fine commessa, intorno alle 6,00-7,00 anche 8,00 del mattino e i turni ci venivano comunicati su whatsapp, avevamo un gruppo su cui ce li mandava . ADR: lui ci obbligava a fare questi Persona_1 turni, perché se ci lamentavamo ci minacciava di non farci lavorare o di mandarci contestazioni disciplinari. ADR: a volte non avevamo neanche lo smonto tra un turno e l'altro nel senso che è capitato che abbiamo fatto il turno notturno e abbiamo attaccato il diurno direttamente e non ci pagavano neanche il notturno. ADR: le direttive sulle mansioni, l'indicazione di orari, turni, autorizzazioni per ferie, licenziamenti e assunzioni, per il periodo da agosto 2019 fino al gennaio 2022, ci venivano date da e e in loro assenza da Parte_3 Parte_4
. ADR: preciso che i primi due a volte ci davano Persona_1 direttamente le direttive, però la maggior parte delle volte, era Per_1
8 che ce le dava, perché faceva da tramite. Non si muoveva nulla se Per_1 Con non decidevano e LI. ADR: era il presidente del Persona_1
e poi aveva quattro o cinque cooperative che non so a chi CP_2 facevano capo, erano Company Service, Logistica Italia e ce n'erano altre due ma non ricordo i nomi. ADR: tutti i dipendenti che lavoravano erano assunti dalle Cooperative e non direttamente da Carrefour e LI, che sapevano che c'erano le cooperative. ADR: noi lavoravamo tutti insieme, ma sulla carta eravamo divisi tra le quattro cooperative. ADR: io continuo a lavorare sulla piattaforma”. Il teste ha riferito “conosco il ricorrente perché Testimone_2 lavoravamo insieme, ho la medesima causa in corso contro le convenute. ADR: confermo che il ricorrente, dal 1.08.2019 e sino al 24.10.2023 ha svolto attività di movimentazione merci per conto di GS CARREFOUR prima e AP dopo e tanto posso dire perché anche io ho svolto la medesima attività. Io lavoro sulla piattaforma dal luglio 1995. ADR: confermo che il ricorrente si occuapva di prelievo a mano, Piking scatolame, del carico e scarico con carrello elettrico (dai camion, la merce viene lasciata sulle piattaforme); guida del muletto per sistemare le balle/pedane nelle scaffalature;
pulizia dei cartoni e cellophane;
trasporto dalle piattaforme (scaricate dai camion) alle corsie;
operazioni di “Pall Mall” ossia addetto al controllo elettronico della merce, incaricato dell'inventario; montaggio dei cd “roll” e/o “gabbiati”, cioè carrelli con ruote oltre allo spazzamento e pulizia del deposito;
carico e scarico dei freschi e surgelati nelle celle frigo;
scarico e carico ortofrutta. Queste mansioni le facevamo tutti, perché venivamo spostati sulle varie mansioni a turno, ma tutti i dipendenti facevano tutto. ADR: io ho avuto modo di vedere il ricorrente perché lavoravamo su turni e abbiamo lavorato sugli stessi turni e comunque avevo modo di vederlo al cambio turno. La mattina iniziavamo alle 7,00 e lavoravamo fino a quando non finivamo di scaricare tutti i camion, si lavorava anche più di otto ore. Il turno serale iniziava alle 22,00 e finiva alle 4,00 del mattino e se c'era bisogno dovevamo riattaccare il pomeriggio dello stesso giorno. La retribuzione era sempre la stessa, a prescindere dal lavoro notturno. ADR: dal 1.08.2019 al 17/01/2022, le direttive sul lavoro, orari, turni, permessi, ferie, pagamenti venivano da
che era il capo del e a lui le davano Persona_1 CP_2 Parte_3 Con
e per conto di e poi anche per LI. ADR:
[...] Parte_4 gli orari di lavoro li mandava sul gruppo whatsapp che Persona_1 avevamo. ADR: tutti i dipendenti che lavoravano sulla piattaforma erano sulla carta dipendenti delle cooperative facenti parte del , ma in CP_2 realtà nei capannoni lavoravamo tutti insieme e facevamo tutti le stesse cose. ADR: se ci lamentavamo, diceva che non era colpa sua. ADR: Per_1 io sono stato minacciato dal dirigente di LI quando ho chiesto tramite il mio avvocato che mi pagassero il mese di settembre 2023. Mi dissero che dovevo dare le carte all'avvocato che avevano messo loro e non chiamare un avvocato mio”.
9 Innanzitutto, non può essere accolta la domanda di pagamento del lavoro festivo e domenicale, genericamente richiesto nelle conclusioni del ricorso, a fronte di una ricostruzione in fatto, in cui il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato e nulla ha dedotto sullo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi. Del pari, non può essere accolta la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie;
le somme a tal titolo dovute in virtù di quanto risulta dalla busta paga di ottobre 2023 sono state pagate da LI in sede conciliativa e dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa non sono emersi elementi per ritenere che il lavoratore abbia diritto a somme aggiuntive per aver svolto attività lavorativa in ulteriori giornate deputate al godimento delle ferie. Nessuno dei testi escussi ha, infatti, riferito sul punto. Ancora, del tutto generica e pertanto inammissibile, oltre che comunque risultata non provata, è la domanda di pagamento del lavoro notturno. In ricorso, l'istante si è limitato a dedurre di aver svolto lavoro notturno senza neanche indicare la durata dei predetti turni (individuata solo nei capi di prova articolati), la frequenza con cui li avrebbe svolti e la normativa contrattuale che giustificherebbe il riconoscimento delle differenze retributive genericamente richieste. Ebbene, il thema decidendum della controversia deve essere individuato – in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che connota il rito del lavoro – in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, e si ripercuote inevitabilmente sul piano probatorio, non potendosi ritenere raggiunta la prova in ordine a circostanze non tempestivamente allegate. Come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, l'esatta individuazione del petitum e della causa petendi avviene attraverso una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, posto che non solo v'è l'esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto, ma anche di porre il giudice in condizione di decidere iusta alligata et probata. Il vigente ordinamento processuale è caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, sicché al giudice è inibito anche trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda. Ne consegue che, da un lato, la parte ha l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce, dall'altro, il giudice può e deve esaminare i documenti versati dalle parti solo dopo aver accertato la ritualità della produzione e l'esistenza delle necessarie allegazioni dei fatti costitutivi del diritto fondato espressamente su quei documenti. Oltretutto, i testi hanno reso dichiarazioni in merito, discordanti non solo con quanto indicato in ricorso, ma anche tra loro;
mentre nel capo di prova articolato, il ricorrente ha dedotto di aver svolto lavoro notturno dalle 24,00
10 alle 6,00, senza precisare quante volte a settimana, il teste ha riferito Tes_1 che “la sera iniziavamo alle 20,00 e finivamo a fine commessa, intorno alle 6,00-7,00 anche 8,00 del mattino”, mentre il teste ha Testimone_2 dichiarato che “Il turno serale iniziava alle 22,00 e finiva alle 4,00 del mattino e se c'era bisogno dovevamo riattaccare il pomeriggio dello stesso giorno”. Infine, per le medesime motivazioni, non può essere accolta nemmeno la domanda di pagamento del lavoro supplementare e lavoro straordinario. Innanzitutto, il ricorso è carente dell'indicazione dell'orario di lavoro contrattualizzato, con conseguente impossibilità di dedurre quale sarebbe l'orario in tesi svolto, da qualificare come supplementare e straordinario e quando ci sarebbe dovuto essere lo smonto ed il riposo, in tesi non concesso. Nell'atto si legge solo che il lavoratore era stato assunto part-time, con svolgimento dell'orario di lavoro su turni di lavoro di n. 9 ore al giorno nel minimo, in turni dalle ore 6:00 alle ore 18:30, con pausa di un'ora (dalle 13:00 alle 14:00) e con notturni non intervallati da smonto e riposo, dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 6:00 alle 13:30. Ciò detto, i testi citati dal ricorrente, anche in merito all'orario di lavoro svolto, non hanno confermato l'articolazione oraria indicata in ricorso e hanno reso dichiarazioni parzialmente discordanti tra loro. Il teste ha dichiarato “iniziavamo alle 7,00 del mattino e finivamo Tes_1 quando finivano le commesse, non avevamo un orario fisso, in media lavoravamo dieci ore al giorno e in alcuni casi abbiamo fatto anche diciassette ore senza smonto tra turni”, mentre il teste ha riferito Tes_2
“io ho avuto modo di vedere il ricorrente perché lavoravamo su turni e abbiamo lavorato sugli stessi turni e comunque avevo modo di vederlo al cambio turno. La mattina iniziavamo alle 7,00 e lavoravamo fino a quando non finivamo di scaricare tutti i camion, si lavorava anche più di otto ore”. Ebbene, la carenza assertiva del ricorso e le dichiarazioni dei testi difformi tra loro e con la ricostruzione fattuale operata in ricorso non consentono di ritenere assolto il rigoroso onere della prova incombente sull'istante, di provare lo svolgimento del lavoro supplementare e straordinario di cui ha chiesto il pagamento. Dal rigetto delle predette domande consegue altresì il rigetto delle domande di pagamento delle mensilità supplementari e del TFR rideterminati alla luce del superiore livello e del lavoro supplementare/straordinario svolto. In definitiva, per le motivazioni esposte il ricorso va rigettato. Nulla per le spese stante la contumacia delle convenute.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_1 provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese. Così deciso in Benevento il 25.11.2025 Il Giudice
11 (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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