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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 532/2024 V.G. promossa da (Cod. Fisc. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 e residente in [...] Siena, ed elettivamente domiciliato in Figline e Incisa Valdarno (FI), Corso Matteotti 49 presso lo studio dell'Avv. Duccio Resti ( del Foro C.F._2 di Firenze che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso e
(Cod. Fisc. ) nata il [...] a [...] e residente Parte_2 C.F._3 in Via di Città n. 122, Siena, elettivamente domiciliata in Figline (FI) Corso Matteotti n°49, presso lo Studio dell'Avv. Fabio Nizzoli ( del Foro di Firenze che la C.F._4 rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL MINISTERO CP_1 avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 e chiedevano Parte_1 Parte_2
l'omologa della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio concordatario in ET in data 02/08/2008 ; che dalla loro unione era già nato in data [...] il figlio , non economicamente PE autosufficiente, attualmente iscritto alla facoltà di ingegneria chimica dell'università di Pisa;
che motivi di incompatibilità caratteriale e di intollerabilità della convivenza coniugale, avevano deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in via di Città N° 122 a Siena, di proprietà del IG. Parte_1 rimarrà a lui assegnata;
in essa continuerà a risiedere anche il figlio PE , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, in quanto studente
[...] universitario presso la facoltà di ingegneria di Pisa.
3) La IG.ra provvederà a reperire nuova abitazione entro e non oltre il 15 marzo Parte_2 2025, presso la quale si trasferirà, prendendovi la residenza.
4) Il mobilio della casa familiare, rimane in proprietà ed uso esclusivo del IG.
[...]
, tranne le cose di proprietà personale della IG.ra la quale provvederà ad Parte_1 Pt_2 asportarle entro la data di trasferimento presso la nuova abitazione;
4) Il IG. è titolare di pensione per la quale ha percepito un reddito Parte_1 imponibile (lordo) per l'ultimo anno di imposta 2023 pari ad € 112.398,00, come risulta dalla dichiarazione dei redditi anno 730/2024 (All.3).
5) La IG.ra percepisce redditi saltuari dall'attività di locazione transitoria e Parte_2 turistica dell'immobile di sua proprietà sito in Siena Via Dei Baroncelli n. 10, per un reddito complessivo nell'anno 2023 pari ad € 26.424,00, come risulta dalla dichiarazione dei redditi 2024 (all.4).
6) In considerazione della minore capacità reddituale della IG.ra dell'incertezza e Pt_2 saltuarietà della fonte dei suoi redditi legata alla locazione turistica, del tenere di vita goduto in costanza di matrimonio e del fatto che la stessa dovrà trovare una nuova sistemazione abitativa, si pattuisce che il IG. verserà a titolo di assegno di mantenimento alla ex Parte_1 coniuge la somma mensile di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00) da rivalutarsi Parte_2 annualmente in base agli indici ISTAT: il versamento avverrà entro non oltre il 5 di ogni mese, partire dal mese di marzo 2025, sul seguente IBAN [...].
7) Oltre a ciò il padre provvederà in via esclusiva anche al mantenimento Parte_1 del figlio , maggiorenne, ma non economicamente PE autosufficiente in quanto studente fuori sede all'Università di Pisa, provvedendo a versargli entro il 5 di ogni mese la somma di € 1.000,00 (somma comprensiva del canone di locazione che il figlio paga attualmente per la stanza da studente a Pisa e per il vitto quotidiano) mediante bonifico sul conto allo stesso intestato all'IBAN [...]; a pagargli le spese universitarie (tasse di iscrizione) e le spese (bollo, assicurazione e riparazioni) afferenti l'auto Fiat Bravo targata: DM352AE di proprietà esclusiva del figlio.
8) L'auto Alfa Romeo Giulietta targata FF 248 RR di proprietà del IG. Parte_1 rimarrà allo stesso assegnata e pertanto i costi del bollo, dell'assicurazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa auto, saranno dallo stesso sostenuti in via esclusiva mentre l'utilizzo dell'auto sarà condiviso secondo il seguente schema settimanale: domenica, lunedì, martedì, mercoledì utilizzo esclusivo della IG.ra - giovedì, venerdì, sabato Parte_2 utilizzo esclusivo IG. . Parte_1
Le parti concordano fin d'ora che l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FF248RR, nell'estate 2025, verrà trasferita ed intestata al figlio per i suoi trasferimenti settimanali a Pisa per Per_1 la frequenza universitaria e per ogni sua necessità di trasferimenti, viaggi, permanenze in Italia e all'estero. In sostituzione verrà acquistata dal IG. una nuova autovettura Parte_1 di modesta cilindrata, ai cui costi (bollo assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria provvederà sempre il IG. in via esclusiva) e che verrà utilizzata dalla IG.ra Parte_1 e dal IG. secondo con le stesse modalità indicate al Parte_2 Parte_1 precedente punto 8 o secondo altre modalità da concordare. Saranno a carico della IG.ra le spese afferenti al suo consumo di carburante ed eventuali danni derivanti da sua Pt_2 esclusiva responsabilità. 9) La barca a vela modello Comet 33 matricola N°4853317 dislocata presso la marina di Talamone, precedentemente di proprietà esclusiva della IG.ra , viene intestata Parte_2 al figlio . Tuttavia le spese annuali per l'associazione al PE circolo nautico/yacthing club di Talamone, comprensive delle spese per l'affitto annuale dell'ormeggio (posto barca) ad oggi ammontanti ad € 2.150,00 annuali, saranno sostenute dal dr . , mentre la IG.ra alla quale verrà concessa in uso Parte_1 Parte_2 l'imbarcazione, si impegna a sostenere le spese di manutenzione. che nel tempo il rapporto si era gravemente deteriorato tanto da rendere difficile la prosecuzione della convivenza.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse del figlio, ancora non autonomo economicamente .
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in ET in data 2.8.2008 trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di ET , Atto N. 17 parte 2 serie C - anno 2008 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ET di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di conIGlio del 18.3.2025
La Presidente est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 532/2024 V.G. promossa da (Cod. Fisc. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 e residente in [...] Siena, ed elettivamente domiciliato in Figline e Incisa Valdarno (FI), Corso Matteotti 49 presso lo studio dell'Avv. Duccio Resti ( del Foro C.F._2 di Firenze che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso e
(Cod. Fisc. ) nata il [...] a [...] e residente Parte_2 C.F._3 in Via di Città n. 122, Siena, elettivamente domiciliata in Figline (FI) Corso Matteotti n°49, presso lo Studio dell'Avv. Fabio Nizzoli ( del Foro di Firenze che la C.F._4 rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL MINISTERO CP_1 avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 e chiedevano Parte_1 Parte_2
l'omologa della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio concordatario in ET in data 02/08/2008 ; che dalla loro unione era già nato in data [...] il figlio , non economicamente PE autosufficiente, attualmente iscritto alla facoltà di ingegneria chimica dell'università di Pisa;
che motivi di incompatibilità caratteriale e di intollerabilità della convivenza coniugale, avevano deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in via di Città N° 122 a Siena, di proprietà del IG. Parte_1 rimarrà a lui assegnata;
in essa continuerà a risiedere anche il figlio PE , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, in quanto studente
[...] universitario presso la facoltà di ingegneria di Pisa.
3) La IG.ra provvederà a reperire nuova abitazione entro e non oltre il 15 marzo Parte_2 2025, presso la quale si trasferirà, prendendovi la residenza.
4) Il mobilio della casa familiare, rimane in proprietà ed uso esclusivo del IG.
[...]
, tranne le cose di proprietà personale della IG.ra la quale provvederà ad Parte_1 Pt_2 asportarle entro la data di trasferimento presso la nuova abitazione;
4) Il IG. è titolare di pensione per la quale ha percepito un reddito Parte_1 imponibile (lordo) per l'ultimo anno di imposta 2023 pari ad € 112.398,00, come risulta dalla dichiarazione dei redditi anno 730/2024 (All.3).
5) La IG.ra percepisce redditi saltuari dall'attività di locazione transitoria e Parte_2 turistica dell'immobile di sua proprietà sito in Siena Via Dei Baroncelli n. 10, per un reddito complessivo nell'anno 2023 pari ad € 26.424,00, come risulta dalla dichiarazione dei redditi 2024 (all.4).
6) In considerazione della minore capacità reddituale della IG.ra dell'incertezza e Pt_2 saltuarietà della fonte dei suoi redditi legata alla locazione turistica, del tenere di vita goduto in costanza di matrimonio e del fatto che la stessa dovrà trovare una nuova sistemazione abitativa, si pattuisce che il IG. verserà a titolo di assegno di mantenimento alla ex Parte_1 coniuge la somma mensile di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00) da rivalutarsi Parte_2 annualmente in base agli indici ISTAT: il versamento avverrà entro non oltre il 5 di ogni mese, partire dal mese di marzo 2025, sul seguente IBAN [...].
7) Oltre a ciò il padre provvederà in via esclusiva anche al mantenimento Parte_1 del figlio , maggiorenne, ma non economicamente PE autosufficiente in quanto studente fuori sede all'Università di Pisa, provvedendo a versargli entro il 5 di ogni mese la somma di € 1.000,00 (somma comprensiva del canone di locazione che il figlio paga attualmente per la stanza da studente a Pisa e per il vitto quotidiano) mediante bonifico sul conto allo stesso intestato all'IBAN [...]; a pagargli le spese universitarie (tasse di iscrizione) e le spese (bollo, assicurazione e riparazioni) afferenti l'auto Fiat Bravo targata: DM352AE di proprietà esclusiva del figlio.
8) L'auto Alfa Romeo Giulietta targata FF 248 RR di proprietà del IG. Parte_1 rimarrà allo stesso assegnata e pertanto i costi del bollo, dell'assicurazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa auto, saranno dallo stesso sostenuti in via esclusiva mentre l'utilizzo dell'auto sarà condiviso secondo il seguente schema settimanale: domenica, lunedì, martedì, mercoledì utilizzo esclusivo della IG.ra - giovedì, venerdì, sabato Parte_2 utilizzo esclusivo IG. . Parte_1
Le parti concordano fin d'ora che l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FF248RR, nell'estate 2025, verrà trasferita ed intestata al figlio per i suoi trasferimenti settimanali a Pisa per Per_1 la frequenza universitaria e per ogni sua necessità di trasferimenti, viaggi, permanenze in Italia e all'estero. In sostituzione verrà acquistata dal IG. una nuova autovettura Parte_1 di modesta cilindrata, ai cui costi (bollo assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria provvederà sempre il IG. in via esclusiva) e che verrà utilizzata dalla IG.ra Parte_1 e dal IG. secondo con le stesse modalità indicate al Parte_2 Parte_1 precedente punto 8 o secondo altre modalità da concordare. Saranno a carico della IG.ra le spese afferenti al suo consumo di carburante ed eventuali danni derivanti da sua Pt_2 esclusiva responsabilità. 9) La barca a vela modello Comet 33 matricola N°4853317 dislocata presso la marina di Talamone, precedentemente di proprietà esclusiva della IG.ra , viene intestata Parte_2 al figlio . Tuttavia le spese annuali per l'associazione al PE circolo nautico/yacthing club di Talamone, comprensive delle spese per l'affitto annuale dell'ormeggio (posto barca) ad oggi ammontanti ad € 2.150,00 annuali, saranno sostenute dal dr . , mentre la IG.ra alla quale verrà concessa in uso Parte_1 Parte_2 l'imbarcazione, si impegna a sostenere le spese di manutenzione. che nel tempo il rapporto si era gravemente deteriorato tanto da rendere difficile la prosecuzione della convivenza.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse del figlio, ancora non autonomo economicamente .
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in ET in data 2.8.2008 trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di ET , Atto N. 17 parte 2 serie C - anno 2008 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ET di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di conIGlio del 18.3.2025
La Presidente est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi