Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 3337 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2016
Promosso da rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Filomena D'Aniello
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Guerriero Controparte_1
appellata
Controparte_2
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6489/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di opposizione ad intimazione di pagamento e cartella di pagamento
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Innanzitutto, in ordine all'eccezione riproposta in questa sede di incompetenza territoriale del giudice di primo grado va detto che questo giudice deve
Passando al merito parte appellante ha provato la notifica in data 19/11/2010 della cartella n. 10020100062058881000 opposta in primo grado dall'attrice
Controparte_1
A tal riguardo è pacifico che l'agente della riscossione possa procedere a notificare i propri atti tramite il servizio postale (cfr. fra le altre ordinanza n.
14649/2024 Cassazione).
Inoltre, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario ad un familiare convivente deve ritenersi ritualmente consegnato senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, vista la presunzione di conoscenza, la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. ord. n. 22086/20 del 13 ottobre 2020).
E dato che la cartella opposta in primo grado non è stata impugnata nei termini di legge le varie questioni poste alla base dell'opposizione dall'attrice non possono essere esaminate in quanto la pretesa è oramai cristallizzata.
Peraltro, il credito dell'ente impositore ( costituito da Controparte_2
sanzioni amministrative relative a contravvenzioni del Codice della strada anno
2008 non risulta prescritto alla luce dei validi atti interruttivi.
Le spese seguono la soccombenza nel doppio grado di giudizio nel rapporto fra l'appellante e l'appellata in relazione ad un valore della Controparte_1
causa inferiore ad euro 1100,00 ed alle fasi svolte.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado.
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 330,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in euro
64,50 per esborsi, euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Nocera Inferiore il 2/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo