Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 13726/2023 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio degli avv. LANZA CALOGERO e Parte_1 P.IVA_1
GIARRATANA MATTEO , elettivamente domiciliato in VIA F.RISO, 95 Catania presso lo studio dell' AVV. PRIVITERA SALVATORE
Appellante
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTONE Parte_2 C.F._1
GAETANO GIULIANO e elettivamente domiciliato in CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA',38
CATANIA presso lo studio dell'avv. BERTONE GAETANO GIULIANO
Appellato
Rimessa in decisione all'udienza del 10.03.2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 12
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della sentenza Parte_2
n°2742/2023 del 13.10.2023, con la quale il Giudice di Pace di Catania nel giudizio iscritto al R.G.
2483/2021, accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto condannava la al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 1.347,62 a titolo di commissioni oltre interessi Parte_2
legali nonché al pagamento delle spese legali.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel condannarlo al pagamento in favore di del rimborso della Parte_2
somma complessiva di euro 1.347,62 oltre interessi e al pagamento delle spese di lite, errando altresì nell'affermata applicabilità nel caso di specie della normativa afferente l'estinzione anticipata.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “Nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza n.
2742/2023 resa dal Giudice di Pace di Catania nel giudizio R.G. n. 2483/2021 - Giudice Dott.
Calcamo depositata in data 13.10.2023: accertare che nulla è dovuto da (già Parte_1
nei confronti del Sig. e, per l'effetto, rigettare la domanda Parte_3 Parte_2
proposta dallo stesso nel giudizio di prime cure in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellato, Parte_1
accogliendo dunque le domande tutte proposte da (già in primo Parte_1 Parte_3 grado (già richiamate nella descrizione dell'iter processuale) da ritenersi qui integralmente riproposte
e non rinunciate, Per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio. Con richiesta di anonimizzazione dei dati di (già ex art. 52 D.Lgs 196/2003 e Parte_1 Parte_3
sue succ. modifiche.”
Si costituiva in giudizio l'appellato, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'appello e chiedeva al Tribunale adito: “In via principale - confermare integralmente la sentenza appellata n.
2742/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Catania in data 12.10.2023;
- coerentemente, rigettare, per i motivi elencati in diritto, il gravame proposto avverso la sentenza n. 2742/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Catania in data 12.10.2023;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dello scrivente legale (spese generali 15%, cpa 4% e iva). “
pagina 2 di 12 Acquisito in atti il fascicolo di I grado, all'udienza del 17.06.2024 il G.I, assegnava alle parti i termini ex art. 352 cpc e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 10.03.2025.
All'udienza del 10.03.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Giova premettere che con atto di citazione notificato il 14.01.2021, aveva Parte_2
convenuto in giudizio la MP BA PA (prima Futuro PA) avanti il Giudice di Pace di Catania, esponendo di aver stipulato con la stessa, in data 24.10.2016, un contratto di finanziamento n. 604306 e di averlo estinto anticipatamente, residuando n.53/172 quote del finanziamento.
Chiedeva quindi al Giudice di Pace di: “ A) Ritenere e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia dell'art. 10 del regolamento contrattuale contenuto nel contratto n. 604306 perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo V;
B) Ritenere e dichiarare la natura recurring della “commissione accessoria” e delle “spese contrattuali” contenute nel contratto di finanziamento n. 604306, in ragione dei motivi espressi al paragrafo VI;
C) Conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto dell'attore, al rimborso della complessiva somma di € 1.347,62 (NEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE ADITO), oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto, per le ragioni spiegate al paragrafo V e VI;
D) In subordine, ove la “commissione accessoria” e le “spese contrattuali” vengano qualificate come oneri up front, voglia il Giudice adito accertare e dichiarare il diritto dell'attore al rimborso della minor somma di € 1.127,93, secondo il metodo di calcolo “relativamente proporzionale”, per le ragioni spiegate al paragrafo VII;
E) Ritenere e dichiarare che ha tenuto una condotta inadempiente, oltreché Parte_1
difforme e sprezzante rispetto ad ogni principio riferibile alla correttezza e buona fede contrattuale (ex art. 1375 c.c.) e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (NEI
LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE ADITO), in ragione dei motivi espressi al paragrafo VIII;
F) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (anche di mediazione, spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
pagina 3 di 12 La costituitasi in giudizio aveva chiesto il rigetto in toto delle pretese avversarie, Parte_1
sostenendo preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice di pace adito, nel merito l'inapplicabilità della disciplina sull'estinzione anticipata ed inoltre che le commissioni addebitate alla cliente fossero invero di natura up front e, dunque, non ripetibili per la quota parte non maturata.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 2742/2023 del 13.10.2023 oggetto di appello, aveva così disposto : “ Il Giudice di pace, definitivamente decidendo nel procedimento distinto dal n. 2483/2021
R.G.:
a) Dichiara la nullità dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto (contratto n. 604306 del
24/10/2016);
b) accoglie la domanda dell'attore nei confronti del convenuto, dispone il rimborso in favore dell'attore dell'importo di € 1.347,62 e condanna parte convenuta alla restituzione all'attore del predetto importo, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo;
c )rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali di parte attrice;
d) rigetta la richiesta di anonimizzazione dei dati proposta da parta convenuta ai sensi dell'art. 52
Dlgs 196/2003;
e) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura del 35%, con riferimento ai compensi giudiziali;
f) condanna, infine, parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 495,00, di cui € 125,00 per spese ed € 370,00 per compensi giudiziali ex D.M. 55/2014 (tenuto conto della superiore compensazione), oltre rimborso spese 15%,
c.p.a. ed i.v.a., come per legge, sui compensi giudiziali, con distrazione a favore del procuratore dell'attore, ex art. 93 cpc, co. 1”.
L'appello è infondato per le motivazioni che seguono.
Parte appellante, come principale motivo di appello lamenta, l'inapplicabilità dell'art.125 sexies TUB e dell'art. 125 TUB veccia formulazione al caso di specie, per carenza di prova in ordine alla richiesta di estinzione anticipata.
Invero, a dire dell'appellante, avrebbe fondato la domanda in primo grado, su Parte_2 un'asserita richiesta di estinzione anticipata, che ai sensi dell'art.125 sexies TUB aveva il fine di ottenere la restituzione della parte del costo complessivo del credito relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria del finanziamento. Tuttavia, sarebbe mancato, a dire di l'elemento Pt_1 essenziale richiamato dall'art.125 sexies TUB, ossia la volontà del consumatore di esercitare il diritto del recesso.
pagina 4 di 12 Nei fatti, il contratto per cui è causa, non sarebbe stato estinto anticipatamente sulla base di una richiesta da parte del cliente nell'ambito dell'esercizio di un diritto potestativo, ma a seguito del verificarsi di un “sinistro impiego” – quale l'interruzione del contratto di lavoro- indennizzato all'appellante con il pagamento del TFR ceduto a garanzia come da conteggio trasmesso al terzo debitore ceduto a seguito del quale è stata trasmessa espressa attestazione liberatoria.
Orbene, alla luce di tale ricostruzione dei fatti, normativamente è previsto che il consumatore può, in qualsiasi momento, rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. E in tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Al fine di estinguere anticipatamente un contratto di prestito, il Finanziatore fornisce al cliente il
“conteggio di estinzione anticipata”, documento dal quale si evince la somma ancora dovuta dal cliente a saldo del prestito.
La corresponsione della suddetta somma potrà avvenire secondo diverse modalità:
1. pagamento del debito residuo da parte del finanziato;
2. pagamento del debito residuo da parte del finanziato, mediante il rinnovo del contratto di prestito, per il tramite dello stesso finanziatore o di un finanziatore diverso;
3. pagamento del debito residuo da parte del finanziato o della compagnia assicurativa, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro (morte o perdita di impiego), secondo le modalità disposte nel contratto di prestito.
La controversia promossa da certamente rientra in quest'ultima ipotesi, avendo provveduto Parte_2
ad estinguere anticipatamente il contratto di prestito, saldando il debito residuo, mediante il proprio
TFR.
Circostanza, peraltro, disciplinata contrattualmente anche da quale ulteriore strumento di Pt_1
tutela per il finanziatore a garanzia del credito erogato.
Ciò è stato ampiamente dimostrato dall'appellato mediante il deposito dei documenti- conteggio di estinzione anticipata e quietanza liberatoria-, dalla lettura dei quali è facile comprendere come il pagamento del debito da parte della società datrice di lavoro rappresenti un caso di estinzione anticipata del finanziamento.
L'art. 125 sexies TUB, non esclude alcuna ipotesi di recesso anticipato, neanche laddove questo avvenga a seguito di interruzione del rapporto di lavoro;
aldilà delle modalità dell'estinzione del finanziamento, il consumatore avrà sempre e comunque diritto al rimborso delle commissioni maturate e non interamente godute.
pagina 5 di 12 Va pertanto condiviso quanto affermato dal Giudice di prime cure sul punto ( “tale soluzione è valida anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento per decadenza dal beneficio del termine, in quanto l'art. 125 sexies del TUB non distingue tra le varie ipotesi (v. su tale punto decisione ABF
Napoli del 21.1.2016)”).
In subordine, l'odierna appellante con i motivi di appello, insistendo nelle domande già proposte in primo grado, lamenta altresì l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina di cui all'art. 125 sexies TUB e la consequenziale condanna a suo sfavore del rimborso delle commissioni accessorie e spese fisse contrattuali (ritenute costi upfront e non recurring e quindi a suo dire, non rimborsabili).
Il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali, intesi quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art.16 della direttiva 200/48/CE. Il 1° comma della già menzionata norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
pagina 6 di 12 E 'assolutamente pacifico quindi che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito».
A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito” s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla BA d'Italia che dall'Arbitro BArio e Finanziario.
La BA d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front). In particolare la BA d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati [...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di traPArenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle
pagina 7 di 12 soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'ABF, reiteratamente confermato dal
Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv)
l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...].
È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012).” (ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167. Più recentemente, ABF
Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10 maggio 2017, n.
5031).
pagina 8 di 12 Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
Successivamente è, altresì, intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del Collegio di
Coordinamento dell'ABF, il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Premesso tutto ciò, alla luce della disciplina richiamata e qui ritenuta applicabile, preso atto del venir meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring, ma tenuto fermo il principio della domanda, si condivide quanto statuito dal Giudice di prime cure riguardo la rimborsabilità delle spese richieste da
, siano esse di natura up front e /o recurring, contrariamente a quanto sostenuto da Parte_2
parte appellante.
Ricostruita la disciplina applicabile, l'assunto del Giudice di pace, sulla normativa da utilizzare, è quindi da condividere per le argomentazioni sopra espresse.
Da ultimo, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di riduzione del costo totale de credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce della Sentenza Lexitor. In particolare, con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi pagina 9 di 12 sostenuti per il finanziamento, il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Dl 13 agosto
2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n.
106/2021. Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
La sentenza della Corte Costituzionale ha espressamente affermato dunque che la sentenza Lexitor, resa in sede interpretativa, compone il quadro dei parametri sovranazionali che, attraverso le richiamate norme della Costituzione, devono essere utilizzati ai fini del vaglio di costituzionalità della norma di legge. Quindi, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, l'appellato ha quindi diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Con la recente sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), i Giudici di
Lussemburgo hanno poi affermato che: «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito».
Se una tale conclusione può, di primo acchito, dirsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
Lexitor, in realtà l'approccio «differenziato» preso in esame dalla Corte nel caso Unicredit Bank
Austria deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori;
e tale specificità si coglierebbe in quella per cui il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, semmai, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
pagina 10 di 12 Orbene, la fattispecie tenuta in considerazione dalla Corte di Giustizia non può assimilarsi a quello preso in esame, alla luce della differente natura e delle caratteristiche peculiari sottese al credito immobiliare ai consumatori.
Di recente, inoltre la Suprema Corte di cassazione (ordinanza n.25977/2023) ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), allineandosi perfettamente alla sentenza della
Corte costituzionale 263-2022.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del
16.02.2024 ha affermato la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
In merito, quindi, alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso (commissioni accessorie e spese fisse contrattuali) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza Lexitor della CGUE, il problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Ogni doglianza sul punto è da rigettare e il rimborso delle commissioni richieste dall'appellato, va confermato anche in questa sede.
Infine, parte appellante insiste nella richiesta di anonimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 52 Dlgs
196/2003.
Tale richiesta va rigettata, non essendovi “motivi legittimi” idonei a fondare la relativa domanda, che possano riguardare la “particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)” oppure la “delicatezza della vicenda oggetto del giudizio”, in linea con quanto disposto dal
Garante della Privacy il 2 dicembre 2010.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba essere rigettato integralmente per i profili sopra delineati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.
pagina 11 di 12 13726/2023 R.G., proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., avverso Parte_1
la sentenza n. 2742/2023 depositata dal Giudice di Pace di Catania in data 13.10.2023, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado.
2. Condanna parte appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite che si liquidano - in complessivi € 800,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
3. Condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002
Così deciso in Catania, il 10 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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