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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 466/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.228/2024 promossa con ricorso depositato in data 20 luglio 2024 da:
Parte_1
CP_1 Parte_2 in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliati a Bologna via Testoni
n.6 presso l'avvocatura di Stato che li rappresenta e difende
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: punteggio servizio militare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20 marzo 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, udita la discussione e le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma sezione lavoro rigettava il ricorso proposto da che chiedeva il punteggio di 6,50 per il servizio Controparte_2
militare.
2 Proponevano appello e Parte_1
. Parte_3 nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. Controparte_2
1 All'udienza del 20 marzo 2025 il procuratore dell' Parte_1
e del dichiarava di
[...] Parte_3
rinunciare agli atti del giudizio.
La causa veniva decisa ex art. 436 bis cpc all'odierna udienza.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante rinuncia agli atti di parte appellante, la cui accettazione non è necessaria stante la contumacia di parte appellata, deve essere dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio di appello.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia di parte appellata ( cfr. Cass civ n. 23620/2017).
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 466/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 20 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 466/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.228/2024 promossa con ricorso depositato in data 20 luglio 2024 da:
Parte_1
CP_1 Parte_2 in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliati a Bologna via Testoni
n.6 presso l'avvocatura di Stato che li rappresenta e difende
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: punteggio servizio militare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20 marzo 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, udita la discussione e le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma sezione lavoro rigettava il ricorso proposto da che chiedeva il punteggio di 6,50 per il servizio Controparte_2
militare.
2 Proponevano appello e Parte_1
. Parte_3 nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. Controparte_2
1 All'udienza del 20 marzo 2025 il procuratore dell' Parte_1
e del dichiarava di
[...] Parte_3
rinunciare agli atti del giudizio.
La causa veniva decisa ex art. 436 bis cpc all'odierna udienza.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante rinuncia agli atti di parte appellante, la cui accettazione non è necessaria stante la contumacia di parte appellata, deve essere dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio di appello.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia di parte appellata ( cfr. Cass civ n. 23620/2017).
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 466/2024 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 20 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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