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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/11/2024, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1310/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Anna Piano, giusta procura in atti C.F._1
- ricorrente -
e
, nata a [...] il [...] (C.F: ) Controparte_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, parte ricorrente concludeva per la sola declaratoria di separazione, riportandosi a quanto già in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in Poggiomarino (Na) in data 16.10.1988 con la sig.ra CP_1
, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n.112, parte II,
[...] serie B, anno 1988) dalla cui unione nascevano tre figli, nata il [...] a Persona_1
San PP IA (Na); nato il [...] a [...] Persona_2
(Na) e nata il [...] a San PP IA (Na), ad [...] tutti Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha rilevato che l'unione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità caratteriali;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la sola declaratoria di separazione dal predetto coniuge economicamente indipendente. Con memoria ex art 473 bis 17 c.p.c del 30.09.2024, chiedeva infine la rimessione sul ruolo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione per la pronuncia di cessazione dell'effetti civili del matrimonio.
Il Presidente relatore fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 21.10.2024.
All'udienza rinviata d'ufficio al 04.11.2024 compariva parte ricorrente che si riportava al ricorso e alla memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. precisando che la casa coniugale, come tutte le proprietà comuni, era state oggetto di sequestro preventivo e che la sig.ra aveva avuto il CP_1
riconoscimento del diritto di abitazione nella casa coniugale.
Il Presidente relatore dava atto della rituale instaurazione del contraddittorio e della mancata comparizione di parte resistente;
ritenuta la causa matura per la decisione ex art 473 bis 22 c.p.c,
rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, circostanze che hanno reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla salvaguardia dell'unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale prende atto della richiesta svolta da parte ricorrente interessato solo alla pronuncia di stato.
Dichiara improcedibile nel presente procedimento, così come formulata, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto non svolta nell'atto introduttivo così come recita l'art. 473 bis 49 c.p.c, ma proposta con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999;
Cass. n.11915 del 1998).
Compensa le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
IA (Na) il 30.09.1965 (C.F. ) rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Maria Anna Piano e , nata a [...] il Controparte_1
20.08.1966 (C.F: ) che hanno contratto matrimonio con rito C.F._2
concordatario in Poggiomarino (Na) in data 16.10.1988, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n.112, parte II, serie B, anno 1988);
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 06.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1310/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Anna Piano, giusta procura in atti C.F._1
- ricorrente -
e
, nata a [...] il [...] (C.F: ) Controparte_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, parte ricorrente concludeva per la sola declaratoria di separazione, riportandosi a quanto già in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario in Poggiomarino (Na) in data 16.10.1988 con la sig.ra CP_1
, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n.112, parte II,
[...] serie B, anno 1988) dalla cui unione nascevano tre figli, nata il [...] a Persona_1
San PP IA (Na); nato il [...] a [...] Persona_2
(Na) e nata il [...] a San PP IA (Na), ad [...] tutti Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha rilevato che l'unione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità caratteriali;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la sola declaratoria di separazione dal predetto coniuge economicamente indipendente. Con memoria ex art 473 bis 17 c.p.c del 30.09.2024, chiedeva infine la rimessione sul ruolo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione per la pronuncia di cessazione dell'effetti civili del matrimonio.
Il Presidente relatore fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 21.10.2024.
All'udienza rinviata d'ufficio al 04.11.2024 compariva parte ricorrente che si riportava al ricorso e alla memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. precisando che la casa coniugale, come tutte le proprietà comuni, era state oggetto di sequestro preventivo e che la sig.ra aveva avuto il CP_1
riconoscimento del diritto di abitazione nella casa coniugale.
Il Presidente relatore dava atto della rituale instaurazione del contraddittorio e della mancata comparizione di parte resistente;
ritenuta la causa matura per la decisione ex art 473 bis 22 c.p.c,
rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, circostanze che hanno reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla salvaguardia dell'unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale prende atto della richiesta svolta da parte ricorrente interessato solo alla pronuncia di stato.
Dichiara improcedibile nel presente procedimento, così come formulata, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto non svolta nell'atto introduttivo così come recita l'art. 473 bis 49 c.p.c, ma proposta con memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999;
Cass. n.11915 del 1998).
Compensa le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
IA (Na) il 30.09.1965 (C.F. ) rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Maria Anna Piano e , nata a [...] il Controparte_1
20.08.1966 (C.F: ) che hanno contratto matrimonio con rito C.F._2
concordatario in Poggiomarino (Na) in data 16.10.1988, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n.112, parte II, serie B, anno 1988);
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 06.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca