Decreto cautelare 10 marzo 2021
Ordinanza cautelare 24 marzo 2021
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/07/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Romano e Fabio Renna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari anche monocratiche,
- del provvedimento prot. Interno n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2021, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Lecce ha negato l'iscrizione nella White List e adottato “ Informazione antimafia interdittiva ” nei confronti della Società ricorrente, ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 (c.d. codice antimafia);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra cui ove occorra il richiamato provvedimento interdittivo nei confronti della TA -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 9 marzo 2021 e depositato in pari data, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. Interno n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2021, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Lecce ha negato l'iscrizione nella White List e adottato “ Informazione antimafia interdittiva ” nei confronti della predetta Società, ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 (c.d. codice antimafia), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra cui ove occorra il richiamato provvedimento interdittivo nei confronti della TA -OMISSIS-.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Falsa ed erronea applicazione degli artt. 84 e 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011. Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, insussistenza dei presupposti, difetto istruttorio, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. Violazione art. 1, comma 52 e ss. della Legge n. 190/2012.
Con decreto cautelare n. 129/2021, pubblicato il 10 marzo 2021, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, tenuto conto delle peculiarità e di tutti gli interessi coinvolti nella delicata fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, le esigenze cautelari urgenti allegate dalla parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con l’abbreviazione alla metà dei termini processuali, ex art. 53 c.p.a., ai fini della rapida trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta nella imminente Camera di Consiglio del 23 Marzo 2021, nel mentre non si ravvisa - allo stato - la presenza dei presupposti di legge per la concessione della invocata tutela cautelare monocratica provvisoria. ”
Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 23 Marzo 2021, previa abbreviazione alla metà dei termini processuali, ai sensi dell’art. 53 c.p.a..
Il 18 marzo 2021, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce si sono costituiti in giudizio.
Il 18 marzo 2021, le Amministrazioni resistenti depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto dell’istanza cautelare perché priva dei requisiti di legge nonché per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza cautelare n. 162/2021, pubblicata il 24 marzo 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, ove si tenga conto - da un lato - del rilievo che l’informazione interdittiva antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata, come misura “di cautela avanzata”, a prevenire un evento anche solo potenziale, purchè probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi o situazioni di fatto sintomatici concreti (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo di carattere indiziario (grave, preciso e concordante) di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabile dal Prefetto come idoneo a far ritenere “più probabile che non“ il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa destinataria; e - dall’altro - che non si ravvisa nella specie, a carico del provvedimento prefettizio impugnato la sussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge o di eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e/o per travisamento dei fatti e/o per difetto di istruttoria e/o per carenza di adeguata motivazione e/o per ingiustizia manifesta e nemmeno la violazione dei principi generali di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, tenuto conto sia che l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla TA -OMISSIS- (nel ricorso connesso n. -OMISSIS-) avverso l’interdittiva antimafia adottata a suo carico dalla Prefettura di Lecce è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n. 119/2021, sia che sussistono nella specie elementi concreti complessivamente tali da evidenziare un collegamento stretto ed effettivo e un legame organizzativo/operativo intenso tra due Imprese in questione e, quindi, quanto meno la piena consapevolezza da parte della Società odierna ricorrente della situazione in cui versa la TA -OMISSIS- (compresa la ravvisata permeabilità mafiosa), sicchè sembra legittimo anche l’impugnato diniego di iscrizione nella White List. “
L’8 maggio 2021, uno dei difensori della Società ricorrente, l’Avvocato Valentina Romano, ha comunicato di aver rinunciato al mandato ad litem a suo tempo conferitole per il presente giudizio.
Il 2 maggio 2022, le Amministrazioni resistenti (tramite l’Avvocatura erariale) hanno depositato una memoria, comunicando il deposito in giudizio del provvedimento del Prefetto della Provincia di Lecce n. -OMISSIS- del 12 aprile 2022, di revoca dell’impugnata interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2021 e contestuale iscrizione della Società ricorrente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012 (c.d. white list), chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere (rectius: la sopravvenuta carenza di interesse), con compensazione delle spese di lite.
Il 17 settembre 2024, anche l’altro difensore della Società ricorrente, l’Avvocato Fabio Renna, ha rinunciato al mandato ad litem ricevuto in relazione al presente ricorso, depositando in giudizio la p.e.c di rinuncia al mandato difensivo trasmessa alla Società ricorrente in data 23 agosto 2024.
Nella pubblica udienza del 4 ottobre 2024, il Presidente di questa Sezione - dopo aver rilevato che, recentemente, anche il secondo difensore della Società ricorrente ha espresso e documentato la rinuncia al mandato difensivo, ed aver ritenuto, di conseguenza, imprescindibile disporre un rinvio della causa per consentire alla parte ricorrente di munirsi di un nuovo difensore che possa eventualmente comunicare le sue decisioni circa la procedibilità o meno del ricorso, e in assenza di opposizione in tal senso da parte della difesa erariale - ha disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica di merito del 22 luglio 2025.
Nella pubblica udienza del 22 luglio 2025, la difesa erariale si è riportata alle proprie difese in atti, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nel mentre, per la parte ricorrente, nessuno è comparso. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., alla stregua della circostanza per la quale risulta per tabulas che, nelle more del giudizio, il gravato decreto prefettizio di interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2021 è stato revocato con il sopravvenuto provvedimento del Prefetto della Provincia di Lecce n. -OMISSIS- del 12 aprile 2022, con contestuale iscrizione della Società ricorrente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012 (c.d. white list); circostanza che può annoverarsi tra quei fatti, intervenuti in corso di causa, idonei a rendere chiara e definitiva l’inutilità (sul piano pratico) di un’eventuale pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati e a concretare, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al gravame della parte ricorrente, la quale, inoltre, nel particolare caso di specie, non ha azionato alcuna domanda risarcitoria e nemmeno ha dichiarato un interesse ai fini risarcitori, in presenza dei quali il Collegio sarebbe stato tenuto ad accertare l’allegata illegittimità degli avversati provvedimenti e atti indicati in epigrafe, in ossequio al dettato dell’art. 34, comma 3, c.p.a., a tenore del quale: “ Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ” (cfr. da ultimo, Adunanza Plenaria C.d.S. n. 8/2022).
A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire alla costante giurisprudenza amministrativa secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica in ragione di una delle seguenti ragioni: “ i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. ” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2023 n.5298; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 marzo 2023, n. 2768; Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824).
Invero, osserva il Collegio che, nell’ipotesi di specie, l’impugnata interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del 23 febbraio 2021, nelle more del presente giudizio, è stata revocata con il sopravvenuto provvedimento del Prefetto della Provincia di Lecce n. -OMISSIS- del 12 aprile 2022, con contestuale iscrizione della Società ricorrente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012 (c.d. white list).
Per quanto precede, in considerazione della definitiva revoca e (quindi) del venir meno della capacità di incidere sulla posizione soggettiva della Società ricorrente del provvedimento prefettizio gravato, con la conseguenza che quest’ultima non potrebbe ritrarre alcun vantaggio dal suo (ipotetico) annullamento giurisdizionale, non avendo neppure dichiarato di avervi un interesse a fini risarcitori, il Collegio non può che dichiarare il ricorso proposto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per evidente sopravvenuta carenza di interesse.
4. Sussistono i presupposti di legge, stante l’evoluzione della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.